Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849 , concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'imputazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849 , concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'imputazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.