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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1121 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GRIGNAFFINI ELENA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n data 2.08.2008 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Loano al numero 8, parte II, serie A, anno 2008, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Loano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. la figlia minore rimarrà in affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
presso l'abitazione materna in Loano;
2. il sig. avrà̀ la facoltà̀ di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato alla CP_1
domenica, oltre ad almeno un giorno infrasettimanale, con o senza pernotto, in base alla volontà ed
esigenze della minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi e con gli impegni lavorativi dei genitori, e comunque previo accordo tra gli stessi. Il padre, in linea di massima, terrà
la minore alternativamente con la madre, durante le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua nonché́
per un periodo estivo di giorni 20 anche non consecutivi, il tutto compatibilmente con le esigenze di
vita della figlia e dei genitori e, comunque, i periodi e le turnazioni saranno di volta in volta stabiliti,
di comune accordo, da entrambi i coniugi, in base alle loro esigenze lavorative. Il padre, comunque,
potrà̀̀ tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidererà̀̀, sempre previo avviso telefonico e
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore;
3. il sig. si obbliga corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, in favore della CP_1
sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario di , un contributo mensile di Euro Parte_2 Per_1
300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge.
4. quanto alle spese straordinarie il padre contribuirà nella misura del 60% alle spese mediche,
odontoiatriche, sportive, ludiche/ricreative, scolastiche tra cui quelle relative ai libri di testo ed
eventuali rette, ripetizioni, buoni pasto, abbonamento autobus/treno, purché preventivamente
concordate e debitamente documentate.
5. I genitori convengono, altresì, che ogni singola spesa sia di carattere ordinario sia straordinario
il cui esborso è pari o superiore ad € 200,00 dovrà essere preventivamente concordata ed approvata
per iscritto da entrambi. Nel caso in cui le spese siano anticipate integralmente da un genitore, l'altro
si obbliga a rimborsare la quota di sua spettanza entro il giorno 5 del mese successivo dell'avvenuto
pagamento;
6. gli assegni familiari percepiti rimarranno nella piena disponibilità della sig.ra ; Parte_2
7. i coniugi confermano di prestano il reciproco consenso all'espatrio e parimenti al rilascio-rinnovo
del passaporto o di altro equipollente documento all'uopo valido.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo