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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1414/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANNETTI Parte_1 C.F._1
VERONICA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIANNETTI Controparte_1 C.F._2
VERONICA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo, come integrate su richiesta. Premettevano di avere contratto matrimonio nel comune di Seclì (LE) con atto n 5 Parte II Serie A in data 09/09/2006 in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati i figli (nato in data [...] a [...] c.f. ), Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(nata in data [...] a [...] c.f. e (nata in [...]
[...] C.F._4 Parte_3
13/02/2016 a Pisa c.f. ). C.F._5
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Controparte_1
(LE) in data 04/12/1976 (c.f. , ed il IG. nato a C.F._2 Parte_1
Casarano (LE) in data 07/01/1977 (c.f. ), che hanno contratto C.F._1 matrimonio nel comune di Seclì (LE) con atto n 5 Parte II Serie A in data 09/09/2006 in regime di separazione dei beni;
2 ASSEGNA la casa familiare, sita in Via Beato Pio IX Fauglia (PI), alla IG.ra che CP_1 rimane ad abitarci unitamente ai figli ed in ragione del loro ivi collocamento prevalente.
Nell'immobile restano i mobili e masserizie che la arredano. I coniugi hanno dato atto di provvedere separatamente all'elenco dei beni di ciascuno, che per quanto riguarda quelli di proprietà del IG. saranno prelevati, unitamente agli effetti personali solo quando ne avrà Pt_1 la possibilità. La IG.ra provvede, in quanto assegnataria dell'abitazione, al pagamento CP_1 delle spese di manutenzione ordinaria ed a tutte le utenze (Acqua Luce Gas,
Telefono/INERNET et cetera ), che provvede a volturare a suo nome entro un mese dall'emissione dell'omologa di separazione. Il IG. in quanto proprietario esclusivo Pt_1
2 provvede alle sole spese di straordinaria amministrazione così come le rate del mutuo contratto per l'acquisto quant'altro ad esso connesso;
3 AFFIDA i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e preferenziale presso la madre nella casa familiare appositamente assegnata, ivi mantenendo la loro residenza. I coniugi hanno concordato nel senso che il IG. mantiene ivi la propria Pt_1 residenza fintanto che non avrà l'opportunità di spostarla altrove in automa sistemazione. In ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra i coniugi così come delle caratteristiche dell'abitazione, che consente di avere spazi riservati, tenuto conto delle spese sostenute dal padre, la IG.ra si è resa disponibile ad ospitarlo nella casa familiare nei fine settimana CP_1 fino a che il marito non riuscirà ad avere una autonoma sistemazione. I figli, tenuto conto sia della loro età, impegni e necessità, oltre che delle ragioni di servizio del padre che lo costringono a stare in luoghi lontani da quello della loro residenza, possono stare con lui come di seguito. Il padre può vedere e tenere presso di sé i figli tutti i fine settimana con pernotto, ossia dal venerdì pomeriggio ore 15:00 circa alla domenica sera ore 20,00 circa, senza la cena, ad oggi, presso la casa familiare quale ospite (trattandosi di un periodo transitorio) ed appena, ne avrà la materiale disponibilità, presso la sua abitazione. Fatto salvo per la madre la possibilità di poter assistere ad eventi sportivi/ricreativi previsti nel fine settimana. Qualora il padre fosse impossibilitato a recarsi dai figli nel fine settimana per ragioni di lavoro, salvo la loro possibilità di andarlo a trovare quando ve ne saranno le condizioni, i figli restano con la madre, previa tempestiva comunicazione. Visto la particolare condizione della figlia Pt_2 affetta da Asperger, nel suo esclusivo interesse, i genitori si sono impegnati a collaborare per favorirle l'accettazione delle nuove condizioni di vita e garantire i rapporti con il genitore non collocatario oltre che il pernotto presso lo stesso come sopra calendarizzato. I coniugi devono servare tra loro, nell'interesse dei figli, la massima collaborazione per la loro cura ed educazione, tant'è che, nei giorni di spettanza, si occuperanno loro ordinari impegni (impegni scolastici e compiti a casa /ludici/sportivi). A decorrere dal corrente anno, i genitori tengono con sé i figli (tutti), compatibilmente con le ragioni di servizio del padre, durante le festività in modo alternato annualmente, ossia il 24 dicembre l'una ed il 25 dicembre l'altro, Pasqua
l'una e Lunedì dell'Angelo l'altro, festa padronale l'uno e Primo Maggio l'altra, così di seguito per tutte le festività calendarizzate, salvo diversi accordi a convenirsi liberamente tra essi coniugi. Resta intesa che, qualora il padre si trovasse fuori sede per ragioni di servizio durante le festività, potrà recuperare appena possibile usufruendo anche dei giorni che sarebbero toccati alla madre. Durante il periodo estivo entrambi essi genitori possono tenere con sé i figli, anche in località turistiche, per 15 giorni consecutivi, previa adeguata e tempestiva
3 comunicazione ed organizzazione, salvo diverso accordo liberamente intercorso tra i genitori.
Nel periodo di vacanza scolastica estiva il padre può avere a disposizione anche un periodo di ulteriore 15 giorni consecutivi (ma separati dai precedenti 15) da trascorrere con i figli (ad esempio 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto). I coniugi devono comunicare tempestivamente e concordare i periodi di ferie da trascorrere con i figli. In ipotesi di spostamenti per soggiorni per ferie, la spesa per i figli (viaggio, alloggio e quant'altro occorrente), resta interamente a carico del singolo genitore accompagnatore, inoltre entrambi comunicheranno la località prescelta e quella della struttura ove soggiorneranno. In questi periodi, è sempre garantito ai figli di coltivare rapporti telefonici con l'altro genitore. In ragione delle necessità dei figli di mantenere il rapporto con il padre anche durante la settimana è consentito anche alle figlie e di avere in dotazione un Parte_2 Parte_3 cellulare, senza applicazioni social, al solo scopo di avere rapporti telefonici/messaggi
/videochiamate con il padre fuori sede.
4 PONE a carico del SI. l'obbligo del versamento in favore della moglie di €. Parte_1
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per complessivi €.
900,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT solo se con indice positivo e ciò entro il 5 di ogni mese ciò entro il 5 di ogni mese (tenuto conto del pagamento delle spese di mutuo per la casa familiare). Il contributo al mantenimento (c.d. assegno di mantenimento) comprende le spese di vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione (compreso le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)e materiale scolastico di cancelleria, mensa , medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante , ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spesa per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). La complessiva pattuita somma di €900,00, per le causali innanzi indicate, è corrisposta dal IG. alla IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ad essa esclusivamente Pt_1 CP_1 intestato e già noto;
4 5 DISPONE che entrambi i genitori contribuiscono nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie (ossia extra assegno) distinguendo tra le spese extra assegno di natura obbligatoria, per le quali non è richiesta la previa concertazione, e quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori. Appartengono alla categoria delle spese straordinarie (ossia extra assegno)di tipo obbligatorio quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato , spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meo al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Si tratta di spese extra assegno non obbligatorie, ossia subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle suddivise nelle seguenti categorie: -1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio , corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto, minicar) conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Inoltre, seppure non trattasi di spese di natura straordinaria, i coniugi concordano nel contribuire al
50% alle spese di paghetta figli (nella misura che concordemente stabiliranno). Il genitore anticipatario ha diritto al rimborso della quota di spesa anticipata, anche non documentabile se in normale uso, entro il mese successivo alla richiesta/anticipazione di spesa. La comunicazione delle spese e relativa autorizzazione, ove occorrente, può avvenire anche a
5 mezzo messaggio telefonico con applicazioni varie del tipo WhatsApp. Già appartiene all'organizzazione familiare, l'utilizzo di una baby sitter, il costo è già compreso nell'importo stabilito a titolo di assegno al mantenimento ordinario, per cui tutte le somme saranno versate unicamente dalla IG.ra . I figli restano a carico al 50% ciascuno, mentre l'assegno CP_1 unico, così come ogni altra eventuale indennità a sostegno delle famiglie previste dalla legge,
è percepito integralmente dalla IG.ra , in ragione del suo carico maggiore nella cura CP_1 dei figli, con l'impegno per il IG. di procedere alla redazione della documentazione Pt_1
ISEE o quant'altro occorrente a tal fine e nei termini di legge;
6 PONE a carico del SI. l'obbligo di versare a favore della SI.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 100,00 oltre CP_1 rivalutazione ISTAT se di indice positivo e ciò entro il 5 di ogni mese;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- Le parti hanno concordato che la casa familiare è stata assegnata alla madre nell'interesse esclusivo dei figli, il che SInifica che la IG.ra non può mai ivi stabilire una convivenza CP_1 con eventuali partners e/o amici e/o familiari decadendo dall'assegnazione.
- I coniugi hanno concordato nel senso che il IG. mantiene nella casa familiare la propria Pt_1 residenza fintanto che non avrà l'opportunità di spostarla altrove in automa sistemazione. In ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra i coniugi così come delle caratteristiche dell'abitazione, che consente di avere spazi riservati, tenuto conto delle spese sostenute dal padre, la IG.ra si è resa disponibile ad ospitarlo nella casa familiare nei finesettimana CP_1 fino a che il marito non riuscirà ad avere una autonoma sistemazione;
- In ragione delle necessità dei figli di mantenere il rapporto con il padre anche durante la settimana, è consentito anche alle figlie e di avere in dotazione un Parte_2 Parte_3 cellulare, senza applicazioni social, al solo scopo di avere rapporti telefonici/messaggi
/videochiamate con il padre fuori sede. Resta evidente ed inteso che l'utilizzo di tale strumento, soprattutto nel caso della figlia più piccola è limitato a tale funzione, tant'è che le comunicazioni prevalentemente, salvo diversa necessità oggettiva (ad esempio salvo quando il padre sarà impiegato in missione estere per cui la possibilità di contatto telefonico è imprevedibile), sono privilegiate la sera, onde evitare che lo strumento sia portato fuori casa dalla figlia ed escluso nelle ore scolastiche e di attività sportiva. Il padre si è impegnato a partecipare, alle Chat di scuola/sport relative ai figli, alla partecipazione ai colloqui scolastici anche con video chiamata, compatibilmente con la presenza sul territorio italiano ed emergenze lavorative
6 - Il contributo al mantenimento dei figli è stato concordato a carico del IG. in ragione Pt_1 delle differenti capacità reddituali di essi coniugi così come della differente partecipazione all'accudimento dei figli, percettore di reddito maggiore e che offre un tempo di accudimento inferiore rispetto alla madre;
- già appartiene all'organizzazione familiare, l'utilizzo di una baby sitter, il costo è già compreso nell'importo stabilito a titolo di assegno al mantenimento ordinario a carico del SI.
, per cui tutte le somme saranno versate unicamente dalla IG.ra ; Parte_1 CP_1
- il IG. in ragione della differenza di reddito e così come dell'importante contributo della Pt_1 moglie nell'accudimento dei figli, si è assunto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della SI.ra , di cui sopra;
Controparte_1
- l'attività lavorativa del marito comporta la concreta possibilità di essere impiegato in missioni all'estero, che gli determinano riconoscimenti di indennità economiche da aggiungersi alla normale retribuzione, ad oggi non preventivabili, da parte del Ministero della difesa e/o Enti
e/o Organizzazioni Internazionali competenti per le varie missioni. Per tale ragione, il IG.
tenuto conto del suo maggior guadagno di pari con il maggiore impegno dell'attività di Pt_1 accudimento affidata alla madre che svolgerà in via esclusiva, si è obbligato a versare, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento rispetto all'importo netto che gli sarà corrisposto per tale ragione e per tutto il periodo di servizio, la percentuale complessiva del 15%, di cui 20.%
a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed il restante 80 % a titolo di complessivo contributo al mantenimento dei figli entro il mese successivo al pagamento/i, a seconda delle modalità con cui il percepirà dette indennità. A tal scopo il IG. si è impegnato a Pt_1 Pt_1 comunicare, anticipatamente ed ove possibile, alla moglie le informazioni relative alla data di inizio e termine dell'impiego, luogo di destinazione in dette missioni così come l'importo della remunerazione ulteriore all'ordinaria retribuzione e l'ente che provvederà al pagamento;
- i ricorrenti hanno concordato che, quando scadrà il contrato di locazione dell'appartamento di proprietà del IG. in Collesalvetti, salvo disdetta anticipata, egli potrà ivi abitarci, Pt_1 trasferire la propria residenza e tenere con sé i figli. Tenuto conto del mancato reddito da locazione per il marito (sommato alle spese di utenza ed abitazione) così come dell'aumento dell'importo dell'assegno unico in favore della moglie, l'importo per il contributo al mantenimento dei figli sarà ridotto a complessive €.700,00 (pari ad € 233,00 per ciascun figlio) e purchè il padre rimanga in servizio in altra città distante da quella di residenza almeno
50 km). Rimane invariato l'importo stabilito a favore della IG.ra ; CP_1
7 - I coniugi rimangono intestatari ciascuno dei propri beni immobili, conti correnti, titoli, azioni e beni mobili registrati e non registrati, così come dei propri finanziamenti e contratti di mutuo;
- I coniugi sono contitolari di un libretto di risparmio postale del tipo nominativo ordinario, su cui ha sempre effettuato versamenti (per complessivi mensili €150,00 corrispondenti ad €
50,00 per ciascun figlio) solo il IG. Il libretto è stato utilizzato come piano di accumulo Pt_1 ed accantonamento risparmi in favore dei figli, tant'è che al libretto sono collegate tre polizze vita, ognuna a favore ci ciascun figlio. Per tale ragione i ricorrenti hanno concordato che, ogni versamento futuro, di qualunque natura (ossia anche a titolo di regali di parenti/amici per ricorrenze, festività e quant'altro) per cui non sussiste obbligo di prosecuzione così come di reciprocità, sarà da considerarsi a beneficio dei figli che li faranno propri, in quota parte, con i relativi interessi nel frattempo maturati, fino al conseguimento della maggiore età;
- I ricorrenti hanno autorizzato il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Seclì (LE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di Seclì (LE) per le incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 28/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1414/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANNETTI Parte_1 C.F._1
VERONICA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIANNETTI Controparte_1 C.F._2
VERONICA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo, come integrate su richiesta. Premettevano di avere contratto matrimonio nel comune di Seclì (LE) con atto n 5 Parte II Serie A in data 09/09/2006 in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati i figli (nato in data [...] a [...] c.f. ), Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(nata in data [...] a [...] c.f. e (nata in [...]
[...] C.F._4 Parte_3
13/02/2016 a Pisa c.f. ). C.F._5
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Controparte_1
(LE) in data 04/12/1976 (c.f. , ed il IG. nato a C.F._2 Parte_1
Casarano (LE) in data 07/01/1977 (c.f. ), che hanno contratto C.F._1 matrimonio nel comune di Seclì (LE) con atto n 5 Parte II Serie A in data 09/09/2006 in regime di separazione dei beni;
2 ASSEGNA la casa familiare, sita in Via Beato Pio IX Fauglia (PI), alla IG.ra che CP_1 rimane ad abitarci unitamente ai figli ed in ragione del loro ivi collocamento prevalente.
Nell'immobile restano i mobili e masserizie che la arredano. I coniugi hanno dato atto di provvedere separatamente all'elenco dei beni di ciascuno, che per quanto riguarda quelli di proprietà del IG. saranno prelevati, unitamente agli effetti personali solo quando ne avrà Pt_1 la possibilità. La IG.ra provvede, in quanto assegnataria dell'abitazione, al pagamento CP_1 delle spese di manutenzione ordinaria ed a tutte le utenze (Acqua Luce Gas,
Telefono/INERNET et cetera ), che provvede a volturare a suo nome entro un mese dall'emissione dell'omologa di separazione. Il IG. in quanto proprietario esclusivo Pt_1
2 provvede alle sole spese di straordinaria amministrazione così come le rate del mutuo contratto per l'acquisto quant'altro ad esso connesso;
3 AFFIDA i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e preferenziale presso la madre nella casa familiare appositamente assegnata, ivi mantenendo la loro residenza. I coniugi hanno concordato nel senso che il IG. mantiene ivi la propria Pt_1 residenza fintanto che non avrà l'opportunità di spostarla altrove in automa sistemazione. In ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra i coniugi così come delle caratteristiche dell'abitazione, che consente di avere spazi riservati, tenuto conto delle spese sostenute dal padre, la IG.ra si è resa disponibile ad ospitarlo nella casa familiare nei fine settimana CP_1 fino a che il marito non riuscirà ad avere una autonoma sistemazione. I figli, tenuto conto sia della loro età, impegni e necessità, oltre che delle ragioni di servizio del padre che lo costringono a stare in luoghi lontani da quello della loro residenza, possono stare con lui come di seguito. Il padre può vedere e tenere presso di sé i figli tutti i fine settimana con pernotto, ossia dal venerdì pomeriggio ore 15:00 circa alla domenica sera ore 20,00 circa, senza la cena, ad oggi, presso la casa familiare quale ospite (trattandosi di un periodo transitorio) ed appena, ne avrà la materiale disponibilità, presso la sua abitazione. Fatto salvo per la madre la possibilità di poter assistere ad eventi sportivi/ricreativi previsti nel fine settimana. Qualora il padre fosse impossibilitato a recarsi dai figli nel fine settimana per ragioni di lavoro, salvo la loro possibilità di andarlo a trovare quando ve ne saranno le condizioni, i figli restano con la madre, previa tempestiva comunicazione. Visto la particolare condizione della figlia Pt_2 affetta da Asperger, nel suo esclusivo interesse, i genitori si sono impegnati a collaborare per favorirle l'accettazione delle nuove condizioni di vita e garantire i rapporti con il genitore non collocatario oltre che il pernotto presso lo stesso come sopra calendarizzato. I coniugi devono servare tra loro, nell'interesse dei figli, la massima collaborazione per la loro cura ed educazione, tant'è che, nei giorni di spettanza, si occuperanno loro ordinari impegni (impegni scolastici e compiti a casa /ludici/sportivi). A decorrere dal corrente anno, i genitori tengono con sé i figli (tutti), compatibilmente con le ragioni di servizio del padre, durante le festività in modo alternato annualmente, ossia il 24 dicembre l'una ed il 25 dicembre l'altro, Pasqua
l'una e Lunedì dell'Angelo l'altro, festa padronale l'uno e Primo Maggio l'altra, così di seguito per tutte le festività calendarizzate, salvo diversi accordi a convenirsi liberamente tra essi coniugi. Resta intesa che, qualora il padre si trovasse fuori sede per ragioni di servizio durante le festività, potrà recuperare appena possibile usufruendo anche dei giorni che sarebbero toccati alla madre. Durante il periodo estivo entrambi essi genitori possono tenere con sé i figli, anche in località turistiche, per 15 giorni consecutivi, previa adeguata e tempestiva
3 comunicazione ed organizzazione, salvo diverso accordo liberamente intercorso tra i genitori.
Nel periodo di vacanza scolastica estiva il padre può avere a disposizione anche un periodo di ulteriore 15 giorni consecutivi (ma separati dai precedenti 15) da trascorrere con i figli (ad esempio 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto). I coniugi devono comunicare tempestivamente e concordare i periodi di ferie da trascorrere con i figli. In ipotesi di spostamenti per soggiorni per ferie, la spesa per i figli (viaggio, alloggio e quant'altro occorrente), resta interamente a carico del singolo genitore accompagnatore, inoltre entrambi comunicheranno la località prescelta e quella della struttura ove soggiorneranno. In questi periodi, è sempre garantito ai figli di coltivare rapporti telefonici con l'altro genitore. In ragione delle necessità dei figli di mantenere il rapporto con il padre anche durante la settimana è consentito anche alle figlie e di avere in dotazione un Parte_2 Parte_3 cellulare, senza applicazioni social, al solo scopo di avere rapporti telefonici/messaggi
/videochiamate con il padre fuori sede.
4 PONE a carico del SI. l'obbligo del versamento in favore della moglie di €. Parte_1
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per complessivi €.
900,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT solo se con indice positivo e ciò entro il 5 di ogni mese ciò entro il 5 di ogni mese (tenuto conto del pagamento delle spese di mutuo per la casa familiare). Il contributo al mantenimento (c.d. assegno di mantenimento) comprende le spese di vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione (compreso le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)e materiale scolastico di cancelleria, mensa , medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante , ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spesa per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). La complessiva pattuita somma di €900,00, per le causali innanzi indicate, è corrisposta dal IG. alla IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ad essa esclusivamente Pt_1 CP_1 intestato e già noto;
4 5 DISPONE che entrambi i genitori contribuiscono nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie (ossia extra assegno) distinguendo tra le spese extra assegno di natura obbligatoria, per le quali non è richiesta la previa concertazione, e quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori. Appartengono alla categoria delle spese straordinarie (ossia extra assegno)di tipo obbligatorio quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato , spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meo al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Si tratta di spese extra assegno non obbligatorie, ossia subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle suddivise nelle seguenti categorie: -1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio , corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto, minicar) conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Inoltre, seppure non trattasi di spese di natura straordinaria, i coniugi concordano nel contribuire al
50% alle spese di paghetta figli (nella misura che concordemente stabiliranno). Il genitore anticipatario ha diritto al rimborso della quota di spesa anticipata, anche non documentabile se in normale uso, entro il mese successivo alla richiesta/anticipazione di spesa. La comunicazione delle spese e relativa autorizzazione, ove occorrente, può avvenire anche a
5 mezzo messaggio telefonico con applicazioni varie del tipo WhatsApp. Già appartiene all'organizzazione familiare, l'utilizzo di una baby sitter, il costo è già compreso nell'importo stabilito a titolo di assegno al mantenimento ordinario, per cui tutte le somme saranno versate unicamente dalla IG.ra . I figli restano a carico al 50% ciascuno, mentre l'assegno CP_1 unico, così come ogni altra eventuale indennità a sostegno delle famiglie previste dalla legge,
è percepito integralmente dalla IG.ra , in ragione del suo carico maggiore nella cura CP_1 dei figli, con l'impegno per il IG. di procedere alla redazione della documentazione Pt_1
ISEE o quant'altro occorrente a tal fine e nei termini di legge;
6 PONE a carico del SI. l'obbligo di versare a favore della SI.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 100,00 oltre CP_1 rivalutazione ISTAT se di indice positivo e ciò entro il 5 di ogni mese;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- Le parti hanno concordato che la casa familiare è stata assegnata alla madre nell'interesse esclusivo dei figli, il che SInifica che la IG.ra non può mai ivi stabilire una convivenza CP_1 con eventuali partners e/o amici e/o familiari decadendo dall'assegnazione.
- I coniugi hanno concordato nel senso che il IG. mantiene nella casa familiare la propria Pt_1 residenza fintanto che non avrà l'opportunità di spostarla altrove in automa sistemazione. In ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra i coniugi così come delle caratteristiche dell'abitazione, che consente di avere spazi riservati, tenuto conto delle spese sostenute dal padre, la IG.ra si è resa disponibile ad ospitarlo nella casa familiare nei finesettimana CP_1 fino a che il marito non riuscirà ad avere una autonoma sistemazione;
- In ragione delle necessità dei figli di mantenere il rapporto con il padre anche durante la settimana, è consentito anche alle figlie e di avere in dotazione un Parte_2 Parte_3 cellulare, senza applicazioni social, al solo scopo di avere rapporti telefonici/messaggi
/videochiamate con il padre fuori sede. Resta evidente ed inteso che l'utilizzo di tale strumento, soprattutto nel caso della figlia più piccola è limitato a tale funzione, tant'è che le comunicazioni prevalentemente, salvo diversa necessità oggettiva (ad esempio salvo quando il padre sarà impiegato in missione estere per cui la possibilità di contatto telefonico è imprevedibile), sono privilegiate la sera, onde evitare che lo strumento sia portato fuori casa dalla figlia ed escluso nelle ore scolastiche e di attività sportiva. Il padre si è impegnato a partecipare, alle Chat di scuola/sport relative ai figli, alla partecipazione ai colloqui scolastici anche con video chiamata, compatibilmente con la presenza sul territorio italiano ed emergenze lavorative
6 - Il contributo al mantenimento dei figli è stato concordato a carico del IG. in ragione Pt_1 delle differenti capacità reddituali di essi coniugi così come della differente partecipazione all'accudimento dei figli, percettore di reddito maggiore e che offre un tempo di accudimento inferiore rispetto alla madre;
- già appartiene all'organizzazione familiare, l'utilizzo di una baby sitter, il costo è già compreso nell'importo stabilito a titolo di assegno al mantenimento ordinario a carico del SI.
, per cui tutte le somme saranno versate unicamente dalla IG.ra ; Parte_1 CP_1
- il IG. in ragione della differenza di reddito e così come dell'importante contributo della Pt_1 moglie nell'accudimento dei figli, si è assunto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della SI.ra , di cui sopra;
Controparte_1
- l'attività lavorativa del marito comporta la concreta possibilità di essere impiegato in missioni all'estero, che gli determinano riconoscimenti di indennità economiche da aggiungersi alla normale retribuzione, ad oggi non preventivabili, da parte del Ministero della difesa e/o Enti
e/o Organizzazioni Internazionali competenti per le varie missioni. Per tale ragione, il IG.
tenuto conto del suo maggior guadagno di pari con il maggiore impegno dell'attività di Pt_1 accudimento affidata alla madre che svolgerà in via esclusiva, si è obbligato a versare, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento rispetto all'importo netto che gli sarà corrisposto per tale ragione e per tutto il periodo di servizio, la percentuale complessiva del 15%, di cui 20.%
a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed il restante 80 % a titolo di complessivo contributo al mantenimento dei figli entro il mese successivo al pagamento/i, a seconda delle modalità con cui il percepirà dette indennità. A tal scopo il IG. si è impegnato a Pt_1 Pt_1 comunicare, anticipatamente ed ove possibile, alla moglie le informazioni relative alla data di inizio e termine dell'impiego, luogo di destinazione in dette missioni così come l'importo della remunerazione ulteriore all'ordinaria retribuzione e l'ente che provvederà al pagamento;
- i ricorrenti hanno concordato che, quando scadrà il contrato di locazione dell'appartamento di proprietà del IG. in Collesalvetti, salvo disdetta anticipata, egli potrà ivi abitarci, Pt_1 trasferire la propria residenza e tenere con sé i figli. Tenuto conto del mancato reddito da locazione per il marito (sommato alle spese di utenza ed abitazione) così come dell'aumento dell'importo dell'assegno unico in favore della moglie, l'importo per il contributo al mantenimento dei figli sarà ridotto a complessive €.700,00 (pari ad € 233,00 per ciascun figlio) e purchè il padre rimanga in servizio in altra città distante da quella di residenza almeno
50 km). Rimane invariato l'importo stabilito a favore della IG.ra ; CP_1
7 - I coniugi rimangono intestatari ciascuno dei propri beni immobili, conti correnti, titoli, azioni e beni mobili registrati e non registrati, così come dei propri finanziamenti e contratti di mutuo;
- I coniugi sono contitolari di un libretto di risparmio postale del tipo nominativo ordinario, su cui ha sempre effettuato versamenti (per complessivi mensili €150,00 corrispondenti ad €
50,00 per ciascun figlio) solo il IG. Il libretto è stato utilizzato come piano di accumulo Pt_1 ed accantonamento risparmi in favore dei figli, tant'è che al libretto sono collegate tre polizze vita, ognuna a favore ci ciascun figlio. Per tale ragione i ricorrenti hanno concordato che, ogni versamento futuro, di qualunque natura (ossia anche a titolo di regali di parenti/amici per ricorrenze, festività e quant'altro) per cui non sussiste obbligo di prosecuzione così come di reciprocità, sarà da considerarsi a beneficio dei figli che li faranno propri, in quota parte, con i relativi interessi nel frattempo maturati, fino al conseguimento della maggiore età;
- I ricorrenti hanno autorizzato il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Seclì (LE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di Seclì (LE) per le incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 28/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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