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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
RG n.1969-1/2024
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
a scioglimento della riserva assunta del 15.01.2025, letti gli atti e documenti di causa;
vista l'istanza di sospensione di parte opponente;
visto il decreto del 30.7.2024 con cui è stata disposta la sospensione inaudita altera parte del titolo azionato;
viste le contestazioni delle parti opposte, le quali hanno chiesto la revoca del provvedimento di sospensione ed il rigetto della domanda cautelare;
rilevato che nei confronti dell'odierno opponente, in qualità di coobbligato, viene azionato un titolo vantato Mediocredito nei confronti della società debitore principale) in forza di Parte_1 cartella di pagamento n.06820230071570683 000.
rilevato che la cartella di pagamento, afferente al debitore principale, è stata già oggetto di sospensione da parte del Tribunale di Milano, con provvedimento emesso inaudita altera parte e successivamente confermato, come da documenti prodotti in atti da parte opponente;
rilevata l'identità del credito, in considerazione del fatto che la cartella azionata nei confronti dell'odierno opponente reca lo stesso numero identificativo (n.06820230071570683 002);
ritenuto che, quindi, la sospensione del titolo nei confronti del debitore principale sia rilevante anche nei confronti del coobbligato, che è chiamato a rispondere del medesimo credito, avverso il quale sono proposte- infatti- le medesime ragioni di opposizione;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere definite insieme al merito.
PQM
CONFERMA la sospensione della efficacia del titolo esecutivo.
SPESE al merito;
DICHIARA definito il sub procedimento cautelare 1969-1/ 2024.
Si comunichi. RC, lì 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
I SEZIONE CIVILE
RG n.1969-1/2024
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
a scioglimento della riserva assunta del 15.01.2025, letti gli atti e documenti di causa;
vista l'istanza di sospensione di parte opponente;
visto il decreto del 30.7.2024 con cui è stata disposta la sospensione inaudita altera parte del titolo azionato;
viste le contestazioni delle parti opposte, le quali hanno chiesto la revoca del provvedimento di sospensione ed il rigetto della domanda cautelare;
rilevato che nei confronti dell'odierno opponente, in qualità di coobbligato, viene azionato un titolo vantato Mediocredito nei confronti della società debitore principale) in forza di Parte_1 cartella di pagamento n.06820230071570683 000.
rilevato che la cartella di pagamento, afferente al debitore principale, è stata già oggetto di sospensione da parte del Tribunale di Milano, con provvedimento emesso inaudita altera parte e successivamente confermato, come da documenti prodotti in atti da parte opponente;
rilevata l'identità del credito, in considerazione del fatto che la cartella azionata nei confronti dell'odierno opponente reca lo stesso numero identificativo (n.06820230071570683 002);
ritenuto che, quindi, la sospensione del titolo nei confronti del debitore principale sia rilevante anche nei confronti del coobbligato, che è chiamato a rispondere del medesimo credito, avverso il quale sono proposte- infatti- le medesime ragioni di opposizione;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere definite insieme al merito.
PQM
CONFERMA la sospensione della efficacia del titolo esecutivo.
SPESE al merito;
DICHIARA definito il sub procedimento cautelare 1969-1/ 2024.
Si comunichi. RC, lì 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè