Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 463/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 463 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cossogno, Via Conella n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Di Fede, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo
Giovanchelli, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “ll preg.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 4 della legge
1 dicembre 1970, n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FO (VB) in data 23.10.1997 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune
- I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
II- I figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, risiederanno: presso Per_1
l'abitazione del padre in FO, ed presso l'abitazione della madre in Cossogno;
Per_2
III- La casa di proprietà esclusiva del sig. rimarrà allo stesso assegnata con Parte_2 tutti gli arredi di proprietà. La sig.ra che ha già lasciato l'immobile ha asportato Parte_1
tutti i propri effetti personali;
la casa di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Parte_1
alla stessa assegnata con tutti gli arredi di proprietà;
IV- I coniugi dichiarano di provvedere al mantenimento – ordinario e straordinario – dei figli ove si rendesse necessario a carico di entrambi in egual misura come peraltro in via consuetudinaria si è verificato fino ad oggi;
V - I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui non viene richiesto alcun assegno e/o concorso al mantenimento;
VI - Spese legali compensate”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 03/03/2025, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in FO (LT) il 23.10.1997.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 23.10.1997 nel comune di
FO (LT) e si sono separati consensualmente in data 21.4.2009 davanti al Presidente del
Tribunale di Latina con omologa del successivo 24.8.2009 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Va dato atto che la casa di proprietà esclusiva di rimarrà allo stesso Parte_2 assegnata con tutti gli arredi di proprietà. che ha già lasciato l'immobile ha Parte_1
asportato tutti i propri effetti personali;
la casa di proprietà esclusiva di rimarrà Parte_1
alla stessa assegnata con tutti gli arredi di proprietà.
Va dato atto, infine, che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui non viene richiesto alcun assegno e/o concorso al mantenimento.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
n FO (LT) il 23.10.1997, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 96 Parte II serie A Anno 1997.
Spese compensate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 03/06/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco