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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16621/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Gallo;
Parte_1 ATTORE contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Bernardini e Andrea Girardi;
CP_1 CONVENUTA CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute e sostenende, come documentate con il presente ricorso, pari ad € 22.847,56, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia in virtù della tutela assicurativa di cui risulta essere beneficiario per effetto della sottoscrizione del contratto Gold e, per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere il suddetto importo al ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento di legge. IN VIA CONSEGUENZIALE: ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010, condannare al CP_2 versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari ad € 474,0, corrispondente al doppio del contributo unificato versato dal ricorrente per il giudizio, nonché al pagamento in favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata, a titolo di ristoro, in misura non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, da quantificarsi ex art. 12-bis, comma 3, d.lgs. 28/2010. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.”.
Per la convenuta
“In via principale: rigettare le domande proposte nei confronti di essendo parte ricorrente CP_2 decaduta dal diritto ad invocare la garanzia assicurativa oggetto di causa, per i motivi meglio precisati nel paragrafo 1) della narrativa del presente atto nonchè stante l'intervenuta prescrizione
pagina 1 di 3 della garanzia assicurativa invocata da controparte ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ.; in via principale, nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché CP_2 infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.24, chiedeva che fosse Parte_1 CP_1 condannata al rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute in relazione al contenzioso giudiziale promosso nei confronti di UBI Banca s.p.a.. A tal fine, il ricorrente esponeva che, in data 29.11.2014, egli aveva sottoscritto con Controparte_3 il “Contratto per l'emissione per perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse
[...] usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing – CONTRATTO GOLD”; che tale contratto aveva ad oggetto l'analisi contabile da parte della del contratto di Controparte_3 mutuo stipulato dall'attore con UBI Banca;
che, all'atto della firma del contratto per analisi contabile, il aveva aderito alla formula denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Pt_1 Totale: rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di non successo dell'attività legale”; che, in particolare, ai sensi dell'art. 14 del predetto contratto, il cliente aveva aderito in qualità di assicurato alla polizza tutela legale, che aveva come contraente e come compagnia Controparte_3 di assicurazione la che la polizza predetta copriva le spese legali relative alle controversie CP_1 Cont per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base della perizia asseverata redatta da per conto del cliente;
che la “Polizza Tutela Legale prevedeva che la compagnia assumesse a CP_4 proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si fosse resa necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato; che beneficiari della polizza erano gli assicurati, che avevano Cont Cont stipulato il contratto GOLD con che, in esecuzione dell'art. 2 del contratto del 29.11.14, aveva incaricato un consulente di fiducia abilitato di redigere una perizia contabile in relazione al suddetto contratto di mutuo;
che l'avvocato nominato aveva provveduto a notificare all'istituto di credito l'atto di citazione redatto tenendo conto della predetta perizia contabile;
che il Tribunale di Chieti aveva rigettato le domande del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese;
che il aveva attivato la polizza trasmettendo in allegato alla tutta la documentazione Pt_1 CP_1 utile per la gestione della pratica e richiedendo la liquidazione del sinistro;
che, con comunicazione del 21.6.21, aveva respinto la richiesta di copertura assicurativa, in quanto, a suo dire, il CP_1 giudizio era stato introdotto oltre il termine di due anni previsto in contratto;
che, ritenendo illegittimo il rifiuto oppostogli, il ricorrente aveva promosso nei confronti di la procedura di mediazione ex CP_1 D.Lgs. n. 28/2010, alla quale la compagnia non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio che eccepiva in primo luogo la decadenza del ricorrente CP_2 dall'azione. In particolare, la convenuta sosteneva che non avesse diritto ad alcun Parte_1 indennizzo, essendo decaduto dalla relativa garanzia, in quanto, ai sensi dell'art. 13 della polizza,
“Affinchè le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto GOLD stipulato con la cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa”; che, nel caso di specie, il contratto era stato concluso in data 29.11.14 e la causa introdotta il 2.2.17, ben oltre il termine previsto dall'art. 13 sopra menzionato;
che pertanto il ricorrente era decaduto dall'azione. Nel merito la resistente sosteneva che la polizza risultava inoperativa anche per colpa grave della contraente Controparte_3 che aveva consegnato al proprio cliente una perizia inattendibile, con decadenza dalla garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1900 c.c.; che, in ogni caso, controparte non aveva fornito la prova dell'esborso delle somme richieste, in quanto non vi era traccia di ricevuta o disposizione di bonifico che attestasse tali spese;
che non avrebbero potuto essere riconosciuti i compensi dell'avv. Di Iorio, pagina 2 di 3 Cont difensore di indicato da nel giudizio
contro
Ubi Banca, nella misura richiesta (€ 1456,16) Pt_1 Cont perché in base al contratto con il compenso stabilito per l'assistenza legale dell'avvocato era di € 700,00 oltre accessori. All'udienza del 9.10.25 le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
-----------
L'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente pare fondata e deve essere, pertanto, accolta. Sia che si qualifichi il contratto concluso tra e come contratto per conto di Controparte_3 CP_2 chi spetta ex art. 1891 cc, sia che lo si qualifichi come contratto a favore di terzo ex art. 1411 cc, sta di fatto che in entrambi i casi al terzo beneficiario assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto ex art. 1981, comma 3, o ex art. 1413 cc. L'art. 13 della polizza prodotta dalla resistente stabiliva che “Affinchè le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto GOLD stipulato con la cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa”. La suddetta clausola era contenuta anche nella copia del contratto offerto in comunicazione dallo stesso ricorrente (doc.2), in cui il termine di decadenza era addirittura indicato in un anno. Con la sottoscrizione del contratto Gold il aveva aderito, in qualità di assicurato, alla polizza Pt_1 Tutela legal,e che aveva come contraenti e (si veda l'art. 14 del contratto Controparte_3 CP_2 Gold). Considerato che il contratto in questione era stato concluso in data 29.11.14 e che l'atto di citazione della causa instaurata dinanzi al Tribunale di Chieti notificato il 2.2.2017, ben oltre l'anno o i due anni indicati nella polizza, il ricorrente deve ritenersi -per le ragioni sopra riportate- decaduto dall'azione e, pertanto, la sua domanda deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, stante la non particolare complessità della causa in € 1700,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
I Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate come in motivazione. CP_2
Sentenza resa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. Brescia, 7 novembre 2025.
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16621/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Gallo;
Parte_1 ATTORE contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Bernardini e Andrea Girardi;
CP_1 CONVENUTA CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute e sostenende, come documentate con il presente ricorso, pari ad € 22.847,56, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia in virtù della tutela assicurativa di cui risulta essere beneficiario per effetto della sottoscrizione del contratto Gold e, per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere il suddetto importo al ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento di legge. IN VIA CONSEGUENZIALE: ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010, condannare al CP_2 versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari ad € 474,0, corrispondente al doppio del contributo unificato versato dal ricorrente per il giudizio, nonché al pagamento in favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata, a titolo di ristoro, in misura non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, da quantificarsi ex art. 12-bis, comma 3, d.lgs. 28/2010. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.”.
Per la convenuta
“In via principale: rigettare le domande proposte nei confronti di essendo parte ricorrente CP_2 decaduta dal diritto ad invocare la garanzia assicurativa oggetto di causa, per i motivi meglio precisati nel paragrafo 1) della narrativa del presente atto nonchè stante l'intervenuta prescrizione
pagina 1 di 3 della garanzia assicurativa invocata da controparte ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ.; in via principale, nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché CP_2 infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.24, chiedeva che fosse Parte_1 CP_1 condannata al rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute in relazione al contenzioso giudiziale promosso nei confronti di UBI Banca s.p.a.. A tal fine, il ricorrente esponeva che, in data 29.11.2014, egli aveva sottoscritto con Controparte_3 il “Contratto per l'emissione per perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse
[...] usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing – CONTRATTO GOLD”; che tale contratto aveva ad oggetto l'analisi contabile da parte della del contratto di Controparte_3 mutuo stipulato dall'attore con UBI Banca;
che, all'atto della firma del contratto per analisi contabile, il aveva aderito alla formula denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Pt_1 Totale: rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di non successo dell'attività legale”; che, in particolare, ai sensi dell'art. 14 del predetto contratto, il cliente aveva aderito in qualità di assicurato alla polizza tutela legale, che aveva come contraente e come compagnia Controparte_3 di assicurazione la che la polizza predetta copriva le spese legali relative alle controversie CP_1 Cont per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base della perizia asseverata redatta da per conto del cliente;
che la “Polizza Tutela Legale prevedeva che la compagnia assumesse a CP_4 proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si fosse resa necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato; che beneficiari della polizza erano gli assicurati, che avevano Cont Cont stipulato il contratto GOLD con che, in esecuzione dell'art. 2 del contratto del 29.11.14, aveva incaricato un consulente di fiducia abilitato di redigere una perizia contabile in relazione al suddetto contratto di mutuo;
che l'avvocato nominato aveva provveduto a notificare all'istituto di credito l'atto di citazione redatto tenendo conto della predetta perizia contabile;
che il Tribunale di Chieti aveva rigettato le domande del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese;
che il aveva attivato la polizza trasmettendo in allegato alla tutta la documentazione Pt_1 CP_1 utile per la gestione della pratica e richiedendo la liquidazione del sinistro;
che, con comunicazione del 21.6.21, aveva respinto la richiesta di copertura assicurativa, in quanto, a suo dire, il CP_1 giudizio era stato introdotto oltre il termine di due anni previsto in contratto;
che, ritenendo illegittimo il rifiuto oppostogli, il ricorrente aveva promosso nei confronti di la procedura di mediazione ex CP_1 D.Lgs. n. 28/2010, alla quale la compagnia non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio che eccepiva in primo luogo la decadenza del ricorrente CP_2 dall'azione. In particolare, la convenuta sosteneva che non avesse diritto ad alcun Parte_1 indennizzo, essendo decaduto dalla relativa garanzia, in quanto, ai sensi dell'art. 13 della polizza,
“Affinchè le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto GOLD stipulato con la cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa”; che, nel caso di specie, il contratto era stato concluso in data 29.11.14 e la causa introdotta il 2.2.17, ben oltre il termine previsto dall'art. 13 sopra menzionato;
che pertanto il ricorrente era decaduto dall'azione. Nel merito la resistente sosteneva che la polizza risultava inoperativa anche per colpa grave della contraente Controparte_3 che aveva consegnato al proprio cliente una perizia inattendibile, con decadenza dalla garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1900 c.c.; che, in ogni caso, controparte non aveva fornito la prova dell'esborso delle somme richieste, in quanto non vi era traccia di ricevuta o disposizione di bonifico che attestasse tali spese;
che non avrebbero potuto essere riconosciuti i compensi dell'avv. Di Iorio, pagina 2 di 3 Cont difensore di indicato da nel giudizio
contro
Ubi Banca, nella misura richiesta (€ 1456,16) Pt_1 Cont perché in base al contratto con il compenso stabilito per l'assistenza legale dell'avvocato era di € 700,00 oltre accessori. All'udienza del 9.10.25 le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
-----------
L'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente pare fondata e deve essere, pertanto, accolta. Sia che si qualifichi il contratto concluso tra e come contratto per conto di Controparte_3 CP_2 chi spetta ex art. 1891 cc, sia che lo si qualifichi come contratto a favore di terzo ex art. 1411 cc, sta di fatto che in entrambi i casi al terzo beneficiario assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto ex art. 1981, comma 3, o ex art. 1413 cc. L'art. 13 della polizza prodotta dalla resistente stabiliva che “Affinchè le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto GOLD stipulato con la cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa”. La suddetta clausola era contenuta anche nella copia del contratto offerto in comunicazione dallo stesso ricorrente (doc.2), in cui il termine di decadenza era addirittura indicato in un anno. Con la sottoscrizione del contratto Gold il aveva aderito, in qualità di assicurato, alla polizza Pt_1 Tutela legal,e che aveva come contraenti e (si veda l'art. 14 del contratto Controparte_3 CP_2 Gold). Considerato che il contratto in questione era stato concluso in data 29.11.14 e che l'atto di citazione della causa instaurata dinanzi al Tribunale di Chieti notificato il 2.2.2017, ben oltre l'anno o i due anni indicati nella polizza, il ricorrente deve ritenersi -per le ragioni sopra riportate- decaduto dall'azione e, pertanto, la sua domanda deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, stante la non particolare complessità della causa in € 1700,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
I Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate come in motivazione. CP_2
Sentenza resa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. Brescia, 7 novembre 2025.
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
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