Accoglimento
Sentenza breve 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 03/04/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02866/2025REG.PROV.COLL.
N. 05998/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5998 del 2023, proposto dal signor TO NN NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castel Rozzone, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori LU OF IO LL, NA LUna LL, BE EP LL, MA OG, AN LL, LV NT BO, ER Trevisan, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di BR (Sezione Seconda), n. 7 del 3 gennaio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’odierno appellante deduce:
a) di aver proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, innanzi al T.a.r. per la Lombardia, deducendo l’illegittimità di alcune delibere del Comune di Castel Rozzone (con il ricorso: della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Rozzone, n. 55/2019 del 12 dicembre 2019; con i motivi aggiunti: della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Rozzone, n. 25/2020, del 15 giugno 2020), nella resistenza del medesimo ente;
b) che, nei giorni immediatamente antecedenti all’udienza di discussione, fissata per il 14 dicembre 2022, le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia;
c) che, in data 12 dicembre 2022, l’odierno appellante ha depositato le “ note d’udienza con richiesta di declaratoria d’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ”, chiedendo appunto “ la declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti, come da intese raggiunte con il Comune costituito in giudizio ”;
d) che, in data 12 dicembre 2022, il Comune di Castel Rozzone, sulla premessa che “ parte ricorrente ha depositato dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere ”, ha dichiarato espressamente di aderire “ all’istanza di improcedibilità di controparte anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite ”;
e) con la sentenza n. 7/2023, pubblicata in data 3 gennaio 2023, il T.a.r. ha deciso nel merito la controversia, respingendo il ricorso e i motivi aggiunti, e condannando alle spese di lite il ricorrente, senza considerare la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere da ultimo domandata congiuntamente dalle parti con compensazione delle spese di lite.
Rilevato che il signor NI ha proposto appello deducendo, ai sensi dell’art. 106, comma 3, che il T.a.r. sarebbe incorso nell’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 e, in particolare, “[nel] l’emissione stessa di una sentenza di merito anziché [nel] l’adozione, in conformità al volere delle parti processuali (v. supra), di una pronuncia di improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere ”.
Ritenuto che sussiste la manifesta fondatezza dell’appello proposto e dunque vi sono i presupposti per la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
Ritenuto, nel merito, che:
a) la congiunta richiesta delle parti avrebbe dovuto comportare la definizione del giudizio con una sentenza in rito, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo;
b) a proposito della specifica res controversa , la giurisprudenza di questo Consiglio è attestata nel senso della necessità di verificare puntualmente la portata degli accordi transattivi, onde dichiarare alternativamente la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2021, n. 628; Sez. III, 11 febbraio 2019 n. 995), ragion per cui la stessa giurisprudenza non ricollega all'intervenuta transazione l’automatico effetto di comportare l’una o l’altra delle anzidette pronunce (Sez. III, 4 maggio 2018, n. 2657; Sez. V, 27 febbraio 2018, n. 1173);
c) nel caso di specie, l’accordo in questione non è in atti e, dunque, il Collegio non può verificare se vi sia stata l’effettiva cessazione della materia del contendere, dovendosi, pertanto, adottare la formula di rito dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, resa manifesta dalla concorde istanza di parte;
d) va pertanto riformata la sentenza di primo grado, dovendosi disporre l’improcedibilità del ricorso, integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza d’interesse con compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio;
e) nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 5998/2023, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l’improcedibilità del ricorso n.r.g. 120/2020, integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
LU Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | LU Carbone |
IL SEGRETARIO