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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
Parte_1
(c.f. ), residente in [...]
[...] P.IVA_1 D'ARBOREA, 4 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI (c.f. con studio in VIA DANTE 23 09128 CA- C.F._1
GLIARI
– Parte principale –
(c.f. ), resi- Parte_2 C.F._2 dente in S.S. 131 - KM 106,700 COMPLANARE SINISTRA 09070
BAULADU ITALIA Difeso dall'avv. MARIO BIOLCHINI (c.f. ), C.F._3 con studio in
– Controparte –
Ruolo: n. 63/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 7 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — PREFETTURA ¿ UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI : Pt_1 respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confer- mare validità ed efficacia del verbale opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giu- dizio.
MARIA BONARIA CORRIGA: rigettare l'appello, giacché privo di ogni fondamento in fatto e diritto e per l'effetto, accogliere l'opposizione e confermare l'annulla- mento, per violazione di legge, del verbale di accertamento n.
700016739339, elevato in data 23.2.2024, dalla Sezione di Polizia Stra- dale di , così come disposto nella sentenza emessa inter partes Pt_1 dal Giudice di Pace di , Dott.ssa Maria Carla Cadoni, recante Pt_1 il n. 120/2024, resa nel procedimento iscritto al n. 302/2024, depositata in data 31.07.2024.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 23 febbraio 2024 è stata colta a vendere Parte_2 prodotti ortofrutticoli in un'area di servizio al km 103 della statale 131, sul lato direzione Sassari, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Per questo la Polizia Stradale di le ha contestato Pt_1 la violazione dell'art. 175 comma 15 c.d.s. (in relazione al comma 7 lettera c), infliggendole la sanzione di 430 € e il fermo amministrativo del veicolo con il quale svolgeva l'attività. L'11 marzo 2024 la SI.ra ha presentato ricorso al Giu- Pt_2 dice di pace di per l'annullamento della sanzione. Pt_1
Il 3 luglio 2024 il Giudice di pace ha depositato sentenza di acco- glimento, che non risulta notificata.
Il 24 gennaio 2025 la ha depositato ricorso in appello Parte_1 per i motivi di seguito illustrati.
— 2 —
2. La legittimità dell'attività di vendita.
Il Giudice di pace ha ritenuto del tutto legittima l'attività svolta dalla SI.ra . Ha ritenuto, infatti, che l'area in cui ella la svolgeva Pt_2 era di proprietà privata, e il proprietario era già a sua volta munito delle autorizzazioni dell'Anas per lo svolgimento delle attività commerciali, il che escluderebbe la necessità dell'autorizzazione per gli ulteriori sog- getti ammessi dal proprietario dell'area. Sostiene, la , che solo l'ente proprietario della strada, e Parte_1 non il soggetto proprietario dell'area di servizio, abbia il potere di au- torizzare l'attività commerciale. Il motivo è fondato. L'art. 175 comma 7 lettera c) c.d.s. stabilisce che «Sulle carreg- giate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio
e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato […] svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma;
esse sono consen- tite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente pro- prietario». La norma non specifica se l'ente indicato sia quello proprietario della strada o proprietario dell'area di servizio, ma in realtà non vi pos- sono essere dubbi al riguardo. Se titolare del potere autorizzativo fosse un privato proprietario dell'area, non vi sarebbe alcun motivo per il co- dice di disciplinare la questione, che, all'evidenza, sarebbe meramente privatistica di rispetto del diritto di proprietà. Scopo dell'autorizza- zione, invece, è assicurare un controllo pubblicistico su attività com- merciali che si svolgono a ridosso di strade che sono comunque pubbli- che e a scorrimento veloce, onde evitare l'impiantamento di attività po- tenzialmente pericolose per la circolazione. Del resto, anche l'uso dell'espressione «dall'ente proprietario», in luogo di «dal proprietario» è indice inequivocabile in tal senso. La disposizione, infatti, partendo dal presupposto che nessuna persona fi- sica può essere proprietaria di un'autostrada o di una strada extraurbana principale, quando parla di “ente proprietario” può far riferimento sol- tanto al proprietario della strada.
3. Le spese del processo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, e si liqui- dano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia,
— 3 — pari a 430 € e della sua complessità minima in tutte le sue fasi, senza attività difensive rilevanti in sede di trattazione e decisione.
Dispositivo
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese del Parte_2 processo, che si liquidano in 68 € per il processo di primo grado e in 132 € per il processo d'appello
Si comunichi.
7 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 4 —