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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4206/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Como, via Cinque Giornate n. 61, presso lo studio dell'avv. Adamo De Rinaldis, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attore –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Mugiasca n. 10, presso lo studio dell'avv.
Andrea Orlandoni che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta -
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
(C.F. ); CP_3 C.F._3
- Convenuti contumaci – pagina 1 di 5 Conclusioni: All'udienza del 21 febbraio 2025, l'attore precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e insistendo per la liquidazione del risarcimento del danno come da note del
3.12.2024; la convenuta costituita precisava le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per danni da circolazione di autoveicoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Ufficio Parte_1
esponendo che, in data 20.10.2021, alle ore 7.54 circa, esso attore si trovava a percorrere via
Dante Alighieri a Como, in direzione di via Dottesio, a bordo del motoveicolo Piaggio Vespa
125 targato MI19579, di proprietà di quando, giunto all'altezza del civico 76, Controparte_4
era stato urtato frontalmente dal motociclo KTM 125 Duke targato ER81152, condotto da
, di proprietà di e assicurato con il quale, Controparte_2 CP_3 Controparte_1 sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia ad alta velocità, aveva effettuato una repentina manovra di sorpasso di un autobus fermo sulla medesima corsia e aveva invaso la corsia percorsa dall'attore, così scontrandosi con il suo motociclo.
Premesso dunque di avere riportato, a seguito del sinistro, lesioni personali consistite in “frattura pluriframmentaria rotula destra con versamento”, da cui erano derivati una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità di CP_2
nella causazione del sinistro anzidetto e di condannare i convenuti tutti al risarcimento
[...] del danno da lui subito, da liquidarsi in complessivi € 84.268,35 (di cui € 66.696,75 per danno non patrimoniale ed € 17.571,60 per danni patrimoniali), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Benché ritualmente evocati in giudizio, i convenuti omettevano di costituirsi e, all'udienza del
5.07.2023, veniva dichiarata la loro contumacia;
la fase di trattazione proseguiva, quindi, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. ad opera dell'attore.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta del 4.10.2023, si costituiva quinti tardivamente in giudizio
[...]
non contestando la responsabilità esclusiva di ed opponendosi CP_1 Controparte_2
unicamente alla liquidazione prospettata dalla controparte, sia con riferimento all'invalidità temporanea e permanente, sia in relazione alla congruità delle spese di cura documentate dall'attore, il quale si era avvalso di prestazioni mediche in regime privatistico, ancorché le stesse fossero offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.
Successivamente, la causa veniva istruita con l'esame dei testi indicati da parte attrice e a mezzo di CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Mutata la persona fisica del giudice, veniva tentata la conciliazione della causa con formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che veniva accettata dalla convenuta costituita e rifiutata dall'attore. A seguito dei chiarimenti forniti dal CTU all'udienza del 21.02.2025, la causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
All'esito, il processo viene quindi definito con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per difetto di prova sull'an debeatur. ha, infatti, dedotto di essere stato coinvolto in un incidente stradale, Parte_1
avvenuto nel Comune di Como in data 20.10.2021 ed ascrivibile a responsabilità esclusiva di
, il quale si trovava alla guida del motociclo targato ER81152, di proprietà di Controparte_2
, entrambi non costituiti. CP_3
Non vi è tuttavia in atti alcuna prova sulla dinamica del sinistro e, in particolare, né del coinvolgimento del convenuto , né tantomeno della sua esclusiva responsabilità Controparte_2
nella causazione del danno subito dall'attore.
Non è stato infatti depositato il verbale degli operanti di Polizia Locale, asseritamente intervenuti a seguito del sinistro, che dovrebbe contenere le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del fatto (cfr. atto di citazione, pag. 1), e l'attore non ha articolato alcun capitolo di prova orale volto a dimostrare l'an debeatur.
La prova per testi, indicata nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e assunta all'udienza del 21.05.2024, verte infatti unicamente sui danni riportati dal e la Pt_1
sua rilevanza probatoria è limitata al quantum della condanna.
pagina 3 di 5 Né può farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Nei rapporti con i convenuti ed , va infatti rammentato che, Controparte_2 CP_3
secondo consolidata giurisprudenza, “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. lav., 14 gennaio 2015,
n. 461). Affinché il giudice possa basare la decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti, è dunque necessario che le stesse si siano costituite e si siano difese attivamente, come peraltro stabilito testualmente dall'art. 115 c.p.c.
Nei rapporti con la compagnia assicurativa, che si è costituita tardivamente senza nulla contestare circa la responsabilità del proprio assicurato, occorre invece richiamare un ulteriore limite all'applicazione del principio di non contestazione, ovvero che lo stesso non può operare se non per i fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte convenuta (cfr. Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12064, così massimata: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”, nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-3, 31 agosto 2020, n. 18074;
Cass., sez. Lav., 4 gennaio 2019, n. 87; Cass., sez. III, 18 luglio 2016, n. 14652).
Nel caso di specie, la non contestazione ruguarda la dinamica del sinistro e l'attribuzione di responsabilità al convenuto , ovvero circostanze che esulano dalla sfera di Controparte_2
conoscibilità diretta di Controparte_1
Peraltro, anche ammesso che, dalla non contestazione della compagnia assicurativa, possa desumersi un qualche elemento indiziario favorevole all'attore, la presunzione che ne deriverebbe non sarebbe comunque sufficientemente grave, precisa e concordate, da fondare la condanna dei due convenuti non costituiti, il tutto in un processo connotato da un regime di litisconsorzio necessario propter opportunitatem e dalla conseguente inscindibilità della causa riguardante compagnia assicurativa e responsabile civile.
Segue il rigetto della domanda proposta dall'attore, in ciò assorbita ogni altra questione.
pagina 4 di 5 3. Il contegno non contestativo serbato dall'unica convenuta costituita, per quanto non idoneo a supportare la condanna, è un elemento sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali tra il e per le stesse ragioni, devono ripartirsi le spese Pt_1 Controparte_1
di CTU al 50% tra attore e convenuta costituita.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti dei convenuti che non si sono costituiti.
Considerata, infine, la soccombenza dell'attore, va respinta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale avanzata dallo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_1
2) Compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_1
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore e di nella Controparte_1
misura del 50% ciascuno;
4) Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci;
5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta dall'attore nei confronti di Controparte_1
Como, 19 maggio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4206/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Como, via Cinque Giornate n. 61, presso lo studio dell'avv. Adamo De Rinaldis, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attore –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Mugiasca n. 10, presso lo studio dell'avv.
Andrea Orlandoni che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta -
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
(C.F. ); CP_3 C.F._3
- Convenuti contumaci – pagina 1 di 5 Conclusioni: All'udienza del 21 febbraio 2025, l'attore precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e insistendo per la liquidazione del risarcimento del danno come da note del
3.12.2024; la convenuta costituita precisava le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per danni da circolazione di autoveicoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Ufficio Parte_1
esponendo che, in data 20.10.2021, alle ore 7.54 circa, esso attore si trovava a percorrere via
Dante Alighieri a Como, in direzione di via Dottesio, a bordo del motoveicolo Piaggio Vespa
125 targato MI19579, di proprietà di quando, giunto all'altezza del civico 76, Controparte_4
era stato urtato frontalmente dal motociclo KTM 125 Duke targato ER81152, condotto da
, di proprietà di e assicurato con il quale, Controparte_2 CP_3 Controparte_1 sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia ad alta velocità, aveva effettuato una repentina manovra di sorpasso di un autobus fermo sulla medesima corsia e aveva invaso la corsia percorsa dall'attore, così scontrandosi con il suo motociclo.
Premesso dunque di avere riportato, a seguito del sinistro, lesioni personali consistite in “frattura pluriframmentaria rotula destra con versamento”, da cui erano derivati una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità di CP_2
nella causazione del sinistro anzidetto e di condannare i convenuti tutti al risarcimento
[...] del danno da lui subito, da liquidarsi in complessivi € 84.268,35 (di cui € 66.696,75 per danno non patrimoniale ed € 17.571,60 per danni patrimoniali), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Benché ritualmente evocati in giudizio, i convenuti omettevano di costituirsi e, all'udienza del
5.07.2023, veniva dichiarata la loro contumacia;
la fase di trattazione proseguiva, quindi, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. ad opera dell'attore.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta del 4.10.2023, si costituiva quinti tardivamente in giudizio
[...]
non contestando la responsabilità esclusiva di ed opponendosi CP_1 Controparte_2
unicamente alla liquidazione prospettata dalla controparte, sia con riferimento all'invalidità temporanea e permanente, sia in relazione alla congruità delle spese di cura documentate dall'attore, il quale si era avvalso di prestazioni mediche in regime privatistico, ancorché le stesse fossero offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.
Successivamente, la causa veniva istruita con l'esame dei testi indicati da parte attrice e a mezzo di CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Mutata la persona fisica del giudice, veniva tentata la conciliazione della causa con formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che veniva accettata dalla convenuta costituita e rifiutata dall'attore. A seguito dei chiarimenti forniti dal CTU all'udienza del 21.02.2025, la causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
All'esito, il processo viene quindi definito con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per difetto di prova sull'an debeatur. ha, infatti, dedotto di essere stato coinvolto in un incidente stradale, Parte_1
avvenuto nel Comune di Como in data 20.10.2021 ed ascrivibile a responsabilità esclusiva di
, il quale si trovava alla guida del motociclo targato ER81152, di proprietà di Controparte_2
, entrambi non costituiti. CP_3
Non vi è tuttavia in atti alcuna prova sulla dinamica del sinistro e, in particolare, né del coinvolgimento del convenuto , né tantomeno della sua esclusiva responsabilità Controparte_2
nella causazione del danno subito dall'attore.
Non è stato infatti depositato il verbale degli operanti di Polizia Locale, asseritamente intervenuti a seguito del sinistro, che dovrebbe contenere le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del fatto (cfr. atto di citazione, pag. 1), e l'attore non ha articolato alcun capitolo di prova orale volto a dimostrare l'an debeatur.
La prova per testi, indicata nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e assunta all'udienza del 21.05.2024, verte infatti unicamente sui danni riportati dal e la Pt_1
sua rilevanza probatoria è limitata al quantum della condanna.
pagina 3 di 5 Né può farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Nei rapporti con i convenuti ed , va infatti rammentato che, Controparte_2 CP_3
secondo consolidata giurisprudenza, “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. lav., 14 gennaio 2015,
n. 461). Affinché il giudice possa basare la decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti, è dunque necessario che le stesse si siano costituite e si siano difese attivamente, come peraltro stabilito testualmente dall'art. 115 c.p.c.
Nei rapporti con la compagnia assicurativa, che si è costituita tardivamente senza nulla contestare circa la responsabilità del proprio assicurato, occorre invece richiamare un ulteriore limite all'applicazione del principio di non contestazione, ovvero che lo stesso non può operare se non per i fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte convenuta (cfr. Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12064, così massimata: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”, nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-3, 31 agosto 2020, n. 18074;
Cass., sez. Lav., 4 gennaio 2019, n. 87; Cass., sez. III, 18 luglio 2016, n. 14652).
Nel caso di specie, la non contestazione ruguarda la dinamica del sinistro e l'attribuzione di responsabilità al convenuto , ovvero circostanze che esulano dalla sfera di Controparte_2
conoscibilità diretta di Controparte_1
Peraltro, anche ammesso che, dalla non contestazione della compagnia assicurativa, possa desumersi un qualche elemento indiziario favorevole all'attore, la presunzione che ne deriverebbe non sarebbe comunque sufficientemente grave, precisa e concordate, da fondare la condanna dei due convenuti non costituiti, il tutto in un processo connotato da un regime di litisconsorzio necessario propter opportunitatem e dalla conseguente inscindibilità della causa riguardante compagnia assicurativa e responsabile civile.
Segue il rigetto della domanda proposta dall'attore, in ciò assorbita ogni altra questione.
pagina 4 di 5 3. Il contegno non contestativo serbato dall'unica convenuta costituita, per quanto non idoneo a supportare la condanna, è un elemento sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali tra il e per le stesse ragioni, devono ripartirsi le spese Pt_1 Controparte_1
di CTU al 50% tra attore e convenuta costituita.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti dei convenuti che non si sono costituiti.
Considerata, infine, la soccombenza dell'attore, va respinta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale avanzata dallo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_1
2) Compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_1
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore e di nella Controparte_1
misura del 50% ciascuno;
4) Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci;
5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta dall'attore nei confronti di Controparte_1
Como, 19 maggio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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