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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RT ZZ Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. IO AM Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 141/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 86/2020 emessa dal Tribunale di Enna il
17.02.2020, depositata il 24.02.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 108/2014 R.G.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.03.1993, (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 05.04.1995, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_4
) nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._4
difesi dall'Avv. Raimondo Maira per procura in atti
APPELLANTI
E
1 (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
19.06.1980, (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._6
Agrigento il 09.02.1980, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Americo per procura in atti
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_3 C.F._7
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Mancuso per procura in atti
APPELLATA
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._8
28.10.1967, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Anzalone per procura in atti
APPELLATO
(C.F. , con sede in Milano Corso Controparte_5 P.IVA_1
Como 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barresi per procura in atti
APPELLATA terza chiamata
(C.F. Controparte_6 P.IVA_2
APPELLATA terza chiamata Contumace
Conclusioni delle parti.
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c.
sostitutive DEudienza del 27 giugno 2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che, ai sensi DEart. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo. Si danno, pertanto, per conosciuti i fatti di causa quali emergono, in particolare dalla pronuncia appellata e dagli atti di parte.
2 2. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato . Parte_1
, e Parte_4 Parte_3 Pt_2
hanno proposto appello alla sentenza n. 86/2020, con dispositivo del
[...]
seguente tenore: “il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 108/2014R.G.:
-condanna i convenuti e a collocare Controparte_1 Controparte_2
la ringhiera sul balcone al primo piano, lato giardino, DEimmobile di loro proprietà arretrandone la posizione conformemente a quanto indicato al punto 10 delle conclusioni della CTU;
-condanna gli attori ad arretrare la ringhiera la ringhiera sui balconi di loro
rispettiva proprietà al piano primo e al piano secondo, lato giardino,
conformemente a quanto indicato al punto 9 delle conclusioni della CTU;
-condanna gli attori allo spostamento dei serbatoi e delle tubazioni collocati
nel vano loro comune conformemente a quanto indicato al punto 8 delle conclusioni della CTU e secondo la disposizione di cui all'all. 6 bis DEelaborato peritale;
-condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di €
1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulla
somma annualmente rivalutata dalla domanda alla decisione;
-condanna gli attori al pagamento in favore degli convenuti della somma di
€ 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla decisione e, in accoglimento DEeccepita compensazione, dichiara l'estinzione del debito con il controcredito statuito in favore degli attori.
Rigetta il resto.
Spese compensate tra le parti costituite,
Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_6
3 Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto per metà a carico degli attori e per metà a carico dei convenuti”.
Detta sentenza veniva emessa nel giudizio dagli stessi appellanti promosso nei confronti di e che si costituivano Controparte_1 Controparte_2
in giudizio spiegando domanda riconvenzionale e nel quale si costituivano altresì il progettista e direttore dei lavori arch. e il calcolista Controparte_4
ing. , chiamati in causa dai convenuti, nonché la Società CP_3 [...]
, a sua volta chiamata in causa da , mentre CP_5 CP_3
restava contumace l' pure chiamata Controparte_6
in causa dai convenuti.
Gli appellanti col proposto gravame eccepiscono, con il primo motivo, la nullità della sentenza del Tribunale per violazioni DEart. 112 c.p.c. e DEart. 161 c.p.c. per avere omesso il primo giudice di pronunziarsi su un punto decisivo della causa, consistito nella richiesta di “accertamenti tecnici” riguardanti la natura e funzione dei giunti di dilatazione e cioè DEelemento di distacco che i convenuti non avevano realizzato laddove avevano costruito il proprio fabbricato in aderenza con quello di parte attrice.
Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore del Tribunale nel non aver disposto sulla “richiesta di CTU più volte rappresentata, riguardante “i giunti””.
Col terzo motivo gli appellanti contestano la CTU espletata nel corso del giudizio “perché in contrasto ed in alcuni punti estranea rispetto ai quesiti come formulati dal Giudice di prime cure oltre che carente rispetto alle risposte, parziali, fornite ai quesiti esposti da ”. Parte_5
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande: “in riforma della impugnata sentenza, ed anche ammettendo l'acquisizione in giudizio, anche
d'ufficio, delle certificazioni rilasciate dall'Ufficio del Genio Civile di Enna ovvero
4 autorizzandone la produzione e, anche sempre d'ufficio, presso l' Controparte_7
del Comune di Enna della documentazione presentata a suo tempo dagli
[...]
appellati Americo alla situazione edilizia – urbanistica dello edificio poi costruito e se era,
o meno, da realizzare isolato o in adesione, e come è allo stato, ed ammettendo, altresì, la
dedotta prova per testi e disponendo l'effettuazione di nuova CTU che rivisiti lo stato dei
luoghi alla luce delle consulenze tecniche di parte degli appellanti ed in considerazione ,
anche , delle loro difese, accolga le domande ed eccezioni di parte appellante come esposto
nel corso del primo grado del giudizio e come articolate nell'odierno mezzo di gravame
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
3. Si sono costituiti in appello e Controparte_1 Controparte_2
contestando i motivi di gravame dedotti dagli appellanti e spiegato appello incidentale, con cui lamentano l'erroneità della sentenza del Tribunale in ordine alla quantificazione dei danni, laddove il Giudice di prime cure ha quantificato il danno dovuto dagli attori in appena euro 1.000,00,
comprensivi anche del danno causato per la violazione delle distanze in materie di vedute e condannato essi appellanti incidentali al risarcimento del danno sofferto dagli attori quantificandolo in euro 1.000,00, nonostante nessuna violazione delle distanze legali era stata da loro commessa per la mancata collocazione della ringhiera, così come accertato dalla espletata
CTU nel corso del giudizio. Lamentano, quindi, l'errore commesso dal primo
Giudicante nell'aver valutato nella stessa misura due danni assolutamente diversi, un danno ancora non concretizzatosi stante l'omessa collocazione della ringhiera e un danno certamente concreto e di gran lunga superiore quale quello causato dai in materia di vedute e cisterne. Parte_5
Censurano poi la sentenza del Tribunale laddove ha escluso la responsabilità
dei terzi chiamati sostenendo che non “appare chiaro quale sia stato il
5 percorso logico giuridico che ha condotto il giudice ad escludere la responsabilità dei terzi chiamati in causa”.
Gli appellanti incidentali hanno quindi chiesto: “1) Rigettare, per le ragioni sopra esposte, l'appello principale proposto dai signori In via incidentale Parte_6 Parte_3
2) In accoglimento DEappello incidentale proposto da signori riformare la CP_1
sentenza n. 86/2020, emessa nel proc. n. 108/2014 R.G. dal Tribunale di Enna nella parte
in cui condanna i comparenti e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale in favore dei
signori / disponendo che nulla è dovuto dai signori ai signori Pt_1 Parte_3 CP_1
, e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice in primo Parte_5
grado poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte;
ovvero, in
subordine, ritenere e dichiarare che i terzi chiamati, solidalmente o secondo le rispettive
responsabilità, dovranno temere indenne i signori dall'eventuale condanna;
3) CP_1
Ancora in accoglimento DEappello incidentale proposto da signori , per le CP_1
ragioni sopra esposte, riformare la sentenza n. 86/2020, emessa nel proc. n. 108/2014 R.G.
dal Tribunale di Enna nella parte in cui quantifica nella somma di appena € 1.000,00, oltre
rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale l'importo dovuto dai signori Parte_7
ai germani per le violazioni di legge inerenti il posizionamento della
[...] CP_1
ringhiera sui balconi di loro rispettiva proprietà al piano primo e al piano secondo, lato
giardino, conformemente a quanto indicato al punto 9 delle conclusioni della CTU;
e per
le violazioni di legge inerenti lo spostamento dei serbatoi e delle tubazioni collocati nel
vano loro comune conformemente a quanto indicato al punto 8 delle conclusioni della CTU
e secondo la disposizione di cui all. 6 bis DEelaborato peritale;
e per l'effetto disporre un
congruo risarcimento da quantificarsi in via equitativa nel rispetto del principio di
presunzione assoluta di danno. 4) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande attrici di primo e/o secondo grado, in accoglimento
DEappello incidentale proposto da signori , riformare la sentenza n. 86/2020, CP_1
6 emessa nel proc. n. 108/2014 R.G. dal Tribunale di Enna nella parte in cui non dichiara
che i terzi chiamati, solidalmente o secondo le rispettive responsabilità, dovranno tenere
indenne i signori dall'eventuale condanna;
e per l'effetto condannare i terzi CP_1
chiamati, solidalmente o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni
riconosciuti in favore degli attori, odierni appellanti, 5) In ulteriore subordine compensare
le somme eventualmente dovute dai germani ai signori con CP_1 Parte_5
le somme dovute da questi ultimi signori e per le Controparte_1 CP_1 CP_2
ragioni sopra esposte. 6) In ogni caso riformare la citata sentenza condannando i signori
al pagamento integrale delle spese della consulenza tecnica di ufficio Parte_5
espletata nel giudizio di primo grado ed alle spese di lite di primo grado. 7) In ogni caso
con condanna dei signori al pagamento delle spese e compensi di lite Parte_5
di entrambi i gradi di giudizio.”.
4. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_4
delle nuove domande e dei nuovi documenti prodotti nel grado dagli appellanti, contestando nel merito i motivi di gravame di parte appellante e chiedendo accogliersi le seguenti domande: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta In linea preliminare e nel rito Accertato il deposito di nuovi documenti in
appello, stante il divieto di cui all'art 345 comma 3 c.p.c., ritenere e dichiarare
l'inammissibilità della produzione dei seguenti documenti: 1) La relazione di consulenza
di parte a firma DEIng datata 29.5.2020, contenente controdeduzioni alla Per_1
relazione del CTU nel giudizio di primo grado, OM;
2) Concessione edilizia Per_2
27/7/2015 attivata a seguito delle contestazioni eccepite dai convenuti nel corso del
giudizio di primo grado sulla regolarità urbanistica del piano seminterrato DEimmobile
di proprietà del Sig;
3) Nota del Genio Civile datata 17 Luglio 2018 su Persona_3
istanza del 1.6.2018 a firma del difensore degli odierni appellanti;
4) Nota a firma DEAvv.
Maira data 14 Maggio 2018;5) Nota Comune di Pietraperzia del 14 Giugno 2018; Sempre
in linea preliminare e nel rito Ritenere e dichiarare improcedibili e/ o inammissibili le
7 domande dei Sigg e stante l'assoluta genericità delle richieste Pt_1 Parte_3
(“accolga le domande ed eccezioni…..come esposto nel corso del giudizio di primo
grado”), e comunque perché meramente assertive;
Accertata l'introduzione di nuove
doglianze non cristallizzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ritenere e
dichiarare inammissibili e comunque non fondate le censure riguardanti:1) la quota delle
fondazioni; 2) il diritto di edificazione in prevenzione tra edifici confinanti;
3) la
realizzazione di un basamento in calcestruzzo ad opera dei convenuti principali, peraltro
non opponibile a questo terzo chiamato;
Ritenere e dichiarare rinunciate le domande di
cui al nr 2) 4) 6) 7 ) ed 8) DEatto di citazione del primo grado, non avendo controparte
riproposto alcuna specifica doglianza su tali motivi e dunque fatto acquiescenza alla
pronuncia di primo grado Sempre in linea preliminare e nel rito Ritenere e dichiarare
tardiva, assorbita e dunque inammissibile ogni contestazione afferente le decisioni assunte
con l'ordinanza del 2.3.2017 dal Tribunale di Enna perché non oggetto di specifica e
motivata censura in primo grado, né oggetto di riserva di appello e per questo non più
impugnabile Sempre in linea preliminare e nel rito Ritenere e dichiarare comunque la
chiamata di terzo DERC nulla per indeterminatezza DEoggetto;
nel merito, CP_4
rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza appellata con la medesima
motivazione ovvero con altra ritenuta di diritto ed in conseguenza ritenere e dichiarare
infondate in fatto e in diritto le doglianze dei Sigg alla sentenza di Parte_5
primo grado resa dal Tribunale di Enna al nr 86/2020 nel procedimento portante il nrg
108/2014, per i motivi esposti in narrativa;
ritenere e dichiarare, per gli stessi motivi.
infondata in fatto ed in diritto la chiamata in causa DERC , stante Controparte_4
l'accertata correttezza del suo operato professionale;
ritenere e dichiarare nella non
temuta ipotesi di una condanna DEodierno comparente al risarcimento dei danni
pretestuosamente lamentati da parte attrice, sussistere obbligazione contrattuale a carico
DE (CF –P IVA ), in persona del Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Milano, C.so Como nr 17,
8 a tenere indenne l'RCitetto da ogni eventuale condanna risarcitoria, CP_4
manlevandolo da ogni eventuale responsabilità professionale che dovesse essere accertata nel corso del giudizio.”
5. Ha inoltre resistito al gravame proposto dagli appellanti CP_3
chiedendo accogliersi le seguenti domande: “- rigettare l'appello perché infondato
in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, e, comunque, - accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra per i motivi già CP_3
esposti o con qualsiasi altra motivazione, rigettando la domanda di manleva proposta nei
suoi riguardi dai convenuti Sig.ri perché infondata in fato e diritto. Con vittoria CP_1
di spese ed onorari di giudizio, anche del primo grado di giudizio.”.
6. Si è inoltre costituita in giudizio l' eccependo Controparte_5
l'inammissibilità della documentazione prodotta nel grado dagli appellanti,
l'infondatezza delle censure alla sentenza di primo grado sollevate dagli stessi, rilevando e reiterando l'eccezione di nullità della polizza assicurativa stipulata dall'arch. , e chiedendo accogliersi le seguenti domande: CP_4
“Preliminarmente: - ritenere inammissibile ai sensi DEart. 345 c.p.c. la documentazione
di cui parte appellante pretende l'acquisizione nel presente grado di giudizio. Nel merito:
- In ogni caso, rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le ragioni di cui in
premessa e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ordine alla garanzia:
- nella non temuta ipotesi di accoglimento DEimpugnazione e di riconoscimento di profili
di responsabilità ascrivibili all'arch , ritenere e dichiarare nullo e/o annullare ai CP_4
sensi DEart. 1892 c.c. il contratto assicurativo n° 505351 stipulato in data 12/06/2013 e
conseguentemente rigettare la domanda di garanzia che venga eventualmente riproposta.
- in ogni caso, ritenere e dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa in virtù
DEart. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione e conseguentemente rigettare la
domanda di garanzia che venga eventualmente riproposta. - in subordine, escludere
l'operatività della garanzia in relazione ai danni eventualmente ascrivibili a mancato
9 rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri
vincoli imposti dalle pubbliche autorità, in conformità al disposto DEart. 22, n° 5 delle
Condizioni Generali di Assicurazione. - in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare la
garanzia operante alle condizioni indicate nella relativa polizza, entro il limite del
massimale ivi contemplato e con l'applicazione della franchigia prevista dalle CGA.”.
7. La Corte con Ordinanza riservata del 25.03.2021 disponeva approfondimento istruttorio a mezzo CTU con l'Ing. Persona_4
al fine di accertare: a) se nel Comune di Pietraperzia sia vigente (e
[...]
lo sia stata al momento DEedificazione del fabbricato , ed in che CP_1
termini, la normativa antisismica e se la stessa, in ragione del previsto livello di tutela, imponga (e imponesse) il giunto tecnico tra edifici;
b) se un accorgimento siffatto sia stato adottato nel caso di specie, se sia ad oggi realizzabile, quali rimedi possano essere apprestati a fronte della sua mancata realizzazione e con quali costi;
c) se la previsione di detto accorgimento intercetti le competenze e le attività
dei progettisti del fabbricato Americo.
Con Ordinanza riservata del 22.07.2021 disponeva che gli accertamenti demandati al CTU ing. si estendessero alla verifica della presenza di Per_4
“altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici”.
Con Memoria di costituzione di nuovo procuratore del 06.10.2021 si costituiva per l'Avv. Sebastiano Romano in sostituzione Controparte_4
del precedente difensore, insistendo in tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già spiegate dall'appellato con il patrocinio del precedente procuratore facendone proprie le difese e le conclusioni già formulate.
Il CTU in data 22.04.2022 depositava l'elaborato peritale.
10 La Corte con Ordinanza riservata del 21.12.2022 disponeva “il richiamo del
nominato CTU, come richiesto in via subordinata dagli istanti, affinché lo
stesso: - ad integrale risposta al quesito di cui al punto sub b) DEordinanza
istruttoria resa da questa Corte in date 25 marzo 2021 – 20 aprile 2021, riferisca anche in merito ai possibili rimedi da poter approntare, e “con quali costi”, a fronte della mancata realizzazione dei previsti giunti tecnici, che siano idonei a garantire l'effettivo distanziamento degli edifici in esame
tale da evitare fenomeni di martellamento tra le medesime costruzioni in caso di fenomeni sismici, - in riscontro ai rilievi formulati dagli appellati,
riferisca, altresì, sulla possibilità (o meno) di realizzare il prescritto
distanziamento tra gli edifici in esame mediante la rimozione di porzioni di parete DEedifico e/o mediante scrostamento/scarificazione CP_1
DEintonaco posto sulla parete contigua DEedificio
[...]
”. Parte_7
In data 16.12.2023 il CTU depositava la Relazione integrata.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia DE Controparte_6
regolarmente citata e non costituita in giudizio.
[...]
9. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti prodotti in questo grado dagli appellanti principali, nello specifico: Relazione di consulenza di parte a firma DEIng datata 29.5.2020; Per_1
Concessione edilizia 27/7/2015 sulla regolarità urbanistica del piano seminterrato DEimmobile di proprietà del Sig Nota del Persona_3
Genio Civile datata 17 Luglio 2018; Nota Avv. Maira del 14 maggio 2018;
11 Nota Comune di Pietraperzia del 14 giugno 2018, come eccepito dagli appellati e Controparte_4 Controparte_5
Osserva la Corte che la Suprema Corte ha più volte ribadito, di recente con la Ordinanza n. 2764/2020, il seguente principio di diritto: “Nel giudizio
di appello, la nuova formulazione DEart. 345, terzo comma, c.p.c. - quale
risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con
modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la
sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione
di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere
dalla circostanza che abbia o meno quel carattere di "indispensabilità" che,
invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima
norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, da cui non vi è ragione di discostarsi, non avendo parte appellante dimostrato di non aver potuto produrre detti documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
10. Sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_4
, e .
[...] Parte_3 Parte_2
10.1 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e della
CTU espletata in questo grado è rimasto accertato che l'immobile degli appellati è stato realizzato in aderenza a quello degli appellanti, in CP_1
assenza del previsto giunto tecnico tra i due fabbricati.
Depongono in tal senso le risultanze della CTU espletata in questo grado dall'Ing. il quale, dopo avere effettuato una serie di saggi e di Per_4
sopralluoghi, e premettendo che “In base alla normativa oggi vigente ed
12 all'epoca DEedificazione DEimmobile, l'articolo l'art.
7.2.2 del D.M.
14.01.2008 e l'art.
7.2.1 del D.M. 17.01.2018, prevedono che la distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento
in caso di fenomeni sismici;
distacco calcolato secondo i criteri previsti dalla
normativa (paragrafo 2.2 della relazione). In ultima analisi, la normativa
prescriveva e prescrive la realizzazione di un giunto tecnico inserito tra i due
fabbricati contigui, sia che si utilizzi il calcolo specifico o quello semplificato”, ha accertato che “l'immobile degli appellati ) è stato CP_1
realizzato in aderenza a quello degli appellanti ), in assenza del Pt_1
previsto giunto tecnico” (pagg. 9 e 11 CTU depositata il 22.04.2022).
Il CTU, poi, in risposta agli ulteriori quesiti postigli dalla Corte “in merito ai possibili rimedi da poter approntare, e “con quali costi”, a fronte della mancata realizzazione dei previsti giunti tecnici, che siano idonei a garantire
l'effettivo distanziamento degli edifici in esame”, e “sulla possibilità (o meno) di realizzare il prescritto distanziamento tra gli edifici in esame mediante la rimozione di porzioni di parete DEedifico CP_8
mediante scrostamento/scarificazione DEintonaco posto sulla parete contigua DEedificio ”, ha indicato i lavori da eseguire Parte_5
per la installazione del giunto strutturale e le opere di rispristino, come descritti nel computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale,
quantificandone i costi nella misura di € 21.250,00, Iva esclusa, comprensiva delle spese tecniche e professionali (cfr. Relazione CTU integrata depositata il 16.12.2023).
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e sorrette da condivisibili argomentazioni e possono, pertanto,
essere pienamente condivise e fatte proprie dalla Corte.
13 10.2 In conseguenza di ciò, in accoglimento della domanda spiegata dagli odierni appellanti in primo grado: “ordinare ad e ad Controparte_1
di eliminare tutti i pericoli e le opere realizzate in Controparte_2
violazione dei diritti degli attori, come rappresentati in narrativa, e come risulteranno dall'esperimento di c.t.u. di cui si chiede l'ammissione, riportando in pristino lo stato dei luoghi disponendo anche, le prescrizioni per l'effettuazione delle opere necessarie per evitare che in futuro possano aggravarsi gli inconvenienti ed i vizi denunziati o possano insorgere degli altri quale conseguenza delle opere oggi realizzate. Condannare i convenuti
al pagamento dei danni oggi causati ed a quelli che provocheranno sino alla
definizione del giudizio, con gli interessi legali e la rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite”, e in parziale riforma della sentenza appellata,
e vanno condannati ad eseguire i Controparte_1 Controparte_2
lavori per la installazione del giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino come indicati e descritti nelle relazioni di CTU DEIng. Per_4
depositate il 22.04.2022 ed il 16.12.2023 e nel computo metrico estimativo allegato a detti elaborati.
10.3 Non può trovare invece accoglimento la domanda risarcitoria non avendo gli appellanti offerto, nemmeno in questo grado di giudizio, elementi comprovanti il concreto pregiudizio patrimoniale patito dalla costruzione del fabbricato degli Americo in aderenza al loro in assenza del giunto tecnico.
11. Sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
. CP_2
11.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali esente da censure si appalesa l'operato del Tribunale laddove ha condannato essi appellanti incidentali al risarcimento del danno, quantificato in € 1.000,00, in favore di parte attrice, avendo la CTU espletata in primo grado accertato, che
14 il balcone posto al piano primo, lato giardino, del fabbricato degli stessi, è posto, non a cm. 75, ma all'inferiore e insufficiente distanza di circa cm. 67 dal confine con la proprietà attorea, e quindi in violazione delle distanze legali.
11.2 Lo stesso dicasi laddove il Tribunale ha quantificato il danno in loro favore nella stessa misura di € 1.000,00, in conseguenza DEaltrettanto accertata violazione delle distanze legali rispetto al loro fabbricato dei balconi sul lato giardino degli appartamenti posti a piano primo e secondo degli immobili attorei e dei serbatoi installati nel vano comune del medesimo fabbricato, non avendo essi appellanti incidentali fornito elementi atti a comprovare la sussistenza di un danno da liquidarsi in un maggior importo.
11.3 Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore censura in ordine alla domanda di manleva spiegata nei confronti dei terzi chiamati, avendo sul punto il Tribunale correttamente motivato la decisione di rigetto sul rilievo che “l'accertata violazione della distanza del balcone di parte convenuta nella misura di otto centimetri, proprio in ragione della misura contenuta,
non può ritenersi attribuibile con certezza alla responsabilità del progettista
e direttore dei lavori arch. , mentre risulta estranea Controparte_4
all'attività professionale DEing. . CP_3
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
12. Sulle domande di manleva spiegate dagli appellanti incidentali nei
confronti dei terzi chiamati e . Controparte_4 CP_3
12.1 La domanda spiegata nei confronti DERC. è meritevole di CP_4
accoglimento.
Quest'ultimo, infatti, è stato progettista e direttore dei lavori della costruzione del fabbricato degli appellanti incidentali in aderenza a quello degli appellati principali, che il CTU nel presente grado ha accertato essere
15 stato realizzato in assenza del previsto giunto tecnico tra i due fabbricati.
Giunto tecnico che detto professionista avrebbe dovuto prevedere nel progetto, essendo previsto dalla normativa antisismica, come accertato dal
CTU.
Per quanto sopra osservato, sussistendo la responsabilità del suddetto professionista, gli appellanti incidentali hanno diritto di rivalersi nei suoi confronti di tutte le spese che andranno a sostenere per la installazione del giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino, entro il limite DEimporto di € 21.250,00, Iva esclusa, comprensivo delle spese tecniche e professionali, così come quantificato nell'elaborato peritale DEIng. Per_4
depositato il16.12.2023.
12.2 Va rigettata invece la richiesta di manleva nei confronti della calcolista ing. , la cui prestazione ha riguardato i calcoli in cemento CP_3
armato relativi al progetto redatto dal , che, come detto, non CP_4
prevedevano la collocazione del giunto tecnico tra i febbricati.
13. Sulla domanda di manleva spiegata da nei Controparte_4
confronti di Controparte_5
La compagnia assicurativa ha eccepito la nullità della polizza assicurativa deducendo che al momento della stipula avvenuta in data 12 giugno 2013, il aveva dichiarato “di non essere a conoscenza di atti o fatti che CP_4
possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza” e “che anche in ipotesi di operatività della garanzia, ai sensi DEart. 22, n° 5 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, dall'oggetto della stessa risultano esclusi “i danni e le perdite pecuniarie conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”.
16 In ordine a tali rilievi il ha contestato che egli, al momento della CP_4
stipula della polizza, fosse a conoscenza di circostanze che potevano essere oggetto di richieste risarcitorie a suo danno, ma nulla ha rilevato o dedotto in ordine alle richiamate ipotesi di esclusione della garanzia previste dall'art. 22
n. 5 delle Condizioni Generali del contratto.
Ora poiché la domanda di manleva riguarda il danno conseguente alla progettazione da parte del della costruzione del fabbricato degli CP_4
appellanti incidentali in aderenza a quello degli appellati principali in assenza del giunto tecnico tra i due fabbricati, previsto da normative edilizie, in esse rientranti la normativa antisismica in vigore al momento della realizzazione del fabbricato, è da escludere nel caso in esame l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal con l CP_4 Controparte_5
La domanda di manleva va pertanto rigettata.
14. Passando ad esaminare il profilo delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in relazione al rapporto processuale tra , Parte_1 Parte_4
, e , attori in primo
[...] Parte_3 Parte_2
grado ed i convenuti e il cui onere Controparte_1 Controparte_2
va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede quest'ultimi parzialmente soccombenti, avendo trovato accoglimento, seppur parziale, la loro domanda riconvenzionale di eliminazione delle opere realizzate da parte attrice in violazione delle distanze legali.
In considerazione di ciò ritiene la Corte che sussistano le condizioni per dichiarare compensate in ragione di ¼ le spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo, con condanna di e Controparte_1
17 a pagare i restanti ¾ in favore di Controparte_2 Parte_1
, e Parte_4 Parte_3 Pt_2
, e porre le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi, come
[...]
liquidate nei relativi procedimenti, per metà a carico a carico di ciascuna di dette parti.
All'accoglimento della domanda di rivalsa spiegata dagli appellanti incidentali nei confronti di consegue la condanna di Controparte_4
quest'ultimo alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di e come liquidate in Controparte_1 Controparte_2
dispositivo.
Al rigetto della domanda di rivalsa spiegata da e Controparte_1 [...]
nei confronti DEulteriore terzo chiamato , segue CP_2 CP_3
la condanna dei primi al pagamento in favore di quest'ultima delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Al rigetto della domanda di rivalsa spiegata da nei Controparte_4
confronti della segue la condanna del primo al Controparte_5
pagamento in favore di quest'ultima delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite nel rapporto tra Parte_1 [...]
, e , attori in Parte_4 Parte_3 Parte_2
primo grado e l' rimasta Controparte_6
contumace, atteso che nessuna domanda è stata svolta nei suoi confronti.
15. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
18 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia DE ogni altra domanda ed Controparte_6
eccezione disattesa, così decide:
Rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_1 CP_2
[...]
In accoglimento DEappello proposto da Parte_1 [...]
, , , riforma la Parte_4 Parte_3 Parte_2
sentenza appellata nei seguenti termini:
- condanna e ad eseguire i lavori per Controparte_1 Controparte_2
la installazione del giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino come indicati e descritti nelle relazioni di CTU DEIng. depositate il Per_4
22.04.2022 ed il 16.12.2023 e nel computo metrico estimativo allegato a detti elaborati.
- condanna a tenere indenne e Controparte_4 Controparte_1 [...]
delle spese che andranno a sostenere per la installazione del CP_2
giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino, entro il limite DEimporto di € 21.250,00, Iva esclusa, comprensivo delle spese tecniche e professionali, così come quantificato nell'elaborato peritale DEIng. Per_4
depositato il16.12.2023.
- condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di , Parte_1 Parte_4 Parte_3
, della quota di 3/4 delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_2
grado, liquidate nell'intero in complessivi € 4.286,00 di cui € 477,00 per spese ed € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA
come per legge, compensando tra dette parti la restante parte.
19 - condanna alla refusione in favore di e Controparte_4 Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € Controparte_2
3.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
- condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € CP_3
3.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge
- condanna alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_5
delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 3.809,00, oltre
[...]
rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_3
, della quota di 3/4 delle spese del presente grado,
[...] Parte_2
liquidate in complessivi € 5.800,00 di cui € 804,00 per spese ed € 4.996,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge,
compensando tra dette parti la restante parte.
Condanna alla refusione in favore di e CP_4 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado liquidate in complessivi € CP_2
4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
Condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del presente grado, liquidate in complessivi CP_3
€4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
Condanna alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_5
delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre
[...]
rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge
Nulla sulle spese di lite del presente grado tra gli appellanti principali e l' Controparte_6
20 Pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente grado, come già liquidate in corso di causa, per metà a carico degli appellanti principali e per metà a carico degli appellanti incidentali.
Dà atto che, ai sensi DEarticolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso Caltanissetta, il 6 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
IO AM RT ZZ
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RT ZZ Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. IO AM Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 141/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 86/2020 emessa dal Tribunale di Enna il
17.02.2020, depositata il 24.02.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 108/2014 R.G.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.03.1993, (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 05.04.1995, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_4
) nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._4
difesi dall'Avv. Raimondo Maira per procura in atti
APPELLANTI
E
1 (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
19.06.1980, (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._6
Agrigento il 09.02.1980, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Americo per procura in atti
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_3 C.F._7
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Mancuso per procura in atti
APPELLATA
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._8
28.10.1967, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Anzalone per procura in atti
APPELLATO
(C.F. , con sede in Milano Corso Controparte_5 P.IVA_1
Como 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barresi per procura in atti
APPELLATA terza chiamata
(C.F. Controparte_6 P.IVA_2
APPELLATA terza chiamata Contumace
Conclusioni delle parti.
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c.
sostitutive DEudienza del 27 giugno 2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che, ai sensi DEart. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo. Si danno, pertanto, per conosciuti i fatti di causa quali emergono, in particolare dalla pronuncia appellata e dagli atti di parte.
2 2. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato . Parte_1
, e Parte_4 Parte_3 Pt_2
hanno proposto appello alla sentenza n. 86/2020, con dispositivo del
[...]
seguente tenore: “il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 108/2014R.G.:
-condanna i convenuti e a collocare Controparte_1 Controparte_2
la ringhiera sul balcone al primo piano, lato giardino, DEimmobile di loro proprietà arretrandone la posizione conformemente a quanto indicato al punto 10 delle conclusioni della CTU;
-condanna gli attori ad arretrare la ringhiera la ringhiera sui balconi di loro
rispettiva proprietà al piano primo e al piano secondo, lato giardino,
conformemente a quanto indicato al punto 9 delle conclusioni della CTU;
-condanna gli attori allo spostamento dei serbatoi e delle tubazioni collocati
nel vano loro comune conformemente a quanto indicato al punto 8 delle conclusioni della CTU e secondo la disposizione di cui all'all. 6 bis DEelaborato peritale;
-condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di €
1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulla
somma annualmente rivalutata dalla domanda alla decisione;
-condanna gli attori al pagamento in favore degli convenuti della somma di
€ 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla decisione e, in accoglimento DEeccepita compensazione, dichiara l'estinzione del debito con il controcredito statuito in favore degli attori.
Rigetta il resto.
Spese compensate tra le parti costituite,
Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_6
3 Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto per metà a carico degli attori e per metà a carico dei convenuti”.
Detta sentenza veniva emessa nel giudizio dagli stessi appellanti promosso nei confronti di e che si costituivano Controparte_1 Controparte_2
in giudizio spiegando domanda riconvenzionale e nel quale si costituivano altresì il progettista e direttore dei lavori arch. e il calcolista Controparte_4
ing. , chiamati in causa dai convenuti, nonché la Società CP_3 [...]
, a sua volta chiamata in causa da , mentre CP_5 CP_3
restava contumace l' pure chiamata Controparte_6
in causa dai convenuti.
Gli appellanti col proposto gravame eccepiscono, con il primo motivo, la nullità della sentenza del Tribunale per violazioni DEart. 112 c.p.c. e DEart. 161 c.p.c. per avere omesso il primo giudice di pronunziarsi su un punto decisivo della causa, consistito nella richiesta di “accertamenti tecnici” riguardanti la natura e funzione dei giunti di dilatazione e cioè DEelemento di distacco che i convenuti non avevano realizzato laddove avevano costruito il proprio fabbricato in aderenza con quello di parte attrice.
Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore del Tribunale nel non aver disposto sulla “richiesta di CTU più volte rappresentata, riguardante “i giunti””.
Col terzo motivo gli appellanti contestano la CTU espletata nel corso del giudizio “perché in contrasto ed in alcuni punti estranea rispetto ai quesiti come formulati dal Giudice di prime cure oltre che carente rispetto alle risposte, parziali, fornite ai quesiti esposti da ”. Parte_5
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande: “in riforma della impugnata sentenza, ed anche ammettendo l'acquisizione in giudizio, anche
d'ufficio, delle certificazioni rilasciate dall'Ufficio del Genio Civile di Enna ovvero
4 autorizzandone la produzione e, anche sempre d'ufficio, presso l' Controparte_7
del Comune di Enna della documentazione presentata a suo tempo dagli
[...]
appellati Americo alla situazione edilizia – urbanistica dello edificio poi costruito e se era,
o meno, da realizzare isolato o in adesione, e come è allo stato, ed ammettendo, altresì, la
dedotta prova per testi e disponendo l'effettuazione di nuova CTU che rivisiti lo stato dei
luoghi alla luce delle consulenze tecniche di parte degli appellanti ed in considerazione ,
anche , delle loro difese, accolga le domande ed eccezioni di parte appellante come esposto
nel corso del primo grado del giudizio e come articolate nell'odierno mezzo di gravame
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
3. Si sono costituiti in appello e Controparte_1 Controparte_2
contestando i motivi di gravame dedotti dagli appellanti e spiegato appello incidentale, con cui lamentano l'erroneità della sentenza del Tribunale in ordine alla quantificazione dei danni, laddove il Giudice di prime cure ha quantificato il danno dovuto dagli attori in appena euro 1.000,00,
comprensivi anche del danno causato per la violazione delle distanze in materie di vedute e condannato essi appellanti incidentali al risarcimento del danno sofferto dagli attori quantificandolo in euro 1.000,00, nonostante nessuna violazione delle distanze legali era stata da loro commessa per la mancata collocazione della ringhiera, così come accertato dalla espletata
CTU nel corso del giudizio. Lamentano, quindi, l'errore commesso dal primo
Giudicante nell'aver valutato nella stessa misura due danni assolutamente diversi, un danno ancora non concretizzatosi stante l'omessa collocazione della ringhiera e un danno certamente concreto e di gran lunga superiore quale quello causato dai in materia di vedute e cisterne. Parte_5
Censurano poi la sentenza del Tribunale laddove ha escluso la responsabilità
dei terzi chiamati sostenendo che non “appare chiaro quale sia stato il
5 percorso logico giuridico che ha condotto il giudice ad escludere la responsabilità dei terzi chiamati in causa”.
Gli appellanti incidentali hanno quindi chiesto: “1) Rigettare, per le ragioni sopra esposte, l'appello principale proposto dai signori In via incidentale Parte_6 Parte_3
2) In accoglimento DEappello incidentale proposto da signori riformare la CP_1
sentenza n. 86/2020, emessa nel proc. n. 108/2014 R.G. dal Tribunale di Enna nella parte
in cui condanna i comparenti e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale in favore dei
signori / disponendo che nulla è dovuto dai signori ai signori Pt_1 Parte_3 CP_1
, e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice in primo Parte_5
grado poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte;
ovvero, in
subordine, ritenere e dichiarare che i terzi chiamati, solidalmente o secondo le rispettive
responsabilità, dovranno temere indenne i signori dall'eventuale condanna;
3) CP_1
Ancora in accoglimento DEappello incidentale proposto da signori , per le CP_1
ragioni sopra esposte, riformare la sentenza n. 86/2020, emessa nel proc. n. 108/2014 R.G.
dal Tribunale di Enna nella parte in cui quantifica nella somma di appena € 1.000,00, oltre
rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale l'importo dovuto dai signori Parte_7
ai germani per le violazioni di legge inerenti il posizionamento della
[...] CP_1
ringhiera sui balconi di loro rispettiva proprietà al piano primo e al piano secondo, lato
giardino, conformemente a quanto indicato al punto 9 delle conclusioni della CTU;
e per
le violazioni di legge inerenti lo spostamento dei serbatoi e delle tubazioni collocati nel
vano loro comune conformemente a quanto indicato al punto 8 delle conclusioni della CTU
e secondo la disposizione di cui all. 6 bis DEelaborato peritale;
e per l'effetto disporre un
congruo risarcimento da quantificarsi in via equitativa nel rispetto del principio di
presunzione assoluta di danno. 4) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande attrici di primo e/o secondo grado, in accoglimento
DEappello incidentale proposto da signori , riformare la sentenza n. 86/2020, CP_1
6 emessa nel proc. n. 108/2014 R.G. dal Tribunale di Enna nella parte in cui non dichiara
che i terzi chiamati, solidalmente o secondo le rispettive responsabilità, dovranno tenere
indenne i signori dall'eventuale condanna;
e per l'effetto condannare i terzi CP_1
chiamati, solidalmente o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni
riconosciuti in favore degli attori, odierni appellanti, 5) In ulteriore subordine compensare
le somme eventualmente dovute dai germani ai signori con CP_1 Parte_5
le somme dovute da questi ultimi signori e per le Controparte_1 CP_1 CP_2
ragioni sopra esposte. 6) In ogni caso riformare la citata sentenza condannando i signori
al pagamento integrale delle spese della consulenza tecnica di ufficio Parte_5
espletata nel giudizio di primo grado ed alle spese di lite di primo grado. 7) In ogni caso
con condanna dei signori al pagamento delle spese e compensi di lite Parte_5
di entrambi i gradi di giudizio.”.
4. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_4
delle nuove domande e dei nuovi documenti prodotti nel grado dagli appellanti, contestando nel merito i motivi di gravame di parte appellante e chiedendo accogliersi le seguenti domande: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta In linea preliminare e nel rito Accertato il deposito di nuovi documenti in
appello, stante il divieto di cui all'art 345 comma 3 c.p.c., ritenere e dichiarare
l'inammissibilità della produzione dei seguenti documenti: 1) La relazione di consulenza
di parte a firma DEIng datata 29.5.2020, contenente controdeduzioni alla Per_1
relazione del CTU nel giudizio di primo grado, OM;
2) Concessione edilizia Per_2
27/7/2015 attivata a seguito delle contestazioni eccepite dai convenuti nel corso del
giudizio di primo grado sulla regolarità urbanistica del piano seminterrato DEimmobile
di proprietà del Sig;
3) Nota del Genio Civile datata 17 Luglio 2018 su Persona_3
istanza del 1.6.2018 a firma del difensore degli odierni appellanti;
4) Nota a firma DEAvv.
Maira data 14 Maggio 2018;5) Nota Comune di Pietraperzia del 14 Giugno 2018; Sempre
in linea preliminare e nel rito Ritenere e dichiarare improcedibili e/ o inammissibili le
7 domande dei Sigg e stante l'assoluta genericità delle richieste Pt_1 Parte_3
(“accolga le domande ed eccezioni…..come esposto nel corso del giudizio di primo
grado”), e comunque perché meramente assertive;
Accertata l'introduzione di nuove
doglianze non cristallizzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ritenere e
dichiarare inammissibili e comunque non fondate le censure riguardanti:1) la quota delle
fondazioni; 2) il diritto di edificazione in prevenzione tra edifici confinanti;
3) la
realizzazione di un basamento in calcestruzzo ad opera dei convenuti principali, peraltro
non opponibile a questo terzo chiamato;
Ritenere e dichiarare rinunciate le domande di
cui al nr 2) 4) 6) 7 ) ed 8) DEatto di citazione del primo grado, non avendo controparte
riproposto alcuna specifica doglianza su tali motivi e dunque fatto acquiescenza alla
pronuncia di primo grado Sempre in linea preliminare e nel rito Ritenere e dichiarare
tardiva, assorbita e dunque inammissibile ogni contestazione afferente le decisioni assunte
con l'ordinanza del 2.3.2017 dal Tribunale di Enna perché non oggetto di specifica e
motivata censura in primo grado, né oggetto di riserva di appello e per questo non più
impugnabile Sempre in linea preliminare e nel rito Ritenere e dichiarare comunque la
chiamata di terzo DERC nulla per indeterminatezza DEoggetto;
nel merito, CP_4
rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza appellata con la medesima
motivazione ovvero con altra ritenuta di diritto ed in conseguenza ritenere e dichiarare
infondate in fatto e in diritto le doglianze dei Sigg alla sentenza di Parte_5
primo grado resa dal Tribunale di Enna al nr 86/2020 nel procedimento portante il nrg
108/2014, per i motivi esposti in narrativa;
ritenere e dichiarare, per gli stessi motivi.
infondata in fatto ed in diritto la chiamata in causa DERC , stante Controparte_4
l'accertata correttezza del suo operato professionale;
ritenere e dichiarare nella non
temuta ipotesi di una condanna DEodierno comparente al risarcimento dei danni
pretestuosamente lamentati da parte attrice, sussistere obbligazione contrattuale a carico
DE (CF –P IVA ), in persona del Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Milano, C.so Como nr 17,
8 a tenere indenne l'RCitetto da ogni eventuale condanna risarcitoria, CP_4
manlevandolo da ogni eventuale responsabilità professionale che dovesse essere accertata nel corso del giudizio.”
5. Ha inoltre resistito al gravame proposto dagli appellanti CP_3
chiedendo accogliersi le seguenti domande: “- rigettare l'appello perché infondato
in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, e, comunque, - accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra per i motivi già CP_3
esposti o con qualsiasi altra motivazione, rigettando la domanda di manleva proposta nei
suoi riguardi dai convenuti Sig.ri perché infondata in fato e diritto. Con vittoria CP_1
di spese ed onorari di giudizio, anche del primo grado di giudizio.”.
6. Si è inoltre costituita in giudizio l' eccependo Controparte_5
l'inammissibilità della documentazione prodotta nel grado dagli appellanti,
l'infondatezza delle censure alla sentenza di primo grado sollevate dagli stessi, rilevando e reiterando l'eccezione di nullità della polizza assicurativa stipulata dall'arch. , e chiedendo accogliersi le seguenti domande: CP_4
“Preliminarmente: - ritenere inammissibile ai sensi DEart. 345 c.p.c. la documentazione
di cui parte appellante pretende l'acquisizione nel presente grado di giudizio. Nel merito:
- In ogni caso, rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le ragioni di cui in
premessa e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ordine alla garanzia:
- nella non temuta ipotesi di accoglimento DEimpugnazione e di riconoscimento di profili
di responsabilità ascrivibili all'arch , ritenere e dichiarare nullo e/o annullare ai CP_4
sensi DEart. 1892 c.c. il contratto assicurativo n° 505351 stipulato in data 12/06/2013 e
conseguentemente rigettare la domanda di garanzia che venga eventualmente riproposta.
- in ogni caso, ritenere e dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa in virtù
DEart. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione e conseguentemente rigettare la
domanda di garanzia che venga eventualmente riproposta. - in subordine, escludere
l'operatività della garanzia in relazione ai danni eventualmente ascrivibili a mancato
9 rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri
vincoli imposti dalle pubbliche autorità, in conformità al disposto DEart. 22, n° 5 delle
Condizioni Generali di Assicurazione. - in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare la
garanzia operante alle condizioni indicate nella relativa polizza, entro il limite del
massimale ivi contemplato e con l'applicazione della franchigia prevista dalle CGA.”.
7. La Corte con Ordinanza riservata del 25.03.2021 disponeva approfondimento istruttorio a mezzo CTU con l'Ing. Persona_4
al fine di accertare: a) se nel Comune di Pietraperzia sia vigente (e
[...]
lo sia stata al momento DEedificazione del fabbricato , ed in che CP_1
termini, la normativa antisismica e se la stessa, in ragione del previsto livello di tutela, imponga (e imponesse) il giunto tecnico tra edifici;
b) se un accorgimento siffatto sia stato adottato nel caso di specie, se sia ad oggi realizzabile, quali rimedi possano essere apprestati a fronte della sua mancata realizzazione e con quali costi;
c) se la previsione di detto accorgimento intercetti le competenze e le attività
dei progettisti del fabbricato Americo.
Con Ordinanza riservata del 22.07.2021 disponeva che gli accertamenti demandati al CTU ing. si estendessero alla verifica della presenza di Per_4
“altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici”.
Con Memoria di costituzione di nuovo procuratore del 06.10.2021 si costituiva per l'Avv. Sebastiano Romano in sostituzione Controparte_4
del precedente difensore, insistendo in tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già spiegate dall'appellato con il patrocinio del precedente procuratore facendone proprie le difese e le conclusioni già formulate.
Il CTU in data 22.04.2022 depositava l'elaborato peritale.
10 La Corte con Ordinanza riservata del 21.12.2022 disponeva “il richiamo del
nominato CTU, come richiesto in via subordinata dagli istanti, affinché lo
stesso: - ad integrale risposta al quesito di cui al punto sub b) DEordinanza
istruttoria resa da questa Corte in date 25 marzo 2021 – 20 aprile 2021, riferisca anche in merito ai possibili rimedi da poter approntare, e “con quali costi”, a fronte della mancata realizzazione dei previsti giunti tecnici, che siano idonei a garantire l'effettivo distanziamento degli edifici in esame
tale da evitare fenomeni di martellamento tra le medesime costruzioni in caso di fenomeni sismici, - in riscontro ai rilievi formulati dagli appellati,
riferisca, altresì, sulla possibilità (o meno) di realizzare il prescritto
distanziamento tra gli edifici in esame mediante la rimozione di porzioni di parete DEedifico e/o mediante scrostamento/scarificazione CP_1
DEintonaco posto sulla parete contigua DEedificio
[...]
”. Parte_7
In data 16.12.2023 il CTU depositava la Relazione integrata.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia DE Controparte_6
regolarmente citata e non costituita in giudizio.
[...]
9. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti prodotti in questo grado dagli appellanti principali, nello specifico: Relazione di consulenza di parte a firma DEIng datata 29.5.2020; Per_1
Concessione edilizia 27/7/2015 sulla regolarità urbanistica del piano seminterrato DEimmobile di proprietà del Sig Nota del Persona_3
Genio Civile datata 17 Luglio 2018; Nota Avv. Maira del 14 maggio 2018;
11 Nota Comune di Pietraperzia del 14 giugno 2018, come eccepito dagli appellati e Controparte_4 Controparte_5
Osserva la Corte che la Suprema Corte ha più volte ribadito, di recente con la Ordinanza n. 2764/2020, il seguente principio di diritto: “Nel giudizio
di appello, la nuova formulazione DEart. 345, terzo comma, c.p.c. - quale
risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con
modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la
sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione
di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere
dalla circostanza che abbia o meno quel carattere di "indispensabilità" che,
invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima
norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, da cui non vi è ragione di discostarsi, non avendo parte appellante dimostrato di non aver potuto produrre detti documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
10. Sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_4
, e .
[...] Parte_3 Parte_2
10.1 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e della
CTU espletata in questo grado è rimasto accertato che l'immobile degli appellati è stato realizzato in aderenza a quello degli appellanti, in CP_1
assenza del previsto giunto tecnico tra i due fabbricati.
Depongono in tal senso le risultanze della CTU espletata in questo grado dall'Ing. il quale, dopo avere effettuato una serie di saggi e di Per_4
sopralluoghi, e premettendo che “In base alla normativa oggi vigente ed
12 all'epoca DEedificazione DEimmobile, l'articolo l'art.
7.2.2 del D.M.
14.01.2008 e l'art.
7.2.1 del D.M. 17.01.2018, prevedono che la distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento
in caso di fenomeni sismici;
distacco calcolato secondo i criteri previsti dalla
normativa (paragrafo 2.2 della relazione). In ultima analisi, la normativa
prescriveva e prescrive la realizzazione di un giunto tecnico inserito tra i due
fabbricati contigui, sia che si utilizzi il calcolo specifico o quello semplificato”, ha accertato che “l'immobile degli appellati ) è stato CP_1
realizzato in aderenza a quello degli appellanti ), in assenza del Pt_1
previsto giunto tecnico” (pagg. 9 e 11 CTU depositata il 22.04.2022).
Il CTU, poi, in risposta agli ulteriori quesiti postigli dalla Corte “in merito ai possibili rimedi da poter approntare, e “con quali costi”, a fronte della mancata realizzazione dei previsti giunti tecnici, che siano idonei a garantire
l'effettivo distanziamento degli edifici in esame”, e “sulla possibilità (o meno) di realizzare il prescritto distanziamento tra gli edifici in esame mediante la rimozione di porzioni di parete DEedifico CP_8
mediante scrostamento/scarificazione DEintonaco posto sulla parete contigua DEedificio ”, ha indicato i lavori da eseguire Parte_5
per la installazione del giunto strutturale e le opere di rispristino, come descritti nel computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale,
quantificandone i costi nella misura di € 21.250,00, Iva esclusa, comprensiva delle spese tecniche e professionali (cfr. Relazione CTU integrata depositata il 16.12.2023).
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e sorrette da condivisibili argomentazioni e possono, pertanto,
essere pienamente condivise e fatte proprie dalla Corte.
13 10.2 In conseguenza di ciò, in accoglimento della domanda spiegata dagli odierni appellanti in primo grado: “ordinare ad e ad Controparte_1
di eliminare tutti i pericoli e le opere realizzate in Controparte_2
violazione dei diritti degli attori, come rappresentati in narrativa, e come risulteranno dall'esperimento di c.t.u. di cui si chiede l'ammissione, riportando in pristino lo stato dei luoghi disponendo anche, le prescrizioni per l'effettuazione delle opere necessarie per evitare che in futuro possano aggravarsi gli inconvenienti ed i vizi denunziati o possano insorgere degli altri quale conseguenza delle opere oggi realizzate. Condannare i convenuti
al pagamento dei danni oggi causati ed a quelli che provocheranno sino alla
definizione del giudizio, con gli interessi legali e la rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite”, e in parziale riforma della sentenza appellata,
e vanno condannati ad eseguire i Controparte_1 Controparte_2
lavori per la installazione del giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino come indicati e descritti nelle relazioni di CTU DEIng. Per_4
depositate il 22.04.2022 ed il 16.12.2023 e nel computo metrico estimativo allegato a detti elaborati.
10.3 Non può trovare invece accoglimento la domanda risarcitoria non avendo gli appellanti offerto, nemmeno in questo grado di giudizio, elementi comprovanti il concreto pregiudizio patrimoniale patito dalla costruzione del fabbricato degli Americo in aderenza al loro in assenza del giunto tecnico.
11. Sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
. CP_2
11.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali esente da censure si appalesa l'operato del Tribunale laddove ha condannato essi appellanti incidentali al risarcimento del danno, quantificato in € 1.000,00, in favore di parte attrice, avendo la CTU espletata in primo grado accertato, che
14 il balcone posto al piano primo, lato giardino, del fabbricato degli stessi, è posto, non a cm. 75, ma all'inferiore e insufficiente distanza di circa cm. 67 dal confine con la proprietà attorea, e quindi in violazione delle distanze legali.
11.2 Lo stesso dicasi laddove il Tribunale ha quantificato il danno in loro favore nella stessa misura di € 1.000,00, in conseguenza DEaltrettanto accertata violazione delle distanze legali rispetto al loro fabbricato dei balconi sul lato giardino degli appartamenti posti a piano primo e secondo degli immobili attorei e dei serbatoi installati nel vano comune del medesimo fabbricato, non avendo essi appellanti incidentali fornito elementi atti a comprovare la sussistenza di un danno da liquidarsi in un maggior importo.
11.3 Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore censura in ordine alla domanda di manleva spiegata nei confronti dei terzi chiamati, avendo sul punto il Tribunale correttamente motivato la decisione di rigetto sul rilievo che “l'accertata violazione della distanza del balcone di parte convenuta nella misura di otto centimetri, proprio in ragione della misura contenuta,
non può ritenersi attribuibile con certezza alla responsabilità del progettista
e direttore dei lavori arch. , mentre risulta estranea Controparte_4
all'attività professionale DEing. . CP_3
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
12. Sulle domande di manleva spiegate dagli appellanti incidentali nei
confronti dei terzi chiamati e . Controparte_4 CP_3
12.1 La domanda spiegata nei confronti DERC. è meritevole di CP_4
accoglimento.
Quest'ultimo, infatti, è stato progettista e direttore dei lavori della costruzione del fabbricato degli appellanti incidentali in aderenza a quello degli appellati principali, che il CTU nel presente grado ha accertato essere
15 stato realizzato in assenza del previsto giunto tecnico tra i due fabbricati.
Giunto tecnico che detto professionista avrebbe dovuto prevedere nel progetto, essendo previsto dalla normativa antisismica, come accertato dal
CTU.
Per quanto sopra osservato, sussistendo la responsabilità del suddetto professionista, gli appellanti incidentali hanno diritto di rivalersi nei suoi confronti di tutte le spese che andranno a sostenere per la installazione del giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino, entro il limite DEimporto di € 21.250,00, Iva esclusa, comprensivo delle spese tecniche e professionali, così come quantificato nell'elaborato peritale DEIng. Per_4
depositato il16.12.2023.
12.2 Va rigettata invece la richiesta di manleva nei confronti della calcolista ing. , la cui prestazione ha riguardato i calcoli in cemento CP_3
armato relativi al progetto redatto dal , che, come detto, non CP_4
prevedevano la collocazione del giunto tecnico tra i febbricati.
13. Sulla domanda di manleva spiegata da nei Controparte_4
confronti di Controparte_5
La compagnia assicurativa ha eccepito la nullità della polizza assicurativa deducendo che al momento della stipula avvenuta in data 12 giugno 2013, il aveva dichiarato “di non essere a conoscenza di atti o fatti che CP_4
possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza” e “che anche in ipotesi di operatività della garanzia, ai sensi DEart. 22, n° 5 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, dall'oggetto della stessa risultano esclusi “i danni e le perdite pecuniarie conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”.
16 In ordine a tali rilievi il ha contestato che egli, al momento della CP_4
stipula della polizza, fosse a conoscenza di circostanze che potevano essere oggetto di richieste risarcitorie a suo danno, ma nulla ha rilevato o dedotto in ordine alle richiamate ipotesi di esclusione della garanzia previste dall'art. 22
n. 5 delle Condizioni Generali del contratto.
Ora poiché la domanda di manleva riguarda il danno conseguente alla progettazione da parte del della costruzione del fabbricato degli CP_4
appellanti incidentali in aderenza a quello degli appellati principali in assenza del giunto tecnico tra i due fabbricati, previsto da normative edilizie, in esse rientranti la normativa antisismica in vigore al momento della realizzazione del fabbricato, è da escludere nel caso in esame l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal con l CP_4 Controparte_5
La domanda di manleva va pertanto rigettata.
14. Passando ad esaminare il profilo delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in relazione al rapporto processuale tra , Parte_1 Parte_4
, e , attori in primo
[...] Parte_3 Parte_2
grado ed i convenuti e il cui onere Controparte_1 Controparte_2
va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede quest'ultimi parzialmente soccombenti, avendo trovato accoglimento, seppur parziale, la loro domanda riconvenzionale di eliminazione delle opere realizzate da parte attrice in violazione delle distanze legali.
In considerazione di ciò ritiene la Corte che sussistano le condizioni per dichiarare compensate in ragione di ¼ le spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo, con condanna di e Controparte_1
17 a pagare i restanti ¾ in favore di Controparte_2 Parte_1
, e Parte_4 Parte_3 Pt_2
, e porre le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi, come
[...]
liquidate nei relativi procedimenti, per metà a carico a carico di ciascuna di dette parti.
All'accoglimento della domanda di rivalsa spiegata dagli appellanti incidentali nei confronti di consegue la condanna di Controparte_4
quest'ultimo alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di e come liquidate in Controparte_1 Controparte_2
dispositivo.
Al rigetto della domanda di rivalsa spiegata da e Controparte_1 [...]
nei confronti DEulteriore terzo chiamato , segue CP_2 CP_3
la condanna dei primi al pagamento in favore di quest'ultima delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Al rigetto della domanda di rivalsa spiegata da nei Controparte_4
confronti della segue la condanna del primo al Controparte_5
pagamento in favore di quest'ultima delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite nel rapporto tra Parte_1 [...]
, e , attori in Parte_4 Parte_3 Parte_2
primo grado e l' rimasta Controparte_6
contumace, atteso che nessuna domanda è stata svolta nei suoi confronti.
15. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
18 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia DE ogni altra domanda ed Controparte_6
eccezione disattesa, così decide:
Rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_1 CP_2
[...]
In accoglimento DEappello proposto da Parte_1 [...]
, , , riforma la Parte_4 Parte_3 Parte_2
sentenza appellata nei seguenti termini:
- condanna e ad eseguire i lavori per Controparte_1 Controparte_2
la installazione del giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino come indicati e descritti nelle relazioni di CTU DEIng. depositate il Per_4
22.04.2022 ed il 16.12.2023 e nel computo metrico estimativo allegato a detti elaborati.
- condanna a tenere indenne e Controparte_4 Controparte_1 [...]
delle spese che andranno a sostenere per la installazione del CP_2
giunto strutturale tra i fabbricati e le opere di rispristino, entro il limite DEimporto di € 21.250,00, Iva esclusa, comprensivo delle spese tecniche e professionali, così come quantificato nell'elaborato peritale DEIng. Per_4
depositato il16.12.2023.
- condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di , Parte_1 Parte_4 Parte_3
, della quota di 3/4 delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_2
grado, liquidate nell'intero in complessivi € 4.286,00 di cui € 477,00 per spese ed € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA
come per legge, compensando tra dette parti la restante parte.
19 - condanna alla refusione in favore di e Controparte_4 Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € Controparte_2
3.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
- condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € CP_3
3.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge
- condanna alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_5
delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 3.809,00, oltre
[...]
rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_3
, della quota di 3/4 delle spese del presente grado,
[...] Parte_2
liquidate in complessivi € 5.800,00 di cui € 804,00 per spese ed € 4.996,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge,
compensando tra dette parti la restante parte.
Condanna alla refusione in favore di e CP_4 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado liquidate in complessivi € CP_2
4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
Condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del presente grado, liquidate in complessivi CP_3
€4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge.
Condanna alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_5
delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre
[...]
rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge
Nulla sulle spese di lite del presente grado tra gli appellanti principali e l' Controparte_6
20 Pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente grado, come già liquidate in corso di causa, per metà a carico degli appellanti principali e per metà a carico degli appellanti incidentali.
Dà atto che, ai sensi DEarticolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso Caltanissetta, il 6 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
IO AM RT ZZ
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