Articolo 33 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 32Articolo 34
Versione
27 maggio 1950
Art. 33.
Il locatore che, sulla base di una sentenza o di una ordinanza di rilascio dell'immobile, adibito ad uso di abitazione, voglia procedere alla esecuzione, deve fare istanza al pretore, competente ai sensi dell' art. 26, comma primo, del Codice di procedura civile , affinche' sia fissata la data di tale esecuzione.
Il pretore, sentite le parti, con la massima celerita' di procedura e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, determina con decreto non soggetto a gravame il giorno in cui deve avere luogo l'esecuzione stessa.
Per tutta la durata della presente legge e' sospesa l'applicazione dell' art. 608, comma primo, del Codice di procedura civile in relazione agli immobili locati. Se il conduttore non e' presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli notificato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione del rilascio.
Quando, per la notevole penuria di alloggi e per il numero di sfratti da eseguire nel comune, si determini la necessita' di una graduazione di essi allo scopo di distribuirli ordinatamente nel tempo, il pretore puo' fissare la data della esecuzione anche con una certa dilazione dalla data della relativa richiesta, ma in ogni caso non oltre sei mesi.
Il pretore tiene conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente:
1) della difficolta' del conduttore di procurarsi altro alloggio;
2) della situazione comparativa del conduttore e di colui che
deve occupare l'immobile;
3) della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere.
L'esecuzione tuttavia deve essere fissata non oltre, trenta giorni dalla data del decreto quando il rilascio e' disposto in virtu' dell'art. 4, n. 2), e quando il conduttore sia inadempiente al momento della fissazione dell'esecuzione, ovvero se sussistano gravi motivi.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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