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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13311 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 23526 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
SIg. e , quali eredi del SI. Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Ada 57, presso
[...]
lo Studio dell'Avv. Marina Terlizzi, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
E
SIg. e elettivamente domiciliati Controparte_1 Controparte_2
in Roma, Via Virgilio 8, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Parenti, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Proprietà CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. Persona_1
esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Roma, Via delle
Lucarie 58 e del terreno circostante, avendo acquistato le quote di eredità dalle sorelle e a seguito della successione CP_2 Parte_3
ereditaria della scomparsa madre . Persona_2
Rilevava che l'immobile era stato edificato dai membri della famiglia e che la propria madre, con atto del 14 febbraio 1974, aveva Per_1
alienato alla figlia il lastrico solare per la costruzione del solo Pt_3
primo piano, sopra l'attuale piano terreno dell'immobile, e alla figlia il lastrico solare per la superficie del secondo piano, CP_2
riservandosi la proprietà del lastrico solare di copertura del secondo piano, che sarebbe stato costruito dalla figlia . CP_2
Con atto di compravendita del 1994, la SI.ra aveva Parte_4
venduto ai SIg. e l'appartamento Persona_3 Controparte_2
posto al secondo piano, senza alcun diritto sulla mansarda situata sopra il lastrico solare e sul terreno circostante, rimasti sempre in esclusiva proprietà della dante causa Per_2
Evidenziava che i coniugi e avevano cominciato ad CP_1 CP_2
introdursi nella mansarda situata sopra il loro appartamento ed a seguito del cambio del lucchetto per accedervi, posto in essere dall'attore per tutelare la sua proprietà, il ricorso possessorio promosso dai convenuti, al fine di far cessare lo spoglio e le molestie nelle aree comuni condominiali come l'area cortilizia e il lastrico solare adibito a soffitta, era stato accolto. Rilevava quindi che la SI.ra non aveva venduto ai SIg. Parte_4
e unitamente all'appartamento posto al secondo CP_1 CP_2
piano, anche la proprietà del locale mansarda e del terreno circostante, rimasti in proprietà della dante causa evidenziando altresì Per_2
la natura non condominiale dei detti beni.
Concludeva richiedendo l'accertamento della sua proprietà del terreno circostante l'immobile e della mansarda posta al terzo piano, con ordine di rilascio dei beni ex art. 948 c.c. e condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, per euro 50.000,00.
Si costituivano in giudizio i SIg. e Persona_3 Controparte_2
che contestavano le deduzioni attoree, evidenziandone l'infondatezza,
e concludevano richiedendo il rigetto delle domande formulate, con accertamento della natura condominiale dei beni oggetto di giudizio.
Con provvedimento in data 20 febbraio 2019, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del SI.
[...]
riassunta la controversia, la stessa veniva trattenuta in Per_3
decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio, ritualmente proseguito dagli eredi costituiti del
SI. a seguito del suo decesso in corso di causa, parte Persona_1
attrice ha richiesto innanzi tutto l'accertamento della proprietà esclusiva, in capo al SI. , del terreno circostante l'immobile di Per_1
Via delle Lucarie 58 e della mansarda posta al piano terzo, con ordine,
“per l'effetto” di rilascio immediato dei beni ex art. 948 c.c.
Ora, costituendosi in giudizio, i SIg. e hanno CP_1 CP_3
contestato le deduzioni poste dall'attore a fondamento della domanda avanzata in questa sede, anche in riferimento alla quota di proprietà vantata dal SI. , che non appare comprensiva dell'intero Per_1
immobile.
Sul punto, si deve evidenziare che la stessa parte attrice ha dato atto di essere proprietario dell'immobile di Roma, Via delle Lucarie 58, per aver acquistato le quote di eredità della defunta madre dalle sorelle,
SIg.re e , producendo a tal fine “contratti di CP_2 Parte_3
compravendita”.
Dalla documentazione in atti, emerge tuttavia che in data 3 febbraio
2000 veniva stipulato un contratto di compravendita fra il SI.
e la SI.ra , in forza del quale la seconda Persona_1 Parte_4
vendeva al primo l'intera sua quota dell'eredità della defunta madre comprensiva di stabili e terreni e sita in Settebagni, Via Per_2
delle Lucarie 58; in particolare, per come emergente dalle premesse del detto atto, le parti davano atto che i SIg. , e Per_1 CP_2 Pt_3
avevano ereditato dalla defunta l'intera proprietà di
[...]
quest'ultima sita in Via delle Lucarie, risultando pertanto ogni erede proprietario di un terzo.
Risultano poi prodotte due dichiarazioni a firma dei SIg. e Pt_3
, in data 18 maggio 2003 e 30 settembre 2003, nelle Persona_1
quali la prima dichiara di ricevere, in entrambi i casi, una somma di denaro “come previsto dal contratto di vendita della mia quota di eredità sita in Roma, Settebagni, Via delle Lucarie 58”.
Peraltro, nella seconda dichiarazione in data 30 settembre 2003, la
SI.ra si dichiara soddisfatta e di non aver più nulla a Parte_3
pretendere, rilevando di essere a disposizione “in qualsiasi momento per effettuare il trasferimento della mia quota di proprietà a favore dell'acquirente”.
Deve quindi ritenersi, a fronte del contenuto della citata documentazione, che, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, l'eredità della defunta SI.ra sia stata attribuita per Per_2
un terzo ciascuno ai tre figli e che la quota di comproprietà della
SI.ra sia stata acquistata dal SI. ; non Parte_4 Persona_1
così è invece a dirsi in relazione alla quota della SI.ra , Parte_3
la quale, pur dando atto, nelle dichiarazioni prodotte, del contratto di vendita della propria quota di eredità, dichiarava, nell'ultima dichiarazione in data 30 settembre 2003, di essere a disposizione per effettuare il trasferimento della propria quota di eredità in favore dell'acquirente.
Né alcuna ulteriore documentazione risulta depositata al fine di dimostrare l'effettivo passaggio di proprietà della quota del terzo della
SI.ra in capo al SI. , nulla in tal senso Parte_3 Persona_1
evincendosi dagli atti di causa.
In quest'ottica, allora, le censure di parte convenuta devono essere condivise, e ciò avuto proprio riguardo alla domanda formulata in questa sede, che risulta ad avere ad oggetto, in primo luogo,
l'accertamento dell'esclusivo diritto di proprietà dei beni, terreno e soffitta siti in Via delle Lucarie 58, in capo al solo SI. Per_1
.
[...]
Ora, è vero, per come evidenziato da parte attrice, che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, ma, nel caso di specie, l'azione promossa in questa sede risulta ad avere ad oggetto, per come chiarito e come da conclusioni formulate,
l'accertamento della proprietà esclusiva dei beni in capo al SI.
e, “per l'effetto”, l'ordine ai convenuti di immediato Persona_1
rilascio dei beni, così ponendosi la richiesta di rilascio come conseguenza dell'avvenuta declaratoria della proprietà esclusiva del terreno e della mansarda in capo al solo SI. . Persona_1 A ciò consegue, sulla base delle considerazioni che precedono e degli elementi introdotti in giudizio, come le domande attoree debbano essere rigettate, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo alle ragioni della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domande attoree;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 23526 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
SIg. e , quali eredi del SI. Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Ada 57, presso
[...]
lo Studio dell'Avv. Marina Terlizzi, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
E
SIg. e elettivamente domiciliati Controparte_1 Controparte_2
in Roma, Via Virgilio 8, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Parenti, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Proprietà CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. Persona_1
esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Roma, Via delle
Lucarie 58 e del terreno circostante, avendo acquistato le quote di eredità dalle sorelle e a seguito della successione CP_2 Parte_3
ereditaria della scomparsa madre . Persona_2
Rilevava che l'immobile era stato edificato dai membri della famiglia e che la propria madre, con atto del 14 febbraio 1974, aveva Per_1
alienato alla figlia il lastrico solare per la costruzione del solo Pt_3
primo piano, sopra l'attuale piano terreno dell'immobile, e alla figlia il lastrico solare per la superficie del secondo piano, CP_2
riservandosi la proprietà del lastrico solare di copertura del secondo piano, che sarebbe stato costruito dalla figlia . CP_2
Con atto di compravendita del 1994, la SI.ra aveva Parte_4
venduto ai SIg. e l'appartamento Persona_3 Controparte_2
posto al secondo piano, senza alcun diritto sulla mansarda situata sopra il lastrico solare e sul terreno circostante, rimasti sempre in esclusiva proprietà della dante causa Per_2
Evidenziava che i coniugi e avevano cominciato ad CP_1 CP_2
introdursi nella mansarda situata sopra il loro appartamento ed a seguito del cambio del lucchetto per accedervi, posto in essere dall'attore per tutelare la sua proprietà, il ricorso possessorio promosso dai convenuti, al fine di far cessare lo spoglio e le molestie nelle aree comuni condominiali come l'area cortilizia e il lastrico solare adibito a soffitta, era stato accolto. Rilevava quindi che la SI.ra non aveva venduto ai SIg. Parte_4
e unitamente all'appartamento posto al secondo CP_1 CP_2
piano, anche la proprietà del locale mansarda e del terreno circostante, rimasti in proprietà della dante causa evidenziando altresì Per_2
la natura non condominiale dei detti beni.
Concludeva richiedendo l'accertamento della sua proprietà del terreno circostante l'immobile e della mansarda posta al terzo piano, con ordine di rilascio dei beni ex art. 948 c.c. e condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, per euro 50.000,00.
Si costituivano in giudizio i SIg. e Persona_3 Controparte_2
che contestavano le deduzioni attoree, evidenziandone l'infondatezza,
e concludevano richiedendo il rigetto delle domande formulate, con accertamento della natura condominiale dei beni oggetto di giudizio.
Con provvedimento in data 20 febbraio 2019, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del SI.
[...]
riassunta la controversia, la stessa veniva trattenuta in Per_3
decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio, ritualmente proseguito dagli eredi costituiti del
SI. a seguito del suo decesso in corso di causa, parte Persona_1
attrice ha richiesto innanzi tutto l'accertamento della proprietà esclusiva, in capo al SI. , del terreno circostante l'immobile di Per_1
Via delle Lucarie 58 e della mansarda posta al piano terzo, con ordine,
“per l'effetto” di rilascio immediato dei beni ex art. 948 c.c.
Ora, costituendosi in giudizio, i SIg. e hanno CP_1 CP_3
contestato le deduzioni poste dall'attore a fondamento della domanda avanzata in questa sede, anche in riferimento alla quota di proprietà vantata dal SI. , che non appare comprensiva dell'intero Per_1
immobile.
Sul punto, si deve evidenziare che la stessa parte attrice ha dato atto di essere proprietario dell'immobile di Roma, Via delle Lucarie 58, per aver acquistato le quote di eredità della defunta madre dalle sorelle,
SIg.re e , producendo a tal fine “contratti di CP_2 Parte_3
compravendita”.
Dalla documentazione in atti, emerge tuttavia che in data 3 febbraio
2000 veniva stipulato un contratto di compravendita fra il SI.
e la SI.ra , in forza del quale la seconda Persona_1 Parte_4
vendeva al primo l'intera sua quota dell'eredità della defunta madre comprensiva di stabili e terreni e sita in Settebagni, Via Per_2
delle Lucarie 58; in particolare, per come emergente dalle premesse del detto atto, le parti davano atto che i SIg. , e Per_1 CP_2 Pt_3
avevano ereditato dalla defunta l'intera proprietà di
[...]
quest'ultima sita in Via delle Lucarie, risultando pertanto ogni erede proprietario di un terzo.
Risultano poi prodotte due dichiarazioni a firma dei SIg. e Pt_3
, in data 18 maggio 2003 e 30 settembre 2003, nelle Persona_1
quali la prima dichiara di ricevere, in entrambi i casi, una somma di denaro “come previsto dal contratto di vendita della mia quota di eredità sita in Roma, Settebagni, Via delle Lucarie 58”.
Peraltro, nella seconda dichiarazione in data 30 settembre 2003, la
SI.ra si dichiara soddisfatta e di non aver più nulla a Parte_3
pretendere, rilevando di essere a disposizione “in qualsiasi momento per effettuare il trasferimento della mia quota di proprietà a favore dell'acquirente”.
Deve quindi ritenersi, a fronte del contenuto della citata documentazione, che, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, l'eredità della defunta SI.ra sia stata attribuita per Per_2
un terzo ciascuno ai tre figli e che la quota di comproprietà della
SI.ra sia stata acquistata dal SI. ; non Parte_4 Persona_1
così è invece a dirsi in relazione alla quota della SI.ra , Parte_3
la quale, pur dando atto, nelle dichiarazioni prodotte, del contratto di vendita della propria quota di eredità, dichiarava, nell'ultima dichiarazione in data 30 settembre 2003, di essere a disposizione per effettuare il trasferimento della propria quota di eredità in favore dell'acquirente.
Né alcuna ulteriore documentazione risulta depositata al fine di dimostrare l'effettivo passaggio di proprietà della quota del terzo della
SI.ra in capo al SI. , nulla in tal senso Parte_3 Persona_1
evincendosi dagli atti di causa.
In quest'ottica, allora, le censure di parte convenuta devono essere condivise, e ciò avuto proprio riguardo alla domanda formulata in questa sede, che risulta ad avere ad oggetto, in primo luogo,
l'accertamento dell'esclusivo diritto di proprietà dei beni, terreno e soffitta siti in Via delle Lucarie 58, in capo al solo SI. Per_1
.
[...]
Ora, è vero, per come evidenziato da parte attrice, che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, ma, nel caso di specie, l'azione promossa in questa sede risulta ad avere ad oggetto, per come chiarito e come da conclusioni formulate,
l'accertamento della proprietà esclusiva dei beni in capo al SI.
e, “per l'effetto”, l'ordine ai convenuti di immediato Persona_1
rilascio dei beni, così ponendosi la richiesta di rilascio come conseguenza dell'avvenuta declaratoria della proprietà esclusiva del terreno e della mansarda in capo al solo SI. . Persona_1 A ciò consegue, sulla base delle considerazioni che precedono e degli elementi introdotti in giudizio, come le domande attoree debbano essere rigettate, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo alle ragioni della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domande attoree;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2025
IL GIUDICE