TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/09/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7928 /2022 del ruolo generale promossa da
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con atto di citazione da
rappresentata e difesa dagli avv. DAL MEDICO Parte_1
LARA MARIA e LANARO FRANCESCO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione con domicilio eletto presso i loro rispettivi indirizzi telematici
-attrice- contro
, in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1
tempore, CONTUMACE, la BL Italiana, (c.f. Controparte_2
in persona del pro tempore P.IVA_1 Controparte_3
e (C.F. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (CF: , domiciliati in Venezia, Piazza San C.F._1
Marco, n. 63 (fax: 0415224105; e-mail: Email_1
pec ai fini del giudizio
1 telematico: ; Email_2
-
.convenuti- in punto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie conclusioni di parte attrice :
-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
- accertati e dichiarati la piena responsabilità della Controparte_1
per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attrice è erede legittima, Parte_2
nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e trattamento inumano in dal CP_1
giorno 9.9.1943 al giorno 29.6.1945 per totali giorni 658, per l'effetto condannare la in solido con la BL Controparte_1
Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 72.100,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. conclusioni di parte convenuta : Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di risposta – la prescrizione delpretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della
sia della Controparte_2 Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv.
[...]
in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo Controparte_4
istituito dall'articolo 43 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni esposte in comparsa di risposta
2
4. In ulteriore subordine rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta , anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità Parte_1
di erede (figlia) di , conveniva in giudizio la BL Parte_2
Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e il
[...]
, persona del Ministro pro tempore, per sentir Controparte_4
pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, Parte_2
deportato, internato in un campo di concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda Guerra mondiale, complessivamente quantificati in 72.100,00 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda a far data dal 1.1.1945.
Esponeva l'attrice che il proprio padre , nato il [...] a Parte_2
Monte Malo (VI) Buie d'Istria, in data 9.9.1943, all'indomani dell' Armistizio firmato con gli alleati dell'allora Governo Badoglio, veniva catturato da truppe tedesche in territorio greco e condotto in Austria, ove rimaneva sino all'8 maggio 1945, per poi rimpatriare il successivo 29 giugno 1945.
In Austria veniva condotto sin da subito al campo denominato 2Linz III” un lager di prigionia e lavoro e ritenuto un campo satellite di quello di . In Per_1
particolare era stato allestito per rinchiudere i deportati, tra cui gli italiani, da utilizzare come schiavi nelle fabbriche di armamenti nella costruzione di centrali energetiche, in lavori di sbancamento e nelle fabbriche di carri armati.
Veniva definitivamente collocato in congedo illimitato in data 1.4.1951. Nel dopoguerra si sposava con , dalla cui unione nasceva tra gli Controparte_6
atri l'odierna attrice.
decedeva in data 6.7.1988. Parte_2
Nonostante la regolarità della notificazione, la BL Federale Tedesca era rimasta contumace, mentre il si Controparte_4
3 costituiva con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in data
13.03.2023 eccependo in via principale l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della BL Tedesca, in subordine il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti sia della del Consiglio dei Ministri, sia della CP_2 Controparte_1
essendo legittimato – ai sensi dell'art. 43 DL n. 36/2022 convertito in
[...]
L. n. 79/2022 – unicamente ed in luogo della , lo Stato Italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo Controparte_4
istituito dall'art. 43 ct dello Stato Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo, nel merito, in estremo subordine, il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Letti gli atti di parte e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice con ordinanza del 13.02.205 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni a mezzo note di trattazione scritta e, all'esito del deposito delle note , tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei temini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
Deve preliminarmente essere rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti dello Stato tedesco, seppure l'eccezione sia stata spiegata dai convenuti costituitisi, solo in via subordinata.
E' necessario, a tale fine, ripercorrere la vicenda storica che avuto come protagonisti gli internati militari italiani al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione.
Vengono innanzi tutto definititi come tali coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e le forze alleate (8.9.1943), non accettarono di mettersi agli ordini delle forze di occupazione tedesche e furono quindi deportati come
“internati” in campi di lavoro forzato nell'industria degli armamenti, mineraria ed edilizia, senza il rispetto delle garanzie riservate dalle convenzioni internazionali ai prigionieri di guerra.
A seguito della pronuncia delle S.U. n. 5044/04 (c.d. sentenza Ferrini), in un caso in cui era stata proposta un'azione nei confronti della
[...]
, in cui era stata chiesta la condanna al risarcimento dei Controparte_1
4 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato deportato in per essere utilizzato presso imprese tedesche quale lavoratore CP_1
“forzato”, fu per la prima volta affermato il principio, partendo dall'assunto che detto comportamento doveva essere qualificato come “crimine di guerra”, che:
“Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e
l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata la presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La
Corte di cassazione concludeva pertanto che: “Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della BL , dal cittadino italiano che Controparte_1
lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda Guerra mondiale e deportato in per essere CP_1
utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche”.
Tuttavia la Corte Internazionale di Giustizia, adita dallo Stato Tedesco per contestare la legittimità delle azioni intraprese nei suoi confronti in applicazione del principio sopra enunciato, con la sentenza del 3.2.2012 aveva affermato che: “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”, e che quindi: “la BL Italiana ha violato il suo obbligo
5 di rispettare l'immunità di cui la BL Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”, rappresentando la necessità per lo Stato italiano di: “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la BL Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento (ordinanza n. 4284/2013 e S.U. n. 1136/2014) ed ha negato la giurisdizione italiana in relazione alle domande risarcitorie promossa nei confronti della BL di Germania con riguardo ad attività iure CP_1
imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, dovendosi escludere che il principio dello ius cogens deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati.
Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 22.10.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14.1.2013 n. 5 (Adesione della BL Italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge
17.8.1957 n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San
Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della
Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del
3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme
6 internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale principio è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
20442 del 7.7.2020, in cui ha riconosciuto: “la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di “delicta imperii”, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens” tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale”.
In questo quadro giurisprudenziale, a fronte di un nuovo ricorso alla Corte di
Giustizia Internazionale da parte dello Stato tedesco conseguente alle numerose pronunce di condanna emesse dai giudici italiani e delle problematiche sorte in sede di esecuzione, anche sul suolo tedesco, di alcune di esse, è intervenuto il legislatore che, con l'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36
(convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), ha istituito il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di
40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della BL Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della BL Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra il
1.9.1939 e l'8.5.1945.
7 L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la BL italiana e la BL Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della BL 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2.
Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_7
previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_7
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato
e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma
1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
8 b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla BL italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della BL 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791,
e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
L'esegesi di questo articolo risulta determinante al fine di comprendere se esso abbia definitivamente fatto venir meno la giurisdizione del giudice italiano, superando l'evoluzione giurisprudenziale prima esposta, ed operando una successione, dal lato passivo dell'obbligazione, tra Stato tedesco con quello italiano, o se, come ritiene questo giudice, essa abbia solo inteso regolare alcuni aspetti del giudizio di merito e, soprattutto, risolvere la questione della esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti dello Stato tedesco, senza tuttavia incidere sul principio dei c.d. controlimiti, operando una presa in carico da parte dello Stato italiano degli oneri risarcitori gravanti sullo Stato tedesco.
Tale interpretazione andrà compiuta alla luce di un successivo importante intervento giurisprudenziale della Corte costituzionale, la pronuncia n. 159 del
2023, la quale ha ribadito che nei giudizi di cognizione trovano applicazione i principi di cui alla propria sentenza n. 238 del 2014 : “Ove si è affermata una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
9 forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Questa Corte ha, infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al giudice” – che questa Corte ha ripetutamente compreso fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto dell'accertamento concerna il danno da crimini di guerra ed ha quindi ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di cognizione. La richiamata norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Ha affermato questa Corte che
«[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili», salvo poi affermare, con riguardo alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna che: “l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che
è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva”.
Ciò premesso, l'interpretazione dell'art. 43 sopra citato va compiuta secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle preleggi, e quindi, innanzi tutto, sulla base dal dato letterale della norma.
Ora dalla lettura del suddetto articolo si evince che esso non regola il giudizio di cognizione, se non per alcuni particolari aspetti (decadenza, prescrizione e deroga all'art. 282 c.p.c.), quanto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, dovranno trovare esecuzione le riconosciute pretese risarcitorie della vittima. Più in particolare, la norma prevede espressamente che il titolo per l'accesso al Fondo sia costituito dalle sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la
10 liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già
“avviate” alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023,
n. 14.
Ne consegue che è ancora prevista una necessaria fase di merito, in cui venga compiuto un accertamento sulla responsabilità per il crimine commesso e una successiva liquidazione del risarcimento riconosciuto a fronte della lesione del diritto perpetrata.
Il legislatore non ha previsto anche una espressa pronuncia di condanna, pur facendo riferimento all'art. 282 c.p.c., norma che potrebbe indurre a ritenere che la sentenza debba contenere anche una statuizione in tal senso;
con detto riferimento in realtà si è voluto dare applicazione a tutte le sentenze, sia quelle pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma (che quindi contenevano una condanna), che quelle successive, la nuova regola introdotta, in deroga al suddetto articolo, per cui tutte le pronunce hanno immediata efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e costituiscono titolo di accesso al Fondo.
La pronuncia di accertamento, ad avviso di questo giudice, va pronunciata nei confronti dello Stato tedesco. Infatti il legislatore ha inteso prevedere come titolo esecutivo la “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni” ed ha perciò stesso legittimato le azioni di risarcimento esercitate nei confronti dello Stato tedesco, non potendosi ipotizzare una sentenza di accertamento della responsabilità in capo al , che non può in alcun modo essere il Controparte_4
destinatario della pronuncia di merito che accerta la commissione dei crimini contro l'umanità lamentati e, all'evidenza, compiuti dallo Stato tedesco con l'internamento dei militari italiani. Non vi è quindi alcuna “sostituzione a titolo particolare sul lato passivo dell'obbligazione”, come afferma il , né vi CP_4
potrebbe essere, se non per la fase relativa al pagamento, come espressamente voluto dalla norma in questione.
11 La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza sopra menzionata ha definito il come ente pagatore, ai sensi dell'art. 1272 c.c., in virtù di una CP_4
espromissione ex lege a contenuto liberatorio prevista dalla norma, e tale qualifica che vale nella fase esecutiva, ma ancor più nella fase di cognizione, costituisce un'ulteriore conferma che il vero debitore non è il , ma lo CP_4
Stato tedesco, nei cui confronti va computo l'accertamento di responsabilità.
Infatti, il riferimento all'istituto dell'espromissione presuppone già
l'accertamento del debito (rectius della responsabilità in capo al debitore) e comporta l'assunzione da parte del terzo, nel caso di specie il , del CP_4
debito dello Stato tedesco nei confronti del creditore, il danneggiato, non via solidale, ma con effetto liberatorio, come statuito dalla norma speciale dell'art. 43 sopra citato, attraverso l'ammissione al Fondo.
Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione è altresì l'obbligo contenuto nell'art. 43 sopra citato, per cui gli atti introduttivi relativi a tali giudizi vanno “notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile”, previsione che non avrebbe ragione ove l'unico legittimato fosse il . Trattasi all'evidenza di una litis CP_4
denuntiatio, volta a permettere al di costituirsi in giudizio onde poter CP_4
svolgere le proprie difese, nei limiti della qualità di terzo ente pagatore, come si vedrà infra.
Anche l'interpretazione della norma alla luce della ratio in essa contenuta e dell'evoluzione storica precedente induce a interpretare in tal senso l'art. 43 sopra citato.
Si afferma infatti nell'incipit della legge che essa assicura: “continuità all'Accordo tra la BL italiana e la Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della BL 14 aprile 1962, n.
1263”. Si fa quindi riferimento al c.d. Accordo di Bonn tra la BL italiana e la BL di Germania per il regolamento di alcune questioni di CP_1
carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno
1961 e a cui venne data esecuzione con il DPR sopra indicato. Lo Stato tedesco versava 40 milioni di marchi allo Stato italiano per coloro che: “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. L'art. 2 prevedeva che: “Il Governo italiano dichiara che
12 sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della BL italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
BL ermania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche CP_1
tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre
1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terra' indenne la
[...]
e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni Controparte_1
eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette”. Con la legge n.
404/63 riguardante “gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, all'art. 3 limitava l'indennizzo ai soli cittadini italiani deportati nei campi di concentramento, stabilendone i criteri di determinazione. Successivamente fu emanato il D.P.R. n. 2043/63 che all'art. 1 stabiliva: “La somma versata dal Governo della BL Federale di
Germania al Governo della BL italiana in base all'Accordo del 2 giugno
1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza
e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti .
Inoltre… Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari
e i lavoratori non volontari in che, in seguito ad atto di resistenza o CP_1
ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti”. Risulta quindi chiaro che da tali indennizzi furono esclusi i militari italiani internati in campi di lavoro tedeschi.
Dall'art. 2 sopra citato si evince inoltre che lo Stato italiano ha inteso dare ristoro ai cittadini italiani internati nei campi di concentramento con un peculio fornito dallo Stato tedesco e in tal modo rendere indenne la BL
Democratica di Germania dalle pretese svolte nei suoi confronti dai suoi cittadini a tale titolo.
13 L'art. 43 sopra citato riprende la ratio di detta norma solo con riguardo alla circostanza che il pagamento dei risarcimenti (non più indennizzi), viene compiuto dallo Stato italiano, mediante l'istituzione del Fondo ristori dedicato agli internati militari in campi di lavoro nazisti, estromettendo lo Stato tedesco, che non dovrà più subire esecuzioni forzate sui propri beni in Italia e all'estero, come previsto negli Accordi di Bonn. Il c.d. Fondo ristori quindi, a fronte di un titolo costituito da una sentenza di accertamento della responsabilità dello
Stato tedesco, costituirà il peculio cui si dovrà attingere per il pagamento dei risarcimenti riconosciuti agli internati militari, di fatto impedendo qualsiasi forma di esecuzione nei confronti della La distribuzione del denaro CP_1
viene quindi affidata al governo italiano quale soggetto pagatore e non certo come il soggetto nei cui confronti sia stata accertata una responsabilità, come affermato dalla Corte costituzionale. La stessa Corte infatti, nella sentenza da ultimo citata, ha affermato la legittimità della: “ tutela approntata dal Fondo
“ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961)… Quindi, in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della
è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando CP_1
così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della . Ciò è tanto più Controparte_1
vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della BL federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il CP_1
conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato…Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non
14 condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la ) con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1
riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”.
Deve quindi ritenersi che la norma in questione non abbia modificato la portata della sentenza della Corte costituzionale del 2014, peraltro richiamata anche da tale seconda pronuncia, ed abbia in realtà solo affermato la legittimità costituzionale della fase esecutiva della sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco come prevista dall'art. 43 sopra menzionato.
Ciò premesso, il suddetto articolo prevede espressamente che l'azione risarcitoria debba essere esercitata entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge e che essa possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
In particolare, stabilisce che l'accesso al fondo sia limitato alle azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2023), ovvero entro il termine di cui al comma 6, ovvero entro centottanta giorni dalla medesima data. Tale termine tuttavia è stato prorogato in quanto Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023,
n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che: "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023".
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto da con Parte_1
atto di citazione notificato allo Stato Controparte_1
tedesco e al al in data 11.10.2022 per cui l'azione risulta tempestivamente proposta.
In relazione al merito, l'attore agisce per ottenere il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal padre e da questi fatto valere iure hereditatis.
15 E' stato provato, sulla base della documentazione prodotta, Parte_2
, nato il 8.4.1920 a [...], in data [...],
[...]
all'indomani dell' Armistizio firmato con gli alleati dell'allora Governo , CP_9
veniva catturato da truppe tedesche in territorio greco e condotto in Austria, ove rimaneva sino all'8 maggio 1945, per poi rimpatriare il successivo 29 giugno
1945.
In Austria veniva condotto sin da subito al campo denominato 2Linz III” un lager di prigionia e lavoro e ritenuto un campo satellite di quello di . In Per_1
particolare era stato allestito per rinchiudere i deportati, tra cui gli italiani, da utilizzare come schiavi nelle fabbriche di armamenti nella costruzione di centrali energetiche, in lavori di sbancamento e nelle fabbriche di carri armati.
Veniva definitivamente collocato in congedo illimitato in data 1.4.1951.
Complessivamente il padre della attrice era stato deportato e internato dal
9.9.1943 al 29.06.1945 per un totale di 658 giorni,
Può ritenersi fatto notorio ed acclarato storicamente che i campi di lavoro tedeschi erano luoghi ove i militari furono trattati in condizioni disumane e degradanti, con maltrattamenti fisici e psicologici, in cui i prigionieri erano costretti a lavorare sotto costante sorveglianza armata, con turni di lavoro estenuanti, senza adeguati turni di riposo, in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, con un alimentazione insufficiente, spesso senza riscaldamento e con un vestiario inadeguato.
Il giudice nell'esercizio di un potere discrezionale può fare ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alle nozioni di comune esperienza, il c.d. notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.
Può quindi essere ritenuto provato che durante il periodo Parte_2
di prigionia, abbia subito trattamenti disumani e degradanti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. con conseguente accertamento della relativa responsabilità in capo allo Stato tedesco in continuità con il regime nazista e quindi la sussistenza dei presupposti, in astratto, per una pronuncia di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, condizione per accedere al c.d. Fondo Ristori.
16 Va tuttavia rilevato che il costituendosi quale unico rappresentante del c.d. Fondo Ristori, ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere.
Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento dovuto, va osservato che l'art. 43 sopra citato contiene un inciso, “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, da cui si evince in modo chiaro che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai militari internati non possa essere qualificato come imprescrittibile, essendo originato dalla commissione di un crimine contro l'umanità, ma sia soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Tale necessaria interpretazione è avvalorata dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 3642/24, che soffermandosi sulla questione del dies a quo del relativo termine, ha rilevato come: “i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, … fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.”. La Corte ha poi affermato: “dunque, secondo il “diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva
l'esclusione di ogni giustiziabilità risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014; conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili … ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo”.
Va tuttavia osservato che l'arresto della Corte, può trovare applicazione sono nei confronti di chi tale eccezione possa svolgere.
17 Ora, il come sopra riferito è solo l'ente pagatore in virtù di una espromissione ex lege con effetto liberatorio.
Il nella propria costituzione, viceversa, afferma di essere successore a titolo particolare dello Stato tedesco e quindi di poter svolgere nei confronti del creditore tutte le eccezioni in senso lato, anche rilevabili d'ufficio, e quelle in senso stretto, tra cui l'eccezione di prescrizione.
In realtà, come già sopra detto, egli è più propriamente il soggetto terzo che, ex lege, assume il debito dello Stato tedesco, e questi, secondo la regola generale di cui all'art. 1272 II comma c.c., non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma può opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore estromesso, tranne (articolo
1272 comma III c.c.), le eccezioni personali, quelle derivanti da fatti successivi all'espromissione e le eccezioni di compensazione. Egli quindi è legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione, che risulta tempestivamente proposta e che può trovare accoglimento.
Quanto il termine di prescrizione, la Corte di cassazione, nella sentenza sopra menzionata, sembra far riferimento al termine ordinario quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c., così come il dato letterale dell'art. 42 sopra citato.
Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, computando il termine dal dies a quo individuato dalla Corte di cassazione nella pronuncia della sentenza c.d. (2004). Per_2
Anche ove si volesse accedere ad una diversa interpretazione e ritenere applicabile l'art. 2947 III comma c.c., in quanto il fatto lamentato è considerato dalla legge come reato, in particolare quello di riduzione in schiavitù (art. 600
c.p.), che si prescrive nel termine massimo di quindici anni secondo la legge in vigore ratione temporis al momento della commissione del fatto illecito, il diritto è comunque prescritto.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno subito dal dante causa dell'odierna attrice deve essere dichiarato prescritto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
-Dichiara la giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco ed accerta la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per il crimine di guerra perpetrato nei confronti di Parte_2
-Dichiara tuttavia prescritto il diritto al risarcimento fatto valere;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.09.2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7928 /2022 del ruolo generale promossa da
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con atto di citazione da
rappresentata e difesa dagli avv. DAL MEDICO Parte_1
LARA MARIA e LANARO FRANCESCO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione con domicilio eletto presso i loro rispettivi indirizzi telematici
-attrice- contro
, in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1
tempore, CONTUMACE, la BL Italiana, (c.f. Controparte_2
in persona del pro tempore P.IVA_1 Controparte_3
e (C.F. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (CF: , domiciliati in Venezia, Piazza San C.F._1
Marco, n. 63 (fax: 0415224105; e-mail: Email_1
pec ai fini del giudizio
1 telematico: ; Email_2
-
.convenuti- in punto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie conclusioni di parte attrice :
-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
- accertati e dichiarati la piena responsabilità della Controparte_1
per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attrice è erede legittima, Parte_2
nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e trattamento inumano in dal CP_1
giorno 9.9.1943 al giorno 29.6.1945 per totali giorni 658, per l'effetto condannare la in solido con la BL Controparte_1
Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 72.100,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. conclusioni di parte convenuta : Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di risposta – la prescrizione delpretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della
sia della Controparte_2 Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv.
[...]
in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo Controparte_4
istituito dall'articolo 43 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni esposte in comparsa di risposta
2
4. In ulteriore subordine rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta , anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità Parte_1
di erede (figlia) di , conveniva in giudizio la BL Parte_2
Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e il
[...]
, persona del Ministro pro tempore, per sentir Controparte_4
pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, Parte_2
deportato, internato in un campo di concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda Guerra mondiale, complessivamente quantificati in 72.100,00 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda a far data dal 1.1.1945.
Esponeva l'attrice che il proprio padre , nato il [...] a Parte_2
Monte Malo (VI) Buie d'Istria, in data 9.9.1943, all'indomani dell' Armistizio firmato con gli alleati dell'allora Governo Badoglio, veniva catturato da truppe tedesche in territorio greco e condotto in Austria, ove rimaneva sino all'8 maggio 1945, per poi rimpatriare il successivo 29 giugno 1945.
In Austria veniva condotto sin da subito al campo denominato 2Linz III” un lager di prigionia e lavoro e ritenuto un campo satellite di quello di . In Per_1
particolare era stato allestito per rinchiudere i deportati, tra cui gli italiani, da utilizzare come schiavi nelle fabbriche di armamenti nella costruzione di centrali energetiche, in lavori di sbancamento e nelle fabbriche di carri armati.
Veniva definitivamente collocato in congedo illimitato in data 1.4.1951. Nel dopoguerra si sposava con , dalla cui unione nasceva tra gli Controparte_6
atri l'odierna attrice.
decedeva in data 6.7.1988. Parte_2
Nonostante la regolarità della notificazione, la BL Federale Tedesca era rimasta contumace, mentre il si Controparte_4
3 costituiva con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in data
13.03.2023 eccependo in via principale l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della BL Tedesca, in subordine il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti sia della del Consiglio dei Ministri, sia della CP_2 Controparte_1
essendo legittimato – ai sensi dell'art. 43 DL n. 36/2022 convertito in
[...]
L. n. 79/2022 – unicamente ed in luogo della , lo Stato Italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo Controparte_4
istituito dall'art. 43 ct dello Stato Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo, nel merito, in estremo subordine, il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Letti gli atti di parte e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice con ordinanza del 13.02.205 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni a mezzo note di trattazione scritta e, all'esito del deposito delle note , tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei temini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
Deve preliminarmente essere rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti dello Stato tedesco, seppure l'eccezione sia stata spiegata dai convenuti costituitisi, solo in via subordinata.
E' necessario, a tale fine, ripercorrere la vicenda storica che avuto come protagonisti gli internati militari italiani al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione.
Vengono innanzi tutto definititi come tali coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e le forze alleate (8.9.1943), non accettarono di mettersi agli ordini delle forze di occupazione tedesche e furono quindi deportati come
“internati” in campi di lavoro forzato nell'industria degli armamenti, mineraria ed edilizia, senza il rispetto delle garanzie riservate dalle convenzioni internazionali ai prigionieri di guerra.
A seguito della pronuncia delle S.U. n. 5044/04 (c.d. sentenza Ferrini), in un caso in cui era stata proposta un'azione nei confronti della
[...]
, in cui era stata chiesta la condanna al risarcimento dei Controparte_1
4 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato deportato in per essere utilizzato presso imprese tedesche quale lavoratore CP_1
“forzato”, fu per la prima volta affermato il principio, partendo dall'assunto che detto comportamento doveva essere qualificato come “crimine di guerra”, che:
“Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e
l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata la presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La
Corte di cassazione concludeva pertanto che: “Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della BL , dal cittadino italiano che Controparte_1
lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda Guerra mondiale e deportato in per essere CP_1
utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche”.
Tuttavia la Corte Internazionale di Giustizia, adita dallo Stato Tedesco per contestare la legittimità delle azioni intraprese nei suoi confronti in applicazione del principio sopra enunciato, con la sentenza del 3.2.2012 aveva affermato che: “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”, e che quindi: “la BL Italiana ha violato il suo obbligo
5 di rispettare l'immunità di cui la BL Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”, rappresentando la necessità per lo Stato italiano di: “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la BL Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento (ordinanza n. 4284/2013 e S.U. n. 1136/2014) ed ha negato la giurisdizione italiana in relazione alle domande risarcitorie promossa nei confronti della BL di Germania con riguardo ad attività iure CP_1
imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, dovendosi escludere che il principio dello ius cogens deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati.
Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 22.10.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14.1.2013 n. 5 (Adesione della BL Italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge
17.8.1957 n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San
Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della
Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del
3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme
6 internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale principio è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
20442 del 7.7.2020, in cui ha riconosciuto: “la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di “delicta imperii”, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens” tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale”.
In questo quadro giurisprudenziale, a fronte di un nuovo ricorso alla Corte di
Giustizia Internazionale da parte dello Stato tedesco conseguente alle numerose pronunce di condanna emesse dai giudici italiani e delle problematiche sorte in sede di esecuzione, anche sul suolo tedesco, di alcune di esse, è intervenuto il legislatore che, con l'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36
(convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), ha istituito il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di
40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della BL Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della BL Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra il
1.9.1939 e l'8.5.1945.
7 L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la BL italiana e la BL Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della BL 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2.
Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_7
previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_7
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato
e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma
1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
8 b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla BL italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della BL 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791,
e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
L'esegesi di questo articolo risulta determinante al fine di comprendere se esso abbia definitivamente fatto venir meno la giurisdizione del giudice italiano, superando l'evoluzione giurisprudenziale prima esposta, ed operando una successione, dal lato passivo dell'obbligazione, tra Stato tedesco con quello italiano, o se, come ritiene questo giudice, essa abbia solo inteso regolare alcuni aspetti del giudizio di merito e, soprattutto, risolvere la questione della esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti dello Stato tedesco, senza tuttavia incidere sul principio dei c.d. controlimiti, operando una presa in carico da parte dello Stato italiano degli oneri risarcitori gravanti sullo Stato tedesco.
Tale interpretazione andrà compiuta alla luce di un successivo importante intervento giurisprudenziale della Corte costituzionale, la pronuncia n. 159 del
2023, la quale ha ribadito che nei giudizi di cognizione trovano applicazione i principi di cui alla propria sentenza n. 238 del 2014 : “Ove si è affermata una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
9 forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Questa Corte ha, infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al giudice” – che questa Corte ha ripetutamente compreso fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto dell'accertamento concerna il danno da crimini di guerra ed ha quindi ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di cognizione. La richiamata norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Ha affermato questa Corte che
«[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili», salvo poi affermare, con riguardo alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna che: “l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che
è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva”.
Ciò premesso, l'interpretazione dell'art. 43 sopra citato va compiuta secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle preleggi, e quindi, innanzi tutto, sulla base dal dato letterale della norma.
Ora dalla lettura del suddetto articolo si evince che esso non regola il giudizio di cognizione, se non per alcuni particolari aspetti (decadenza, prescrizione e deroga all'art. 282 c.p.c.), quanto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, dovranno trovare esecuzione le riconosciute pretese risarcitorie della vittima. Più in particolare, la norma prevede espressamente che il titolo per l'accesso al Fondo sia costituito dalle sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la
10 liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già
“avviate” alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023,
n. 14.
Ne consegue che è ancora prevista una necessaria fase di merito, in cui venga compiuto un accertamento sulla responsabilità per il crimine commesso e una successiva liquidazione del risarcimento riconosciuto a fronte della lesione del diritto perpetrata.
Il legislatore non ha previsto anche una espressa pronuncia di condanna, pur facendo riferimento all'art. 282 c.p.c., norma che potrebbe indurre a ritenere che la sentenza debba contenere anche una statuizione in tal senso;
con detto riferimento in realtà si è voluto dare applicazione a tutte le sentenze, sia quelle pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma (che quindi contenevano una condanna), che quelle successive, la nuova regola introdotta, in deroga al suddetto articolo, per cui tutte le pronunce hanno immediata efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e costituiscono titolo di accesso al Fondo.
La pronuncia di accertamento, ad avviso di questo giudice, va pronunciata nei confronti dello Stato tedesco. Infatti il legislatore ha inteso prevedere come titolo esecutivo la “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni” ed ha perciò stesso legittimato le azioni di risarcimento esercitate nei confronti dello Stato tedesco, non potendosi ipotizzare una sentenza di accertamento della responsabilità in capo al , che non può in alcun modo essere il Controparte_4
destinatario della pronuncia di merito che accerta la commissione dei crimini contro l'umanità lamentati e, all'evidenza, compiuti dallo Stato tedesco con l'internamento dei militari italiani. Non vi è quindi alcuna “sostituzione a titolo particolare sul lato passivo dell'obbligazione”, come afferma il , né vi CP_4
potrebbe essere, se non per la fase relativa al pagamento, come espressamente voluto dalla norma in questione.
11 La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza sopra menzionata ha definito il come ente pagatore, ai sensi dell'art. 1272 c.c., in virtù di una CP_4
espromissione ex lege a contenuto liberatorio prevista dalla norma, e tale qualifica che vale nella fase esecutiva, ma ancor più nella fase di cognizione, costituisce un'ulteriore conferma che il vero debitore non è il , ma lo CP_4
Stato tedesco, nei cui confronti va computo l'accertamento di responsabilità.
Infatti, il riferimento all'istituto dell'espromissione presuppone già
l'accertamento del debito (rectius della responsabilità in capo al debitore) e comporta l'assunzione da parte del terzo, nel caso di specie il , del CP_4
debito dello Stato tedesco nei confronti del creditore, il danneggiato, non via solidale, ma con effetto liberatorio, come statuito dalla norma speciale dell'art. 43 sopra citato, attraverso l'ammissione al Fondo.
Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione è altresì l'obbligo contenuto nell'art. 43 sopra citato, per cui gli atti introduttivi relativi a tali giudizi vanno “notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile”, previsione che non avrebbe ragione ove l'unico legittimato fosse il . Trattasi all'evidenza di una litis CP_4
denuntiatio, volta a permettere al di costituirsi in giudizio onde poter CP_4
svolgere le proprie difese, nei limiti della qualità di terzo ente pagatore, come si vedrà infra.
Anche l'interpretazione della norma alla luce della ratio in essa contenuta e dell'evoluzione storica precedente induce a interpretare in tal senso l'art. 43 sopra citato.
Si afferma infatti nell'incipit della legge che essa assicura: “continuità all'Accordo tra la BL italiana e la Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della BL 14 aprile 1962, n.
1263”. Si fa quindi riferimento al c.d. Accordo di Bonn tra la BL italiana e la BL di Germania per il regolamento di alcune questioni di CP_1
carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno
1961 e a cui venne data esecuzione con il DPR sopra indicato. Lo Stato tedesco versava 40 milioni di marchi allo Stato italiano per coloro che: “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. L'art. 2 prevedeva che: “Il Governo italiano dichiara che
12 sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della BL italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
BL ermania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche CP_1
tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre
1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terra' indenne la
[...]
e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni Controparte_1
eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette”. Con la legge n.
404/63 riguardante “gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, all'art. 3 limitava l'indennizzo ai soli cittadini italiani deportati nei campi di concentramento, stabilendone i criteri di determinazione. Successivamente fu emanato il D.P.R. n. 2043/63 che all'art. 1 stabiliva: “La somma versata dal Governo della BL Federale di
Germania al Governo della BL italiana in base all'Accordo del 2 giugno
1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza
e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti .
Inoltre… Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari
e i lavoratori non volontari in che, in seguito ad atto di resistenza o CP_1
ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti”. Risulta quindi chiaro che da tali indennizzi furono esclusi i militari italiani internati in campi di lavoro tedeschi.
Dall'art. 2 sopra citato si evince inoltre che lo Stato italiano ha inteso dare ristoro ai cittadini italiani internati nei campi di concentramento con un peculio fornito dallo Stato tedesco e in tal modo rendere indenne la BL
Democratica di Germania dalle pretese svolte nei suoi confronti dai suoi cittadini a tale titolo.
13 L'art. 43 sopra citato riprende la ratio di detta norma solo con riguardo alla circostanza che il pagamento dei risarcimenti (non più indennizzi), viene compiuto dallo Stato italiano, mediante l'istituzione del Fondo ristori dedicato agli internati militari in campi di lavoro nazisti, estromettendo lo Stato tedesco, che non dovrà più subire esecuzioni forzate sui propri beni in Italia e all'estero, come previsto negli Accordi di Bonn. Il c.d. Fondo ristori quindi, a fronte di un titolo costituito da una sentenza di accertamento della responsabilità dello
Stato tedesco, costituirà il peculio cui si dovrà attingere per il pagamento dei risarcimenti riconosciuti agli internati militari, di fatto impedendo qualsiasi forma di esecuzione nei confronti della La distribuzione del denaro CP_1
viene quindi affidata al governo italiano quale soggetto pagatore e non certo come il soggetto nei cui confronti sia stata accertata una responsabilità, come affermato dalla Corte costituzionale. La stessa Corte infatti, nella sentenza da ultimo citata, ha affermato la legittimità della: “ tutela approntata dal Fondo
“ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961)… Quindi, in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della
è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando CP_1
così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della . Ciò è tanto più Controparte_1
vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della BL federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il CP_1
conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato…Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non
14 condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la ) con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1
riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”.
Deve quindi ritenersi che la norma in questione non abbia modificato la portata della sentenza della Corte costituzionale del 2014, peraltro richiamata anche da tale seconda pronuncia, ed abbia in realtà solo affermato la legittimità costituzionale della fase esecutiva della sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco come prevista dall'art. 43 sopra menzionato.
Ciò premesso, il suddetto articolo prevede espressamente che l'azione risarcitoria debba essere esercitata entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge e che essa possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
In particolare, stabilisce che l'accesso al fondo sia limitato alle azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2023), ovvero entro il termine di cui al comma 6, ovvero entro centottanta giorni dalla medesima data. Tale termine tuttavia è stato prorogato in quanto Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023,
n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che: "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023".
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto da con Parte_1
atto di citazione notificato allo Stato Controparte_1
tedesco e al al in data 11.10.2022 per cui l'azione risulta tempestivamente proposta.
In relazione al merito, l'attore agisce per ottenere il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal padre e da questi fatto valere iure hereditatis.
15 E' stato provato, sulla base della documentazione prodotta, Parte_2
, nato il 8.4.1920 a [...], in data [...],
[...]
all'indomani dell' Armistizio firmato con gli alleati dell'allora Governo , CP_9
veniva catturato da truppe tedesche in territorio greco e condotto in Austria, ove rimaneva sino all'8 maggio 1945, per poi rimpatriare il successivo 29 giugno
1945.
In Austria veniva condotto sin da subito al campo denominato 2Linz III” un lager di prigionia e lavoro e ritenuto un campo satellite di quello di . In Per_1
particolare era stato allestito per rinchiudere i deportati, tra cui gli italiani, da utilizzare come schiavi nelle fabbriche di armamenti nella costruzione di centrali energetiche, in lavori di sbancamento e nelle fabbriche di carri armati.
Veniva definitivamente collocato in congedo illimitato in data 1.4.1951.
Complessivamente il padre della attrice era stato deportato e internato dal
9.9.1943 al 29.06.1945 per un totale di 658 giorni,
Può ritenersi fatto notorio ed acclarato storicamente che i campi di lavoro tedeschi erano luoghi ove i militari furono trattati in condizioni disumane e degradanti, con maltrattamenti fisici e psicologici, in cui i prigionieri erano costretti a lavorare sotto costante sorveglianza armata, con turni di lavoro estenuanti, senza adeguati turni di riposo, in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, con un alimentazione insufficiente, spesso senza riscaldamento e con un vestiario inadeguato.
Il giudice nell'esercizio di un potere discrezionale può fare ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alle nozioni di comune esperienza, il c.d. notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.
Può quindi essere ritenuto provato che durante il periodo Parte_2
di prigionia, abbia subito trattamenti disumani e degradanti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. con conseguente accertamento della relativa responsabilità in capo allo Stato tedesco in continuità con il regime nazista e quindi la sussistenza dei presupposti, in astratto, per una pronuncia di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, condizione per accedere al c.d. Fondo Ristori.
16 Va tuttavia rilevato che il costituendosi quale unico rappresentante del c.d. Fondo Ristori, ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere.
Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento dovuto, va osservato che l'art. 43 sopra citato contiene un inciso, “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, da cui si evince in modo chiaro che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai militari internati non possa essere qualificato come imprescrittibile, essendo originato dalla commissione di un crimine contro l'umanità, ma sia soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Tale necessaria interpretazione è avvalorata dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 3642/24, che soffermandosi sulla questione del dies a quo del relativo termine, ha rilevato come: “i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, … fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.”. La Corte ha poi affermato: “dunque, secondo il “diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva
l'esclusione di ogni giustiziabilità risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014; conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili … ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo”.
Va tuttavia osservato che l'arresto della Corte, può trovare applicazione sono nei confronti di chi tale eccezione possa svolgere.
17 Ora, il come sopra riferito è solo l'ente pagatore in virtù di una espromissione ex lege con effetto liberatorio.
Il nella propria costituzione, viceversa, afferma di essere successore a titolo particolare dello Stato tedesco e quindi di poter svolgere nei confronti del creditore tutte le eccezioni in senso lato, anche rilevabili d'ufficio, e quelle in senso stretto, tra cui l'eccezione di prescrizione.
In realtà, come già sopra detto, egli è più propriamente il soggetto terzo che, ex lege, assume il debito dello Stato tedesco, e questi, secondo la regola generale di cui all'art. 1272 II comma c.c., non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma può opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore estromesso, tranne (articolo
1272 comma III c.c.), le eccezioni personali, quelle derivanti da fatti successivi all'espromissione e le eccezioni di compensazione. Egli quindi è legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione, che risulta tempestivamente proposta e che può trovare accoglimento.
Quanto il termine di prescrizione, la Corte di cassazione, nella sentenza sopra menzionata, sembra far riferimento al termine ordinario quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c., così come il dato letterale dell'art. 42 sopra citato.
Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, computando il termine dal dies a quo individuato dalla Corte di cassazione nella pronuncia della sentenza c.d. (2004). Per_2
Anche ove si volesse accedere ad una diversa interpretazione e ritenere applicabile l'art. 2947 III comma c.c., in quanto il fatto lamentato è considerato dalla legge come reato, in particolare quello di riduzione in schiavitù (art. 600
c.p.), che si prescrive nel termine massimo di quindici anni secondo la legge in vigore ratione temporis al momento della commissione del fatto illecito, il diritto è comunque prescritto.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno subito dal dante causa dell'odierna attrice deve essere dichiarato prescritto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
-Dichiara la giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco ed accerta la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per il crimine di guerra perpetrato nei confronti di Parte_2
-Dichiara tuttavia prescritto il diritto al risarcimento fatto valere;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.09.2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
19