Sentenza breve 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 15/07/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2025, proposto da
Baltex Campania 4 Polla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polla, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Orbisolar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota Prot. G. n. 0004845/2025 - U - 05/05/2025 del Comune di Polla, Area LL.PP. - SUAP ricevuta via pec in pari data, denominata " Provvedimento confermativo di diniego - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale sito in Strada Vicinale Fuciardo Snc, Polla (SA) in catasto al Foglio 24 p.lle 444-448-452 ", resa in relazione all’istanza di PAS presentata, ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 28/2011, da Baltex Campania 4 Polla S.r.l. in data 5 novembre 2024, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1,98 MWAC e delle relative opere di connessione alla rete;
- ove occorrer possa, della delibera di Giunta del Comune di Polla n. 113 del 27 maggio 2025 avente ad oggetto l’approvazione, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011, del PUA riguardante l’Ambito di Trasformazione Produttivo ATP6 del PUC del Comune di Polla pubblicato in pari data sull’Albo pretorio del Comune di Polla e della delibera di Giunta del Comune di Polla n. 82 del 7 aprile 2025 avente ad oggetto l’adozione del PUA riguardante l’Ambito di Trasformazione Produttivo ATP6 del PUC del Comune di Polla e del relativo avviso di pubblicazione sul BURC n. 26 del 22 aprile 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polla;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento della nota del 5 maggio 2025 recante diniego dell’istanza di PAS presentata dalla ricorrente per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, nonché dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e delle delibere di approvazione e adozione del PUA.
Deduce in fatto la ricorrente:
- di aver presentato in data 5 novembre 2024 istanza per di PAS ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere connesse;
- che in data 11 novembre 2024 il Comune inviava il preavviso di rigetto richiamando l’art. 33 delle N.T.A. del PUC;
- di aver presentato osservazioni contestando la legittimità dell’annunciato diniego;
- che il Comune, limitandosi a ribadire i motivi indicati nel preavviso, adottava in data 21 novembre 2024 il provvedimento di rigetto;
- di aver impugnato il suddetto rigetto con ricorso iscritto al n. di R.G. 2103/2024;
- che nelle more del giudizio il Comune ha emesso l’atto qui gravato, confermativo del precedente diniego;
- che questo Tribunale, con sentenza n. 881/2025, dichiarava in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’impugnazione del primo diniego e nel resto lo accoglieva disponendo l’annullamento dell’art. 33 n. 6 del PUC.
Si contesta il primo motivo di diniego, con cui il Comune richiama la sussistenza del vincolo preordinato all’esproprio sull’area, evidenziando che il suddetto vincolo non risulterebbe ancora apposto e la procedura di esproprio non sarebbe in ogni caso conclusa, sicché i terreni sarebbero tuttora nella disponibilità della ricorrente.
Si contestano anche il secondo e il terzo motivo deducendo che non rileverebbe l’approvazione del PUA sia perché sarebbe comunque consentita l’edificazione diretta mediante PAS, sia perché non vi sarebbe alcun contrasto con lo strumento urbanistico.
In subordine, si chiede l’annullamento delle delibere di Giunta aventi ad oggetto l’approvazione e l’adozione del PUA, le quali avrebbero dovuto tenere in considerazione l’istanza di PAS pendente, essendo la stessa compatibile con la vocazione produttiva e industriale dell’area.
Si contesta pure l’affermazione circa l’eccessivo consumo di suolo agricolo rimarcando che l’impianto, peraltro di piccole dimensioni, ricadrebbe solo in parte in area agricola e insisterebbe in ogni caso in area idonea.
Quanto al quarto motivo di diniego e al preteso contrasto con l’art. 5 D.L. n. 63/2024, si afferma che la realizzazione dell’impianto è consentita ai sensi dell’art. 20, comma 1 bis, D.Lgs. n. 199/2021.
Quanto al quinto motivo, che richiama l’art. 33 n. 6 delle N.T.A., si evidenzia che la disposizione è stata già annullata con la precedente sentenza di questo T.A.R.
Infine, quanto al sesto motivo di diniego e all’asserita mancanza della relazione sulla compatibilità urbanistica del progetto, si eccepisce la violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, trattandosi di motivo ostativo già emergente dall’istruttoria alla base del primo diniego, peraltro comunque sanabile con una richiesta di integrazione.
In generale, si eccepisce la violazione delle garanzie procedimentali, mancando sia l’avviso di avvio del procedimento che il preavviso di diniego.
Si eccepisce, da ultimo, l’eccesso di potere che vizierebbe il procedimento e di conseguenza il provvedimento confermativo di diniego impugnato, nonché la violazione ed elusione dell’art. 6, comma 4, D.lgs. n. 28/2011, essendo il secondo provvedimento intervenuto oltre il termine perentorio di 30 giorni.
Pur ritualmente intimata, non si è costituita la controinteressata.
Si è invece costituito il Comune eccependo l’inammissibilità della domanda per carenza originaria di interesse, stante la mancata impugnazione delle disposizioni pianificatorie di cui all’art. 34 del PUC (secondo cui alla fattispecie prospettata si applica l’art. 6, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 28/2011) e all’ATP 6, le quali investono direttamente le aree su cui la società ricorrente intende realizzare l’impianto produttivo e sono pertanto immediatamente lesive.
Ha poi contestato l’evocata possibilità di edificazione diretta, ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, essendo questa possibile solo per le iniziative private, mentre il piano attuativo, nel caso in controversia, è a vocazione pubblica, sicché la società ricorrente avrebbe dovuto attenersi al procedimento ad evidenza pubblica di assegnazione dei lotti.
Ha eccepito altresì l’improcedibilità in quanto la ricorrente non ha impugnato la determinazione RCG n. 399/2025, del 4 giugno 2025, con la quale il Comune di Polla ha approvato il bando pubblico finalizzato alla cessione del diritto di proprietà dei lotti nell’ambito dell’ATP 6 del PUC.
Ha ritenuto che parte ricorrente erroneamente ritenga giustificata la propria iniziativa sol perché l’impianto rientrerebbe in area astrattamente idonea, ex art. 20, comma 8, lett. c), n. 3 del D.Lgs. n. 199/2021, rimarcando in senso contrario che il Comune di Polla ha già pianificato l’area e ha anche avviato i procedimenti espropriativi, ribadendo la dichiarazione di pubblica utilità - dichiarata con l’approvazione del PUC in epoca antecedente alla presentazione della PAS - per cui la generale programmazione non potrebbe essere interrotta attraverso un’iniziativa, non sintonica, della Baltex.
Ha rilevato che la PAS, come concepita, compromette il PUC nella sua interezza anche perché parte dell’impianto che la ricorrente intende realizzare ricade in area destinata a verde nel PUA.
Ancora, ha contestato la dedotta violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, norma che non si applicherebbe ai procedimenti di secondo grado, in autotutela, quale l’atto confermativo impugnato per integrare la motivazione.
Infine, ha negato l’avvenuta formazione del silenzio assenso e affermato la tempestività dell’azione amministrativa.
All’udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato, sotto il profilo assorbente della violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Con la sentenza n. 881/2025 questo Tribunale ha dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’originario provvedimento di diniego alla definizione della P.A.S., sul presupposto che: “ il Comune ha adottato un nuovo provvedimento recante conferma dell’originario diniego, in dichiarata “considerazione di un elemento nuovo sopravvenuto” ” e che pertanto fosse “ nelle more intervenuto un nuovo atto che ha determinato una modificazione sostanziale della situazione giuridica contestata, sostituendo il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso per il quale viene meno l’interesse alla decisione ”.
In altri termini, è stato già riconosciuto che il nuovo atto, non essendo meramente confermativo del provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, costituiva (nuova) espressione di una funzione amministrativa.
Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma il Comune, la mancata comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza assume rilevanza nel caso di specie (rilevanza che verrebbe meno solo ove l’atto confermativo risultasse emesso sulla base di ragioni già espresse nell’originario diniego, sulle quali la parte avesse già avuto modo di dedurre).
Deve quindi darsi continuità ai seguenti principi: “ L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda concludere con un provvedimento che "per la prima volta" rappresenta al richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza. La sua ratio è quella di evitare "provvedimenti a sorpresa", cioè che prospettino questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui non percepibili. Quando l’istanza di riesame è respinta con un atto meramente confermativo o solo di conferma del precedente, sulla base di una motivazione incentrata sulla immodificabilità della precedente valutazione, non occorre una ulteriore interlocuzione procedimentale con l’interessato. Tale regola trova applicazione nel caso in cui, nonostante le sopravvenienze rappresentate con l’istanza di riesame, i provvedimenti di cui si chiede la riforma sono già divenuti definitivi e l’autotutela non rappresenta un obbligo per l’Amministrazione, bensì una facoltà, che legittimamente potrebbe non dar luogo ad alcun esito per l’interessato ” (Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2021, n. 4751).
In definitiva, essendo stato adottato un nuovo provvedimento non meramente confermativo ma sostitutivo del precedente diniego, all’esito di una nuova istruttoria posta in essere in espressa “ considerazione di un elemento nuovo sopravvenuto ”, nell’ambito del nuovo procedimento alla parte andavano garantiti i diritti di partecipazione procedimentale.
Per tale assorbente ragione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota del 5 maggio 2025 recante diniego dell’istanza di PAS.
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del 5 maggio 2025 recante diniego dell’istanza di PAS.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO