Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1988, n. 4295
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Sentenza 25 giugno 1988

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Poiché ai sensi dell'art. 107 primo comma del codice della strada, il conducente deve essere in grado di garantire "in ogni caso" l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, il fatto stesso della avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., egli resta gravato dall'Onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui in tutto od in parte non imputabili. ( V 6265/84, mass n 437895; ( V 2818/83, mass n 427736; ( V 3246/81, mass n 413824).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1988, n. 4295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4295
    Data del deposito : 25 giugno 1988

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