Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1262/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 05/06/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1262/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
cod. fisc. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
cod. fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Vincenzo Veneziano,
- appellanti -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mattiello, P.IVA_1
- appellata - avente ad oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
– appello.
Sono presenti l'Avv. Cristian Mazzeo, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo
Veneziano, nell'interesse degli appellanti, e l'Avv. Sebastiano Maio, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Mattiello, nell'interesse dell'appellata.
Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2
239/2024 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 453/2023 r.g., con cui è stata rigettata la loro richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata, con pretesa quantificata in € 5.000,00 per ognuno, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno hanno addotto la contrarietà della decisione all'art. 1455 c.c. e agli artt. 45 e 47 del codice del turismo. Hanno inoltre lamentato l'omessa o errata valutazione del materiale probatorio in atti.
L'appello è stato trattato nella resistenza di per essere deciso Controparte_1
come segue.
2. – In via pregiudiziale si dichiara l'inammissibilità delle note del 4 giugno 2025 depositate dall'aAvv. Vincenzo Veneziano, posto che l'udienza odierna si sarebbe svolta in presenza e per la discussione orale, ferma restanda la sostanziale irrilevanza del suo contenuto rispetto alla decisione.
3. – L'appello è manifestamente infondato.
3.1. – Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo che i disagi esposti dai ricorrenti (cancellazione del volo – causa maltempo – delle 17.30 del 20 maggio
2022, con partenza da New York e destinazione Miami, da dove si sarebbero imbarcati per una crociera di otto giorni;
carenza di immediata assistenza;
riprogrammazione della partenza per il 22 maggio, con un volo per Montego Bay, per la prosecuzione del viaggio;
smarrimento di metà dei bagagli della coppia, restituiti solo il 28 maggio, alla fine del viaggio di nozze) siano stati adeguatamente risarciti dalla resistente prima ancora della proposizione del giudizio, attraverso il rimborso di $ 685,00 complessivi.
Per quanto, senza ombra di dubbio, la finalità dell'acquisto del viaggio per i coniugi fosse quella di effettuare la c.d. “luna di miele” e, in quanto tale, essa rappresenti un'occasione di fatto irripetibile, anche in tale evenienza il danno da vacanza rovinata necessita, perché possa essere risarcito, di una certa gravità che superi la soglia minima di tollerabilità, nell'ottica della valorizzazione delle regole di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta dei contraenti, e quindi in un sistema di necessario bilanciamento di interessi e di tutela delle parti del contratto.
3.2. – Atteso che gli appellanti si sono limitati ad agire con l'azione di risarcimento del danno, non ha alcuna attinenza con la decisione impugnata l'art. 1455 c.c., di cui è stata lamentata la violazione.
Semmai il riferimento all'art. 1455 c.c. può dirsi pertinente se e nella misura in cui gli appellanti abbiano inteso lamentare la violazione dell'art. 46 del codice del turismo, oltreché degli artt. 45 e 47.
3.3. – Nonostante questo, il motivo di appello così riqualificato risulta comunque infondato. Nessuna delle norme richiamate stabilisce che qualunque modifica del piano di viaggio o qualunque inadempimento dia automaticamente diritto al risarcimento del danno. Anzi, all'opposto, l'art. 46 c.t. subordina lo stesso ad un inadempimento di non scarsa importanza.
Gli appellanti, al di là delle astratte (e pur condivisibili) petizioni di principio, non hanno addotto, in concreto, elementi tali da far ritenere inadeguata la protezione ricevuta (cfr. infra), atteso che la cancellazione del volo da New York non è certamente imputabile all'organizzatore del viaggio, ma agli agenti atmosferici
(non governabili dall'uomo). L'appellata, inoltre, ha rifuso ai ricorrenti, in conseguenza di ciò e della tardiva restituzione di parte dei bagagli, una somma consistente che, di fatto, appare sufficiente per compensare gli stessi della perdita subita.
In particolare, analizzando il programma di viaggio prodotto unitamente al ricorso e raffrontandole con le vicende dedotte dagli stessi appellanti, ci si avvede che la crociera è partita da Miami alle ore 17 del 21 maggio 2022. Il giorno successivo, tuttavia, non era prevista alcuna tappa, ma soltanto navigazione. I ricorrenti hanno raggiunto Montego Bay, in Giamaica, proprio il 22 mattina, alle ore 7.30, e sono stati trasferiti nella mattinata del 23 a imbarcandosi e Parte_3
proseguendo regolarmente la vacanza.
Pertanto, dal punto di vista “turistico”, non vi è stata, di fatto, alcuna perdita per i crocieristi (alla giornata di navigazione è stata sostituita la tappa, con pernottamento, a Montego Bay), che tra l'altro hanno fatto comunque tappa a
Miami, ove sono arrivati alle ore 6.00 del 28 maggio, posto che il rientro in Italia era stato fissato nel pomeriggio.
Per quanto concerne la restituzione di due bagagli solo al termine della crociera, gli appellanti non si sono minimamente preoccupati di specificare quali fossero gli effetti personali ivi custoditi di cui non hanno usufruito e che non avrebbero potuto riacquistare a bordo della nave o a terra. Ciò che, invero, sarebbe stato rilevante per comprendere l'effettiva incidenza degli stessi sulla fruizione dei servizi acquistati.
Deve poi ritenersi piuttosto sfumato l'eventuale pregiudizio derivante dall'aver passato in aeroporto la notte tra il 20 e il 21 maggio, poiché si deve considerare che l'importo corrisposto dall'appellata a titolo di risarcimento del danno appare congruo, avuto riguardo – in punto di fatto – ai costi che la coppia avrebbe dovuto eventualmente sostenere in proprio per il pernottamento.
La circostanza relativa al non irrisorio rimborso effettuato dalla Controparte_1
oltre ai servizi di assistenza offerti, assieme alla considerazione del fatto che
[...]
comunque i viaggiatori avrebbero dovuto fornire elementi utili affinché il giudice di prime cure potesse effettuare una valutazione sulla congruenza della somma richiesta, ovvero decidere in via equitativa (ciò che non avrebbe escluso l'onere di allegare e provare i fatti da assumere come parametro della liquidazione, anziché limitarsi a chiedere complessivamente € 10.000,00 senza neanche premurarsi di indicare il costo del pacchetto turistico), conduce a ritenere non provato il danno subito, in misura ulteriore rispetto al quantum già risarcito dalla società.
Tra l'altro, anche in grado di appello, nonostante la chiara ratio decidendi sottesa al rigetto delle domande, la difesa dei ricorrenti è rimasta assolutamente vaga sul punto, omettendo di richiamare gli elementi di giudizio rilevanti che – a loro avviso
– non sarebbero stati valutati o, comunque, sarebbero stati mal ponderati dal
Giudice di Pace.
Ne consegue la piena condivisibilità, nel caso concreto e avuto riguardo ai fatti di causa, della pronuncia impugnata circa la natura bagatellare del danno lamentato.
4. – Al rigetto delle domande segue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 del codice di procedura civile.
Per la determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad €
26.000,00, vista la non particolare difficoltà della controversia (artt. 4 e 5 del d.m.
10 marzo 2014 n.55), con esclusione della fase istruttoria (non essendosi espletata alcuna attività).
In ordine al valore della controversia si rileva, infatti, l'erroneità di quello indicato dagli appellanti, i quali hanno chiesto la condanna dell'appellata al pagamento di € 5.000,00, oltre rivalutazione e interessi, in favore di ciascuno di essi
(cfr. ricorso introduttivo e atto di appello). Vale pertanto la regola di cui all'art. 10, comma 2, del codice di procedura civile, con prevalenza del valore effettivo rispetto a quello dichiarato. 5. – Atteso l'errato valore della controversia indicato all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello, si dà avviso alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi degli artt.
15 e 16 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6. – Visto il rigetto integrale dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1262/2024 R.G.A.C., così provvede: rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti