Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1579
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1949
Art. 1.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza da trarsi, mediante concorso per titoli, dai subalterni di complemento del Corpo stesso che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero del diploma di magistero in economia e diritto o in economia aziendale.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949