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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. GI OS Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3615 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] Parte_1
E
, nato a [...] - Australia, in data 22/02/1972 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Messina 15, presso lo studio dell'Avv.
IT RI , che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Palermo sez. I civile Con il ricorso iscritto in data 23/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
18/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge;
2. il signor si trasferirà presso un appartamento ubicato nel Comune Parte_2
di Palermo in Via Baldassarre Zamparrone n.1, dove si obbliga a trasferire la sua residenza;
3. la signora unitamente alle figlie si trasferirà in un appartamento sito in Parte_1
Palermo Via Archimede n., 174, concesso in comodato gratuito dalla madre, e si farà carico
del pagamento delle utenze e degli oneri condominiali;
MINORENNI Controparte_1
4. Le figlie e restano affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion
fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal
genitore con cui la figlia si trovera' al momento dell' assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti
con entrambe le linee parentali.
5. Le figlie restano collocate presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) martedi e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e sabato e domenica dalle 15,30 alle
19,00.
5/b) per le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun
genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell' alternanza settimanale;
per le vacanze
estive,entrambi i genitori di comune accordo concorderanno il periodo e il tempo da
trascorrere con le figlie.
6. verserà a tramite bonifico da accreditare sul conto Parte_2 Parte_1
corrente della stessa entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l' assegno di
mantenimento per ciascuna figlia pari ad € 150,00, assegno che sarà aggiornato
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno
dall' omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell' interesse delle figlie sono poste a carico nella misura del
50% per ciscun coniuge secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l' acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni
mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso
dell' altro genitore;
7/b) le spese per l' iscrizione all' università , per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo
consenso dell' altro genitore.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile in data 30/05/1981, e , nato a [...] - Australia, in data Parte_2
22/02/1972;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 23/07/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 24/09/2020 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n.35, parte I anno 2020);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
GI OS
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. GI OS Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3615 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] Parte_1
E
, nato a [...] - Australia, in data 22/02/1972 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Messina 15, presso lo studio dell'Avv.
IT RI , che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Palermo sez. I civile Con il ricorso iscritto in data 23/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
18/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge;
2. il signor si trasferirà presso un appartamento ubicato nel Comune Parte_2
di Palermo in Via Baldassarre Zamparrone n.1, dove si obbliga a trasferire la sua residenza;
3. la signora unitamente alle figlie si trasferirà in un appartamento sito in Parte_1
Palermo Via Archimede n., 174, concesso in comodato gratuito dalla madre, e si farà carico
del pagamento delle utenze e degli oneri condominiali;
MINORENNI Controparte_1
4. Le figlie e restano affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion
fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal
genitore con cui la figlia si trovera' al momento dell' assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti
con entrambe le linee parentali.
5. Le figlie restano collocate presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) martedi e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e sabato e domenica dalle 15,30 alle
19,00.
5/b) per le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun
genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell' alternanza settimanale;
per le vacanze
estive,entrambi i genitori di comune accordo concorderanno il periodo e il tempo da
trascorrere con le figlie.
6. verserà a tramite bonifico da accreditare sul conto Parte_2 Parte_1
corrente della stessa entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l' assegno di
mantenimento per ciascuna figlia pari ad € 150,00, assegno che sarà aggiornato
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno
dall' omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell' interesse delle figlie sono poste a carico nella misura del
50% per ciscun coniuge secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l' acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni
mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso
dell' altro genitore;
7/b) le spese per l' iscrizione all' università , per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo
consenso dell' altro genitore.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile in data 30/05/1981, e , nato a [...] - Australia, in data Parte_2
22/02/1972;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 23/07/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 24/09/2020 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n.35, parte I anno 2020);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
GI OS
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile