CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.to Vincenzo GU in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Marina di Nova Siri (MT) via Pio La Torre n. 4;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv.to Marco Naccarato in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado in data 16 Gennaio 2020 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Corigliano-Rossano (CS), area urbana Rossano, Viale Michelangelo 55;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 765/2023 del Tribunale di
CA pubblicata in data 30/05/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato conveniva in giudizio al fine Controparte_1 Parte_1
di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo per l'acquisto di una autovettura modello Daimler Chrysler, targata AG 413 TM, avvenuto in Rossano (CS) in data 15 Giugno 2016. Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea per Parte_1
la nullità della notifica dell'atto di citazione e per difetto di legittimazione passiva ed, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 13.100,00 quale corrispettivo per i servizi di pensione e dressaggio erogati presso la propria scuderia denominata “Siris Western School”, in favore di alcuni cavalli di proprietà dell'attrice. Il convenuto chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.>>
2 § 2. – Il Tribunale di CA con sentenza n. 765/2023 così statuiva: << accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
in favore di , della somma di € 8.000,00, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
condanna alla refusione, in favore di , CP_2 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
3 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001). Nel caso in esame, l'attrice ha agito per ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, pertanto, in applicazione dei principi citati, ha provato la fonte contrattuale e ha allegato l'inadempimento del debitore. In particolare, l'odierna attrice ha allegato alla propria domanda giudiziale il contratto di compravendita dell'autovettura, contenente l'indicazione del prezzo concordato (€ 8.000,00), regolarmente vidimato da un pubblico ufficiale ed inserito nei registri della motorizzazione civile, nel quale è indicato come acquirente, con la conseguenza che Parte_1
l'onere probatorio deve ritenersi assolto. Al contrario, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno convenuto, il quale si limita a sollevare le eccezioni preliminari di nullità della notifica dell'atto introduttivo per errore nell'indicazione dell'indirizzo del destinatario e di carenza di legittimazione passiva, non contestando nel merito né l'esistenza del rapporto negoziale, né l'ammontare della somma richiesta, né, tantomeno, provando di aver adempiuto o l'omesso adempimento per causa ad egli non imputabile. Per quanto riguarda le citate eccezioni si osserva quanto segue. In primo luogo, la notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, risulta regolare. Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Orbene secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di
4 convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale, quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 26985/2009)” (Cass., sez. II, sent. n. 6566/2017). Ebbene, l'attrice ha correttamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio all'indirizzo di viale della Resistenza n. 12, ovvero il medesimo ove è stata inviata e ritualmente ricevuta dallo stesso convenuto, in data successiva alla notifica dell'atto di citazione, la raccomandata contenente l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, a nulla rilevando, da solo, il certificato di residenza allegato alla comparsa di costituzione. Inoltre, l'attestazione rilasciata dal pubblico ufficiale nell'avviso di ricevimento ha accertato la temporanea mancanza del destinatario nell'indirizzo indicato, ma non l'assenza o l'irreperibilità dello stesso, divenendo, quindi, un ulteriore elemento che dimostra il collegamento tra il luogo di notifica e il domicilio del convenuto.
Né il convenuto ha provato che all'epoca della notifica non aveva più la propria abituale residenza nell'abitazione di via della Resistenza.
Destituita di fondamento appare, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, in quanto lo stesso coincide con l'acquirente indicato nel contratto di compravendita registrato presso la motorizzazione civile e prodotto dall'attore. Infine, la domanda riconvenzionale è tardiva giacché introdotta oltre il termine consentito dalla legge. Per tuto quanto precede, la domanda attorea merita di essere accolta e parte convenuta va condannata al pagamento della somma di e 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15.05.2016, data di stipula del contratto di compravendita, al saldo. Va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, in considerazione dell'accoglimento della domanda di parte attrice. Le spese del presente grado
5 di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della gravata sentenza, così provvedere: 1) preliminarmente, accertare e affermare l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado effettuato a mezzo del servizio postale presso indirizzo non corrispondente né con la residenza, né con la dimora effettiva o il domicilio dell'odierno appellante, con conseguente declaratoria di nullità dell'intero processo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e pronunciare, ex art. 354 c.p.c., sentenza con cui rimette la causa al primo giudice;
3) nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse disattendere le richieste di cui ai punti 1) e 2), previo rigetto della domanda attorea di primo grado, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto, attuale appellante;
3) conseguentemente, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previa ammissione di tutte le prove articolate in comparsa di costituzione e risposta di primo grado e nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c., condannare l'appellata a pagare al convenuto la complessiva somma di € 13.100,00 per quanto in narrativa specificato;
4) comunque, condannare l'appellata al pagamento del risarcimento danni, da liquidarsi in sentenza d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) in ogni caso, in sede di pronuncia sulle spese ex art. 91
c.p.c., condannare l'appellata, anche d'ufficio, al pagamento, in favore dell'appellante, di una somma equitativamente determinata, come aggiunto dall'art. 45 comma 12 L. 18 agosto 2009 n. 69; 6) condannare infine
6 l'appellata al pagamento delle spese e compensi dei due gradi del giudizio, gravati di spese generali, CAP e IVA come per legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la temerarietà del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <contrariis reiectis, 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di appello proposto per tutti i motivi di cui sopra. 2) Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato oltre che inammissibile, e per l'effetto confermare la sentenza n° 765/2023 del Tribunale di CA, sez. civ.
Giudice dott. Pasquale Angelo Spina. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito Avv. Marco Naccarato. >>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2023 rinviava la causa all'udienza istruttoria del 21 maggio 2024 per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado. Alla suddetta udienza, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 21 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della causa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
7 § 4.5 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Nullità dell'intero processo di primo grado per inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione. Violazione del diritto di difesa>> evidenziava di essere venuto a conoscenza del giudizio già pendente solo con l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
che in esito aveva avanzato istanza di visibilità che la cancelleria del
Tribunale di CA non aveva evaso;
che, costituitosi in giudizio in data
18 marzo 2021, aveva depositato certificato storico di residenza ed aveva eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione non corrispondendo l'indirizzo di spedizione della citazione alla effettiva residenza di esso convenuto ed al suo domicilio. Censurava il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva ritenuto che fosse idonea a certificare la temporanea assenza del soggetto destinatario dell'atto presso l'abitazione di residenza l'attestazione del postino circa il mancato rinvenimento del detto soggetto, quando invece in siffatta ipotesi era obbligo dell'ufficiale giudiziario svolgere apposite ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento ovvero individuare esattamente il luogo in cui procedere alla notificazione, così come enunciato dalla Suprema Corte ( tra le tante Cass. n. 40102/2021). Invero, per l'ipotesi che l'atto non venga consegnato, il punto di partenza è costituito dalla ricerca fatta nel Comune di residenza con la conclusione che è inesistente e non sanabile quando venga meno il collegamento tra il soggetto, il luogo di notifica ed il destinatario. Precisava che in ipotesi di notifica inesistente non poteva darsi luogo al principio si sanatoria per raggiungimento dello scopo come enunciato da Cass. n. 6379/2019.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Nullità della sentenza per omesso esame di un documento decisivo in ordine alla effettiva residenza anagrafica dell'odierno appellante (certificato storico di residenza - v. doc. n. 3 fascicolo
8 primo grado).>> censurava il passo motivazionale in cui il primo giudice dopo aver premesso che la notifica era avvenuta in viale della Resistenza n.
12 aveva affermato: << il convenuto non ha provato che all'epoca della notifica non aveva più la propria abituale residenza nell'abitazione di via della
Resistenza >>. Significava che la motivazione, per un verso, non teneva conto del certificato di residenza storico versato in atti da esso convenuto dal quale emergeva che in data 7 gennaio 2020, allorché veniva notificato l'atto di citazione, esso GU era residente in [...]viale della Libertà n.
48 e solo successivamente in data 23 giugno 2020 aveva trasferito la residenza in via della Resistenza;
per altro verso la motivazione di prime cure violava il principio di ripartizione dell'onere della prova dal momento che detto onere non incombe sul destinatario, principio enunciato da Cass. n.
40102/2021.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << Carenza di legittimazione passiva>> negava di aver acquistato da il veicolo targato AG Controparte_1
413TM sicché difettava la legittimazione passiva di esso convenuto.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << Nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul rigetto della spiegata riconvenzionale>> censurava di insufficienza la motivazione di prime cure per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale in quanto proposta oltre il termine consentito dalla legge;
lamentava che il primo giudice nulla avesse dedotto in relazione al collegamento oggettivo che rendeva opportuno l'esame delle domande contrapposte in un unico processo. Sosteneva di essere stato limitato nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta danni per temerarietà della lite. >> evidenziava che il Tribunale era rimasto silente sulla domanda svolta da esso convenuto di condanna di parte attrice per lite temeraria;
significava che :< Sulla richiesta
9 in epigrafe il giudice è rimasto silente. La temerarietà della lite, invece, è lapalissiana e risulta comprovata dalla circostanza che l'attrice ha promosso un giudizio pur nella consapevolezza dell'improbo risultato, oltre al fatto che era ben conscia di essere debitrice della complessiva somma di € 13.100,00 che cerca di compensare in parte in maniera subdola.>>
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo non è fondato.
Giova premettere, in iure, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (così Cass. n. 26511/ 2022; già SU 14916/2016 e succ. conf. da ultimo n. 22806/2024)
È altresì pacifico il principio che l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo (da ultimo Cass. n. 31085/2022); la notificazione nulla è invece sanabile con la costituzione del convenuto. 10 Orbene, nel motivo in esame eccepisce l'inesistenza della Pt_1
notificazione in quanto questione correlata alla divergenza tra la residenza anagrafica ed il luogo presso cui è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione nel gennaio 2020, traendo da tale divergenza la conclusione, necessitata, della prevalenza della prima (viale della Libertà n. 48 del
Comune di Nova Siri) rispetto a quella presso la quale la notificazione era avvenuta (in via della Resistenza). Sosteneva che tale divergenza era idonea ad inficiare radicalmente la validità della notifica compiuta presso il diverso indirizzo di via della Resistenza n. 12 del Comune di Nova Siri in cui esso
GU ha effettivamente trasferito la residenza, ma solo dal 23 giugno 2020.
La doglianza non coglie nel segno.
Va osservato, in primo luogo, che la notificazione dell'atto di citazione ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina l'inesistenza della notificazione, la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo ha definito in quanto, come appena illustrato, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. (Cass. n.
8463/2023).
Dall'esame dell'atto di citazione emerge che l'indirizzo del convenuto risulta effettivamente indicato dall'attrice in viale della Libertà n. 48 che, peraltro, coincide con quello dichiarato dal GU nel contratto di acquisto del veicolo;
e la notifica risulta richiesta ed eseguita - con data di spedizione del
22 gennaio 2020- all'indirizzo, sempre in Nova Siri, ma in via della
Resistenza n. 12.
Al riguardo va osservato che il Tribunale ha ritenuto valida la notifica avendo valorizzato il dato che l'ufficiale postale nel momento in cui ha effettuato la 11 notifica a in via della Resistenza n. 12 non ha riferito Parte_1
dell'irreperibilità del destinatario, ma solo della sua temporanea assenza.
Osserva la Corte, con ciò integrando la motivazione di prime cure, che l'avviso di ricevimento prodotto in atti contiene una relata di notifica che attesta che l'ufficiale postale << ha immesso avviso cassetta corrispondenza dello stabile in indirizza>> e quindi ha attestato di aver reperito in via della
Libertà n. 12 una cassetta postale recante il nominativo del destinatario, nella quale ha immesso l'avviso. Tale attività risulta compiuta una volta accertato che il a detto indirizzo era assente, temporaneamente. L'agente postale Pt_1
Parte ha quindi proceduto all'invio della con avviso di spedizione (in atti) e avviso di ricevimento (in atti) che attesa il mancato ritiro. La notifica si è quindi perfezionata, avendo il luogo in cui essa è avvenuta, via della
Resistenza n. 12 già nel gennaio 2020 un legame con il che quivi aveva Pt_1
una cassetta postale e, all'evidenza, un citofono a suo nome avendo l'ufficiale postale attestato ivi la sua presenza e la sua temporanea assenza.
La sola prevalenza delle risultanze anagrafiche non è idonea ad inficiare la conclusione a cui è pervenuto il giudice di primo grado circa la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado avendo l'ufficiale postale attestato la presenza di plurimi elementi, sopra indicati, che confermano la presenza di GU in detto luogo, che costituiva il suo domicilio, già a gennaio 2020 rendendo verosimile che abbia solo formalmente trasferito la propria residenza, qualche mese più tardi, facendo coincidere il domicilio con la residenza.
Con riguardo all'onere della prova si segnala il principio, di segno opposto a quello sostenuto nel motivo in esame, enunciato da Cass. n. 10107/2014:
< quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che
12 indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.>> (già Cass. n. 15200/2005)
§ 6.2 – il secondo motivo è infondato
Il Tribunale ha accertato che la relata di notifica dell'atto di citazione era corretta avendo l'agente postale verificato che GU aveva il domicilio in via della Resistenza n. 12 per le ragioni espresse nel motivo che precede. Il
Tribunale ha omesso la valutazione specifica di inidoneità delle risultanze anagrafiche attestate dal certificato storico di residenza prodotto dal Pt_1
tuttavia, la motivazione è ugualmente completa e corretta essendo stata resa sulla base di tale principio dal momento che il primo giudice ha richiamato e trascritto la massima enunciata da Cass. n. 6566/2017 che riporta: < risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo (..)>>
§ 6.3 – il terzo motivo è inammissibile
L'appellante meramente enuncia di non aver mai acquistato l'autoveicolo targato AG 413TM da tuttavia, non censura con Controparte_1
specifico motivo la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale rinviene nel contratto prodotto dalla il titolo che legittima la stessa CP_1
ad agire contro colui che in detto contratto figura quale acquirente, ovvero che lo ha sottoscritto in data 15 giugno 2016 con autentica Parte_1
della sottoscrizione – che non ha disconosciuto in giudizio – da parte Pt_1
del funzionario incaricato del Commissario prefettizio.
§ 6.4 – il quarto motivo è inammissibile
13 Il motivo non si confronta con la motivazione espressa dal Tribunale che ha sancito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per tardività. Il convenuto si è costituito in giudizio in data 28 marzo 2021; la prima udienza indicata in citazione: 16 giugno 2020 risulta differita dal giudice con decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 12 novembre 2020 sicché, confermata la regolarità della notifica per rigetto del primo e secondo motivo di gravame, va confermata altresì la pronuncia di tardività della riconvenzionale non avendo il convenuto provveduto a costituirsi nei termini di legge anticipati rispetto all'udienza di prima comparizione del 12 novembre 2020. La pronuncia di inammissibilità ha precluso al Tribunale ogni sul merito della domanda.
§ 6.5 – il quinto motivo è inammissibile
Anche per tale motivo l'appellante non si confronta con la motivazione di prime cure. Non corrisponde al vero che il tribunale non si sia espresso sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal GU avendo, al contrario, espressamente statuito evidenziando che la domanda va rigettata
<< in considerazione dell'accoglimento della domanda di parte attrice>>.
Osserva la Corte che la motivazione è perfettamente aderente al dato normativo ed ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che individuano nella integrale soccombenza della parte il requisito per poter accedere alla valutazione della domanda di responsabilità aggravata, soccombenza di che all'evidenza non sussiste essendo ella CP_1
totalmente vittoriosa.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei i valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo
14 svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le Pt_1 Controparte_1
parti dal Tribunale di CA n. 765/2023 pubblicata in data 30 maggio
2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Marco Naccarato dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.to Vincenzo GU in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Marina di Nova Siri (MT) via Pio La Torre n. 4;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv.to Marco Naccarato in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado in data 16 Gennaio 2020 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Corigliano-Rossano (CS), area urbana Rossano, Viale Michelangelo 55;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 765/2023 del Tribunale di
CA pubblicata in data 30/05/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato conveniva in giudizio al fine Controparte_1 Parte_1
di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo per l'acquisto di una autovettura modello Daimler Chrysler, targata AG 413 TM, avvenuto in Rossano (CS) in data 15 Giugno 2016. Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea per Parte_1
la nullità della notifica dell'atto di citazione e per difetto di legittimazione passiva ed, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 13.100,00 quale corrispettivo per i servizi di pensione e dressaggio erogati presso la propria scuderia denominata “Siris Western School”, in favore di alcuni cavalli di proprietà dell'attrice. Il convenuto chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.>>
2 § 2. – Il Tribunale di CA con sentenza n. 765/2023 così statuiva: << accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
in favore di , della somma di € 8.000,00, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
condanna alla refusione, in favore di , CP_2 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
3 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001). Nel caso in esame, l'attrice ha agito per ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, pertanto, in applicazione dei principi citati, ha provato la fonte contrattuale e ha allegato l'inadempimento del debitore. In particolare, l'odierna attrice ha allegato alla propria domanda giudiziale il contratto di compravendita dell'autovettura, contenente l'indicazione del prezzo concordato (€ 8.000,00), regolarmente vidimato da un pubblico ufficiale ed inserito nei registri della motorizzazione civile, nel quale è indicato come acquirente, con la conseguenza che Parte_1
l'onere probatorio deve ritenersi assolto. Al contrario, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno convenuto, il quale si limita a sollevare le eccezioni preliminari di nullità della notifica dell'atto introduttivo per errore nell'indicazione dell'indirizzo del destinatario e di carenza di legittimazione passiva, non contestando nel merito né l'esistenza del rapporto negoziale, né l'ammontare della somma richiesta, né, tantomeno, provando di aver adempiuto o l'omesso adempimento per causa ad egli non imputabile. Per quanto riguarda le citate eccezioni si osserva quanto segue. In primo luogo, la notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, risulta regolare. Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Orbene secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di
4 convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale, quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 26985/2009)” (Cass., sez. II, sent. n. 6566/2017). Ebbene, l'attrice ha correttamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio all'indirizzo di viale della Resistenza n. 12, ovvero il medesimo ove è stata inviata e ritualmente ricevuta dallo stesso convenuto, in data successiva alla notifica dell'atto di citazione, la raccomandata contenente l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, a nulla rilevando, da solo, il certificato di residenza allegato alla comparsa di costituzione. Inoltre, l'attestazione rilasciata dal pubblico ufficiale nell'avviso di ricevimento ha accertato la temporanea mancanza del destinatario nell'indirizzo indicato, ma non l'assenza o l'irreperibilità dello stesso, divenendo, quindi, un ulteriore elemento che dimostra il collegamento tra il luogo di notifica e il domicilio del convenuto.
Né il convenuto ha provato che all'epoca della notifica non aveva più la propria abituale residenza nell'abitazione di via della Resistenza.
Destituita di fondamento appare, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, in quanto lo stesso coincide con l'acquirente indicato nel contratto di compravendita registrato presso la motorizzazione civile e prodotto dall'attore. Infine, la domanda riconvenzionale è tardiva giacché introdotta oltre il termine consentito dalla legge. Per tuto quanto precede, la domanda attorea merita di essere accolta e parte convenuta va condannata al pagamento della somma di e 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15.05.2016, data di stipula del contratto di compravendita, al saldo. Va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, in considerazione dell'accoglimento della domanda di parte attrice. Le spese del presente grado
5 di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della gravata sentenza, così provvedere: 1) preliminarmente, accertare e affermare l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in primo grado effettuato a mezzo del servizio postale presso indirizzo non corrispondente né con la residenza, né con la dimora effettiva o il domicilio dell'odierno appellante, con conseguente declaratoria di nullità dell'intero processo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e pronunciare, ex art. 354 c.p.c., sentenza con cui rimette la causa al primo giudice;
3) nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse disattendere le richieste di cui ai punti 1) e 2), previo rigetto della domanda attorea di primo grado, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto, attuale appellante;
3) conseguentemente, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previa ammissione di tutte le prove articolate in comparsa di costituzione e risposta di primo grado e nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c., condannare l'appellata a pagare al convenuto la complessiva somma di € 13.100,00 per quanto in narrativa specificato;
4) comunque, condannare l'appellata al pagamento del risarcimento danni, da liquidarsi in sentenza d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) in ogni caso, in sede di pronuncia sulle spese ex art. 91
c.p.c., condannare l'appellata, anche d'ufficio, al pagamento, in favore dell'appellante, di una somma equitativamente determinata, come aggiunto dall'art. 45 comma 12 L. 18 agosto 2009 n. 69; 6) condannare infine
6 l'appellata al pagamento delle spese e compensi dei due gradi del giudizio, gravati di spese generali, CAP e IVA come per legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la temerarietà del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <contrariis reiectis, 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di appello proposto per tutti i motivi di cui sopra. 2) Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato oltre che inammissibile, e per l'effetto confermare la sentenza n° 765/2023 del Tribunale di CA, sez. civ.
Giudice dott. Pasquale Angelo Spina. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito Avv. Marco Naccarato. >>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2023 rinviava la causa all'udienza istruttoria del 21 maggio 2024 per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado. Alla suddetta udienza, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 21 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della causa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
7 § 4.5 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Nullità dell'intero processo di primo grado per inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione. Violazione del diritto di difesa>> evidenziava di essere venuto a conoscenza del giudizio già pendente solo con l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
che in esito aveva avanzato istanza di visibilità che la cancelleria del
Tribunale di CA non aveva evaso;
che, costituitosi in giudizio in data
18 marzo 2021, aveva depositato certificato storico di residenza ed aveva eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione non corrispondendo l'indirizzo di spedizione della citazione alla effettiva residenza di esso convenuto ed al suo domicilio. Censurava il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva ritenuto che fosse idonea a certificare la temporanea assenza del soggetto destinatario dell'atto presso l'abitazione di residenza l'attestazione del postino circa il mancato rinvenimento del detto soggetto, quando invece in siffatta ipotesi era obbligo dell'ufficiale giudiziario svolgere apposite ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento ovvero individuare esattamente il luogo in cui procedere alla notificazione, così come enunciato dalla Suprema Corte ( tra le tante Cass. n. 40102/2021). Invero, per l'ipotesi che l'atto non venga consegnato, il punto di partenza è costituito dalla ricerca fatta nel Comune di residenza con la conclusione che è inesistente e non sanabile quando venga meno il collegamento tra il soggetto, il luogo di notifica ed il destinatario. Precisava che in ipotesi di notifica inesistente non poteva darsi luogo al principio si sanatoria per raggiungimento dello scopo come enunciato da Cass. n. 6379/2019.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Nullità della sentenza per omesso esame di un documento decisivo in ordine alla effettiva residenza anagrafica dell'odierno appellante (certificato storico di residenza - v. doc. n. 3 fascicolo
8 primo grado).>> censurava il passo motivazionale in cui il primo giudice dopo aver premesso che la notifica era avvenuta in viale della Resistenza n.
12 aveva affermato: << il convenuto non ha provato che all'epoca della notifica non aveva più la propria abituale residenza nell'abitazione di via della
Resistenza >>. Significava che la motivazione, per un verso, non teneva conto del certificato di residenza storico versato in atti da esso convenuto dal quale emergeva che in data 7 gennaio 2020, allorché veniva notificato l'atto di citazione, esso GU era residente in [...]viale della Libertà n.
48 e solo successivamente in data 23 giugno 2020 aveva trasferito la residenza in via della Resistenza;
per altro verso la motivazione di prime cure violava il principio di ripartizione dell'onere della prova dal momento che detto onere non incombe sul destinatario, principio enunciato da Cass. n.
40102/2021.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << Carenza di legittimazione passiva>> negava di aver acquistato da il veicolo targato AG Controparte_1
413TM sicché difettava la legittimazione passiva di esso convenuto.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << Nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul rigetto della spiegata riconvenzionale>> censurava di insufficienza la motivazione di prime cure per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale in quanto proposta oltre il termine consentito dalla legge;
lamentava che il primo giudice nulla avesse dedotto in relazione al collegamento oggettivo che rendeva opportuno l'esame delle domande contrapposte in un unico processo. Sosteneva di essere stato limitato nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta danni per temerarietà della lite. >> evidenziava che il Tribunale era rimasto silente sulla domanda svolta da esso convenuto di condanna di parte attrice per lite temeraria;
significava che :< Sulla richiesta
9 in epigrafe il giudice è rimasto silente. La temerarietà della lite, invece, è lapalissiana e risulta comprovata dalla circostanza che l'attrice ha promosso un giudizio pur nella consapevolezza dell'improbo risultato, oltre al fatto che era ben conscia di essere debitrice della complessiva somma di € 13.100,00 che cerca di compensare in parte in maniera subdola.>>
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo non è fondato.
Giova premettere, in iure, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (così Cass. n. 26511/ 2022; già SU 14916/2016 e succ. conf. da ultimo n. 22806/2024)
È altresì pacifico il principio che l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo (da ultimo Cass. n. 31085/2022); la notificazione nulla è invece sanabile con la costituzione del convenuto. 10 Orbene, nel motivo in esame eccepisce l'inesistenza della Pt_1
notificazione in quanto questione correlata alla divergenza tra la residenza anagrafica ed il luogo presso cui è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione nel gennaio 2020, traendo da tale divergenza la conclusione, necessitata, della prevalenza della prima (viale della Libertà n. 48 del
Comune di Nova Siri) rispetto a quella presso la quale la notificazione era avvenuta (in via della Resistenza). Sosteneva che tale divergenza era idonea ad inficiare radicalmente la validità della notifica compiuta presso il diverso indirizzo di via della Resistenza n. 12 del Comune di Nova Siri in cui esso
GU ha effettivamente trasferito la residenza, ma solo dal 23 giugno 2020.
La doglianza non coglie nel segno.
Va osservato, in primo luogo, che la notificazione dell'atto di citazione ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina l'inesistenza della notificazione, la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo ha definito in quanto, come appena illustrato, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. (Cass. n.
8463/2023).
Dall'esame dell'atto di citazione emerge che l'indirizzo del convenuto risulta effettivamente indicato dall'attrice in viale della Libertà n. 48 che, peraltro, coincide con quello dichiarato dal GU nel contratto di acquisto del veicolo;
e la notifica risulta richiesta ed eseguita - con data di spedizione del
22 gennaio 2020- all'indirizzo, sempre in Nova Siri, ma in via della
Resistenza n. 12.
Al riguardo va osservato che il Tribunale ha ritenuto valida la notifica avendo valorizzato il dato che l'ufficiale postale nel momento in cui ha effettuato la 11 notifica a in via della Resistenza n. 12 non ha riferito Parte_1
dell'irreperibilità del destinatario, ma solo della sua temporanea assenza.
Osserva la Corte, con ciò integrando la motivazione di prime cure, che l'avviso di ricevimento prodotto in atti contiene una relata di notifica che attesta che l'ufficiale postale << ha immesso avviso cassetta corrispondenza dello stabile in indirizza>> e quindi ha attestato di aver reperito in via della
Libertà n. 12 una cassetta postale recante il nominativo del destinatario, nella quale ha immesso l'avviso. Tale attività risulta compiuta una volta accertato che il a detto indirizzo era assente, temporaneamente. L'agente postale Pt_1
Parte ha quindi proceduto all'invio della con avviso di spedizione (in atti) e avviso di ricevimento (in atti) che attesa il mancato ritiro. La notifica si è quindi perfezionata, avendo il luogo in cui essa è avvenuta, via della
Resistenza n. 12 già nel gennaio 2020 un legame con il che quivi aveva Pt_1
una cassetta postale e, all'evidenza, un citofono a suo nome avendo l'ufficiale postale attestato ivi la sua presenza e la sua temporanea assenza.
La sola prevalenza delle risultanze anagrafiche non è idonea ad inficiare la conclusione a cui è pervenuto il giudice di primo grado circa la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado avendo l'ufficiale postale attestato la presenza di plurimi elementi, sopra indicati, che confermano la presenza di GU in detto luogo, che costituiva il suo domicilio, già a gennaio 2020 rendendo verosimile che abbia solo formalmente trasferito la propria residenza, qualche mese più tardi, facendo coincidere il domicilio con la residenza.
Con riguardo all'onere della prova si segnala il principio, di segno opposto a quello sostenuto nel motivo in esame, enunciato da Cass. n. 10107/2014:
< quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che
12 indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.>> (già Cass. n. 15200/2005)
§ 6.2 – il secondo motivo è infondato
Il Tribunale ha accertato che la relata di notifica dell'atto di citazione era corretta avendo l'agente postale verificato che GU aveva il domicilio in via della Resistenza n. 12 per le ragioni espresse nel motivo che precede. Il
Tribunale ha omesso la valutazione specifica di inidoneità delle risultanze anagrafiche attestate dal certificato storico di residenza prodotto dal Pt_1
tuttavia, la motivazione è ugualmente completa e corretta essendo stata resa sulla base di tale principio dal momento che il primo giudice ha richiamato e trascritto la massima enunciata da Cass. n. 6566/2017 che riporta: < risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo (..)>>
§ 6.3 – il terzo motivo è inammissibile
L'appellante meramente enuncia di non aver mai acquistato l'autoveicolo targato AG 413TM da tuttavia, non censura con Controparte_1
specifico motivo la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale rinviene nel contratto prodotto dalla il titolo che legittima la stessa CP_1
ad agire contro colui che in detto contratto figura quale acquirente, ovvero che lo ha sottoscritto in data 15 giugno 2016 con autentica Parte_1
della sottoscrizione – che non ha disconosciuto in giudizio – da parte Pt_1
del funzionario incaricato del Commissario prefettizio.
§ 6.4 – il quarto motivo è inammissibile
13 Il motivo non si confronta con la motivazione espressa dal Tribunale che ha sancito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per tardività. Il convenuto si è costituito in giudizio in data 28 marzo 2021; la prima udienza indicata in citazione: 16 giugno 2020 risulta differita dal giudice con decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 12 novembre 2020 sicché, confermata la regolarità della notifica per rigetto del primo e secondo motivo di gravame, va confermata altresì la pronuncia di tardività della riconvenzionale non avendo il convenuto provveduto a costituirsi nei termini di legge anticipati rispetto all'udienza di prima comparizione del 12 novembre 2020. La pronuncia di inammissibilità ha precluso al Tribunale ogni sul merito della domanda.
§ 6.5 – il quinto motivo è inammissibile
Anche per tale motivo l'appellante non si confronta con la motivazione di prime cure. Non corrisponde al vero che il tribunale non si sia espresso sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal GU avendo, al contrario, espressamente statuito evidenziando che la domanda va rigettata
<< in considerazione dell'accoglimento della domanda di parte attrice>>.
Osserva la Corte che la motivazione è perfettamente aderente al dato normativo ed ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che individuano nella integrale soccombenza della parte il requisito per poter accedere alla valutazione della domanda di responsabilità aggravata, soccombenza di che all'evidenza non sussiste essendo ella CP_1
totalmente vittoriosa.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei i valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo
14 svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le Pt_1 Controparte_1
parti dal Tribunale di CA n. 765/2023 pubblicata in data 30 maggio
2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Marco Naccarato dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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