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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Alcamo (TP), via Volturno n. 3, presso lo studio dell'avv. Fabio
Gervasi, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Fabio Serafino, giusta procura in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Ruggero Salomone, con studio in
Milano, via Aldo Lusardi n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuto
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Controparte_1 quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro meglio descritto in narrativa, ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine, ex art. 2043 c.c.
pagina 1 di 5 • Liquidare i danni alla persona subiti da nella misura risultata Parte_1 dovuta secondo le risultanze dell'espletanda c.t.u. medico legale, comprendendo in siffatta valutazione il danno biologico d l l'I.T.P. il danno patrimoniale Pt_2 CP_2 per le spese mediche sostenute ritenute congrue pari ad E. 8.005,45 s.e.o., il danno patrimoniale per l'assunzione di collaboratori part time nella misura di E. 1637,00
s.e.o., ed ogni voce di danno alla persona subito dalla ricorrente per come specificato nella parte narrativa e riconducibile al sinistro per cui è causa, mantenendo comunque la domanda antro il valore di E. 26.000,00. • Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, l'ente territoriale convenuto, in persona del
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo. • Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre
I.v.a. .e c.p.a, con clausola di distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 241/11/2022 alle ore 18:30 circa, si trovava nell'area cani di via
Pellettier, nel Comune di CP_1
- la visibilità era ridotta “data l'ora e la mancanza di adeguata illuminazione pubblica”;
- improvvisamente la ricorrente - che era “ferma in piedi dietro le panchine esistenti nella detta area cani, intenta a guardare il proprio cane” – infilava il piede sinistro in una buca non visibile né segnalata;
- cadeva a terra e riportava frattura trauma distorsivo e frattura del malleolo peroneale, così come certificato dall'Ospedale San Gerardo di (doc. 5); CP_1
- assistevano alla scena un'amica, NA BA, e una passante, LL NT;
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea, CP_1
contestando il fatto come descritto nell'atto introduttivo e il relativo nesso causale e ritenendo che il motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta distratta mantenuta dall'odierna ricorrente.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'escussione di un teste ed è pervenuta all'udienza del 29/04/2025, svoltasi in modalità cartolare, ove la pagina 2 di 5 causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Nel merito, è necessario premettere come la presente vicenda si inscriva nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., e/o della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Parte ricorrente ha, infatti, domandato che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A proposito della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte, Cass.
15761/2016).
Con riferimento a tale domanda è dunque “onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. 11526/2017).
In casi come quello oggetto di causa - in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di pagina 3 di 5 essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato - la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata (così, tra le altre, Cass.
56/2016). Invero, la caduta al suolo costituisce, di per sé, un evento neutro che può dipendere da tanti fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia eziologicamente riferibile proprio alla cosa.
***
Nella specie, sono circostanze incontestate e confermate all'esito della espletata istruttoria orale e documentale che la ricorrente sia inciampata mettendo il piede dentro una buca presente nell'area cani comunale di via Pelletier, nel Comune di mentre si trovava in compagnia di un'amica e del cane alle 18:30 circa, nel CP_1 mese di novembre, in assenza di luce solare. L'illuminazione era ridotta e la ricorrente frequentava abitualmente tale area cani.
Orbene, le aree pubbliche recintate e frequentate dai cani, sono solite avere delle sconnessioni e buche che, pertanto, sono considerabili fatti prevedibili.
Non si tratta, infatti, di luoghi destinati al libero transito dei pedoni, ma di aree verdi e giardini frequentati per scopi ludici e ricreativi da parte dei cani e dai loro proprietari/detentori.
Quanto poi alla prudenza che si può richiedere dal privato in un'area di questo tipo, su di esso grava l'onere di una particolare attenzione nell'uso della stessa, notoriamente interessata da buche e disconnessioni per via del libero sgambamento dei cani.
Nel caso di specie, inoltre, pur essendo pacifico che l'incidente avveniva di sera, in una zona dove la luce non era tale da garantire una perfetta visibilità, è emerso che l'avvallamento era di grandi dimensioni (v. verbale del 1°/10/2024, teste NT:
“Ho visto bene il punto in cui cadeva la sig.r quando mi sono avvicinata Parte_1 per soccorrerla. Da vicino la buca era ben visibile”) e che l'infortunata aveva gli occhi rivolti al fido compagno (v. pag. 1 del ricorso: “la signor era ferma Parte_1 in piedi dietro le panchine esistenti nella detta area cani, intenta a guardare il proprio cane”).
L'area cani in questione era nota alla ricorrente e al teste escusso, conoscente pagina 4 di 5 della stessa, il quale sul punto, ha riferito infatti di avervi incontrato più di una volta la sig.ra Parte_1
La destinazione dell'area al libero sgambamento dei cani doveva inoltre determinare una diligenza ed una attenzione maggiori nell'utente dell'area stessa, atteso che è frequente la presenza di dislivelli e buche sul terreno.
Parte attrice, pertanto, non ha prestato la dovuta diligenza e con la sua condotta, poco accorta, ha da sola determinato l'evento, prevedibile ed evitale con l'utilizzo della normale diligenza, posto che, lo stato dei luoghi era dalla ricorrente conosciuto e avrebbe dovuto evitare il pericolo di incorrere nelle normali sconnessioni del terreno dell'area cani.
La domanda di risarcimento del danno non può pertanto trovare accoglimento.
***
Le spese seguono la soccombenza, non venendo in rilievo motivi sufficienti a discostarsi dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91 c.p.c. In particolare, in mancanza di questioni rilevanti in fatto e diritto, appare corretto liquidare le spese processuali, in favore della parte costituita, sui valori minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del relativo scaglione di riferimento (da €5.201,00 ad
€26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi €2.540,00, oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso spese generali (15%), come per legge.
Monza, 28/05/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Alcamo (TP), via Volturno n. 3, presso lo studio dell'avv. Fabio
Gervasi, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Fabio Serafino, giusta procura in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Ruggero Salomone, con studio in
Milano, via Aldo Lusardi n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuto
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Controparte_1 quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro meglio descritto in narrativa, ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine, ex art. 2043 c.c.
pagina 1 di 5 • Liquidare i danni alla persona subiti da nella misura risultata Parte_1 dovuta secondo le risultanze dell'espletanda c.t.u. medico legale, comprendendo in siffatta valutazione il danno biologico d l l'I.T.P. il danno patrimoniale Pt_2 CP_2 per le spese mediche sostenute ritenute congrue pari ad E. 8.005,45 s.e.o., il danno patrimoniale per l'assunzione di collaboratori part time nella misura di E. 1637,00
s.e.o., ed ogni voce di danno alla persona subito dalla ricorrente per come specificato nella parte narrativa e riconducibile al sinistro per cui è causa, mantenendo comunque la domanda antro il valore di E. 26.000,00. • Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, l'ente territoriale convenuto, in persona del
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo. • Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre
I.v.a. .e c.p.a, con clausola di distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 241/11/2022 alle ore 18:30 circa, si trovava nell'area cani di via
Pellettier, nel Comune di CP_1
- la visibilità era ridotta “data l'ora e la mancanza di adeguata illuminazione pubblica”;
- improvvisamente la ricorrente - che era “ferma in piedi dietro le panchine esistenti nella detta area cani, intenta a guardare il proprio cane” – infilava il piede sinistro in una buca non visibile né segnalata;
- cadeva a terra e riportava frattura trauma distorsivo e frattura del malleolo peroneale, così come certificato dall'Ospedale San Gerardo di (doc. 5); CP_1
- assistevano alla scena un'amica, NA BA, e una passante, LL NT;
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea, CP_1
contestando il fatto come descritto nell'atto introduttivo e il relativo nesso causale e ritenendo che il motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta distratta mantenuta dall'odierna ricorrente.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'escussione di un teste ed è pervenuta all'udienza del 29/04/2025, svoltasi in modalità cartolare, ove la pagina 2 di 5 causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Nel merito, è necessario premettere come la presente vicenda si inscriva nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., e/o della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Parte ricorrente ha, infatti, domandato che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A proposito della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte, Cass.
15761/2016).
Con riferimento a tale domanda è dunque “onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. 11526/2017).
In casi come quello oggetto di causa - in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di pagina 3 di 5 essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato - la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata (così, tra le altre, Cass.
56/2016). Invero, la caduta al suolo costituisce, di per sé, un evento neutro che può dipendere da tanti fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia eziologicamente riferibile proprio alla cosa.
***
Nella specie, sono circostanze incontestate e confermate all'esito della espletata istruttoria orale e documentale che la ricorrente sia inciampata mettendo il piede dentro una buca presente nell'area cani comunale di via Pelletier, nel Comune di mentre si trovava in compagnia di un'amica e del cane alle 18:30 circa, nel CP_1 mese di novembre, in assenza di luce solare. L'illuminazione era ridotta e la ricorrente frequentava abitualmente tale area cani.
Orbene, le aree pubbliche recintate e frequentate dai cani, sono solite avere delle sconnessioni e buche che, pertanto, sono considerabili fatti prevedibili.
Non si tratta, infatti, di luoghi destinati al libero transito dei pedoni, ma di aree verdi e giardini frequentati per scopi ludici e ricreativi da parte dei cani e dai loro proprietari/detentori.
Quanto poi alla prudenza che si può richiedere dal privato in un'area di questo tipo, su di esso grava l'onere di una particolare attenzione nell'uso della stessa, notoriamente interessata da buche e disconnessioni per via del libero sgambamento dei cani.
Nel caso di specie, inoltre, pur essendo pacifico che l'incidente avveniva di sera, in una zona dove la luce non era tale da garantire una perfetta visibilità, è emerso che l'avvallamento era di grandi dimensioni (v. verbale del 1°/10/2024, teste NT:
“Ho visto bene il punto in cui cadeva la sig.r quando mi sono avvicinata Parte_1 per soccorrerla. Da vicino la buca era ben visibile”) e che l'infortunata aveva gli occhi rivolti al fido compagno (v. pag. 1 del ricorso: “la signor era ferma Parte_1 in piedi dietro le panchine esistenti nella detta area cani, intenta a guardare il proprio cane”).
L'area cani in questione era nota alla ricorrente e al teste escusso, conoscente pagina 4 di 5 della stessa, il quale sul punto, ha riferito infatti di avervi incontrato più di una volta la sig.ra Parte_1
La destinazione dell'area al libero sgambamento dei cani doveva inoltre determinare una diligenza ed una attenzione maggiori nell'utente dell'area stessa, atteso che è frequente la presenza di dislivelli e buche sul terreno.
Parte attrice, pertanto, non ha prestato la dovuta diligenza e con la sua condotta, poco accorta, ha da sola determinato l'evento, prevedibile ed evitale con l'utilizzo della normale diligenza, posto che, lo stato dei luoghi era dalla ricorrente conosciuto e avrebbe dovuto evitare il pericolo di incorrere nelle normali sconnessioni del terreno dell'area cani.
La domanda di risarcimento del danno non può pertanto trovare accoglimento.
***
Le spese seguono la soccombenza, non venendo in rilievo motivi sufficienti a discostarsi dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91 c.p.c. In particolare, in mancanza di questioni rilevanti in fatto e diritto, appare corretto liquidare le spese processuali, in favore della parte costituita, sui valori minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del relativo scaglione di riferimento (da €5.201,00 ad
€26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi €2.540,00, oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso spese generali (15%), come per legge.
Monza, 28/05/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 5 di 5