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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/08/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott. Fabrizio Carducci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4377/2022 R.G. di Ruolo Generale vertente t r a
(C.F.: ) con l'avv. Michele Tuni del Foro di Parte_1 C.F._1
OR (C.F.: ) C.F._2
- parte attrice-
e
(c.f. ) sito in Visco (UD) via Montello n. 37 Controparte_1 P.IVA_1
– in persona dell'amministratore condominiale pro tempore con l'avv. Controparte_2
Stefano Comand del Foro di Udine (C.F.: ) - C.F._3
parte convenuta-
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale del 11 novembre 2022
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale: per i motivi tutti di cui in premessa qui da intendersi integralmente richiamati, accertarsi e dichiararsi la inesistenza e/o nullità e/o pronunciarsi l'invalidità
e l'annullamento della delibera del del 11.1122, dichiarandosi non Controparte_1
dovute le somme ivi richieste a titolo di finanziamento per la sostituzione e posa caldaia
e le ulteriori somme richieste come indicato in narrativa di premessa qui da intendersi richiamate;
in via subordinata, stante la indeterminatezza del contratti di finanziamento nel contenuto della prestazione e dell'ammontare del dovuto, dichiararsi tenuta l'attrice ai sensi dell'art. 1284 c.c. al pagamento i soli interessi legali per le rate pregresse e per il futuro, condannando il condominio alla restituzione di quanto sinora versato per il medesimo titolo in linea capitale;
in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”.
1 Per parte convenuta:
In via preliminare, dichiarare la tardività della domanda proposta oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c. e la decadenza dell'attrice dalla proposizione del giudizio;
dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164IV comma c.p.c. in relazione all'art. 163 numero 4) c.p.c. per mancanza della esposizione dei fatti a fondamento della domanda;
dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1° bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28; dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito respingere ogni domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e le ragioni tutte in atti e/o secondo miglior formula;
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti e partitamente la mala fede e/o colpa grave nella proposizione di domanda manifestatamente infondata, condannare l'attrice al pagamento in favore dell'istante del risarcimento dei danni CP_1
equitativamente liquidati;
con vittoria di spese competenze ed onorari della presente causa;
In via istruttoria: omissis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la signora proponeva impugnazione alla delibera Parte_1 assembleare del 11.11.2022 con la quale l'assemblea del Controparte_1
approvava il bilancio consuntivo anno 2021-2022 e il bilancio preventivo anno 2022-
2023, concludendo per la dichiarazione di nullità o comunque per la pronuncia di annullamento.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto in via preliminare Controparte_1
della domanda per tardività della sua notifica, nonché per la nullità della citazione, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per violazione del principio del ne bis in idem: nel merito ne chiedeva il rigetto ritenendola in ogni caso infondata in fatto e diritto.
Il Giudice all'udienza del 21.03.23 sospendeva il giudizio per consentire alle parti di completare il procedimento di mediazione, fissando per la prosecuzione l'udienza del
18.05.20: quindi venivano assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. con fissazione di udienza per la prosecuzione al 20.09.23.
Il G.I. all'udienza del 05.10.23, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.02.24, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Parte attrice contesta la validità della delibera assunta dal convenuto in data CP_1
11.11.22 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2021-2022 e il bilancio preventivo anno 2022-2023, sul presupposto che vengono inserite discusse e votate le voci di spesa già oggetto di discussione ed approvazione in altra assemblea del 29.11.21, deliberazione oggetto di impugnativa innanzi all'intestato Tribunale ed iscritta al numero di ruolo
36/22, per il quale procedimento è stata già emessa sentenza di rigetto da parte di codesto
Tribunale.
A fondamento dell'azione proposta, riporta in citazione le ragioni di impugnazione già esposte con il primo procedimento, ritenute identiche e valide anche per la presente azione. In aggiunta, rappresentava che la delibera del 11.11.22 veniva impugnata anche perché riportante un saldo finale di gestione a suo dire errato, con un incremento di spesa di € 3.830,00 privo di riscontro giustificativo.
Il , per contro, nella propria comparsa di costituzione, eccepisce Controparte_1
intanto la tardività della notifica della citazione, avvenuta il giorno 12.12.22, e quindi al
31° giorno, in violazione dell'art. 1137 c.c.; la nullità della citazione per omessa indicazione dei fatti a fondamento della domanda;
la improcedibilità per il mancato esperimento della obbligatoria mediazione;
la improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem: infine nel merito perché domanda in ogni caso palesemente infondata.
Il Tribunale adito è quindi chiamato in prima battuta a verificare le eccezioni preliminari di improcedibilità prima di eventualmente entrare nel merito della intera questione che ci occupa.
L'art. 1137 c.c., al suo secondo comma, testualmente recita: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Trattasi quindi di un termine perentorio stabilito dalla legge che ove non rispettato produce una conseguente decadenza dall'azione. E proprio perché previsto dalla legge, allo stesso termine non può non applicarsi il principio del dies a quo non computatur in termine e dies ad quem computatur: quest'ultimo, se coincidente con un giorno festivo, viene di diritto, prorogato al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155 comma 4
c.p.c.. Trattasi di una regola generale che vale per tutti i termini.
3 Nel nostro caso, la delibera impugnata è del 11.11.22, per cui procedendo ad un mero calcolo matematico, i trenta giorni iniziano a decorrere dal 12.11.22 (dies a quo non computatur in termine), terminando il giorno 11.12.22 (dies ad quem computator) domenica quindi festivo e pertanto prorogato al primo giorno seguente non festivo, appunto lunedì 12.12.22. La notifica della odierna citazione è pertanto tempestiva e la relativa eccezione va rigettata.
Preso atto dell'intervenuta mediazione e della insussistenza del ne bis in idem, che quindi pure si rigetta, lo scrivente Tribunale è ora chiamato a verificare le altre eccezioni preliminari ed in particolare quella di nullità dell'atto di citazione per mancanza di esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto di citazione al suo modello legale, è necessario procedere alla verifica di tutte le indicazioni contenute nell'atto di citazione medesimo, dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Incertezza sia sull'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese ma anche di offrire al giudicante una immediata contezza del thema decidendum. La nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c. comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nullità che può essere dichiarata solo in situazioni nelle quali la detta incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
È indubbio che nell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, l'attrice riporti interamente le proprie difese svolte in altro processo avente ad oggetto l'impugnazione di altra delibera condominiale del 29.11.21. Nessuna impugnativa viene di fatto svolta alla delibera del 11.11.22 se non quando, in ultimo, si eccepisce un saldo finale di gestione a suo dire errato, con un incremento di spesa di € 3.830,00 privo di riscontro giustificativo.
Sebbene parte convenuta sia a conoscenza delle difese svolte nel procedimento NRG
36/22, conclusosi come detto con sentenza di rigetto, l'odierno atto di citazione manca dei requisiti espressamente previsti dall'art. 163 comma 4 del codice di procedura civile, allorquando parte attrice omette di indicare in modo preciso e chiaro i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della propria domanda. Oggetto di odierna impugnazione infatti è la delibera e solo la delibera dell'11.11.22 e non anche la delibera del 29.11.21.
4 Nulla viene di fatto impugnato dell'odierna delibera, né appare sufficiente a questo
Giudice la contestazione finale sull'errato incremento di spesa, che appare buttato lì e che in ogni caso non è supportato ad alcun riscontro probatorio.
L'attrice di fatto impugna, anche con la presente azione, l'operato del precedente amministratore, , iniziato con la delibera del 31.10.14, mai impugnata, Controparte_3
andando a contestare la validità di un finanziamento collegato ai lavori di installazione di nuovo impianto di riscaldamento condominiale, imposto ma non deliberato, concesso da una società, la che non essendo una finanziaria, non poteva concedere. Controparte_4
La ripetizione di tutti i fatti così come esposti in citazione, se apparentemente validi nel precedente giudizio, risultano essere inutili nel presente giudizio che ha ad oggetto altra delibera, che invece viene quasi del tutto ignorata. La citazione di conseguenza è da ritenersi affetta da nullità nella parte in cui non vengono indicati i reali motivi per cui si intende impugnare la deliberazione del 11.11.22, fatti inerenti la delibera de qua e solo la delibera de qua e non anche altre peraltro già oggetto di impugnazione.
L'impugnazione proposta va pertanto rigettata in ordine a tutti i motivi sopra esposti relativi alla nullità dell'atto di citazione.
Di conseguenza, si evita di entrare nel merito dell'intera vicenda, per il quale altro giudice si è già pronunciato.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, così come modificato, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- DICHIARA la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. comma 4, per mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre al rimborso forfettario nella
[...]
misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso, Udine 20 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Carducci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott. Fabrizio Carducci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4377/2022 R.G. di Ruolo Generale vertente t r a
(C.F.: ) con l'avv. Michele Tuni del Foro di Parte_1 C.F._1
OR (C.F.: ) C.F._2
- parte attrice-
e
(c.f. ) sito in Visco (UD) via Montello n. 37 Controparte_1 P.IVA_1
– in persona dell'amministratore condominiale pro tempore con l'avv. Controparte_2
Stefano Comand del Foro di Udine (C.F.: ) - C.F._3
parte convenuta-
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale del 11 novembre 2022
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale: per i motivi tutti di cui in premessa qui da intendersi integralmente richiamati, accertarsi e dichiararsi la inesistenza e/o nullità e/o pronunciarsi l'invalidità
e l'annullamento della delibera del del 11.1122, dichiarandosi non Controparte_1
dovute le somme ivi richieste a titolo di finanziamento per la sostituzione e posa caldaia
e le ulteriori somme richieste come indicato in narrativa di premessa qui da intendersi richiamate;
in via subordinata, stante la indeterminatezza del contratti di finanziamento nel contenuto della prestazione e dell'ammontare del dovuto, dichiararsi tenuta l'attrice ai sensi dell'art. 1284 c.c. al pagamento i soli interessi legali per le rate pregresse e per il futuro, condannando il condominio alla restituzione di quanto sinora versato per il medesimo titolo in linea capitale;
in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”.
1 Per parte convenuta:
In via preliminare, dichiarare la tardività della domanda proposta oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c. e la decadenza dell'attrice dalla proposizione del giudizio;
dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164IV comma c.p.c. in relazione all'art. 163 numero 4) c.p.c. per mancanza della esposizione dei fatti a fondamento della domanda;
dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1° bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28; dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito respingere ogni domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e le ragioni tutte in atti e/o secondo miglior formula;
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti e partitamente la mala fede e/o colpa grave nella proposizione di domanda manifestatamente infondata, condannare l'attrice al pagamento in favore dell'istante del risarcimento dei danni CP_1
equitativamente liquidati;
con vittoria di spese competenze ed onorari della presente causa;
In via istruttoria: omissis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la signora proponeva impugnazione alla delibera Parte_1 assembleare del 11.11.2022 con la quale l'assemblea del Controparte_1
approvava il bilancio consuntivo anno 2021-2022 e il bilancio preventivo anno 2022-
2023, concludendo per la dichiarazione di nullità o comunque per la pronuncia di annullamento.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto in via preliminare Controparte_1
della domanda per tardività della sua notifica, nonché per la nullità della citazione, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per violazione del principio del ne bis in idem: nel merito ne chiedeva il rigetto ritenendola in ogni caso infondata in fatto e diritto.
Il Giudice all'udienza del 21.03.23 sospendeva il giudizio per consentire alle parti di completare il procedimento di mediazione, fissando per la prosecuzione l'udienza del
18.05.20: quindi venivano assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. con fissazione di udienza per la prosecuzione al 20.09.23.
Il G.I. all'udienza del 05.10.23, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.02.24, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Parte attrice contesta la validità della delibera assunta dal convenuto in data CP_1
11.11.22 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2021-2022 e il bilancio preventivo anno 2022-2023, sul presupposto che vengono inserite discusse e votate le voci di spesa già oggetto di discussione ed approvazione in altra assemblea del 29.11.21, deliberazione oggetto di impugnativa innanzi all'intestato Tribunale ed iscritta al numero di ruolo
36/22, per il quale procedimento è stata già emessa sentenza di rigetto da parte di codesto
Tribunale.
A fondamento dell'azione proposta, riporta in citazione le ragioni di impugnazione già esposte con il primo procedimento, ritenute identiche e valide anche per la presente azione. In aggiunta, rappresentava che la delibera del 11.11.22 veniva impugnata anche perché riportante un saldo finale di gestione a suo dire errato, con un incremento di spesa di € 3.830,00 privo di riscontro giustificativo.
Il , per contro, nella propria comparsa di costituzione, eccepisce Controparte_1
intanto la tardività della notifica della citazione, avvenuta il giorno 12.12.22, e quindi al
31° giorno, in violazione dell'art. 1137 c.c.; la nullità della citazione per omessa indicazione dei fatti a fondamento della domanda;
la improcedibilità per il mancato esperimento della obbligatoria mediazione;
la improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem: infine nel merito perché domanda in ogni caso palesemente infondata.
Il Tribunale adito è quindi chiamato in prima battuta a verificare le eccezioni preliminari di improcedibilità prima di eventualmente entrare nel merito della intera questione che ci occupa.
L'art. 1137 c.c., al suo secondo comma, testualmente recita: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Trattasi quindi di un termine perentorio stabilito dalla legge che ove non rispettato produce una conseguente decadenza dall'azione. E proprio perché previsto dalla legge, allo stesso termine non può non applicarsi il principio del dies a quo non computatur in termine e dies ad quem computatur: quest'ultimo, se coincidente con un giorno festivo, viene di diritto, prorogato al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155 comma 4
c.p.c.. Trattasi di una regola generale che vale per tutti i termini.
3 Nel nostro caso, la delibera impugnata è del 11.11.22, per cui procedendo ad un mero calcolo matematico, i trenta giorni iniziano a decorrere dal 12.11.22 (dies a quo non computatur in termine), terminando il giorno 11.12.22 (dies ad quem computator) domenica quindi festivo e pertanto prorogato al primo giorno seguente non festivo, appunto lunedì 12.12.22. La notifica della odierna citazione è pertanto tempestiva e la relativa eccezione va rigettata.
Preso atto dell'intervenuta mediazione e della insussistenza del ne bis in idem, che quindi pure si rigetta, lo scrivente Tribunale è ora chiamato a verificare le altre eccezioni preliminari ed in particolare quella di nullità dell'atto di citazione per mancanza di esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto di citazione al suo modello legale, è necessario procedere alla verifica di tutte le indicazioni contenute nell'atto di citazione medesimo, dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Incertezza sia sull'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese ma anche di offrire al giudicante una immediata contezza del thema decidendum. La nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c. comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nullità che può essere dichiarata solo in situazioni nelle quali la detta incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
È indubbio che nell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, l'attrice riporti interamente le proprie difese svolte in altro processo avente ad oggetto l'impugnazione di altra delibera condominiale del 29.11.21. Nessuna impugnativa viene di fatto svolta alla delibera del 11.11.22 se non quando, in ultimo, si eccepisce un saldo finale di gestione a suo dire errato, con un incremento di spesa di € 3.830,00 privo di riscontro giustificativo.
Sebbene parte convenuta sia a conoscenza delle difese svolte nel procedimento NRG
36/22, conclusosi come detto con sentenza di rigetto, l'odierno atto di citazione manca dei requisiti espressamente previsti dall'art. 163 comma 4 del codice di procedura civile, allorquando parte attrice omette di indicare in modo preciso e chiaro i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della propria domanda. Oggetto di odierna impugnazione infatti è la delibera e solo la delibera dell'11.11.22 e non anche la delibera del 29.11.21.
4 Nulla viene di fatto impugnato dell'odierna delibera, né appare sufficiente a questo
Giudice la contestazione finale sull'errato incremento di spesa, che appare buttato lì e che in ogni caso non è supportato ad alcun riscontro probatorio.
L'attrice di fatto impugna, anche con la presente azione, l'operato del precedente amministratore, , iniziato con la delibera del 31.10.14, mai impugnata, Controparte_3
andando a contestare la validità di un finanziamento collegato ai lavori di installazione di nuovo impianto di riscaldamento condominiale, imposto ma non deliberato, concesso da una società, la che non essendo una finanziaria, non poteva concedere. Controparte_4
La ripetizione di tutti i fatti così come esposti in citazione, se apparentemente validi nel precedente giudizio, risultano essere inutili nel presente giudizio che ha ad oggetto altra delibera, che invece viene quasi del tutto ignorata. La citazione di conseguenza è da ritenersi affetta da nullità nella parte in cui non vengono indicati i reali motivi per cui si intende impugnare la deliberazione del 11.11.22, fatti inerenti la delibera de qua e solo la delibera de qua e non anche altre peraltro già oggetto di impugnazione.
L'impugnazione proposta va pertanto rigettata in ordine a tutti i motivi sopra esposti relativi alla nullità dell'atto di citazione.
Di conseguenza, si evita di entrare nel merito dell'intera vicenda, per il quale altro giudice si è già pronunciato.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, così come modificato, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- DICHIARA la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. comma 4, per mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre al rimborso forfettario nella
[...]
misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso, Udine 20 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Carducci
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