Versione
23 agosto 1995
23 agosto 1995
Art. 3. 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
"a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;"
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
"c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 274 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.".
"a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;"
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
"c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 274 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.".
Commentari • 4
- 1. CORTE COSTITUZIONALE: Arresto facoltativo in flagranza per uno dei delitti di cui all’art. 381, comma 2, del codice di procedura penale.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
CORTE COSTITUZIONALE maggio – 6 luglio 2020 SENTENZA N. 137 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale – Arresto facoltativo in flagranza per uno dei delitti di cui all'art. 381, comma 2, del codice di procedura penale – Adozione di misura cautelare personale in sede di convalida – Requisiti – Possibilita' di disporre l'applicazione della misura coercitiva anche in deroga agli ordinari limiti edittali di pena – Denunciata disparita' di trattamento, nonche' violazione dei principi di proporzionalita' e di inviolabilita' della liberta' personale – Non fondatezza delle questioni – Auspicato intervento di coordinamento del legislatore. – Codice di procedura …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2020, n. 5536Provvedimento: […] Non è pertanto consentito dedurre dal silenzio serbato dall'interessato la sussistenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., e ciò nonostante l'espresso divieto di valorizzare ai fini cautelari il rifiuto di rendere dichiarazioni sia contemplato dalla medesima disposizione - a seguito della modifica dell'art. 273 lett. a) cod. proc. pen. introdotta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995, n. 332 - con esclusivo riferimento al pericolo di inquinamento delle prove. […]Leggi di più...
- motivazione ordinanza·
- pericolosità sociale·
- inammissibilità ricorso·
- silenzio indagato·
- pericolo di fuga·
- esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- art. 275 cod. proc. pen.·
- arresti domiciliari con controllo elettronico·
- custodia cautelare in carcere