CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 379 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Coli per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonella Speranzini per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
pagina 1 di 6 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Vincenzo Siano per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 723 pubblicata in data 28.10.2022 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza n. 723/22 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 28.10.22, accertare e dichiarare che è detentore senza titolo dell'immobile Controparte_1 di cui in narrativa sito i ini 138 e 140, e conseguentemente condannarlo all'immediata restituzione dello stesso libero e vacuo di persone e cose in favore della proprietaria . Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado”.
Per l'appellata CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis: 1) in adesione alle richieste formulate dall'appellante , riformare Parte_1 integralmente la Sentenza Tribunale di Pesaro n. 72 ta in data 28/10/2022 e, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 accertare e dichiarare che è detentore Controparte_1 immobili di cui in narrativa ubicati in Pesaro Via Bonini n. 138/140 e conseguentemente condannarlo all'immediata restituzione degli stessi liberi da persone e cose in favore della proprietaria . Parte_1
2) condannare l'appellato al pagamento d ioni di lite del presente grado di giudizio in favore della terza chiamata“
Per l'appellato Pt_1
“La Corte di appello adita voglia :
pagina 2 di 6 dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ai sensi e per gli effetti degli art. 342 c.p.c., e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e del caso;
- nel merito, rigettare l'impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge e del caso. Per quello che concerne l'appello in via incidentale, l'odierno appellante chiede il totale rigetto, perché irritualmente proposto;
per l'effetto, l'odierna difesa chiede la condanna delle parti processuali alle spese e competenze/ onorari di lite, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara antistatario.“
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro ai sensi degli artt. 702 bis e ss. Parte_1
c.p.c. al fine di ottenere il rilascio del proprio immobile sito a Pesaro, via Bonini n.
138 e n. 140 e meglio descritto nel ricorso, lamentando che sarebbe detenuto senza alcun titolo dal proprio fratello Controparte_1
Costituendosi nel procedimento, il resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso ed ha comunque dedotto di detenere l'immobile in forza di un negozio familiare intercorso con i propri genitori e con la sorella;
ha quindi chiesto di poter evocare in giudizio la madre (stante Controparte_2
l'intervenuto decesso del padre) al fine di approfondire i rapporti intercorsi tra le parti.
Chiamata in giudizio, la si è costituita eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione, avendo rinunciato all'usufrutto originariamente costituito in proprio favore su alcune porzioni dell'immobile; ha in ogni caso contestato che sia intercorso tra le parti un negozio familiare così come prospettato dal resistente.
All'esito dell'assegnazione del termine per l'avvio della mediazione e della successiva conversione del rito, con sentenza in data 26.10.2022 il Tribunale di
Pesaro ha rigettato la domanda attorea ed ha dichiarato inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, ponendo a carico dell'attrice le pagina 3 di 6 spese anticipate dal convenuto e compensandole invece nei confronti della terza chiamata;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che la abbia proposto Pt_1 una domanda di rivendicazione, ma non abbia offerto la rigorosa prova richiesta dall'art. 948 c.c..
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 qualificazione della domanda operata dal primo giudice ed evidenziando che l'onere probatorio a proprio carico sarebbe comunque attenuato dalla non contestazione del diritto di proprietà da parte del fratello.
Costituendosi nel presente grado, si è associata alle censure Controparte_2 mosse dalla figlia ed alla conseguente richiesta d'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è altresì costituito eccependo l'inammissibilità del gravame e Controparte_1 chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), la censura la sentenza nel capo in cui il primo Pt_1 giudice ha qualificato la domanda proposta nell'ambito dell'art. 948 c.c. ed ha ritenuto che non sia stato adeguatamente assolto il rigoroso onere probatorio gravante su chi agisce in rivendicazione;
l'appellante contesta di aver proposto una domanda avente ad oggetto diritti reali ed in ogni caso evidenzia il comportamento processuale assunto dal proprio fratello, il quale non ha contestato in alcun modo la piena proprietà spettante alla sorella sul fabbricato oggetto del presente giudizio.
L'appello dev'essere accolto.
La domanda proposta dalla è stata correttamente qualificata Pt_1 nell'ambito dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., al pari di pagina 4 di 6 ogni “domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.18050 del 23.06.2023).
E' stato tuttavia chiarito che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.25793 del 14.12.2016, ribadita da
Cass. Sez. II, ordinanza n. 4547 del 20.02.2025).
Nel caso di specie, l'odierno appellato non contesta che e CP_3 [...] erano i pieni proprietari del fabbricato oggetto di causa quando in CP_2 data 06.05.2005 ne hanno trasferito la proprietà alla figlia Parte_1 originaria ricorrente ed odierna appellante;
risulta altresì documentalmente comprovato che, a seguito del decesso di e della rinuncia CP_3 sottoscritta da in data 20.11.2018, è venuto meno Parte_2
l'usufrutto originariamente costituito in favore dei genitori su alcune porzioni del fabbricato.
In tale complessivo contesto, la ha quindi comprovato pienamente il Pt_1 proprio diritto di proprietà e la conseguente fondatezza della domanda volta a rivendicare il bene;
né rilevano le circostanze poste a fondamento delle domande originariamente proposte in via riconvenzionale dall'odierno appellato, il quale non ha censurato la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rilevato l'inammissibilità di tali domande in quanto tardive.
In integrale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere accolta la domanda proposta dalla al fine di ottenere la restituzione Pt_1 dell'immobile oggetto di causa.
pagina 5 di 6 2. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, s'impone la condanna di a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_1 favore dell'odierna appellante ed anche di la quale ha Controparte_2 aderito alla domanda proposta dalla figlia ed al successivo appello, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 723 pubblicata in data 28.10.2022 dal Tribunale
[...] di Pesaro, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
ORDINA a di restituire a l'immobile sito a Controparte_1 Parte_1
Pesaro, via Bonini, 138 e 140 libero da persone o cose entro quindici giorni dalla notifica della presente sentenza.
CONDANNA al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, liquidate per quanto riguarda il primo grado in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale per la ed euro 3.800,00 per Pt_1 compenso professionale per la per quanto riguarda il presente grado in CP_2 euro 804,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale per la ed euro 4.000,00 per compenso professionale per la in ogni Pt_1 CP_2 caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 379 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Coli per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonella Speranzini per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
pagina 1 di 6 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Vincenzo Siano per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 723 pubblicata in data 28.10.2022 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza n. 723/22 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 28.10.22, accertare e dichiarare che è detentore senza titolo dell'immobile Controparte_1 di cui in narrativa sito i ini 138 e 140, e conseguentemente condannarlo all'immediata restituzione dello stesso libero e vacuo di persone e cose in favore della proprietaria . Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado”.
Per l'appellata CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis: 1) in adesione alle richieste formulate dall'appellante , riformare Parte_1 integralmente la Sentenza Tribunale di Pesaro n. 72 ta in data 28/10/2022 e, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 accertare e dichiarare che è detentore Controparte_1 immobili di cui in narrativa ubicati in Pesaro Via Bonini n. 138/140 e conseguentemente condannarlo all'immediata restituzione degli stessi liberi da persone e cose in favore della proprietaria . Parte_1
2) condannare l'appellato al pagamento d ioni di lite del presente grado di giudizio in favore della terza chiamata“
Per l'appellato Pt_1
“La Corte di appello adita voglia :
pagina 2 di 6 dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ai sensi e per gli effetti degli art. 342 c.p.c., e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e del caso;
- nel merito, rigettare l'impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge e del caso. Per quello che concerne l'appello in via incidentale, l'odierno appellante chiede il totale rigetto, perché irritualmente proposto;
per l'effetto, l'odierna difesa chiede la condanna delle parti processuali alle spese e competenze/ onorari di lite, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara antistatario.“
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro ai sensi degli artt. 702 bis e ss. Parte_1
c.p.c. al fine di ottenere il rilascio del proprio immobile sito a Pesaro, via Bonini n.
138 e n. 140 e meglio descritto nel ricorso, lamentando che sarebbe detenuto senza alcun titolo dal proprio fratello Controparte_1
Costituendosi nel procedimento, il resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso ed ha comunque dedotto di detenere l'immobile in forza di un negozio familiare intercorso con i propri genitori e con la sorella;
ha quindi chiesto di poter evocare in giudizio la madre (stante Controparte_2
l'intervenuto decesso del padre) al fine di approfondire i rapporti intercorsi tra le parti.
Chiamata in giudizio, la si è costituita eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione, avendo rinunciato all'usufrutto originariamente costituito in proprio favore su alcune porzioni dell'immobile; ha in ogni caso contestato che sia intercorso tra le parti un negozio familiare così come prospettato dal resistente.
All'esito dell'assegnazione del termine per l'avvio della mediazione e della successiva conversione del rito, con sentenza in data 26.10.2022 il Tribunale di
Pesaro ha rigettato la domanda attorea ed ha dichiarato inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, ponendo a carico dell'attrice le pagina 3 di 6 spese anticipate dal convenuto e compensandole invece nei confronti della terza chiamata;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che la abbia proposto Pt_1 una domanda di rivendicazione, ma non abbia offerto la rigorosa prova richiesta dall'art. 948 c.c..
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 qualificazione della domanda operata dal primo giudice ed evidenziando che l'onere probatorio a proprio carico sarebbe comunque attenuato dalla non contestazione del diritto di proprietà da parte del fratello.
Costituendosi nel presente grado, si è associata alle censure Controparte_2 mosse dalla figlia ed alla conseguente richiesta d'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è altresì costituito eccependo l'inammissibilità del gravame e Controparte_1 chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), la censura la sentenza nel capo in cui il primo Pt_1 giudice ha qualificato la domanda proposta nell'ambito dell'art. 948 c.c. ed ha ritenuto che non sia stato adeguatamente assolto il rigoroso onere probatorio gravante su chi agisce in rivendicazione;
l'appellante contesta di aver proposto una domanda avente ad oggetto diritti reali ed in ogni caso evidenzia il comportamento processuale assunto dal proprio fratello, il quale non ha contestato in alcun modo la piena proprietà spettante alla sorella sul fabbricato oggetto del presente giudizio.
L'appello dev'essere accolto.
La domanda proposta dalla è stata correttamente qualificata Pt_1 nell'ambito dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., al pari di pagina 4 di 6 ogni “domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.18050 del 23.06.2023).
E' stato tuttavia chiarito che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.25793 del 14.12.2016, ribadita da
Cass. Sez. II, ordinanza n. 4547 del 20.02.2025).
Nel caso di specie, l'odierno appellato non contesta che e CP_3 [...] erano i pieni proprietari del fabbricato oggetto di causa quando in CP_2 data 06.05.2005 ne hanno trasferito la proprietà alla figlia Parte_1 originaria ricorrente ed odierna appellante;
risulta altresì documentalmente comprovato che, a seguito del decesso di e della rinuncia CP_3 sottoscritta da in data 20.11.2018, è venuto meno Parte_2
l'usufrutto originariamente costituito in favore dei genitori su alcune porzioni del fabbricato.
In tale complessivo contesto, la ha quindi comprovato pienamente il Pt_1 proprio diritto di proprietà e la conseguente fondatezza della domanda volta a rivendicare il bene;
né rilevano le circostanze poste a fondamento delle domande originariamente proposte in via riconvenzionale dall'odierno appellato, il quale non ha censurato la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rilevato l'inammissibilità di tali domande in quanto tardive.
In integrale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere accolta la domanda proposta dalla al fine di ottenere la restituzione Pt_1 dell'immobile oggetto di causa.
pagina 5 di 6 2. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, s'impone la condanna di a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_1 favore dell'odierna appellante ed anche di la quale ha Controparte_2 aderito alla domanda proposta dalla figlia ed al successivo appello, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 723 pubblicata in data 28.10.2022 dal Tribunale
[...] di Pesaro, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
ORDINA a di restituire a l'immobile sito a Controparte_1 Parte_1
Pesaro, via Bonini, 138 e 140 libero da persone o cose entro quindici giorni dalla notifica della presente sentenza.
CONDANNA al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, liquidate per quanto riguarda il primo grado in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale per la ed euro 3.800,00 per Pt_1 compenso professionale per la per quanto riguarda il presente grado in CP_2 euro 804,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale per la ed euro 4.000,00 per compenso professionale per la in ogni Pt_1 CP_2 caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6