TRIB
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 4868/2021 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Zuccardi (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino C.F._2
(AV), alla Via Tagliamento n. 190, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
, in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia per legge, alla Via A. Diaz n.11
Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2024.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, , proprietaria del veicolo Volkswagen Passat targato Parte_1
AV926RH, conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Avellino, il , la Controparte_1 [...]
Stazione di Baiano e la , chiedendone la condanna, in Controparte_3 Controparte_4
solido, al risarcimento dei danni extracontrattuali subiti dal proprio veicolo, durante il sequestro penale a cui era sottoposto.
A sostegno della domanda esponeva che: 1) il giorno 31.5.2014, ore 9:30, nel Comune di Avella
(AV), in località Purgatorio Via Nazionale, i Carabinieri della Compagnia di Baiano elevavano il verbale n. 342886924 per violazione dell'art. 213, co. 4 C.d.S. a carico di , perché Controparte_5
circolava con il veicolo suindicato sottoposto a sequestro (elevato in data 12.9.2013 dai Carabinieri di Cimitile); 2) il verbale non veniva notificato all'attrice; 3) a seguito del rifiuto del conducente di assumere la custodia del veicolo, i Carabinieri elevavano il secondo verbale n. 342887022 per violazione dell'art. 213, co. 2 ter C.d.S. ed il veicolo veniva affidato in custodia giudiziale all' CP_6
con sede in Baiano (AV), con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria;
4) con
[...]
sentenza n. 294/2015, il Giudice di Pace di Avellino, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attrice e dal , annullava il verbale n. 4313512627 del 12.9.2013 per difetto di Controparte_5
notifica, con conseguente annullamento degli altri due verbali relativi alla violazione dell'art. 213 co.
4 co. 2 ter C.d.S., revocando le sanzioni accessorie e disponendo la restituzione del veicolo sequestrato;
5) al momento della restituzione, l'attrice riscontrava danni, causati dal fatto che il veicolo per molto tempo era stato esposto alle intemperie, quantificati in € 4.196,53; 6) aveva subito un ulteriore danno, pari alla somma di € 656,88, per il pagamento della polizza assicurativa per responsabilità civile per la durata del sequestro.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice di Pace ordinava la notifica dell'atto di citazione nei confronti del presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Parte_2
Indi la causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice, prova testimoniale e CTU.
Con ordinanza depositata in data 23.5.2018, il Giudice di Pace rimetteva la causa sul ruolo, ordinando la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti del in luogo del CP_1 CP_1
, revocando la precedente ordinanza del 10.7.2017. Parte_2
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1706/2021, il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia del Controparte_1
e della Legione Carabinieri Stazione di Baiano, rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 1706/2021, proponeva appello, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza con riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e con vittoria delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello. Eccepiva: 1) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348
c.p.c.; -2) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 25 c.p.c., 6 e 7 del r.d. n. 1611/1933.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente infondato per le ragioni che si passano ad illustrare. In via preliminare, deve osservarsi che l'atto di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché in esso vengono chiaramente indicati i motivi di impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado. La diversa questione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. resta, invece, assorbita dalle ragioni che si passano ad illustrare sulla parziale fondatezza dell'appello.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal appellato con riferimento al c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c., 6 e 7 del r.d. n. CP_1
1611/1933.
L'eccezione di incompetenza formulata è tardiva.
Infatti, la Scrivente aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 9 del r.d. cit., laddove consente di rilevare l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. in ogni stato e grado, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (come modificato dalla legge 69/2009), trattandosi di norma speciale incompatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost.. Dunque, la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve rilevarsi anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. ord. 20493/2018).
La competenza del Giudice di Pace di Avellino si è radicata legittimamente in primo grado e, non essendo possibile lo spostamento in appello, resta ferma innanzi al Tribunale adito, quale Giudice territorialmente competente a decidere il giudizio di appello avverso le sentenze del GdP di Avellino.
Passando, a questo punto, all'esame del merito, si osserva che dal contenuto degli atti e verbali di causa emerge come che la domanda attorea ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni extracontrattuali ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Tali danni, secondo la prospettazione dell'attrice, sono stati causati dal fatto che il veicolo è stato custodito all'aperto ed esposto alle intemperie da circa un anno.
Giova immediatamente evidenziare che non è stata evocata in giudizio l'impresa , Controparte_6
che ha rivestito la qualità di custode ex art. 214 bis C.d.S..
Poi, non risulta dedotta la violazione da parte di tale impresa degli obblighi di custodia, né indicata o altrimenti individuabile un obbligo previsto per legge di custodire i veicoli sottoposti a sequestro in locali chiusi, ma soltanto l'obbligo di custodirli in locali interdetti al pubblico.
A ciò va aggiunto che dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che a seguito del sequestro amministrativo del veicolo la custodia dello stesso è stata affidata all'impresa suindicata a causa del rifiuto del conducente, padre dell'attrice, di assumere la custodia del Controparte_5
veicolo in un proprio immobile occupandosi del trasporto a proprie spese. I Carabinieri, infatti, contestavano al la violazione prevista dall'articolo 213, co. 2 ter, C.d.S.. Pt_1
L'art. 213 C.d.S., rubricato: “Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa”, prevede come regola generale l'affidamento in custodia del veicolo al proprietario, ovvero al conducente o ad altri obbligati in solido se presenti. L'assunzione della custodia rappresenta un obbligo per i soggetti indicati, al quale non possono sottrarsi senza giustificato motivo. In caso di rifiuto, il veicolo viene consegnato al custode convenzionato e competente per territorio, autorizzato ai sensi del D.P.R. 571/1982.
Dunque, è possibile ritenere che il rifiuto del di assumere la custodia del veicolo abbia Pt_1
certamente reciso il nesso di causalità tra l'evento dannoso ed il fatto generatore del danno.
Infine, per completezza espositiva e con particolare riferimento alla prova dei danni, va rilevato che, nel verbale di dissequestro del 21.4.2015 non sono contenute contestazioni della proprietaria e del soggetto delegato al ritiro relative alla condizione del veicolo e alla presenza di eventuali danni.
Soltanto a distanza di mesi dal dissequestro, la si doleva, con la notifica dell'atto di citazione Pt_1
introduttivo del giudizio di I grado, dei danni in lite e chiedeva il rimborso della polizza assicurativa.
Il notevole lasso temporale trascorso e l'assenza di un accertamento tecnico dei danni al momento del dissequestro sono parimenti idonei ad escludere il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso.
Nessun elemento di prova favorevole all'appellante può essere assunto dalla testimonianza del
[...]
, padre dell'appellante, atteso che le dichiarazioni del teste non superano il vaglio di Controparte_5
attendibilità, sia per il rapporto di parentela con l'appellante sia perché è inverosimile che quest'ultimo, al momento del ritiro dell'autovettura, non abbia segnalato ai Carabinieri di Baiano ed al custode giudiziale alcuna contestazione sulle relative condizioni e danni.
Anche le risultanze della C.T.U. sono inutilizzabili, sia perché generiche quanto alle cause dei danni (il CTU riscontrava la presenza di piccole sfumature sulla totalità della carrozzeria, che riconduceva, in parte, alla vetustà del mezzo, in parte, alle intemperie), sia perché che l'esame del veicolo era effettuato a distanza di più di due anni dalla data del dissequestro.
Del resto, il veicolo in lite è stato immatricolato nell'anno 1997 e, quindi, evidentemente gli esborsi che l'attrice assume aver sostenuto per l'acquisto di batteria, pneumatici ed iniettori ben possono essere considerati alla stregua di spese necessarie, dopo molti anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo.
Appare condivisibile la parte della motivazione della sentenza impugnata, ove il GdP afferma la non risarcibilità del danno derivante dal pagamento del premio assicurativo durante il sequestro, in quanto l'efficacia della polizza poteva essere sospesa.
Pertanto, la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui è stata rigettata la domanda attorea. Invece, risulta fondato il secondo motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. Tali spese sono state poste a carico dell'appellante, nonostante la circostanza che il fosse contumace. Controparte_1
In punto di diritto, va evidenziato che la condanna alle spese di lite trova il proprio fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività difensiva per il riconoscimento di un proprio diritto. Ne deriva che non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso il pagamento delle spese del primo grado, per non aver espletato alcuna attività processuale (cfr. Cass. 16011/2024; Cass. 7361/2023).
Per tali motivi, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Le spese di lite del presente grado vengono compensate in ragione del fatto che l'appello ha trovato parziale accoglimento, effettuato un bilanciamento dell'importanza economica e giuridica tra il motivo di appello accolto e quello che invece non è stato accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, così provvede: Parte_1
1) in parziale riforma della sentenza appellata n. 1706/2021 del Giudice di Pace di Avellino elimina il capo del dispositivo contenente la condanna alle spese dell'attrice in favore dei convenuti (capo n. 2);
2) rigetta nel resto l'appello
3) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Avellino, il 21.11.24
IL GIUDICE
Teresa Cianciulli