Sentenza breve 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 17/09/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2025, proposto da Studio P. Pubblicità di LL AF & C. - S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Capaccio Paestum, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 30670 del 16.04.2025, con il quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio ha comunicato il divieto di prosecuzione dell’attività/Diniego di installazione dell’impianto pubblicitario in via del Centenario al civico n. 102, in quanto in contrasto con l’art. 8 e 16 del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, adottato con deliberazione di C.C. n. 127 del 03.08.2011;
b) di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto
che all’esito dell’odierna camera di consiglio siano ravvisabili le condizioni per definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata;
Rilevato
in punto di fatto, che con il presente ricorso la società ricorrente denominata “STUDIO P. PUBBLICITA’” DI NE EL & C. - S.N.C., ha impugnato il provvedimento prot. n. 30670 del 16.04.2025, con il quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio SUAP del Comune di Battipaglia, a conclusione del procedimento istruttorio avviato dall’istanza presentata in data 22.10.2024, ha intimato il divieto di prosecuzione dell’attività nonché il diniego di installazione dell’impianto pubblicitario in via del Centenario al civico n. 102 del Comune di Battipaglia;
che detto provvedimento, unitamente alla comunicazione di motivi ostativi, veniva motivato in considerazione del fatto che, a parere della civica amministrazione, l’installazione dell’impianto si sarebbe posta in contrasto con l’art. 8 e 16 del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, adottato con deliberazione di C.C. n. 127 del 03.08.2011;
sempre a parere dell’Amministrazione, costituitasi in giudizio per resistere alle avverse censure, l’insegna/tabella in questione, (della lunghezza di 128 cm x l’altezza di 96 cm) per le caratteristiche strutturali e funzionali, nonchè per la sua collocazione (sullo spigolo ad angolo delle facciate del fabbricato), contrariamente a quanto opinato in ricorso dalla società di pubblicità, non avrebbe potuto essere considerata insegna di esercizio, sostitutiva di quella preesistente pericolante – di cui peraltro, l’amministrazione comunale sostiene la natura abusiva, non essendo stata rinvenuta agli atti del Comune alcuna precedente autorizzazione all’installazione - ma un impianto pubblicitario, in quanto non destinato alla pubblicizzazione della sola attività di Bar, gestita dalla società Dolce & Salato, bensì recante diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici con messaggio variabile;
Considerato
che, in relazione al provvedimento così motivato, parte ricorrente sostiene in ricorso la violazione dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., degli artt. artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli artt. 8, 14 e 16 del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Battipaglia, oltreché l’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento, un vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per disparità di trattamento nonché un difetto di motivazione, in quanto – in estrema sintesi - in nessuna delle disposizioni sopra citate si sancirebbe il principio in base al quale un’insegna di esercizio non possa essere installata in aderenza ad un muro di un edificio posto su un tratto di strada dotato di marciapiede;
Considerato
che si è costituito il Comune di Battipaglia, contestando le argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
che alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, e dato avviso di possibile definizione della causa con sentenza semplificata, il ricorso veniva trattenuto per la decisione;
Ritenuto
che, in base al principio processuale della “ragione più liquida” - che affonda le sue radici negli artt. 24 e 111 Cost. – sia possibile decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza la necessità di esaminare precisamente le altre, “ imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. ” ( ex multis , Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1332/2024);
che, conformemente al relativo principio, debba essere prioritariamente esaminata la censura relativa alla violazione di legge e, segnatamente, delle disposizioni del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Battipaglia;
Richiamato
il contenuto dell’articolo 23, commi 1, 4 e 7, del Codice della strada, ai sensi dei quali: “ 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonchè le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica ” . (…) “ 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale .” (…) “ 7. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...)”;
Rilevato
poi, che il comma 1 dell’art. 47, d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), definisce “insegna di esercizio” “ la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta .”;
Ritenuto
che le citate disposizioni pongano un divieto, di carattere generale, di inserire, lungo le strade o in vista di esse, ogni tipo di elemento, che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ostacolarne la leggibilità, distrarre l’attenzione degli utenti alla guida, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
che la qualificazione discende da un accertamento tecnico rimesso per ciascun singolo caso all’Autorità preposta all’autorizzazione e che, a fronte di un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di un’insegna, spetti all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione, avuto riguardo agli specifici elementi che l’articolo 23 impone di prendere in considerazione;
che, le norme del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Battipaglia, approvato con deliberazione di C.C. n. 127 del 03.08.2011, sulla cui scorta è motivato il gravato provvedimento, si pongono in linea con le citate previsioni di carattere generale;
che, in particolare, l’art. 8 del menzionato Regolamento prevede che “ all’interno dei centri abitati è comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 12, in corrispondenza delle intersezioni stradali, con le eccezioni per le insegne di esercizio frontali a pareti ”;
che l’art.16 del Regolamento prescrive per l’Ambito n. 2 che “ E’ consentita l’installazione di cartelli mono o bifacciali unicamente su palo, lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi, in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ad eccezione di tratti di strada con particolare presenza di attività commerciale. I cartelli potranno essere del tipo mono o bifacciale, e conformi alla tipologia riportata nell’appendice al presente regolamento, potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente e il messaggio variabile ”;
che verificare se una determinata insegna integri il divieto di pubblicità di cui all’art. 23 del Codice della Strada, come declinato nelle disposizioni regolamentari predette, imponga un esame in concreto sulle caratteristiche della singola insegna e, ciò, al fine di individuare quale sia la funzione che si intenda perseguire con l’installazione del singolo manufatto;
che risulti dirimente, nel caso di specie, che le attività eseguite non risultino volte alla mera sostituzione di una vecchia insegna di esercizio destinata a pubblicizzare un unico operatore economico (assentibile mediante SCIA ex art. 19 Legge n. 241/90 secondo il disposto di cui all’art. 4 del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Battipaglia) - oggetto, peraltro, secondo quanto riferito dalla civica amministrazione di separato avvio di procedimento teso alla rimozione, in quanto priva di autorizzazione - bensì nella installazione ex novo di impianto luminoso a luce intermittente a messaggio variabile per conto terzi (vd. corredo fotografico - pagg. 7, 9 e 11 - allegato alla nota della polizia locale di Battipaglia prot. n. 47636 del 16.06.2025), vietata, in mancanza di apposito titolo abilitativo;
che, a confortare tale conclusione, rileva in punto di fatto che la nuova insegna luminosa in questione, non solo va a duplicare l’insegna di esercizio fissa già esistente (“ Bar Caffè del Centenario ”) posizionata sulla facciata di ingresso all’esercizio, ma, in quanto collocata in alto, sullo spigolo tra le due facciate dell’edificio, ubicato in via Del Centenario n. 102, presso l’intersezione tra via Domodossola e via Del Centenario, non aggiunge alcuna informazione ulteriore circa l’identificazione della stessa impresa che, in quanto tale, è già resa dall'altra, preesistente, insegna d'esercizio fissa (vd. pag. 7 del corredo fotografico allegato alla nota della Polizia Municipale n. 47636 del 16.06.2025);
che, sotto il profilo giuridico, possa trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale che sottolinea la necessità di intendere in senso rigorosamente restrittivo la nozione di insegna di esercizio, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 – serva esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa (cfr. Cons. Stato n. 2480/2012);
che, per le suesposte ragioni, risulta integrato il divieto di installazione di strumenti pubblicitari in prossimità delle strade e presso le intersezioni stradali, circostanza che consente di ritenere infondate le argomentazioni di parte ricorrente;
che, peraltro, non varrebbe a superare il predetto avviso la contestazione incentrata sulla configurabilità di un assenso per silentium dovuto al decorso del tempo a seguito di presentazione della SCIA e ciò in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa della civica amministrazione resistente, l’art. 4 del più volte citato Regolamento, rubricato “ Procedimento per il rilascio del permesso di installazione ” prevede espressamente, per questa ipotesi, che “ decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, per la domanda di permesso di installazione si intende formato il silenzio – rifiuto ”;
Ritenuto
conclusivamente, che il ricorso non meriti accoglimento;
infine di poter compensare le spese della presente fase alla luce degli sviluppi della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di SA, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO