Articolo 2 della Legge 5 maggio 1956, n. 532
Articolo 1Articolo 3
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22 giugno 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo di cui all'articolo precedente ed alla Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto.
Entrata in vigore il 22 giugno 1956