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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 21/05/2025, ore 12.25
E' comparso l'avv.to Maria Caterina Pisano in sost. dell'avv.to il quale da atto di CP_1
avere depositato prova di notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza al resistente, ai sensi del 140 cpc con deposito presso il Comune in data 24.03.2024 rileva che il non ha ritirato la Pt_1
raccomandata informativa restituita per compiuta giacenza, chiede, quindi, venga dichiarata la contumacia, insiste nella domanda.
IL GIUDICE
Accertata la ritualità della notifica, considerato che il convenuto non è comparso, dichira la contumacia.
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito, alle ore 16.15, decide come da sotto estesa ordinanza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1 [...]
CP_1
ATTORE/I
Contro
, CP_2 C.F._2
CONVENUTO contumace
Avente ad oggetto: pagamenti oneri professionali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti
SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 cpc del 9.01.2025, ritualmente notificato, l'avv. CP_1
proponeva domanda di accertamento della sussistenza del rapporto professionale svolto nei confronti della sig. e la consequenziale condanna della stesso al pagamento CP_2 dell'onorario come previsto dalle vigenti tabelle forensi.
A sostegno della domanda spiegava di avere svolto attività difensiva, quale difensore d'ufficio, nei confronti dell'odierno resistente, nel procedimento penale n. 1238/2019 RGNR;
a sostegno della domanda rilevava di avere svolto l'attività professionale nell'intera fase dibattimentale e fino alla pronuncia della sentenza che allegava;
concludeva come sopra.
Il convenuto, seppure ritualmente citato, non si costituiva, ragione per cui è stata dichiarata la sua contumacia.
La domanda trova accoglimento per le ragioni in appresso spiegate.
La ricorrente ha dimostrato la sua nomina, quale difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97 cpp, del sig. , nonché, mediante l'allegazione dei verbali di udienza e la sentenza, l'attività di studio, Pt_1
introduttiva, istruttoria e decisionale svolta nel giudizio monocratico. Ora, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Se è poi vero che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, così come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento.
Orbene, nel caso che ci occupa il convenuto, come detto, non si è costituito non svolgendo alcuna difesa.
In conclusione, in ordine alle somme che devono essere riconosciute alla professionista si rileva che le stesse sono liquidate sulla base del d. m. 55/2014 per l' attività svolta nel giudizio monocratico, nei limiti dei medi tariffari (studio, decisionale); nel caso di specie la prova della corrispondenza alla tariffa è fornita dalle produzioni documentali di parte ricorrente, da cui si evince che l'importo richiesto è la risultante di un semplice calcolo matematico, in applicazione del parametro percentuale specificamente riportato dalla tabella professionale, sulla base di un valore delle opere svolte che è risultato provato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
-accertata la sussistenza della prestazione professionale svolta dall'avv. CP_1
nei confronti di , , condanna lo stesso al pagamento CP_2 C.F._2 in favore dell'avv. dei compensi professionali per l'attività svolta nel CP_1 procedimento indicato in narrativa, nella misura di € 1890,00, oltre interessi legali dalla diffida al saldo, oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge;
Così deciso il 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu