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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 19/02/2026, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2609/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PEDICINI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172778 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1866/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ha comunicato che ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento esecutivo n.112401552935 (vd. provvedimento depositato in atti).
L'Ufficio ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 46 dlgs n.546 del 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ha infine chiesto la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PEDICINI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172778 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1866/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ha comunicato che ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento esecutivo n.112401552935 (vd. provvedimento depositato in atti).
L'Ufficio ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 46 dlgs n.546 del 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ha infine chiesto la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere. Spese compensate.