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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
In persona dei seguenti magistrati della Seconda Sezione Civile:
dott.ssa Michela Fenucci - Presidente dott.ssa Ilaria Palmeri - Giudice dott.ssa Claudia Venturini - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. 3709/2023 R.G.V.G., introdotta con ricorso depositato in data 12.9.2023 da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PV) il giorno 13.12.1957, assistito e rappresentato dall'Avv. Valeria
Morganti (C.F.: ) presso il cui Studio in CodiceFiscale_2
Stradella (PV) Via Trento n. 63 è elettivamente domiciliato per delega in atti;
-ricorrente-
PER L'ADOZIONE DI:
(C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._3
JI (Ecuador) il 13.03.1983;
(C.F. , nato Controparte_2 C.F._4
a AL (Ecuador) il 20.06.1982;
-adottandi- con comunicazione al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PAVIA; oggetto: adozione di persone maggiorenni.
************
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso depositato da , ai sensi degli artt. 291 e Parte_1
311 del codice civile;
- preso atto che in ordine al ricorso medesimo è intervenuto in data
10.1.2024 il “visto” da parte della Procura-Sede;
- dato atto che in data 5.12.2023 l'odierno ricorrente è comparso all'udienza tenuta dal giudice relatore ex art. 311 del codice civile, insistendo in ricorso ed evidenziando la circostanza che con gli adottandi si
è instaurato il tipico rapporto padre-figlio e padre-figlia;
- dato inoltre atto che all'udienza del 13.3.2025 parte ricorrente ha insisito nella domanda ed ha rinunciato ai terminiex art. 190 c.p.c. per note conclusionali;
- osservato che gli adottandi hanno rappresentato di essere d'accordo circa il contenuto della domanda proposta dall'odierno adottante, che considerano a tutti gli effetti suo padre, peraltro non avendo più avuto rapporti con il padre naturale sin dal 2001;
- dato atto che quest'ultimo ha sottoscritto in data 11.12.2024 una dichiarazione notarile con traduzione giurata, tramite il quale rilasciava il proprio consenso all'adozione oggetto del presente ricorso, dichiarando di non avere nulla da osservare in merito;
- rilevato che , moglie del ricorrente Controparte_3
e madre naturale dei due adottandi, nulla ha opposto in merito alla domanda nel corso della prima udienza di comparizione delle parti;
- considerato, in sostanza, che il ricorso è stato introdotto con lo scopo di pag. 2/4 cristallizzare giuridicamente una situazione di fatto venutasi a creare tra le parti del procedimento già da parecchi anni;
- rilevato che l'adottante ha compiuto più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età delle persone che intende adottare;
- osservato che l'Ufficio del P.M. nulla ha rilevato in merito al ricorso;
- esaminata la documentazione prodotta in atti, e ritenuto che dalla stessa emerge la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento dell'istanza, e che l'adozione, alla luce della situazione familiare determinatasi e sopra descritta, si appalesa oltremodo conveniente per gli odierni adottandi;
- ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, che il ricorso debba essere integralmente accolto;
- osservato infine che, in forza dell'art. 299 c.c., deve disporsi che gli adottandi andranno ad assumere il cognome dell'adottante anteponendolo a quello della madre, in sostituzione dell'originario cognome paterno, avendo invero gli stessi già un doppio cognome
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone darsi luogo all'adozione di
[...]
(C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._3
JI (Ecuador) il 13.03.1983, e di Controparte_2
(C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._4
20.06.1982, da parte di (C.F.: Parte_1
nato a [...] il giorno 13.12.1957; C.F._1
dispone che le due persone maggiorenni adottate mantengano il solo cognome (originario) con rimozione del cognome CP_1 Persona_1
sostituire con il cognome così da risultare: Parte_1 CP_1
pag. 3/4 , e . Persona_2 Persona_3
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
In persona dei seguenti magistrati della Seconda Sezione Civile:
dott.ssa Michela Fenucci - Presidente dott.ssa Ilaria Palmeri - Giudice dott.ssa Claudia Venturini - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. 3709/2023 R.G.V.G., introdotta con ricorso depositato in data 12.9.2023 da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PV) il giorno 13.12.1957, assistito e rappresentato dall'Avv. Valeria
Morganti (C.F.: ) presso il cui Studio in CodiceFiscale_2
Stradella (PV) Via Trento n. 63 è elettivamente domiciliato per delega in atti;
-ricorrente-
PER L'ADOZIONE DI:
(C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._3
JI (Ecuador) il 13.03.1983;
(C.F. , nato Controparte_2 C.F._4
a AL (Ecuador) il 20.06.1982;
-adottandi- con comunicazione al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PAVIA; oggetto: adozione di persone maggiorenni.
************
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso depositato da , ai sensi degli artt. 291 e Parte_1
311 del codice civile;
- preso atto che in ordine al ricorso medesimo è intervenuto in data
10.1.2024 il “visto” da parte della Procura-Sede;
- dato atto che in data 5.12.2023 l'odierno ricorrente è comparso all'udienza tenuta dal giudice relatore ex art. 311 del codice civile, insistendo in ricorso ed evidenziando la circostanza che con gli adottandi si
è instaurato il tipico rapporto padre-figlio e padre-figlia;
- dato inoltre atto che all'udienza del 13.3.2025 parte ricorrente ha insisito nella domanda ed ha rinunciato ai terminiex art. 190 c.p.c. per note conclusionali;
- osservato che gli adottandi hanno rappresentato di essere d'accordo circa il contenuto della domanda proposta dall'odierno adottante, che considerano a tutti gli effetti suo padre, peraltro non avendo più avuto rapporti con il padre naturale sin dal 2001;
- dato atto che quest'ultimo ha sottoscritto in data 11.12.2024 una dichiarazione notarile con traduzione giurata, tramite il quale rilasciava il proprio consenso all'adozione oggetto del presente ricorso, dichiarando di non avere nulla da osservare in merito;
- rilevato che , moglie del ricorrente Controparte_3
e madre naturale dei due adottandi, nulla ha opposto in merito alla domanda nel corso della prima udienza di comparizione delle parti;
- considerato, in sostanza, che il ricorso è stato introdotto con lo scopo di pag. 2/4 cristallizzare giuridicamente una situazione di fatto venutasi a creare tra le parti del procedimento già da parecchi anni;
- rilevato che l'adottante ha compiuto più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età delle persone che intende adottare;
- osservato che l'Ufficio del P.M. nulla ha rilevato in merito al ricorso;
- esaminata la documentazione prodotta in atti, e ritenuto che dalla stessa emerge la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento dell'istanza, e che l'adozione, alla luce della situazione familiare determinatasi e sopra descritta, si appalesa oltremodo conveniente per gli odierni adottandi;
- ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, che il ricorso debba essere integralmente accolto;
- osservato infine che, in forza dell'art. 299 c.c., deve disporsi che gli adottandi andranno ad assumere il cognome dell'adottante anteponendolo a quello della madre, in sostituzione dell'originario cognome paterno, avendo invero gli stessi già un doppio cognome
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone darsi luogo all'adozione di
[...]
(C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._3
JI (Ecuador) il 13.03.1983, e di Controparte_2
(C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._4
20.06.1982, da parte di (C.F.: Parte_1
nato a [...] il giorno 13.12.1957; C.F._1
dispone che le due persone maggiorenni adottate mantengano il solo cognome (originario) con rimozione del cognome CP_1 Persona_1
sostituire con il cognome così da risultare: Parte_1 CP_1
pag. 3/4 , e . Persona_2 Persona_3
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 4/4