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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2170 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Limbadi, via P. Giovanni XXIII, n. 63, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Di Mundo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Latina, via Aprilia Ang via Priverno, presso lo studio dell'avv. Adriano
Rocco (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Machiavelli, n. CP_2
10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di preavviso di fermo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria riportata dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202200001825000, notificata il 29.09.2022, posto sull'autovettura
FIAT PANDA 1.0 HIBRID 5P, targa GD739NT, cui è sottesa la cartella di pagamento n.
13920150001589148001, asseritamente mai ricevuta. La società ricorrente deduceva di aver ricevuto
1 l'atto impugnato da un indirizzo pec non esistente fra i pubblici registri e che, a ogni modo, la pretesa richiamata dall'atto sia da considerarsi estinta, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In Via Preliminare sospendere il provvedimento impugnato;
gradatamente e nel merito: 1) accertare e dichiarare estinto il credito indicato nel dettaglio debito allegato alla comunicazione impugnata per intervenuta prescrizione della cartella n. - 1392015000158148001 per i motivi di cui in epigrafe;
2) Accertare e dichiarare CP_3
e/o il preavviso di fermo per i motivi di cui in epigrafe. 3 Condannare i resistenti al CP_4 pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.” Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_5 le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto la non debenza delle somme riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Preliminarmente, il motivo di ricorso diretto a inficiare la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, perché inviata da un indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate non presente nei pubblici registri, non può trovare accoglimento.
3.1. Come condivisibilmente statuito dalla Commissione Tributaria di Roma “la normativa contenuta negli artt. 26 DPR. n. 602/1973 e 60 DPR. n. 600/1973. …prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ("Ini-Pec") ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Ini-Pec all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. Quindi è necessario che l'iscrizione nei Registri sia riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l' abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo PEC rispetto a quello CP_1 iscritto nel Registro previsto dalla normativa. Né vi può essere dubbio circa la provenienza dell'atto da , che non può seriamente essere messa in discussione, essendo stato, in via generale, ritenuto CP_5 sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. La disciplina normativa vigente ed il modello ministeriale della cartella, infatti, contemplano la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.” (CTP Roma n.. 7205/2021).
3.2. Di tal senso, anche la recente sentenza della Suprema Corte, ha statuito come non sia da considerarsi nulla, una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi.
4. Ciò posto, risulta valida la notifica dell'atto di pagamento oggi impugnato.
5. Deve osservarsi, poi, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza
2 del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. Il ha documentato di aver notificato – senza trovare contestazioni a riguardo – la CP_7 cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato in via principale, il 19.06.2015, provando, altresì, di aver notificato due intimazioni di pagamento, aventi numero 13920199000594471000 e
13920229000914256000, rispettivamente nelle date del 12.03.2019 e 8.06.2022 (tramite pec) a cui non
è seguita alcuna impugnazione.
7. Per tale ragione, il termine quinquennale di prescrizione non è spirato, poiché le due intimazioni di pagamento sono da considerarsi atti interruttivi dei termini prescrizionali.
7.1.Infatti, alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 19.06.2015 è seguita (nell'arco temporale di cinque anni) la notifica dell'intimazione di pagamento numero 13920199000594471000, avvenuta il 12.03.2019, a cui è, altresì, seguita la notifica dell'intimazione di pagamento numero
13920229000914256000, notificata l'8.06.2022, a cui è, infine, seguita la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, oggetto di odierna contestazione.
8. Nessuna estinzione delle pretese creditorie può esser, dunque, dichiarata e, pertanto, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_5 P
- condanna in persona del rappresentate legale pro tempore al pagamento delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_8
Vibo Valentia, 06/03/2025.
Il Giudice
3 dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Limbadi, via P. Giovanni XXIII, n. 63, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Di Mundo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Latina, via Aprilia Ang via Priverno, presso lo studio dell'avv. Adriano
Rocco (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Machiavelli, n. CP_2
10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di preavviso di fermo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria riportata dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202200001825000, notificata il 29.09.2022, posto sull'autovettura
FIAT PANDA 1.0 HIBRID 5P, targa GD739NT, cui è sottesa la cartella di pagamento n.
13920150001589148001, asseritamente mai ricevuta. La società ricorrente deduceva di aver ricevuto
1 l'atto impugnato da un indirizzo pec non esistente fra i pubblici registri e che, a ogni modo, la pretesa richiamata dall'atto sia da considerarsi estinta, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In Via Preliminare sospendere il provvedimento impugnato;
gradatamente e nel merito: 1) accertare e dichiarare estinto il credito indicato nel dettaglio debito allegato alla comunicazione impugnata per intervenuta prescrizione della cartella n. - 1392015000158148001 per i motivi di cui in epigrafe;
2) Accertare e dichiarare CP_3
e/o il preavviso di fermo per i motivi di cui in epigrafe. 3 Condannare i resistenti al CP_4 pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.” Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_5 le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto la non debenza delle somme riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Preliminarmente, il motivo di ricorso diretto a inficiare la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, perché inviata da un indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate non presente nei pubblici registri, non può trovare accoglimento.
3.1. Come condivisibilmente statuito dalla Commissione Tributaria di Roma “la normativa contenuta negli artt. 26 DPR. n. 602/1973 e 60 DPR. n. 600/1973. …prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ("Ini-Pec") ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Ini-Pec all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. Quindi è necessario che l'iscrizione nei Registri sia riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l' abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo PEC rispetto a quello CP_1 iscritto nel Registro previsto dalla normativa. Né vi può essere dubbio circa la provenienza dell'atto da , che non può seriamente essere messa in discussione, essendo stato, in via generale, ritenuto CP_5 sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. La disciplina normativa vigente ed il modello ministeriale della cartella, infatti, contemplano la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.” (CTP Roma n.. 7205/2021).
3.2. Di tal senso, anche la recente sentenza della Suprema Corte, ha statuito come non sia da considerarsi nulla, una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi.
4. Ciò posto, risulta valida la notifica dell'atto di pagamento oggi impugnato.
5. Deve osservarsi, poi, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza
2 del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. Il ha documentato di aver notificato – senza trovare contestazioni a riguardo – la CP_7 cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato in via principale, il 19.06.2015, provando, altresì, di aver notificato due intimazioni di pagamento, aventi numero 13920199000594471000 e
13920229000914256000, rispettivamente nelle date del 12.03.2019 e 8.06.2022 (tramite pec) a cui non
è seguita alcuna impugnazione.
7. Per tale ragione, il termine quinquennale di prescrizione non è spirato, poiché le due intimazioni di pagamento sono da considerarsi atti interruttivi dei termini prescrizionali.
7.1.Infatti, alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 19.06.2015 è seguita (nell'arco temporale di cinque anni) la notifica dell'intimazione di pagamento numero 13920199000594471000, avvenuta il 12.03.2019, a cui è, altresì, seguita la notifica dell'intimazione di pagamento numero
13920229000914256000, notificata l'8.06.2022, a cui è, infine, seguita la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, oggetto di odierna contestazione.
8. Nessuna estinzione delle pretese creditorie può esser, dunque, dichiarata e, pertanto, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_5 P
- condanna in persona del rappresentate legale pro tempore al pagamento delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_8
Vibo Valentia, 06/03/2025.
Il Giudice
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