Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9124/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Parte opponente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova,
Parte opposta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'opponente: come da verbale di udienza del 23.1.2025;
conclusioni dell'opposto: come da comparsa di risposta del 30.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 3.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.9.2024, l'avv. ha proposto opposizione, ai Parte_1
1
dello Stato – nell'ambito del procedimento iscritto al N. 9705/2022 V.G.
L'opponente ha dedotto segnatamente che:
- con ricorso del 16.12.2022 , da lei assistita, e Parte_2 Controparte_2
avevano congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della propria separazione personale;
- con decreto del 14.2.2023 questo Tribunale aveva recepito le condizioni concordate prevedendo, a parziale modifica e integrazione degli accordi di separazione, l'impegno del marito a cedere alla moglie la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale e relative pertinenze, nonché la riduzione della somma mensile dovuta dal primo quale contributo al mantenimento della seconda dal precedente importo di euro 400,00 a quello di euro 100,00;
- con successivo decreto del 17.5.2024 il Tribunale aveva liquidato in suo favore la somma di euro 202,50, “oltre 15% di spese generali forfetarie, IVA (se dovuta) e CPA di legge”.
Ad avviso di parte opponente la liquidazione così operata non sarebbe risultata congrua: il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
26.000,00 e € 52.000,00; avrebbe dovuto considerare che ella non aveva prestato adesione al
Protocollo stipulato fra il Tribunale di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova;
avrebbe dovuto opportunamente valorizzare l'impegno da lei profuso e l'attività professionale prestata nel procedimento in esame.
Sulla base di tali premesse, l'avv. ha instato perché, in riforma del predetto decreto Parte_1
del 17.5.2024, fosse liquidato in suo favore un importo non inferiore a euro 1.396,86.
Con comparsa di risposta del 30.12.2024 si è costituito in giudizio il , Controparte_1
il quale ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto, ovvero, in subordine, l'accoglimento “nei limiti dell'importo di €. 584,00, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 23.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra indicati.
***
2 1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nella misura di seguito indicata.
1.1. Occorre anzitutto premettere che l'impegno al trasferimento immobiliare, recepito a parziale modifica delle condizioni di separazione, era stato concordato dalle parti a fronte dell'ingente debito maturato da titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento in CP_2
favore della moglie, pari a complessivi euro 24.646,58, come da atto di precetto a lui notificato dalla stessa . Pt_2
Ne segue che la controversia in esame aveva ad oggetto non già solo la rideterminazione dell'assegno periodico di mantenimento, ma altresì la pattuizione di una datio in solutum pari all'ammontare del credito precettato.
Pertanto, il valore complessivo della controversia deve individuarsi nella somma fra l'ammontare dell'assegno concordato per il periodo di due anni ex art. 13 c.p.c. (euro
2.400,00) e l'importo del credito precettato (euro 24.646,58).
Non può invece farsi riferimento anche al valore della quota di immobile oggetto del trasferimento, in ragione del fatto che il predetto trasferimento (o meglio la promessa di esso) risultava dichiaratamente funzionale a ripianare il debito pregresso maturato da a CP_2
rideterminare per il futuro l'obbligazione periodica in favore di , vero e unico oggetto Pt_2
del contendere.
Nell'attendere alla liquidazione del compenso del difensore odierno opponente, devono allora applicarsi i parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per i procedimenti di volontaria giurisdizione dal valore compreso fra euro 26.000,01 e euro
52.000,00.
1.2. Sussistono, nondimeno, i presupposti per contenere il predetto compenso nei parametri minimi ivi stabiliti, a fronte dell'esiguità dell'attività processuale effettivamente svolta dal difensore, e tenuto conto del valore della causa prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento.
1.3. Può qui invece prescindersi dalla questione – sollevata dall'opposto nella propria comparsa – della perdurante derogabilità dei parametri minimi previsti nelle indicate tabelle: alla luce degli elementi acquisiti non si ritiene infatti, in ogni caso, di dover ulteriormente ridurre l'emolumento dovuto al difensore (ferma la previsione di cui all'art. 130 d.P.R.
115/2002).
3 1.4. Giova poi precisare che, ai sensi dell'art. 6 d.m. 13 agosto 2022, n. 147, dovranno trovare applicazione i parametri come novellati in forza del menzionato decreto ministeriale, trattandosi nel caso di specie di prestazione professionale svolta successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.
Ritiene allora il collegio che il decreto di liquidazione impugnato debba essere riformato nei termini indicati nel dispositivo.
2. Per quanto concerne le spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- riforma il decreto emesso il 17.5.2024 dal Tribunale di Genova, e per l'effetto
- liquida a favore dell'avv. e a carico dello Stato il compenso Parte_1
rideterminato in euro 584,00 (già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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