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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 09.05.2024 al n. 2435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Della Stadera 140 F5 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Puorto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 la signora insta per la modifica del Parte_1
decreto n. cronol. 2331/2019 reso dal Tribunale di Nola in data 12.06.2019 (già modificato con decreto n.cronol 1274/2021 del 03.02.2021 e dal successivo decreto n. cronol. 3171/2022 del 27.10.2022) con cui le parti avevano regolamentato i doveri genitoriali nei confronti dei figli, in relazione al contribuito al mantenimento della prole ed ai tempi di permanenza dei figli con il resistente.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, assume che le condizioni economiche del resistente siano migliorate per aver questi stipulato un nuovo contratto di lavoro, aver ricavato dalla vendita di un immobile di sua proprietà la somma di € 200.000,00, e di aver estinto il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Assume, altresì, che il nuovo rapporto di lavoro consentirebbe al signor di vedere figli anche nei giorni infrasettimanali. CP_1
Pertanto, la ricorrente insta per la rideterminazione del contributo al mantenimento della prole nella misura di € 690,00 mensili e nella diversa regolamentazione del diritto di visita del padre.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto dichiarata la contumacia di CP_1
, il quale non è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e
[...] decreto di fissazione udienza.
Trascorrendo al merito, il ricorso si è rivelato infondato e va pertanto rigettato non essendo emersi elementi nuovi rilevanti idonei a modificare le pregresse statuizioni.
Innanzitutto, parte ricorrente non prova né l'avvenuta estinzione del mutuo, né il cambio di lavoro del resistente, né la vendita dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli alla via
Nazionale delle Puglie.
Né tale lacuna probatoria può essere colmata attraverso le indagini ex art. 473 bis 2, comma
2 cpc richieste da parte ricorrente in merito alle entrate economiche derivante dal lavoro svolto dal resistente.
Le indagini richieste sono, quanto al primo profilo, esplorative atteso che il signor CP_1
continua a svolgere l'attività di camionista con retribuzione mensile di € 1.700,00 (come emerge dalla relazione dei SS del Comune di Casalnuovo di Napoli del 17.07.2024) ovvero la medesima attività svolta nel precedente giudizio di modifica delle condizioni recante rgn
727/2022 a conclusione del quale era già stata rideterminata la misura del mantenimento. Né parte ricorrente deduce quale sia la diversa attività lavorativa svolta dal resistente.
Quanto all'asserita vendita, da parte del resistente, dell'immobile in Napoli alla Via Nazionale delle Puglie 217, la circostanza risulta non rilevante, posto che la vendita di un immobile non modifica la complessiva condizione patrimoniale del resistente, come già valutata nei precedenti provvedimenti.
Quanto alla asserita estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, non può non rilevarsi che, non solo, in mancanza di prova sul punto, non è stata formulata specifica istanza volta ad ordinare l'esibizione della relativa documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per quanto è ben possibile che l'estinzione del mutuo sia avvenuta grazie al corrispettivo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, di talchè anche sotto questo punto di vista non emerge una modifica della condizione economica del resistente.
Parte ricorrente, inoltre, non ha nemmeno comprovato maggiori esigenze dei minori e né tantomeno maggiori spese sostenute dalla madre tali da giustificare una rideterminazione della misura del contributo al mantenimento fissato solo pochi anni orsono.
Quanto, infine, alla richiesta di modifica dei tempi di permanenza dei minori con il padre, dal compendio in atti non emergono le attuali e concrete esigenze che avrebbero potuto suggerire una modifica atteso che, come emerso dalla relazione dei servizi sociali di Casalnuovo di
Napoli del 17.07.2024, allo stato attuale nulla appare cambiato circa la condizione lavorativa del signor che, continuando a svolgere l'attività di camionista, è impossibilitato ad CP_1
esercitare il diritto di visita infrasettimanale.
Non ricorrono, pertanto, ad avviso del tribunale elementi di novità rilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Nulla per le spese di lite considerata la contumacia del resistente.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia del signor;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 09.05.2024 al n. 2435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Della Stadera 140 F5 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Puorto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 la signora insta per la modifica del Parte_1
decreto n. cronol. 2331/2019 reso dal Tribunale di Nola in data 12.06.2019 (già modificato con decreto n.cronol 1274/2021 del 03.02.2021 e dal successivo decreto n. cronol. 3171/2022 del 27.10.2022) con cui le parti avevano regolamentato i doveri genitoriali nei confronti dei figli, in relazione al contribuito al mantenimento della prole ed ai tempi di permanenza dei figli con il resistente.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, assume che le condizioni economiche del resistente siano migliorate per aver questi stipulato un nuovo contratto di lavoro, aver ricavato dalla vendita di un immobile di sua proprietà la somma di € 200.000,00, e di aver estinto il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Assume, altresì, che il nuovo rapporto di lavoro consentirebbe al signor di vedere figli anche nei giorni infrasettimanali. CP_1
Pertanto, la ricorrente insta per la rideterminazione del contributo al mantenimento della prole nella misura di € 690,00 mensili e nella diversa regolamentazione del diritto di visita del padre.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto dichiarata la contumacia di CP_1
, il quale non è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e
[...] decreto di fissazione udienza.
Trascorrendo al merito, il ricorso si è rivelato infondato e va pertanto rigettato non essendo emersi elementi nuovi rilevanti idonei a modificare le pregresse statuizioni.
Innanzitutto, parte ricorrente non prova né l'avvenuta estinzione del mutuo, né il cambio di lavoro del resistente, né la vendita dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli alla via
Nazionale delle Puglie.
Né tale lacuna probatoria può essere colmata attraverso le indagini ex art. 473 bis 2, comma
2 cpc richieste da parte ricorrente in merito alle entrate economiche derivante dal lavoro svolto dal resistente.
Le indagini richieste sono, quanto al primo profilo, esplorative atteso che il signor CP_1
continua a svolgere l'attività di camionista con retribuzione mensile di € 1.700,00 (come emerge dalla relazione dei SS del Comune di Casalnuovo di Napoli del 17.07.2024) ovvero la medesima attività svolta nel precedente giudizio di modifica delle condizioni recante rgn
727/2022 a conclusione del quale era già stata rideterminata la misura del mantenimento. Né parte ricorrente deduce quale sia la diversa attività lavorativa svolta dal resistente.
Quanto all'asserita vendita, da parte del resistente, dell'immobile in Napoli alla Via Nazionale delle Puglie 217, la circostanza risulta non rilevante, posto che la vendita di un immobile non modifica la complessiva condizione patrimoniale del resistente, come già valutata nei precedenti provvedimenti.
Quanto alla asserita estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, non può non rilevarsi che, non solo, in mancanza di prova sul punto, non è stata formulata specifica istanza volta ad ordinare l'esibizione della relativa documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per quanto è ben possibile che l'estinzione del mutuo sia avvenuta grazie al corrispettivo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, di talchè anche sotto questo punto di vista non emerge una modifica della condizione economica del resistente.
Parte ricorrente, inoltre, non ha nemmeno comprovato maggiori esigenze dei minori e né tantomeno maggiori spese sostenute dalla madre tali da giustificare una rideterminazione della misura del contributo al mantenimento fissato solo pochi anni orsono.
Quanto, infine, alla richiesta di modifica dei tempi di permanenza dei minori con il padre, dal compendio in atti non emergono le attuali e concrete esigenze che avrebbero potuto suggerire una modifica atteso che, come emerso dalla relazione dei servizi sociali di Casalnuovo di
Napoli del 17.07.2024, allo stato attuale nulla appare cambiato circa la condizione lavorativa del signor che, continuando a svolgere l'attività di camionista, è impossibilitato ad CP_1
esercitare il diritto di visita infrasettimanale.
Non ricorrono, pertanto, ad avviso del tribunale elementi di novità rilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Nulla per le spese di lite considerata la contumacia del resistente.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia del signor;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)