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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 958 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra La Valle e Renato Foco;
CodiceFiscale_2
ricorrenti
E
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Caterina CP_1 C.F._3
Principato; resistente
[...]
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Paolo CP_2 C.F._4
Rizzuti; terza-chiamata
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, nelle rispettive qualità di padre e nonna paterna di , premesso che, con CP_1 provvedimento del 9.7.2008 l'intestato Tribunale omologava la separazione dei coniugi Parte_1
e , disponendo a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore
[...] CP_2 Pt_1
CP_ della minore di € 500,00; che, stante l'inadempimento del ricorrente, la sig.ra CP_1
richiedeva ed otteneva provvedimento ex art. 148, co. 1 c.c., nei confronti dei nonni paterni sigg. e per l'importo di € 350,00 mensili;
che, tale statuizione veniva Parte_2 Persona_1
confermata in sede di divorzio con sentenza n. 950/2014 del 12.3.2014, ove il contributo al mantenimento a carico di veniva attualizzato ad € 550,00, di cui € 350,00 Parte_1
versati direttamente dagli ascendenti;
che, il 16.3.2023 decedeva il sig. , lasciando Persona_1
come unica coobbligata in via sussidiaria per il mantenimento della nipote la moglie Parte_2
; chiedevano, a modifica della sentenza di divorzio, la revoca del contributo al mantenimento
[...]
di avendo ormai questa raggiunto la maggiore età ed essendo, altresì, economicamente CP_1
autosufficiente.
nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda in difetto di CP_1 dimostrazione dell'asserita indipendenza economica, in subordine chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento con decorrenza dal gennaio 2023, epoca in cui aveva lasciato definitivamente l'abitazione materna per intraprendere una stabile convivenza.
All'udienza del 10.7.2024 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, litisconsorte necessario in quanto parte del giudizio definito con la sentenza di cui si CP_2
chiedeva la modifica.
Si costituiva in giudizio , la quale, associandosi alle difese di , chiedeva CP_2 CP_1 il rigetto della domanda essendo indimostrato l'elemento della raggiunta indipendenza economica di quest'ultima, in subordine chiedeva che al più l'assegno di mantenimento fosse revocato dal febbraio 2023.
All'udienza del 9.4.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del presente giudizio e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, il Collegio recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 9.4.2025, in ordine alla revoca del mantenimento in favore di con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, 26.03.2024. CP_1
Le condizioni del divorzio devono essere pertanto modificate in conformità.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini concordati e indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cosenza, 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 958 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra La Valle e Renato Foco;
CodiceFiscale_2
ricorrenti
E
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Caterina CP_1 C.F._3
Principato; resistente
[...]
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Paolo CP_2 C.F._4
Rizzuti; terza-chiamata
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, nelle rispettive qualità di padre e nonna paterna di , premesso che, con CP_1 provvedimento del 9.7.2008 l'intestato Tribunale omologava la separazione dei coniugi Parte_1
e , disponendo a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore
[...] CP_2 Pt_1
CP_ della minore di € 500,00; che, stante l'inadempimento del ricorrente, la sig.ra CP_1
richiedeva ed otteneva provvedimento ex art. 148, co. 1 c.c., nei confronti dei nonni paterni sigg. e per l'importo di € 350,00 mensili;
che, tale statuizione veniva Parte_2 Persona_1
confermata in sede di divorzio con sentenza n. 950/2014 del 12.3.2014, ove il contributo al mantenimento a carico di veniva attualizzato ad € 550,00, di cui € 350,00 Parte_1
versati direttamente dagli ascendenti;
che, il 16.3.2023 decedeva il sig. , lasciando Persona_1
come unica coobbligata in via sussidiaria per il mantenimento della nipote la moglie Parte_2
; chiedevano, a modifica della sentenza di divorzio, la revoca del contributo al mantenimento
[...]
di avendo ormai questa raggiunto la maggiore età ed essendo, altresì, economicamente CP_1
autosufficiente.
nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda in difetto di CP_1 dimostrazione dell'asserita indipendenza economica, in subordine chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento con decorrenza dal gennaio 2023, epoca in cui aveva lasciato definitivamente l'abitazione materna per intraprendere una stabile convivenza.
All'udienza del 10.7.2024 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, litisconsorte necessario in quanto parte del giudizio definito con la sentenza di cui si CP_2
chiedeva la modifica.
Si costituiva in giudizio , la quale, associandosi alle difese di , chiedeva CP_2 CP_1 il rigetto della domanda essendo indimostrato l'elemento della raggiunta indipendenza economica di quest'ultima, in subordine chiedeva che al più l'assegno di mantenimento fosse revocato dal febbraio 2023.
All'udienza del 9.4.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del presente giudizio e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, il Collegio recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 9.4.2025, in ordine alla revoca del mantenimento in favore di con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, 26.03.2024. CP_1
Le condizioni del divorzio devono essere pertanto modificate in conformità.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini concordati e indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cosenza, 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma