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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/07/2024, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASTORELLI IVAN
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale e/o condotta illecita dell'Avv. CP_1
ex art. 2043 cc conseguente al grave inadempimento posto in essere nell'espletamento
[...]
del mandato professionale allo stesso conferito dalla IG.ra , per i motivi Parte_2
meglio esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento professionale e/o condotta illecita ex art. 2043 cc posto in essere dall'Avv. , la IG.ra ha subito Controparte_1 Parte_2
danni patrimoniali quantificati nell'importo di €.35.740,99, così come comprovati dall'allegata
pagina 1 di 8 documentazione e per le motivazioni sopra esposte, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di €.35.740,99 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, compensi di causa oltre rimborso forfettario, I.V.A. e c.p.a. come per legge da distrarsi a favore del deducente procuratore antistatario.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha domandato l'accertamento Parte_2 della responsabilità professionale dell'avv. per aver omesso di coltivare l'azione Controparte_1
esecutiva volta a recuperare il credito dalla stessa vantato nei confronti di e Controparte_2
per aver fatto prescrivere l'anzidetto credito, e, conseguentemente, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 35.740,99.
A seguito del decesso di (avvenuto in data 24.10.2023), il giudizio è stato Parte_2
dichiarato interrotto con provvedimento del 26.10.2023; la causa, poi, è stata riassunta da in qualità di unico erede della madre. Parte_1
L'avv. benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 17.4.2024.
2. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, e quindi stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv. occorre anzitutto Controparte_1
ripercorrere i fatti che hanno dato origine alla presente causa.
Dagli atti di causa si evince che nel 2010 si è rivolta all'avv. Parte_2 Controparte_1
dopo aver provato a portare all'incasso – senza successo – l'assegno bancario n. 0524271857-05 del 16.7.2010 consegnatole da quale acconto per il pagamento delle quote Controparte_2
societarie di oggetto di cessione da (e a CP_3 Parte_2 Parte_1
Controparte_2
A seguito dell'incarico ricevuto da l'avv. ha notificato a Parte_2 Controparte_1
atto di precetto sull'assegno protestato, intimandole il pagamento di Controparte_2 complessivi € 35.740,99 (doc. 2 parte attrice).
pagina 2 di 8 A fronte di ciò, parte attrice ha dedotto che l'avv. avrebbe omesso di coltivare Controparte_1
l'azione esecutiva nei confronti di facendo altresì prescrivere il proprio diritto Controparte_2
credito.
Al riguardo è stato sentito come testimone (compagno convivente di Testimone_1 Parte_2
, il quale ha dichiarato che (cfr. verbale udienza 28.6.2024):
[...]
- si è rivolta all'avv. per l'esecuzione del contratto di Parte_2 Controparte_1
cessione delle quote sociali;
- l'avv. ha consigliato a di procedere preliminarmente al Controparte_1 Parte_2 recupero della somma di € 35.000,00, di cui all'assegno bancario n. 0524271857-05 che era (“Confermo la circostanza;
ricordo proprio che la signora Controparte_4
aveva chiuso il conto;
avendo chiuso il conto era una truffa e lui ci aveva detto CP_2 che avrebbe fatto sia la causa civile sia quella penale”);
- ha corrisposto all'avv. € 800,00 a titolo di fondo spese Parte_2 Controparte_1 per l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare (“i soldi sono stati dati in contanti all'avv. ), all'esito della quale – secondo quanto dichiarato dall'avv. CP_1
alla sua assistita – il bene pignorato sarebbe stato aggiudicato per la Controparte_1 somma di € 100.000,00;
- a partire dal 2020 ha più volte tentato – senza risultato – di contattare Parte_2
l'avv. per avere spiegazioni in ordine ai tempi per il recupero del suo Controparte_1
credito, non avendo ricevuto alcuna somma nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla (asserita) vendita dell'immobile: “noi l'avevamo sentito nei mesi precedenti ma lui continuava a rimbalzarci a un appuntamento successivo;
anche in questo caso [appuntamento del 29.9.2020 avanti al Tribunale di Milano] poi non si è presentato”;
- da controlli effettuati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano è emerso che non esisteva nessuna procedura esecutiva nei confronti di “non esisteva Controparte_2
alcuna pratica con quel numero;
hanno fatto anche un controllo con il nome della debitrice e della mia compagna;
non esisteva niente”;
- l'avv. ha riconosciuto davanti a di non aver mai Controparte_1 Parte_2 introdotto alcuna procedura esecutiva nei confronti di “noi eravamo Controparte_2 in realtà con lui in Tribunale per l'udienza dello sfratto che seguiva lui e lì gli abbiamo
pagina 3 di 8 chiesto che fine avesse fatto la procedura immobiliare e messo alle strette, visto che gli avevamo chiesto di andare insieme in Cancelleria per capire come mai la cosa si stesse protraendo così tanto, ha ammesso di non aver mai fatto il pignoramento;
lui ci ha detto di non aver coltivato la procedura che quindi si sarebbe estinta”;
- l'avv. ha confessato di non aver interrotto i termini di prescrizione del Controparte_1
diritto di credito di Parte_2
- l'avv. ha rassicurato che avrebbe attivato la sua Controparte_1 Parte_2 assicurazione professionale: “quel giorno ci ha detto che ci saremmo visti nel suo studio nel pomeriggio e che avremmo chiamato insieme l'assicurazione per capire come risolvere il problema;
ma da quel giorno non si è più visto né sentito;
addirittura aveva messo il blocco quando arrivava una nostra chiamata”.
3. Come noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, non si impegna al suo conseguimento, ma solo a prestare la propria opera per raggiungere il risultato
(cfr. Cass. civ. 7309/17). Tale lieve sfumatura linguistica porta con sé importanti conseguenze sul piano pratico, non potendo il professionista essere chiamato a rispondere per il mero mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, se a questo non si accompagna un comportamento del medesimo qualificabile in termini negativi, quale comportamento negligente e/o imperito.
É proprio la modalità di svolgimento dell'attività professionale a venire in questione al fine di valutare la responsabilità del professionista;
modalità di svolgimento da parametrare al criterio valutativo di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., in combinato con quello dell'art. 2236 c.c.
Ciò comporta che l'inadempimento non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere invece valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento della specifica attività professionale.
L'accettazione dell'incarico, infatti, vincola il professionista a rendere la propria prestazione con una diligenza che non è quella “tradizionale” del buon padre di famiglia, bensì quella
“professionale” commisurata all'attività prestata, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c. Il professionista, poi, potrà andare esente da responsabilità per colpa lieve – rispondendo unicamente per dolo e colpa grave – laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
pagina 4 di 8 3.1 Secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza, l'avvocato è dunque responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio. Di contro, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. 11906/2016).
3.2 Quanto all'onere della prova, in materia di azione di responsabilità professionale l'attore è tenuto a provare, oltre alla condotta inadeguata o negligente del professionista, anche il danno sofferto e il nesso causale tra condotta e danno;
il danno infatti deve essere stato causato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile qualora, sulla base di criteri
(necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (in tal senso si veda Cass. civ. 6967/06).
Al riguardo, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. n. 1984 del 2016).
Detto in altre parole, affinché possa affermarsi la responsabilità dell'avvocato, occorre la valutazione positiva che la proposizione di una diversa azione o il diligente compimento di determinate attività avrebbero determinato effetti più vantaggiosi per l'assistito: il danno deve essere specificamente provato e non presunto sulla base della mera negligenza del professionista
(in questo senso, tra le altre, Cass. civ. 11901/02, 10966/04 e 6537/06).
4. Ciò premesso, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, dalla documentazione presente in atti deve ritenersi provato innanzitutto il conferimento dell'incarico da Parte_2 all'avv. .
[...] Controparte_1
Analogamente, deve ritenersi provato che l'avv. , dopo aver notificato a Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 8 l'atto di precetto, non ha iniziato la procedura esecutiva immobiliare, omettendo la CP_2 notifica dell'atto di pignoramento, né ha compiuto atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito vantato da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
Tali circostanze, specificamente dedotte da parte attrice, hanno trovato conferma nell'esame testimoniale di Testimone_1
A tali elementi deve aggiungersi il contegno processuale tenuto dall'avv. il Controparte_1 quale, benché regolarmente intimato per l'udienza del 28.6.2024, non è comparso per rispondere all'interrogatorio formale.
Come noto, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, giacché, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nel caso di specie, detto comportamento, alla luce degli elementi di prova sopra indicati, consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, riguardanti il conferimento dell'incarico da parte di e la mancata instaurazione della procedura esecutiva Parte_2 immobiliare da parte dell'avv. . Controparte_1
4.1 Evidente, dunque, il comportamento colposo dell'avv. , alla stregua dei criteri Controparte_1
individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Lo stesso, infatti, pur avendo comunicato alla propria assistita che avrebbe provveduto all'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare, non ha avviato alcuna azione esecutiva per il recupero del credito dalla stessa vantato nei confronti di omettendo, Controparte_2
altresì, di porre in essere atti interruttivi della prescrizione del diritto.
4.2 Tale condotta, però, seppur negligente, non basta di per sé sola a fondare la responsabilità professionale del resistente, essendo altresì necessaria la prova del danno sofferto e del nesso di causalità fra la predetta condotta omissiva e il danno: “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile
pagina 6 di 8 alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni” (Cass. civ. n. 22606/2016).
Ebbene, occorre accertare se nel caso in esame la condotta colposa dell'avvocato sia collegata causalmente al lamentato danno.
Come sopra evidenziato, trattandosi di causalità omissiva, incombeva su parte attrice l'onere di provare – secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non” – che l'esito della procedura esecutiva immobiliare sarebbe stato verosimilmente favorevole alla stessa qualora il legale avesse avviato il pignoramento immobiliare.
4.3 Nel caso in esame, la documentazione presente in atti consente di ritenere che sostituendo la condotta omissiva contestata con quella attiva doverosa il risultato sarebbe mutato.
Ed infatti, non vi sono motivi per ritenere che la procedura esecutiva immobiliare nei confronti di non avrebbe portato al recupero del credito vantato da Controparte_2 Parte_2
tenuto conto che dalla visura catastale depositata da parte attrice si evince che Controparte_2 all'epoca dei fatti era proprietaria di due immobile (un appartamento e un box) siti in Milano, in via Francesco De Sanctis n. 41.
Orbene, è indubbio che l'operato dell'avv. si è tradotto in una violazione Controparte_1 dell'obbligo di diligenza professionale sullo stesso incombente, che ha influito in maniera diretta e decisiva sul mancato recupero del credito da parte della sua assistita, Parte_2
4.4 Stante l'acclarata responsabilità professionale del legale convenuto, atteso il nesso di causalità tra l'omissione dallo stesso compiuta e il mancato recupero del credito da parte di va pertanto accolta l'azione risarcitoria formulata da in Parte_2 Parte_1 qualità di unico erede di nei confronti dell'avv. . Parte_2 Controparte_1
Conseguentemente, l'avv. deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 Pt_1 la somma complessiva di € 35.740,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M.147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta la responsabilità professionale dell'avv. e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'avv. Controparte_1 CP_1
a titolo di responsabilità risarcitoria contrattuale, al pagamento in favore di
[...] della somma complessiva di € 35.740,99, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 5.261,00, oltre iva, cpa e 15% per spese generali, come per legge.
Lodi, 22 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASTORELLI IVAN
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale e/o condotta illecita dell'Avv. CP_1
ex art. 2043 cc conseguente al grave inadempimento posto in essere nell'espletamento
[...]
del mandato professionale allo stesso conferito dalla IG.ra , per i motivi Parte_2
meglio esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento professionale e/o condotta illecita ex art. 2043 cc posto in essere dall'Avv. , la IG.ra ha subito Controparte_1 Parte_2
danni patrimoniali quantificati nell'importo di €.35.740,99, così come comprovati dall'allegata
pagina 1 di 8 documentazione e per le motivazioni sopra esposte, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di €.35.740,99 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, compensi di causa oltre rimborso forfettario, I.V.A. e c.p.a. come per legge da distrarsi a favore del deducente procuratore antistatario.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha domandato l'accertamento Parte_2 della responsabilità professionale dell'avv. per aver omesso di coltivare l'azione Controparte_1
esecutiva volta a recuperare il credito dalla stessa vantato nei confronti di e Controparte_2
per aver fatto prescrivere l'anzidetto credito, e, conseguentemente, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 35.740,99.
A seguito del decesso di (avvenuto in data 24.10.2023), il giudizio è stato Parte_2
dichiarato interrotto con provvedimento del 26.10.2023; la causa, poi, è stata riassunta da in qualità di unico erede della madre. Parte_1
L'avv. benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 17.4.2024.
2. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, e quindi stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv. occorre anzitutto Controparte_1
ripercorrere i fatti che hanno dato origine alla presente causa.
Dagli atti di causa si evince che nel 2010 si è rivolta all'avv. Parte_2 Controparte_1
dopo aver provato a portare all'incasso – senza successo – l'assegno bancario n. 0524271857-05 del 16.7.2010 consegnatole da quale acconto per il pagamento delle quote Controparte_2
societarie di oggetto di cessione da (e a CP_3 Parte_2 Parte_1
Controparte_2
A seguito dell'incarico ricevuto da l'avv. ha notificato a Parte_2 Controparte_1
atto di precetto sull'assegno protestato, intimandole il pagamento di Controparte_2 complessivi € 35.740,99 (doc. 2 parte attrice).
pagina 2 di 8 A fronte di ciò, parte attrice ha dedotto che l'avv. avrebbe omesso di coltivare Controparte_1
l'azione esecutiva nei confronti di facendo altresì prescrivere il proprio diritto Controparte_2
credito.
Al riguardo è stato sentito come testimone (compagno convivente di Testimone_1 Parte_2
, il quale ha dichiarato che (cfr. verbale udienza 28.6.2024):
[...]
- si è rivolta all'avv. per l'esecuzione del contratto di Parte_2 Controparte_1
cessione delle quote sociali;
- l'avv. ha consigliato a di procedere preliminarmente al Controparte_1 Parte_2 recupero della somma di € 35.000,00, di cui all'assegno bancario n. 0524271857-05 che era (“Confermo la circostanza;
ricordo proprio che la signora Controparte_4
aveva chiuso il conto;
avendo chiuso il conto era una truffa e lui ci aveva detto CP_2 che avrebbe fatto sia la causa civile sia quella penale”);
- ha corrisposto all'avv. € 800,00 a titolo di fondo spese Parte_2 Controparte_1 per l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare (“i soldi sono stati dati in contanti all'avv. ), all'esito della quale – secondo quanto dichiarato dall'avv. CP_1
alla sua assistita – il bene pignorato sarebbe stato aggiudicato per la Controparte_1 somma di € 100.000,00;
- a partire dal 2020 ha più volte tentato – senza risultato – di contattare Parte_2
l'avv. per avere spiegazioni in ordine ai tempi per il recupero del suo Controparte_1
credito, non avendo ricevuto alcuna somma nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla (asserita) vendita dell'immobile: “noi l'avevamo sentito nei mesi precedenti ma lui continuava a rimbalzarci a un appuntamento successivo;
anche in questo caso [appuntamento del 29.9.2020 avanti al Tribunale di Milano] poi non si è presentato”;
- da controlli effettuati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano è emerso che non esisteva nessuna procedura esecutiva nei confronti di “non esisteva Controparte_2
alcuna pratica con quel numero;
hanno fatto anche un controllo con il nome della debitrice e della mia compagna;
non esisteva niente”;
- l'avv. ha riconosciuto davanti a di non aver mai Controparte_1 Parte_2 introdotto alcuna procedura esecutiva nei confronti di “noi eravamo Controparte_2 in realtà con lui in Tribunale per l'udienza dello sfratto che seguiva lui e lì gli abbiamo
pagina 3 di 8 chiesto che fine avesse fatto la procedura immobiliare e messo alle strette, visto che gli avevamo chiesto di andare insieme in Cancelleria per capire come mai la cosa si stesse protraendo così tanto, ha ammesso di non aver mai fatto il pignoramento;
lui ci ha detto di non aver coltivato la procedura che quindi si sarebbe estinta”;
- l'avv. ha confessato di non aver interrotto i termini di prescrizione del Controparte_1
diritto di credito di Parte_2
- l'avv. ha rassicurato che avrebbe attivato la sua Controparte_1 Parte_2 assicurazione professionale: “quel giorno ci ha detto che ci saremmo visti nel suo studio nel pomeriggio e che avremmo chiamato insieme l'assicurazione per capire come risolvere il problema;
ma da quel giorno non si è più visto né sentito;
addirittura aveva messo il blocco quando arrivava una nostra chiamata”.
3. Come noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, non si impegna al suo conseguimento, ma solo a prestare la propria opera per raggiungere il risultato
(cfr. Cass. civ. 7309/17). Tale lieve sfumatura linguistica porta con sé importanti conseguenze sul piano pratico, non potendo il professionista essere chiamato a rispondere per il mero mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, se a questo non si accompagna un comportamento del medesimo qualificabile in termini negativi, quale comportamento negligente e/o imperito.
É proprio la modalità di svolgimento dell'attività professionale a venire in questione al fine di valutare la responsabilità del professionista;
modalità di svolgimento da parametrare al criterio valutativo di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., in combinato con quello dell'art. 2236 c.c.
Ciò comporta che l'inadempimento non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere invece valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento della specifica attività professionale.
L'accettazione dell'incarico, infatti, vincola il professionista a rendere la propria prestazione con una diligenza che non è quella “tradizionale” del buon padre di famiglia, bensì quella
“professionale” commisurata all'attività prestata, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c. Il professionista, poi, potrà andare esente da responsabilità per colpa lieve – rispondendo unicamente per dolo e colpa grave – laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
pagina 4 di 8 3.1 Secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza, l'avvocato è dunque responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio. Di contro, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. 11906/2016).
3.2 Quanto all'onere della prova, in materia di azione di responsabilità professionale l'attore è tenuto a provare, oltre alla condotta inadeguata o negligente del professionista, anche il danno sofferto e il nesso causale tra condotta e danno;
il danno infatti deve essere stato causato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile qualora, sulla base di criteri
(necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (in tal senso si veda Cass. civ. 6967/06).
Al riguardo, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. n. 1984 del 2016).
Detto in altre parole, affinché possa affermarsi la responsabilità dell'avvocato, occorre la valutazione positiva che la proposizione di una diversa azione o il diligente compimento di determinate attività avrebbero determinato effetti più vantaggiosi per l'assistito: il danno deve essere specificamente provato e non presunto sulla base della mera negligenza del professionista
(in questo senso, tra le altre, Cass. civ. 11901/02, 10966/04 e 6537/06).
4. Ciò premesso, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, dalla documentazione presente in atti deve ritenersi provato innanzitutto il conferimento dell'incarico da Parte_2 all'avv. .
[...] Controparte_1
Analogamente, deve ritenersi provato che l'avv. , dopo aver notificato a Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 8 l'atto di precetto, non ha iniziato la procedura esecutiva immobiliare, omettendo la CP_2 notifica dell'atto di pignoramento, né ha compiuto atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito vantato da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
Tali circostanze, specificamente dedotte da parte attrice, hanno trovato conferma nell'esame testimoniale di Testimone_1
A tali elementi deve aggiungersi il contegno processuale tenuto dall'avv. il Controparte_1 quale, benché regolarmente intimato per l'udienza del 28.6.2024, non è comparso per rispondere all'interrogatorio formale.
Come noto, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, giacché, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nel caso di specie, detto comportamento, alla luce degli elementi di prova sopra indicati, consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, riguardanti il conferimento dell'incarico da parte di e la mancata instaurazione della procedura esecutiva Parte_2 immobiliare da parte dell'avv. . Controparte_1
4.1 Evidente, dunque, il comportamento colposo dell'avv. , alla stregua dei criteri Controparte_1
individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Lo stesso, infatti, pur avendo comunicato alla propria assistita che avrebbe provveduto all'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare, non ha avviato alcuna azione esecutiva per il recupero del credito dalla stessa vantato nei confronti di omettendo, Controparte_2
altresì, di porre in essere atti interruttivi della prescrizione del diritto.
4.2 Tale condotta, però, seppur negligente, non basta di per sé sola a fondare la responsabilità professionale del resistente, essendo altresì necessaria la prova del danno sofferto e del nesso di causalità fra la predetta condotta omissiva e il danno: “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile
pagina 6 di 8 alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni” (Cass. civ. n. 22606/2016).
Ebbene, occorre accertare se nel caso in esame la condotta colposa dell'avvocato sia collegata causalmente al lamentato danno.
Come sopra evidenziato, trattandosi di causalità omissiva, incombeva su parte attrice l'onere di provare – secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non” – che l'esito della procedura esecutiva immobiliare sarebbe stato verosimilmente favorevole alla stessa qualora il legale avesse avviato il pignoramento immobiliare.
4.3 Nel caso in esame, la documentazione presente in atti consente di ritenere che sostituendo la condotta omissiva contestata con quella attiva doverosa il risultato sarebbe mutato.
Ed infatti, non vi sono motivi per ritenere che la procedura esecutiva immobiliare nei confronti di non avrebbe portato al recupero del credito vantato da Controparte_2 Parte_2
tenuto conto che dalla visura catastale depositata da parte attrice si evince che Controparte_2 all'epoca dei fatti era proprietaria di due immobile (un appartamento e un box) siti in Milano, in via Francesco De Sanctis n. 41.
Orbene, è indubbio che l'operato dell'avv. si è tradotto in una violazione Controparte_1 dell'obbligo di diligenza professionale sullo stesso incombente, che ha influito in maniera diretta e decisiva sul mancato recupero del credito da parte della sua assistita, Parte_2
4.4 Stante l'acclarata responsabilità professionale del legale convenuto, atteso il nesso di causalità tra l'omissione dallo stesso compiuta e il mancato recupero del credito da parte di va pertanto accolta l'azione risarcitoria formulata da in Parte_2 Parte_1 qualità di unico erede di nei confronti dell'avv. . Parte_2 Controparte_1
Conseguentemente, l'avv. deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 Pt_1 la somma complessiva di € 35.740,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M.147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta la responsabilità professionale dell'avv. e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'avv. Controparte_1 CP_1
a titolo di responsabilità risarcitoria contrattuale, al pagamento in favore di
[...] della somma complessiva di € 35.740,99, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 5.261,00, oltre iva, cpa e 15% per spese generali, come per legge.
Lodi, 22 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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