Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/05/2021, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00583/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’Amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Gioncada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto per Servizi di Ricovero ed -OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 30/12/2019, inviato via PEC al suindicato amministratore di sostegno della ricorrente e ricevuto in pari data, del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura del Comune di -OMISSIS-;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”;
- del Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza di cui al punto precedente;
- di ogni altra Deliberazione del Consiglio Comunale, anche d’incerta data, con le quali è stato successivamente modificato il predetto “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n.-OMISSIS-del 28 aprile 2017, con la quale è stato approvato il “Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di -OMISSIS-;
- del Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di -OMISSIS- di cui al punto precedente;
- della D.G.R. n. 1673 del 22 giugno 2010, rubricata Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2010, e delle eventuali successive, mai rese note alla ricorrente, con cui la Regione ha determinato il valore della “quota di rilievo sanitario”, a favore delle persone accolte in strutture residenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del -OMISSIS- e 4, d.l. n. 28 del -OMISSIS-, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di -OMISSIS-, con provvedimento datato 30 dicembre 2019, dando conto di aver assunto, nell’interesse della ricorrente, l’onere economico per il pagamento delle rette dovute per l’accoglienza della stessa in regime di ricovero (dapprima temporaneo presso la Residenza per Anziani Città di -OMISSIS- dal 15/11/2019 al 01/12/2019 e, in seguito, definitivo presso la Residenza-OMISSIS--OMISSIS- dal 02 dicembre u.s..), richiamato l’art. 13, lett. c) e l’art. 22, lett. a) del vigente Regolamento comunale sui Ricoveri, nonché <<gli accordi intercorsi con l’Ass. Soc. dott.ssa -OMISSIS- in merito al versamento di € =-OMISSIS-,00= per il mese di dicembre in regime di ricovero temporaneo>> ha chiesto alla ricorrente il versamento di tutte le entrate percepite a decorrere dal mese di dicembre 2019.
La ricorrente, ha impugnato il predetto provvedimento nonché gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento del 30 dicembre 2019 nella misura in cui contiene la richiesta alla ricorrente di dar fondo al suo intero patrimonio e di pagare Euro -OMISSIS-,00 annui, sarebbe illegittimo e abnorme atteso l’I.S.E.E. della ricorrente; il Regolamento, richiamato dal Comune a fondamento della richiesta, conterrebbe una disciplina non conforme alle previsioni del d.P.C.M. n. 159/2013, richiedendo che l’utente, utilizzando ogni tipo di entrata economica ad esso destinata, anche svincolata dall’I.S.E.E., comunque consumi tutto il proprio “patrimonio” prima di vedersi riconosciuta l’integrazione comunale della retta;
2. illegittimo sarebbe anche il Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza del Comune di -OMISSIS-, che costituisce la base giuridica del provvedimento qui gravato; ciò con riferimento all’art. 5 lett. e) e f) perché in contrasto con il parametro Isee; parimenti illegittimo sarebbe l’inciso di cui all’art. 11 del Regolamento, e il successivo art. 13; conseguentemente viziati sarebbero anche l’art. 14, gli artt. 19 e 22; nonché l’art. 15 del Regolamento, nella parte in cui prescrive che si prevede di lasciare in disponibilità al ricoverato in struttura “b) un sussidio mensile per le piccole spese individuali personali determinato annualmente dalla giunta comunale in misura non inferiore al 20 per cento dell’assegno sociale”; il Regolamento del 2007, inoltre, risulterebbe in contrasto col Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di -OMISSIS-, approvato nel 2017.
Parte ricorrente, quindi, ha chiesto che il Comune di -OMISSIS- venga condannato al ricalcolo della quota mensile/annuale effettivamente dovuta dalla ricorrente per il ricovero che la concerne, nei limiti del proprio I.S.E.E..
Nonostante la regolarità della notifica nessuno si è costituito in giudizio per il Comune di -OMISSIS-.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Premessa.
La ricorrente, persona “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”, a seguito della valutazione multidisciplinare da parte dell’UVMD in data 14 novembre 2019 è risultata ammissibile all’accoglienza sia definitiva, sia temporanea in struttura assistenziale.
Individuata la struttura appropriata la ricorrente risulta da ultimo ricoverata presso la “-OMISSIS-” dell’I.S.R.A.A. di -OMISSIS-.
In relazione alla ricorrente, dagli atti risulta, per l’anno 2019 un’attestazione I.S.E.E. pari a € 11.242,00, e per il -OMISSIS- pari a € 9.865,33. Parte ricorrente ha dato altresì conto di alcune posizioni debitorie a carico della stessa e che dal mese di marzo -OMISSIS- avrebbe percepito l’indennità di accompagnamento.
Il Comune, con l’atto datato 30/12/2019, dando conto di aver <<assunto l’onere economico per il pagamento delle rette dovute per l’accoglienza, in regime di ricovero dapprima temporaneo presso la Residenza per Anziani Città di -OMISSIS- dal 15/11/2019 al 01/12/2019 e, in seguito, definitivo presso la Residenza-OMISSIS--OMISSIS- dal 02 dicembre u.s.>>, richiamati l’art. 13, lett. c), e l’art. 22, lettera a), del Regolamento comunale sui Ricoveri, ha richiesto alla ricorrente <<il versamento di tutte le entrate>> percepite dalla stessa a decorrere dal mese di dicembre 2019>>, con la precisazione che, qualora la ricorrente avesse bisogno di trattenere delle somme per sé da quanto spettante al Comune al fine di soddisfare particolari necessità (di carattere sanitario, per acquistare farmaci, etc.), avrebbe potuto fornire ogni informazione rilevante e idonea documentazione.
2. Nel merito.
Ai sensi dell’art. 117 Cost., la ripartizione delle competenze legislative relative alla materia in esame riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni, e non gli enti locali.
Più precisamente, è rimessa alla fonte statale la disciplina dei livelli di assistenza che devono essere garantiti a livello nazionale.
Per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, <<l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti>> (C. Stato, n. 3671 del 2018).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che <<va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013>>; in tal senso, C. Stato n. 5684 del 2019 ha concluso nel senso che <<in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. E’, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune … avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata>>.
Anche in Veneto non <<residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni>> (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/-OMISSIS-), non potendo la normativa regionale e locale in alcun modo derogare “ in peius ” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto 61/2021).
L’art. 2, Dpcm 159/2013, stabilisce che l’ISEE costituisce lo strumento <<… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione>>.
Ai sensi dell’art. 2 sexies , d.l. n. 42 del 2016 conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF>>.
Nel caso di specie, con delibera n. 14 del 19 febbraio 2007, il Comune resistente ha adottato il Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza
Il regolamento di cui sopra prevede, per quanto in questa sede di interesse e specificamente censurato da parte ricorrente:
- art. 5 (Condizioni soggettive e fasi della presa in carico), <<la “presa in carico” dell’utente, ai fini dell’erogazione dell’intervento socio-assistenziale di integrazione delle rette di ospitalità alberghiera e delle altre prestazioni o servizi correlati, è disposta secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, in presenza delle seguenti condizioni: ……………e) rispondenza alle soglie economiche di assistibilità, stabilite annualmente dalla giunta comunale in relazione alle rette praticate dagli I.S.R.A.A. di -OMISSIS- e all’effettiva consistenza economico-reddituale del soggetto; e) messa a disposizione dell’utente dei propri beni e delle proprie risorse economiche per le spese di ospitalità nella struttura residenziale; f) insufficienza dei beni e delle risorse economiche alla copertura delle spese da parte dell’utente e dei soggetti coinvolti, come definiti dal presente regolamento……>>;
- art. 11 (individuazione delle categorie di obbligazioni) per la determinazione delle relazioni economiche presupposte e derivanti dalla presa in carico si individuano: a) un’obbligazione principale ed autonoma facente capo al richiedente quale fruitore in proprio dell’accoglienza nella struttura residenziale, ai familiari componenti il nucleo anagrafico e agli altri soggetti a carico identificati all’art 2 del D. Lgs. 130/2000: il soggetto fruitore utilizza tutti i suoi beni al fine di sostenere le spese di ricovero, eccettuata la quota che costituisce il “reddito garantito” del coniuge convivente o vincolata con provvedimento giudiziale per le finalità previste per legge; nella quantificazione dell’obbligazione confluiscono anche i redditi e le risorse economico-finanziarie dei componenti il nucleo familiare anagrafico e degli altri soggetti secondo le norme sopra individuate che disciplinano l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.); ……c) un’obbligazione residuale facente capo all’ente erogatore del contributo economico integrativo: l’ente interviene per la parte della retta di ospitalità alberghiera non coperta dalle risorse economiche dei soggetti sopra considerati, fermo restando nei confronti dell’utente, dei componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente la prestazione assistenziale e degli altri “soggetti collegati” all’utente in virtù di vincoli di solidarietà familiare. La giunta comunale determina il valore economico delle risorse necessarie ad assicurare gli obblighi sopra individuati. Gli importi della compartecipazione alla spesa sono determinati in via provvisoria in conformità alla norma transitoria di cui all’art. 22>>;
- art. 13 (Beni dell’utente) <<nel caso in cui risultino superati i limiti economici stabiliti, accertati tramite l’I.S.E.E, ma il soggetto abbia la disponibilità di risorse economiche non sufficienti a garantire la copertura delle rette per un periodo sufficiente in relazione all’aspettativa statistica media di vita, la presa in carico può comunque essere disposta, su domanda, alle seguenti condizioni: a) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente pro-quota indivisa) della casa di abitazione: il richiedente trasferisce all’ente, a titolo non oneroso, la proprietà o l’usufrutto dell’immobile; il valore del bene è utilizzato, anche figurativamente, per il pagamento delle rette, cumulato con gli altri redditi, fino ad estinzione dell’importo economico corrispondente; l’ente può convenire con la struttura residenziale il trasferimento del bene direttamente alla stessa con scomputo progressivo del valore economico per il pagamento delle rette dovute. In questi casi il coniuge non separato, anziano di età secondo la definizione del presente regolamento, previa domanda da presentare entro tre mesi dal ricovero, conserverà il diritto di abitazione, ex art. 1022 del Codice civile, per tutta la durata della sua vita; i familiari conviventi, su loro domanda da presentare entro tre mesi da quella del richiedente, avranno diritto di abitazione, ex art. 1022 del Codice civile, per la durata di vita dell’utente e, successivamente, per altri quattro anni, salvo un’eventuale proroga nei casi di forza maggiore, verso pagamento di un corrispettivo calcolato secondo la disciplina delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle spese ed oneri afferenti l’utilizzo dell’immobile, secondo la disciplina delle locazioni;…. c) utente proprietario di somme di danaro, risparmi, depositi, titoli di credito, altre attività finanziarie e patrimoniali: i beni vengono conferiti all’ente in pagamento anticipato delle rette dovute, fino ad estinzione. Esaurito il valore economico dei beni, l’ente interviene per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di integrazione delle rette…...L’accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione della convenienza economica, gestionale e amministrativa per l’ente>>;
- art. 14 (diritto di credito e rimborso; modifica degli importi) <<l’intervento economico del Comune verso l’assistito costituisce a favore dell’ente un diritto di credito per il rimborso delle spese anticipate ed effettuate in conseguenza del rapporto assistenziale…>>;
- art. 16 (attivazione delega alla riscossione delle pensioni; somme e beni personali relitti) <<per regolare in modo puntuale i rapporti economici con la struttura ospitante, l’utente titolare di pensioni conferisce mandato all’incasso al Comune di -OMISSIS- o, su indicazione dell’ente, alla struttura ospitante; conferisce inoltre assegni economici, indennità, rendite, vitalizi, arretrati e conguagli erogati. Al decesso dell’utente o alla cessazione del rapporto assistenziale, gli eventuali residui di somme non utilizzate rimasti nella effettiva disponibilità dell’ente vanno a rimborso di quanto anticipato dallo stesso; gli effetti personali e gli altri beni vengono devoluti agli eredi secondo le disposizioni del codice civile in materia di successione, salva la eventuale proposizione dell’azione di rivalsa sui beni di rilevante valore economico, suscettibili di vendita o liquidazione>>;
- art. 19 (uscita dal carico): <<qualora l’utente acquisisca a qualsiasi titolo disponibilità economiche, o redditi, o altri beni di importo sufficiente a provvedere autonomamente al pagamento delle rette, o intervenga un altro soggetto a garantirne il pagamento, viene disposta la cessazione della presa in carico, d’intesa con la struttura ospitante. Nel caso le predette disponibilità o risorse non siano sufficienti a coprire i costi prevedibili in relazione alla durata media di vita, gli stessi sono interamente utilizzati dall’assistito in pagamento delle rette di ospitalità>>;
− art. 22 (norma transitoria) <<fino a diversa determinazione della giunta comunale, la compartecipazione alle spese da parte dei familiari e dei soggetti collegati – in via di prima attuazione – è così determinata: a) l’utente utilizza prioritariamente i propri mezzi e risorse economiche, patrimoniali, reddituali e finanziarie per il pagamento delle spese del ricovero; b) nel caso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale di godimento (anche in comunione e/o indivisi) su beni immobili, per la presa in carico si attua il trasferimento a titolo gratuito al Comune (o su decisione del Comune alla struttura ospitante, per costituire la provvista di pagamento delle rette di ospitalità, cumulativamente a pensioni, assegni, indennità, arretrati e conguagli e comunque ai redditi percepiti in modo continuativo, con le modalità previste all’art. 13)>>.
Le disposizioni regolamentari che precedono, nelle parti puntualmente sottolineate, si pongono manifestamente in contrasto con la normativa e gli insegnamenti giurisprudenziali più sopra esposti in quanto:
- contengono una disciplina che non è conforme alla normativa Isee vigente;
- in contrasto con la disciplina in materia di Isee considerano, ai fini anche della compartecipazione autonomamente e integralmente, tutte le somme percepite dal ricorrente, compresa l’indennità di accompagnamento e invalidità, nonché il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’interessato, al di là di quanto, a tale riguardo, rileva ai fini della determinazione dell’ISEE;
- impongono a parte ricorrente una serie di obblighi strumentali relativi al proprio patrimonio finalizzati a mettere a disposizione del Comune i cespiti attivi sempre in violazione della disciplina dell’ISEE.
Ne consegue, altresì, l’illegittimità derivata degli atti e provvedimenti comunali impugnati laddove viene disposta una quantificazione di compartecipazione avulsa dai corretti criteri di calcolo.
Diversamente non vi sono elementi, nel caso di specie, per dover affrontare l’accertamento di legittimità del Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di -OMISSIS-, approvato nel 2017, sia della delibera della D.G.R. n. 1673 del 22 giugno 2010, in quanto non risultanti direttamente lesive degli interessi di parte ricorrente, e comunque non oggetto di specifiche censure da parte della stessa.
L’annullamento delle disposizioni regolamentari che precedono nelle parti riportate e sottolineate e l’annullamento delle conseguenti determinazioni Comunali comportano l’obbligo a carico del Comune di procedere a una nuova rideterminazione della compartecipazione.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per annullare le determinazioni comunali con conseguente rideterminazione corretta della spesa.
Il ricalcolo complessivo della quota comporta, peraltro, che le contestazioni di parte ricorrente nei confronti della previsione di un <<sussidio mensile per le piccole spese individuali personali determinato annualmente dalla giunta comunale in misura non inferiore al 20 per cento dell’assegno sociale>>, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, non possa ritenersi, allo stato, eccessivamente ridotta, di talché la censura non può essere accolta, non potendosi ritenere dimostrata l’inadeguatezza in concreto della previsione in questione (in senso conforme, C. Stato, 316/2021).
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve disporsi l’annullamento delle disposizioni regolamentari più sopra indicate, e della relativa delibera di adozione, nelle parti debitamente riportate e sottolineate, nonché gli atti impugnati indicati in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate attesa la particolarità e complessità della vertenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto,
1) annulla le disposizioni del “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza” del Comune resistente, indicate in motivazione, e relativa delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2007, in parte qua ;
2) annulla la nota del 30/12/2019 del Comune di -OMISSIS-;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.