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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Settore Contenzioso Civile
Il Giudice deIGnato, dr. Antonio Stanislao Fiduccia,
letti gli atti del procedimento possessorio iscritto al n. 1053/2023 di r.g., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Ponziani
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Franco Paolini
RESISTENTE
nonché contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Michela Palma C.F._4
TERZI CHIAMATI
letti gli atti e visti i documenti prodotti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 29.9.2023, la ricorrente, deducendo di essere proprietaria e di esercitare il possesso, unitamente alle sorelle e e alla nipote Controparte_4 CP_5 [...]
del terreno sito in Celano e censito al Catasto del detto Comune al fg. 13, particelle CP_6
1530, 1531, ha chiesto condannarsi il resistente all'immediata reintegra del possesso della detta area con ordine di immediata riduzione in pristino delle opere lesive del possesso dell'immobile ad esclusive spese della resistente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito, a partire dall'inizio dell'estate 2023, il violento e clandestino spoglio del possesso da sempre esercitato su tale area, delimitata da recinzione e chiusa da lucchetto, mediante l'effrazione del lucchetto e con modifica radicale e definitiva dello stato dei luoghi anche attraverso il taglio di un pino ivi presente, che ha scoperto essere avvenute su incarico della proprietaria dell'area confinante, . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la resistente insistendo per il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto inconsapevole dell'altrui possesso sulla detta area, acquistata con atto di compravendita del
25.9.2023 da e;
ha, dunque, eccepito il proprio difetto di Controparte_3 Controparte_2 legittimazione passiva per difetto dell'animus spoliandi. Si sono costituite in giudizio e le quali hanno insistito per il rigetto Controparte_3 CP_2 della domanda di parte ricorrente deducendo di aver avuto, sino alla vendita del terreno, l'esclusiva proprietà e possesso della detta area, tanto da provvedere in via esclusiva alla manutenzione della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di sommari informatori.
***
La domanda di parte ricorrente è infondata e non può essere accolta.
In punto di diritto, occorre rammentare che l'art. 1168 c.c. consente, a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, di esercitare l'azione di reintegrazione entro un anno dal sofferto spoglio.
Quanto al requisito della violenza, in giurisprudenza è pacifico che, ai fini dell'integrazione della stessa, non occorra una condotta consistente in violenza fisica, ma è sufficiente che lo spoglio sia avvenuto contro la volontà del possessore ben potendo, la stessa essere integrata anche dalla mera restrizione o riduzione delle facoltà riconosciute al possessore, o comunque, in una turbativa tale da rendere meno agevole il godimento della res.
Illustrato brevemente il quadro normativo di riferimento, affinché possa essere utilmente esperita l'azione di reintegrazione del possesso occorre che, sotto il profilo dell'onere probatorio, il richiedente provi la sussistenza di taluni requisiti e, nello specifico, la sussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res, l'avvenuto spoglio, e dunque la privazione del possesso anche solo parziale da parte del resistente, ed infine la ricorrenza dell'animus spoliandi in capo a quest'ultimo, inteso appunto quale consapevolezza di ledere una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, privandolo del potere di fatto sulla cosa.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente lamenta un'arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, avvenuta ad opera della resistente nell'estate 2023, consistita essenzialmente nel taglio del pino ivi presente e nell'effrazione del lucchetto posto a chiusura del cancello.
Vi è, inoltre, tra le parti del giudizio contestazione in ordine alla proprietà della ridetta area in quanto la ricorrente sostiene di esserne proprietaria unitamente alle sorelle e Controparte_4
e alla nipote in quanto pervenuto loro in virtù di successione dei beni CP_5 Controparte_6 ereditati dalla madre, , a sua volta proprietaria dal 1963 in seguito ad atto di Persona_1 acquisto stipulato con e Paolina. Controparte_7
La resistente, al contrario, ha sostenuto di aver acquistato la proprietà dell'area oggetto di giudizio nel settembre 2023 da e le quali, chiamate in giudizio, hanno Controparte_3 CP_2 affermato di aver ereditato il bene dai loro genitori, e , Controparte_8 Persona_2 quest'ultimi proprietari in virtù di atto di acquisto del 1995.
Va, tuttavia, sul punto rammentato che risulta superflua ogni indagine sul titolo, restando estranea al giudizio possessorio ogni questione petitoria, potendosi valutare i titoli prodotti dalle parti allo scopo di accertare la natura e i limiti del possesso tutelabile;
si rammenti, sul punto, quanto chiarito pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui quando nel giudizio possessorio sia stata fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato spogliato, l'esame dei titoli può essere consentita solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto
(proprietà, comproprietà, usufrutto o altro) al cui esercizio corrisponde il possesso, ma non per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (v. Cass. civ. n. 4625/1987). Tanto premesso, prescindendo dall'effettiva titolarità del diritto di proprietà sul terreno, la ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione ex art. 1168
c.c.
Quanto alla condotta asseritamente spoliativa posta in essere dalla resistente risulta pacifico e incontestato che la IG.ra abbia, in effetti, mutato il preesistente stato dei Controparte_1 luoghi conferendo incarico a terzi per la rimozione del pino presente in loco e per la sostituzione del manto erboso in seguito alla stipula del preliminare di vendita e del successivo contratto definitivo di compravendita del settembre 2023 (v. doc. 14 allegato alla resistente), tuttavia la ricorrente non ha fornito prova né dell'esercizio del pacifico e durevole possesso da parte sua in epoca anteriore allo spoglio né del presupposto soggettivo dell'animus spoliandi in capo alla resistente, avendo, l'istruttoria espletata, confermato la buona fede della nell'esecuzione delle opere di CP_1 spoglio.
Quanto alla prova del possesso pacifico e durevole prima dello spoglio, l'istruttoria sommaria orale espletata non ha consentito di ritenere provato che la ricorrente abbia, in effetti, esercitato detto possesso sino all'estate del 2023 essendo, al contrario, emerso che il potere di fatto sulla res sia stato, in realtà, esercitato dalle sorelle , ovvero dalle terze chiamate nel presente giudizio. CP_3
Infatti, le uniche dichiarazioni a sostegno del presunto possesso dell'area da parte della IG.ra sono state rese dal sommario informatore il quale, escusso Pt_1 Testimone_1 all'udienza del 10.7.2024, ha affermato di essere stato incaricato dalla per le pulizie del Pt_1 terreno oggetto di causa sia nel 2023 che negli anni precedenti (2021-2022) e di essersi recato in loco a maggio e a giugno 2023 pur non essendo in grado di riferire se nel mese di giugno ci fosse ancora il lucchetto posto a chiusura della serratura in quanto egli poteva accedere al terreno scavalcando la recinzione e non per mezzo delle chiavi.
Tale dichiarazione oltre che generica e dal contenuto vago, appare tuttavia isolata rispetto a quanto riportato dagli altri sommari informatori escussi i quali hanno, al contrario, confermato la ricostruzione dei fatti fornita dalle IG.re e dalla resistente e, quindi, la CP_3 CP_1 circostanza dell'esercizio del possesso pacifico e durevole da parte delle terze chiamate sino al momento della vendita del terreno de quo.
In particolare, il sommario informatore , escusso all'udienza del Testimone_2
10.7.2024, ha confermato di aver svolto, anche nel 2022, dei lavori nell'interesse della CP_1 già proprietaria dell'immobile attiguo, e di non aver mai visto in tale area altre persone al di fuori della resistente e di . Controparte_2
A tale dichiarazione deve inoltre aggiungersi che il sommario informatore ha Testimone_3 dichiarato che la IG.ra era in possesso delle chiavi del lucchetto ancorato al Controparte_2 cancello e tale circostanza è stata confermata anche dal sommario informatore , il quale Tes_4 ha dichiarato di aver compiuto dell'attività manutentiva sul terreno oggetto del giudizio per circa venti anni, almeno sino al 2021, e che entrava nell'area mediante le chiavi del lucchetto consegnatele di volta in volta dalla IG.ra . CP_3
Ebbene, è noto che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di apprezzare la credibilità delle deposizioni in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, dandone conto in motivazione (cfr.,
Cass., ord. n. 15270/24) e che, in ogni caso, a fronte dell'insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi, l'insufficienza della prova si ripercuote in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, ossia, nella specie, la società ricorrente (cfr., Cass., sent. n. 6760/03).
Nel caso in esame, dunque, la genericità delle dichiarazioni rese dal sommario informatore
, unitamente alla maggiore attendibilità e specificità delle dichiarazioni degli Testimone_1 altri sommari informatori escussi e dell'insufficienza della prova in ordine al possesso pacifico e durevole in epoca anteriore allo spoglio da parte della ricorrente, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova imposto al richiedente la tutela ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., risultando, quantomeno, provato che le chiavi del lucchetto fossero a disposizione della IG.ra CP_2
e non della ricorrente,
[...] Parte_1
Parte ricorrente, peraltro, non ha assolto al proprio onere probatorio neanche con riferimento all'ulteriore presupposto di carattere soggettivo richiesto dall'art. 1168 c.c., ovvero dell'esistenza dell'animus spoliandi in capo al presunto autore dello spoglio.
A tal proposito occorre rammentare che in tema di azione possessoria di reintegrazione, la prova dell'animus spoliandi - che deve accompagnare la privazione del possesso e che consiste nella consapevolezza, non identificabile col dolo o con la colpa, di sovvertire la situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta dal possessore - incombe su chi si pretende spogliato, trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie dello spoglio (v. Cass., Sez. 2, n. 21475 del
31/08/2018).
Tale elemento, anche se può essere desunto, per via di logica astrazione, dallo stesso comportamento dell'agente, deve tuttavia emergere in modo certo e positivo in guisa da non lasciare adito a dubbi e da elidere il valore di ogni circostanza contraria atta a farne escludere la sussistenza.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa tale prova non è stata raggiunta neppure in via presuntiva, non potendo desumersi la coscienza e volontà dell'agente di privare la ricorrente del possesso da egli esercitato, confidando in buona fede che prima di lei il possesso sulla detta area era esercitato dalle IG.re e venditrici del terreno de quo. Controparte_3 CP_2
Non vi è, quindi prova dell'animus spoliandi, gravante sull'attore in reintegrazione in quanto elemento costitutivo della fattispecie dello spoglio, non risultando in modo certo che la CP_1 avesse contezza che su tale area fosse esercitato il possesso dalla IG.ra (la cui prova, Pt_1 peraltro, come sopra chiarito, non è stata raggiunta neppure nel corso del presente giudizio).
L'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 1168 c.c. non consente, quindi, di poter accogliere la domanda di parte ricorrente nei confronti della resistente
[...]
e delle terze chiamate e non ravvisando, in CP_1 Controparte_3 Controparte_2 capo a tali soggetti, l'esistenza dell'animus spoliandi, né, in capo alla ricorrente stessa, una situazione di possesso giuridicamente tutelabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura cautelare del procedimento e del valore della controversia (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 669-sexies, 669-septies e 703 c.p.c., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1 - condanna alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in € Parte_1
1.727,20, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in € Parte_1
1.727,20, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di e Controparte_3
in solido tra loro. Controparte_2
Si comunichi.
Avezzano, 3.6.2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Settore Contenzioso Civile
Il Giudice deIGnato, dr. Antonio Stanislao Fiduccia,
letti gli atti del procedimento possessorio iscritto al n. 1053/2023 di r.g., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Ponziani
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Franco Paolini
RESISTENTE
nonché contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Michela Palma C.F._4
TERZI CHIAMATI
letti gli atti e visti i documenti prodotti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 29.9.2023, la ricorrente, deducendo di essere proprietaria e di esercitare il possesso, unitamente alle sorelle e e alla nipote Controparte_4 CP_5 [...]
del terreno sito in Celano e censito al Catasto del detto Comune al fg. 13, particelle CP_6
1530, 1531, ha chiesto condannarsi il resistente all'immediata reintegra del possesso della detta area con ordine di immediata riduzione in pristino delle opere lesive del possesso dell'immobile ad esclusive spese della resistente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito, a partire dall'inizio dell'estate 2023, il violento e clandestino spoglio del possesso da sempre esercitato su tale area, delimitata da recinzione e chiusa da lucchetto, mediante l'effrazione del lucchetto e con modifica radicale e definitiva dello stato dei luoghi anche attraverso il taglio di un pino ivi presente, che ha scoperto essere avvenute su incarico della proprietaria dell'area confinante, . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la resistente insistendo per il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto inconsapevole dell'altrui possesso sulla detta area, acquistata con atto di compravendita del
25.9.2023 da e;
ha, dunque, eccepito il proprio difetto di Controparte_3 Controparte_2 legittimazione passiva per difetto dell'animus spoliandi. Si sono costituite in giudizio e le quali hanno insistito per il rigetto Controparte_3 CP_2 della domanda di parte ricorrente deducendo di aver avuto, sino alla vendita del terreno, l'esclusiva proprietà e possesso della detta area, tanto da provvedere in via esclusiva alla manutenzione della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di sommari informatori.
***
La domanda di parte ricorrente è infondata e non può essere accolta.
In punto di diritto, occorre rammentare che l'art. 1168 c.c. consente, a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, di esercitare l'azione di reintegrazione entro un anno dal sofferto spoglio.
Quanto al requisito della violenza, in giurisprudenza è pacifico che, ai fini dell'integrazione della stessa, non occorra una condotta consistente in violenza fisica, ma è sufficiente che lo spoglio sia avvenuto contro la volontà del possessore ben potendo, la stessa essere integrata anche dalla mera restrizione o riduzione delle facoltà riconosciute al possessore, o comunque, in una turbativa tale da rendere meno agevole il godimento della res.
Illustrato brevemente il quadro normativo di riferimento, affinché possa essere utilmente esperita l'azione di reintegrazione del possesso occorre che, sotto il profilo dell'onere probatorio, il richiedente provi la sussistenza di taluni requisiti e, nello specifico, la sussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res, l'avvenuto spoglio, e dunque la privazione del possesso anche solo parziale da parte del resistente, ed infine la ricorrenza dell'animus spoliandi in capo a quest'ultimo, inteso appunto quale consapevolezza di ledere una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, privandolo del potere di fatto sulla cosa.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente lamenta un'arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, avvenuta ad opera della resistente nell'estate 2023, consistita essenzialmente nel taglio del pino ivi presente e nell'effrazione del lucchetto posto a chiusura del cancello.
Vi è, inoltre, tra le parti del giudizio contestazione in ordine alla proprietà della ridetta area in quanto la ricorrente sostiene di esserne proprietaria unitamente alle sorelle e Controparte_4
e alla nipote in quanto pervenuto loro in virtù di successione dei beni CP_5 Controparte_6 ereditati dalla madre, , a sua volta proprietaria dal 1963 in seguito ad atto di Persona_1 acquisto stipulato con e Paolina. Controparte_7
La resistente, al contrario, ha sostenuto di aver acquistato la proprietà dell'area oggetto di giudizio nel settembre 2023 da e le quali, chiamate in giudizio, hanno Controparte_3 CP_2 affermato di aver ereditato il bene dai loro genitori, e , Controparte_8 Persona_2 quest'ultimi proprietari in virtù di atto di acquisto del 1995.
Va, tuttavia, sul punto rammentato che risulta superflua ogni indagine sul titolo, restando estranea al giudizio possessorio ogni questione petitoria, potendosi valutare i titoli prodotti dalle parti allo scopo di accertare la natura e i limiti del possesso tutelabile;
si rammenti, sul punto, quanto chiarito pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui quando nel giudizio possessorio sia stata fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato spogliato, l'esame dei titoli può essere consentita solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto
(proprietà, comproprietà, usufrutto o altro) al cui esercizio corrisponde il possesso, ma non per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (v. Cass. civ. n. 4625/1987). Tanto premesso, prescindendo dall'effettiva titolarità del diritto di proprietà sul terreno, la ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione ex art. 1168
c.c.
Quanto alla condotta asseritamente spoliativa posta in essere dalla resistente risulta pacifico e incontestato che la IG.ra abbia, in effetti, mutato il preesistente stato dei Controparte_1 luoghi conferendo incarico a terzi per la rimozione del pino presente in loco e per la sostituzione del manto erboso in seguito alla stipula del preliminare di vendita e del successivo contratto definitivo di compravendita del settembre 2023 (v. doc. 14 allegato alla resistente), tuttavia la ricorrente non ha fornito prova né dell'esercizio del pacifico e durevole possesso da parte sua in epoca anteriore allo spoglio né del presupposto soggettivo dell'animus spoliandi in capo alla resistente, avendo, l'istruttoria espletata, confermato la buona fede della nell'esecuzione delle opere di CP_1 spoglio.
Quanto alla prova del possesso pacifico e durevole prima dello spoglio, l'istruttoria sommaria orale espletata non ha consentito di ritenere provato che la ricorrente abbia, in effetti, esercitato detto possesso sino all'estate del 2023 essendo, al contrario, emerso che il potere di fatto sulla res sia stato, in realtà, esercitato dalle sorelle , ovvero dalle terze chiamate nel presente giudizio. CP_3
Infatti, le uniche dichiarazioni a sostegno del presunto possesso dell'area da parte della IG.ra sono state rese dal sommario informatore il quale, escusso Pt_1 Testimone_1 all'udienza del 10.7.2024, ha affermato di essere stato incaricato dalla per le pulizie del Pt_1 terreno oggetto di causa sia nel 2023 che negli anni precedenti (2021-2022) e di essersi recato in loco a maggio e a giugno 2023 pur non essendo in grado di riferire se nel mese di giugno ci fosse ancora il lucchetto posto a chiusura della serratura in quanto egli poteva accedere al terreno scavalcando la recinzione e non per mezzo delle chiavi.
Tale dichiarazione oltre che generica e dal contenuto vago, appare tuttavia isolata rispetto a quanto riportato dagli altri sommari informatori escussi i quali hanno, al contrario, confermato la ricostruzione dei fatti fornita dalle IG.re e dalla resistente e, quindi, la CP_3 CP_1 circostanza dell'esercizio del possesso pacifico e durevole da parte delle terze chiamate sino al momento della vendita del terreno de quo.
In particolare, il sommario informatore , escusso all'udienza del Testimone_2
10.7.2024, ha confermato di aver svolto, anche nel 2022, dei lavori nell'interesse della CP_1 già proprietaria dell'immobile attiguo, e di non aver mai visto in tale area altre persone al di fuori della resistente e di . Controparte_2
A tale dichiarazione deve inoltre aggiungersi che il sommario informatore ha Testimone_3 dichiarato che la IG.ra era in possesso delle chiavi del lucchetto ancorato al Controparte_2 cancello e tale circostanza è stata confermata anche dal sommario informatore , il quale Tes_4 ha dichiarato di aver compiuto dell'attività manutentiva sul terreno oggetto del giudizio per circa venti anni, almeno sino al 2021, e che entrava nell'area mediante le chiavi del lucchetto consegnatele di volta in volta dalla IG.ra . CP_3
Ebbene, è noto che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di apprezzare la credibilità delle deposizioni in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, dandone conto in motivazione (cfr.,
Cass., ord. n. 15270/24) e che, in ogni caso, a fronte dell'insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi, l'insufficienza della prova si ripercuote in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, ossia, nella specie, la società ricorrente (cfr., Cass., sent. n. 6760/03).
Nel caso in esame, dunque, la genericità delle dichiarazioni rese dal sommario informatore
, unitamente alla maggiore attendibilità e specificità delle dichiarazioni degli Testimone_1 altri sommari informatori escussi e dell'insufficienza della prova in ordine al possesso pacifico e durevole in epoca anteriore allo spoglio da parte della ricorrente, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova imposto al richiedente la tutela ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., risultando, quantomeno, provato che le chiavi del lucchetto fossero a disposizione della IG.ra CP_2
e non della ricorrente,
[...] Parte_1
Parte ricorrente, peraltro, non ha assolto al proprio onere probatorio neanche con riferimento all'ulteriore presupposto di carattere soggettivo richiesto dall'art. 1168 c.c., ovvero dell'esistenza dell'animus spoliandi in capo al presunto autore dello spoglio.
A tal proposito occorre rammentare che in tema di azione possessoria di reintegrazione, la prova dell'animus spoliandi - che deve accompagnare la privazione del possesso e che consiste nella consapevolezza, non identificabile col dolo o con la colpa, di sovvertire la situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta dal possessore - incombe su chi si pretende spogliato, trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie dello spoglio (v. Cass., Sez. 2, n. 21475 del
31/08/2018).
Tale elemento, anche se può essere desunto, per via di logica astrazione, dallo stesso comportamento dell'agente, deve tuttavia emergere in modo certo e positivo in guisa da non lasciare adito a dubbi e da elidere il valore di ogni circostanza contraria atta a farne escludere la sussistenza.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa tale prova non è stata raggiunta neppure in via presuntiva, non potendo desumersi la coscienza e volontà dell'agente di privare la ricorrente del possesso da egli esercitato, confidando in buona fede che prima di lei il possesso sulla detta area era esercitato dalle IG.re e venditrici del terreno de quo. Controparte_3 CP_2
Non vi è, quindi prova dell'animus spoliandi, gravante sull'attore in reintegrazione in quanto elemento costitutivo della fattispecie dello spoglio, non risultando in modo certo che la CP_1 avesse contezza che su tale area fosse esercitato il possesso dalla IG.ra (la cui prova, Pt_1 peraltro, come sopra chiarito, non è stata raggiunta neppure nel corso del presente giudizio).
L'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 1168 c.c. non consente, quindi, di poter accogliere la domanda di parte ricorrente nei confronti della resistente
[...]
e delle terze chiamate e non ravvisando, in CP_1 Controparte_3 Controparte_2 capo a tali soggetti, l'esistenza dell'animus spoliandi, né, in capo alla ricorrente stessa, una situazione di possesso giuridicamente tutelabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura cautelare del procedimento e del valore della controversia (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 669-sexies, 669-septies e 703 c.p.c., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1 - condanna alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in € Parte_1
1.727,20, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in € Parte_1
1.727,20, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di e Controparte_3
in solido tra loro. Controparte_2
Si comunichi.
Avezzano, 3.6.2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia