Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 20/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N RG 305/2024 del Ruolo
Generale a.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
129, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gattuso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Castellammare di Stabia alla via Annunziatella n. 23 nonché presso l'indirizzo
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RICORRENTE
CONTRO
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 15/01/2024 la ricorrente in epigrafe esponeva:
CP_ di aver presentato domanda all' per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
CP_ che l' con nota del 17.11.2021, le comunicava di non poter accogliere la domanda di assegno sociale indicando come motivo che la ricorrente risultava intestataria di proprietà immobiliari diverse dalla casa di abitazione e mancava la sentenza di separazione completa.
Avverso tale provvedimento , proponeva ricorso al comitato provinciale, senza ottenere alcun Parte_1 riscontro.
La ricorrente adiva quindi, l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale ex
L.335/1995 e le consequenziali provvidenze economiche ad esso correlate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva l' e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All' esito della odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Si osserva, infatti, che, nel caso di specie, trova applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
- essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
- trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a
6240000 lire previste per il 1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Nella fattispecie di cui si occupa, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa, era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995; infatti, si evidenzia che la stessa oltre a risiedere effettivamente ed abitualmente nel territorio italiano, al momento della presentazione della domanda amministrativa aveva altresì raggiunto il requisito anagrafico, ed inoltre era in possesso del requisito reddituale in quanto il reddito complessivo della ricorrente al momento della presentazione della domanda era non superiore a 5.830,76 euro, dunque di gran lunga inferiore rispetto alla soglia di reddito prevista dalla legge.
Inoltre, si rileva che la ricorrente, separata dal 2010, non è percettrice di alcun tipo di reddito (come da certificato di situazione reddituale prodotto in giudizio).
Occorre quindi tenere conto del fatto che l'art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dispone che, tra l'altro che:
"L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti."
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che: “sulla compatibilità dell'assegno sociale con altri redditi è necessario prendere in considerazione la loro effettiva percezione e non la mera titolarità”.
Per tali ragioni, poiché la ricorrente ha provato di non percepire alcun reddito, la domanda deve essere accolta.
CP_ Si osserva inoltre che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al p costituito.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
CP_ a) accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna l' a pagare alla predetta l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 11/11/2021, oltre accessori come per legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro
1.278,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Torre Annunziata, 30.05.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco