TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1627/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
In composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Enza Foti Giudice Dott.ssa Simona D'Ottavi Giudice relatore nel procedimento di reclamo num. 1627 -2024 visti ed esaminati gli atti letta la replica conclusiva depositata da parte resistente rilevata la tardività del deposito della replica conclusiva di parte reclamante
Pt_1
Con atto di cessione di credito registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP il15.12.2023, n. 96247 serie 1T, si impegnava a pagare in favore della cedente , a Parte_2 Parte_3 titolo di corrispettivo, l'importo di € 480.000,00 entro il 31.5.2024, pagamento suddiviso in n.6 rate da € 80.000,00 (data di pagamento dell'ultima rata individuata al 31.5.2024).
A fronte del mancato pagamento delle ultime due rate, notificava alla debitrice atto Parte_3 di precetto per un importo pari a € 160.508,30, oltre interessi e spese. si opponeva al precetto notificato lamentando la nullità/inesistenza dello stesso CP_1 e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'esito dell'udienza tenutasi il 14.11.2024, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, rilevando, quanto al fumus boni iuris, che da un esame sommario (l'unico consentito in questa sede) degli atti di causa appare inesistente il credito iva ceduto con la scrittura privata con firme autenticate costituente il titolo esecutivo qui azionato: di tanto si dà atto nella sentenza n. 330/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (doc. 11 allegato dall'opponente, pag. 5), ove si indica che il relativo accertamento è divenuto definitivo. Il Giudice dell'opposizione riteneva, altresì, in punto di periculum in mora, che non risultava contestato che, operando la quale Pt_2 distributore di energia elettrica (settore in cui il fornitore richiederebbe il rilascio di fideiussioni bancarie relativamente ad ogni operazione di acquisto), ciò potrebbe minare la fiducia del ceto bancario, così compromettendo l'attività aziendale. Risultava documentato, inoltre, che la Pt_2 in relazione alle operazioni di cessione del credito IVA di cui si discute, fosse stata sottoposta a controllo mediante accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate (doc. 24 allegato dall'opponente). Ad abundantiam, inoltre, il Giudice riteneva non peregrina l'affermazione del pericolo per il debitore di non riuscire ad ottenere in futuro la eventuale restituzione della somma oggetto dell'intimazione di pagamento, posto che (come da scrittura integrativa del 5.12.2023, doc. 14 dell'opponente) i relativi pagamenti andrebbero fatti su un fondo fiduciario gestito da una società terza avente sede in Svizzera.
Il provvedimento con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo è stato fatto oggetto dell'odierno reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Gli argomenti spesi a sostegno dell'odierno reclamo appaiono fondati laddove volti a negare la sussistenza del c.d. fumus boni iuris. Il credito IVA di cui si discute era originariamente maturato in capo alla società Parte_4 per un importo pari a € 218.000.000,00; detta società, già fallita, in data 8.1.2021 cedeva il
[...] proprio ramo d'azienda, e dunque anche il credito in esame, in favore della società Event Better s.p.a., la quale veniva successivamente incorporata dall'odierna reclamante, . CP_2
Risulta dagli atti che quest'ultima veniva sanzionata per l'indebita esposizione in dichiarazione del credito Iva per l'anno di imposta 2020, così come da sentenza della Commissione Tributaria di Milano già citata. In data 5.12.2023 cedeva in favore della reclamata CP_2 [...]
parte del credito IVA già indicato (in misura pari a €1.200.000,00), a fronte di un CP_1 corrispettivo pari a € 480.000,00 da pagarsi in n. 6 rate da € 80.000,00. CP_1 ometteva di pagare le ultime due rate lamentando la nullità del contratto di cessione per inesistenza del credito ceduto da . Quest'ultima, dunque notificava nei confronti di Parte_3 [...]
atto di precetto, poi opposto: in sede cautelare, come detto, veniva accolta la domanda di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal contratto di cessione del credito.
Con la presente impugnazione, in primo luogo, il reclamante lamenta che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento reclamato, la sentenza della Corte Tributaria di Milano, richiamata dalla controparte, non si pronuncia in alcun modo sull'effettiva esistenza del credito ceduto. Sul punto, dalla lettura della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello Tributaria di
Milano (All. F, comparsa di costituzione di ), emerge in effetti come la decisione CP_1 tributaria abbia confermato la sanzione irrogata per motivi diversi dalla inesistenza del credito
(inesistenza rispetto alla quale le considerazioni, pure incidentalmente espresse “a prescindere” dalla pronuncia di giustizia tributaria, non appaiono argomento decisivo, come di seguito si dirà). A pag. 4 della pronuncia citata si legge infatti che con l'avviso di accertamento qui impugnato, lo si ribadisce, è stata sanzionata l'indebita esposizione in dichiarazione del credito Iva anno di imposta 2020 presentata dalla attraverso l'indicazione di una Partita Iva ( ) attribuita Pt_3 P.IVA_1 in data 04/06/2020 con indicazione di un domicilio fiscale nel territorio italiano, acquisito dalla ricorrente a seguito della fusione per incorporazione transfrontaliera della società Event Better in Phoenix i cui effetti contabili e fiscali, come indicato nell'atto di fusione, hanno avuto decorrenza dal 27 aprile 2021 e ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa la sostanziale fittizietà del richiamato credito. In disparte il rilievo per cui la decisione della Corte d'Appello è stata impugnata, ciò che rileva nella presente sede è che la decisione oggetto del citato giudizio non ha in alcun modo ad oggetto l'esistenza o meno del credito (né è passibile di portare alla formazione di un giudicato, neppure implicito, su tale circostanza): il contenuto della sentenza, da solo, non appare un argomento decisivo ai fini della valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris.
In secondo luogo pure fondate appaiono le osservazioni della reclamante in merito all'irrilevanza, ai fini dell'odierno giudizio, della presunta omissione di informazioni nel corso delle trattative prodromiche alla stipula del contratto di cessione del credito. Anche laddove dovesse ritenersi sussistente una carente attività informativa nei confronti della controparte, la fattispecie integrerebbe al più la violazione di una regola di comportamento rilevante in punto di responsabilità
e non di validità del contratto.
Va altresì debitamente evidenziato che l'odierna resistente risulta aver iscritto a bilancio il credito IVA ed il relativo storno non risulta effettuato, in sede di accesso (v. doc. 24 parte resistente) tale eventualità essendo stata ipotizzata “nel futuro, in caso di indisponibilità” a seguito di risposta fornita dagli uffici della D.P. di Milano.
Neppure dirimente risulta quanto affermato da Agenzia delle Entrate in merito all'inammissibilità della cessione parziale del credito IVA (All. 18, atto di costituzione di . Sul CP_1 punto, infatti, non può non richiamarsi l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui in materia di IVA, l'art. 5, comma 4 ter, del d.l. n. 70 del 1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni;
né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43 bis e 43 ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette (Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17466 del 19/06/2023).
Né, allo stato, il c.d. fumus boni iuris non può essere desunto dalla mera pendenza di un giudizio di merito avente ad oggetto la nullità del titolo.
Giova peraltro sul punto evidenziare che il titolo in questione reca, all'art. 3, espressa conferma della garanzia della cedente in ordine all'esistenza del credito, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1266 c.c. Ciò posto, come da condivisibile orientamento a più riprese confermato in sede di legittimità, deve rilevarsi che la cessione di un credito inesistente deve ritenersi valida, atteso che,
”in deroga alla disciplina di cui all'art. 1325 c.c. n. 3, art. 1346 c.c., art. 1418 c.c. comma 2, l'art. 1266 c.c. pone a carico del cedente il credito una mera obbligazione di "garanzia" (con la precisazione che "non si tratta di una garanzia in senso tecnico, ma una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente"):la conseguenza è che "la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege" che "è accessoria, costituisce un effetto naturale del contratto ed ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito)"( così in parte motiva Cassazione civile sez. I, 17/11/2022, n.33957).
Ad un esame sommario proprio dell'odierna sede cautelate, dunque, alla luce di quanto sopra esposto non può che desumersi l'insussistenza del c.d. fumus boni iuris necessario ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ogni ulteriore valutazione relativa al periculum in mora non appare dirimente, restando assorbita dai profili sopra evidenziata di carenza del fumus.
All'accoglimento del reclamo consegue la condanna dell'reclamato alla rifusione delle spese di questa fase, liquidate come in dispositivo in base alle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 con la dovuta precisazione per cui, ai sensi del citato D.M., avuto riguardo alle attività effettivamente svolte, saranno considerate unicamente le fasi di studio, introduzione e decisione, al valore medio.
Visto l'art. 669-terdecies,
P.Q.M.
Revoca il reclamato provvedimento del 14.11.2024 con il quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
Condanna il reclamato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa CP_1 sostenute dal reclamante, , come costituita nella presente fase, spese che liquida in Parte_3
Euro 5.224,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il giudice relatore Il presidente
Dott.ssa Simona D'Ottavi Dott. Luigi Cirillo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
In composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Enza Foti Giudice Dott.ssa Simona D'Ottavi Giudice relatore nel procedimento di reclamo num. 1627 -2024 visti ed esaminati gli atti letta la replica conclusiva depositata da parte resistente rilevata la tardività del deposito della replica conclusiva di parte reclamante
Pt_1
Con atto di cessione di credito registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP il15.12.2023, n. 96247 serie 1T, si impegnava a pagare in favore della cedente , a Parte_2 Parte_3 titolo di corrispettivo, l'importo di € 480.000,00 entro il 31.5.2024, pagamento suddiviso in n.6 rate da € 80.000,00 (data di pagamento dell'ultima rata individuata al 31.5.2024).
A fronte del mancato pagamento delle ultime due rate, notificava alla debitrice atto Parte_3 di precetto per un importo pari a € 160.508,30, oltre interessi e spese. si opponeva al precetto notificato lamentando la nullità/inesistenza dello stesso CP_1 e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'esito dell'udienza tenutasi il 14.11.2024, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, rilevando, quanto al fumus boni iuris, che da un esame sommario (l'unico consentito in questa sede) degli atti di causa appare inesistente il credito iva ceduto con la scrittura privata con firme autenticate costituente il titolo esecutivo qui azionato: di tanto si dà atto nella sentenza n. 330/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (doc. 11 allegato dall'opponente, pag. 5), ove si indica che il relativo accertamento è divenuto definitivo. Il Giudice dell'opposizione riteneva, altresì, in punto di periculum in mora, che non risultava contestato che, operando la quale Pt_2 distributore di energia elettrica (settore in cui il fornitore richiederebbe il rilascio di fideiussioni bancarie relativamente ad ogni operazione di acquisto), ciò potrebbe minare la fiducia del ceto bancario, così compromettendo l'attività aziendale. Risultava documentato, inoltre, che la Pt_2 in relazione alle operazioni di cessione del credito IVA di cui si discute, fosse stata sottoposta a controllo mediante accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate (doc. 24 allegato dall'opponente). Ad abundantiam, inoltre, il Giudice riteneva non peregrina l'affermazione del pericolo per il debitore di non riuscire ad ottenere in futuro la eventuale restituzione della somma oggetto dell'intimazione di pagamento, posto che (come da scrittura integrativa del 5.12.2023, doc. 14 dell'opponente) i relativi pagamenti andrebbero fatti su un fondo fiduciario gestito da una società terza avente sede in Svizzera.
Il provvedimento con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo è stato fatto oggetto dell'odierno reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Gli argomenti spesi a sostegno dell'odierno reclamo appaiono fondati laddove volti a negare la sussistenza del c.d. fumus boni iuris. Il credito IVA di cui si discute era originariamente maturato in capo alla società Parte_4 per un importo pari a € 218.000.000,00; detta società, già fallita, in data 8.1.2021 cedeva il
[...] proprio ramo d'azienda, e dunque anche il credito in esame, in favore della società Event Better s.p.a., la quale veniva successivamente incorporata dall'odierna reclamante, . CP_2
Risulta dagli atti che quest'ultima veniva sanzionata per l'indebita esposizione in dichiarazione del credito Iva per l'anno di imposta 2020, così come da sentenza della Commissione Tributaria di Milano già citata. In data 5.12.2023 cedeva in favore della reclamata CP_2 [...]
parte del credito IVA già indicato (in misura pari a €1.200.000,00), a fronte di un CP_1 corrispettivo pari a € 480.000,00 da pagarsi in n. 6 rate da € 80.000,00. CP_1 ometteva di pagare le ultime due rate lamentando la nullità del contratto di cessione per inesistenza del credito ceduto da . Quest'ultima, dunque notificava nei confronti di Parte_3 [...]
atto di precetto, poi opposto: in sede cautelare, come detto, veniva accolta la domanda di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal contratto di cessione del credito.
Con la presente impugnazione, in primo luogo, il reclamante lamenta che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento reclamato, la sentenza della Corte Tributaria di Milano, richiamata dalla controparte, non si pronuncia in alcun modo sull'effettiva esistenza del credito ceduto. Sul punto, dalla lettura della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello Tributaria di
Milano (All. F, comparsa di costituzione di ), emerge in effetti come la decisione CP_1 tributaria abbia confermato la sanzione irrogata per motivi diversi dalla inesistenza del credito
(inesistenza rispetto alla quale le considerazioni, pure incidentalmente espresse “a prescindere” dalla pronuncia di giustizia tributaria, non appaiono argomento decisivo, come di seguito si dirà). A pag. 4 della pronuncia citata si legge infatti che con l'avviso di accertamento qui impugnato, lo si ribadisce, è stata sanzionata l'indebita esposizione in dichiarazione del credito Iva anno di imposta 2020 presentata dalla attraverso l'indicazione di una Partita Iva ( ) attribuita Pt_3 P.IVA_1 in data 04/06/2020 con indicazione di un domicilio fiscale nel territorio italiano, acquisito dalla ricorrente a seguito della fusione per incorporazione transfrontaliera della società Event Better in Phoenix i cui effetti contabili e fiscali, come indicato nell'atto di fusione, hanno avuto decorrenza dal 27 aprile 2021 e ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa la sostanziale fittizietà del richiamato credito. In disparte il rilievo per cui la decisione della Corte d'Appello è stata impugnata, ciò che rileva nella presente sede è che la decisione oggetto del citato giudizio non ha in alcun modo ad oggetto l'esistenza o meno del credito (né è passibile di portare alla formazione di un giudicato, neppure implicito, su tale circostanza): il contenuto della sentenza, da solo, non appare un argomento decisivo ai fini della valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris.
In secondo luogo pure fondate appaiono le osservazioni della reclamante in merito all'irrilevanza, ai fini dell'odierno giudizio, della presunta omissione di informazioni nel corso delle trattative prodromiche alla stipula del contratto di cessione del credito. Anche laddove dovesse ritenersi sussistente una carente attività informativa nei confronti della controparte, la fattispecie integrerebbe al più la violazione di una regola di comportamento rilevante in punto di responsabilità
e non di validità del contratto.
Va altresì debitamente evidenziato che l'odierna resistente risulta aver iscritto a bilancio il credito IVA ed il relativo storno non risulta effettuato, in sede di accesso (v. doc. 24 parte resistente) tale eventualità essendo stata ipotizzata “nel futuro, in caso di indisponibilità” a seguito di risposta fornita dagli uffici della D.P. di Milano.
Neppure dirimente risulta quanto affermato da Agenzia delle Entrate in merito all'inammissibilità della cessione parziale del credito IVA (All. 18, atto di costituzione di . Sul CP_1 punto, infatti, non può non richiamarsi l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui in materia di IVA, l'art. 5, comma 4 ter, del d.l. n. 70 del 1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni;
né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43 bis e 43 ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette (Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17466 del 19/06/2023).
Né, allo stato, il c.d. fumus boni iuris non può essere desunto dalla mera pendenza di un giudizio di merito avente ad oggetto la nullità del titolo.
Giova peraltro sul punto evidenziare che il titolo in questione reca, all'art. 3, espressa conferma della garanzia della cedente in ordine all'esistenza del credito, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1266 c.c. Ciò posto, come da condivisibile orientamento a più riprese confermato in sede di legittimità, deve rilevarsi che la cessione di un credito inesistente deve ritenersi valida, atteso che,
”in deroga alla disciplina di cui all'art. 1325 c.c. n. 3, art. 1346 c.c., art. 1418 c.c. comma 2, l'art. 1266 c.c. pone a carico del cedente il credito una mera obbligazione di "garanzia" (con la precisazione che "non si tratta di una garanzia in senso tecnico, ma una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente"):la conseguenza è che "la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege" che "è accessoria, costituisce un effetto naturale del contratto ed ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito)"( così in parte motiva Cassazione civile sez. I, 17/11/2022, n.33957).
Ad un esame sommario proprio dell'odierna sede cautelate, dunque, alla luce di quanto sopra esposto non può che desumersi l'insussistenza del c.d. fumus boni iuris necessario ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ogni ulteriore valutazione relativa al periculum in mora non appare dirimente, restando assorbita dai profili sopra evidenziata di carenza del fumus.
All'accoglimento del reclamo consegue la condanna dell'reclamato alla rifusione delle spese di questa fase, liquidate come in dispositivo in base alle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 con la dovuta precisazione per cui, ai sensi del citato D.M., avuto riguardo alle attività effettivamente svolte, saranno considerate unicamente le fasi di studio, introduzione e decisione, al valore medio.
Visto l'art. 669-terdecies,
P.Q.M.
Revoca il reclamato provvedimento del 14.11.2024 con il quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
Condanna il reclamato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa CP_1 sostenute dal reclamante, , come costituita nella presente fase, spese che liquida in Parte_3
Euro 5.224,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il giudice relatore Il presidente
Dott.ssa Simona D'Ottavi Dott. Luigi Cirillo