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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANIELLO IN, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320210001092201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Chiede l'accoglimento del ricorso)
Resistente/Appellato: (Chiede il rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna avverso la cartella di pagamento n. 09320210001092201000, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2016, iscritta a ruolo n. 2021/001389 dalla Regione Puglia.
Parte ricorrente deduceva, in primo luogo, la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata e, in particolare, dell'avviso di accertamento indicato dall'Ente impositore come notificato in data 05/12/2018. Sosteneva, inoltre, che la pretesa tributaria risultasse comunque prescritta, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra le eventuali notifiche degli atti prodromici e la data di notifica della cartella, avvenuta in data 22/07/2024, senza che nelle more fossero intervenuti atti validamente idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Il ricorrente evidenziava altresì che, trattandosi di tassa automobilistica riferita all'annualità 2016, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo risultava spirato in data 31/12/2019.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, il quale, con le proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato. In particolare, l'Ufficio richiamava i periodi di sospensione dei termini derivanti dalla normativa emergenziale, deducendo che, tenuto conto delle sospensioni complessivamente maturate, il termine prescrizionale triennale non sarebbe decorso nel caso di specie.
All'udienza del 04/11/2055 il ricorso veniva discusso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che l'Ufficio non ha fornito prova della rituale notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni. In particolare, dagli atti risulta che il tentativo di notifica dell'avviso di accertamento non è andato a buon fine per irreperibilità del destinatario.
La Corte rileva che tale esito negativo della notifica non può ritenersi imputabile al destinatario, atteso che l'atto risulta spedito a un indirizzo difforme rispetto a quello risultante dalle informazioni disponibili nel sistema informativo ACI. In particolare, l'avviso di accertamento risulta inviato all'indirizzo di Indirizzo_1
, Luogo_1, Puglia, mentre dalla consultazione del sistema ACI — pur non avente valore certificativo — emerge un diverso indirizzo del contribuente, individuato in Indirizzo_2
, Luogo_1, Puglia.
In assenza della prova della corretta individuazione del domicilio del contribuente e della rituale notificazione dell'atto presupposto, deve ritenersi che l'avviso di accertamento non abbia mai prodotto effetti nei confronti del ricorrente. Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido fondamento, non potendo l'Amministrazione procedere alla riscossione sulla base di un atto impositivo mai portato legittimamente a conoscenza del contribuente.
La mancata notifica dell'atto presupposto assume rilievo dirimente anche sotto il profilo prescrizionale, poiché, in difetto di un valido atto interruttivo, il decorso del termine di prescrizione non risulta interrotto.
Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento, la pretesa tributaria deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
Alla luce di quanto sopra, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 500, oltre accessori di legge. Tenuto conto che il difensore del ricorrente si è dichiarato antistatario, le spese vanno distratte in suo favore.
Condanna l'Ufficio resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte Resistente alle spese del presente ricorso che liquida in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANIELLO IN, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320210001092201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Chiede l'accoglimento del ricorso)
Resistente/Appellato: (Chiede il rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna avverso la cartella di pagamento n. 09320210001092201000, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2016, iscritta a ruolo n. 2021/001389 dalla Regione Puglia.
Parte ricorrente deduceva, in primo luogo, la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata e, in particolare, dell'avviso di accertamento indicato dall'Ente impositore come notificato in data 05/12/2018. Sosteneva, inoltre, che la pretesa tributaria risultasse comunque prescritta, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra le eventuali notifiche degli atti prodromici e la data di notifica della cartella, avvenuta in data 22/07/2024, senza che nelle more fossero intervenuti atti validamente idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Il ricorrente evidenziava altresì che, trattandosi di tassa automobilistica riferita all'annualità 2016, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo risultava spirato in data 31/12/2019.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, il quale, con le proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato. In particolare, l'Ufficio richiamava i periodi di sospensione dei termini derivanti dalla normativa emergenziale, deducendo che, tenuto conto delle sospensioni complessivamente maturate, il termine prescrizionale triennale non sarebbe decorso nel caso di specie.
All'udienza del 04/11/2055 il ricorso veniva discusso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che l'Ufficio non ha fornito prova della rituale notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni. In particolare, dagli atti risulta che il tentativo di notifica dell'avviso di accertamento non è andato a buon fine per irreperibilità del destinatario.
La Corte rileva che tale esito negativo della notifica non può ritenersi imputabile al destinatario, atteso che l'atto risulta spedito a un indirizzo difforme rispetto a quello risultante dalle informazioni disponibili nel sistema informativo ACI. In particolare, l'avviso di accertamento risulta inviato all'indirizzo di Indirizzo_1
, Luogo_1, Puglia, mentre dalla consultazione del sistema ACI — pur non avente valore certificativo — emerge un diverso indirizzo del contribuente, individuato in Indirizzo_2
, Luogo_1, Puglia.
In assenza della prova della corretta individuazione del domicilio del contribuente e della rituale notificazione dell'atto presupposto, deve ritenersi che l'avviso di accertamento non abbia mai prodotto effetti nei confronti del ricorrente. Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido fondamento, non potendo l'Amministrazione procedere alla riscossione sulla base di un atto impositivo mai portato legittimamente a conoscenza del contribuente.
La mancata notifica dell'atto presupposto assume rilievo dirimente anche sotto il profilo prescrizionale, poiché, in difetto di un valido atto interruttivo, il decorso del termine di prescrizione non risulta interrotto.
Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento, la pretesa tributaria deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
Alla luce di quanto sopra, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 500, oltre accessori di legge. Tenuto conto che il difensore del ricorrente si è dichiarato antistatario, le spese vanno distratte in suo favore.
Condanna l'Ufficio resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte Resistente alle spese del presente ricorso che liquida in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.