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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1144/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1144/2025 RG promossa con ricorso depositato il 20.03.2025 da:
1) Parte_1
Nato a Padova (PD) il 05.01.1961
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Commisso
e
2) Parte_2
Nata a Como (CO) il 20.02.1962
Cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Commisso
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lavena Ponte ES (VA) in data 13 febbraio 1993
(anno 1993 atto n. 2 parte I) separati consensualmente con verbale in data 23.02.2006, omologato con decreto del 12.05.2006 e depositato il 12.05.2006; con i seguenti figli maggiorenni:
pagina1 di 3 Per_
nato a [...] il [...]
Per_
nato a Como il [...] ad [...] maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.03.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- casa coniugale: in merito all'immobile sito in Luino (VA), Piazzale Marconi n.51 di proprietà di entrambi i coniugi, essendo lo stesso facilmente frazionabile, i due ricorrenti procederanno alla divisione dello stabile in due unità abitative con acquisizione da parte di entrambi di una quota pari al 50% per ciascuno, secondo lo schema divisionale di cui all'allegato n.4 del ricorso introduttivo. In tal senso, i coniugi si obbligano a dare esecuzione alla suindicata divisione immobiliare procedendo alla cessione e divisione delle rispettive quote tramite rogito notarile. Tutte le spese relative alla suddetta divisione e comunque ad essa collegate oltre le spese notarili, varranno ripartite in misura del 50% tra i due coniugi;
- il signor provvederà al pagamento Pt_1 dell'assicurazione a suo tempo stipulata con Lloyd Adriatico Allianz Group n. 66817354
- Casa IC (Agenzia di Luino) – avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare fino a quando l'abitazione rimarrà indivisa e in comproprietà tra i due coniugi. Successivamente alla divisione immobiliare i due ricorrenti provvederanno autonomamente alla stipula di singole assicurazioni aventi ad oggetto le rispettive proprietà esclusive;
- mantenimento: il Signor , si obbliga nei confronti della Signora Pt_1 Pt_2
al versamento di un assegno divorzile di 1.500,00 CHF mensili (euro 1.560,60)
[...] che le verrà corrisposto entro la data del 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale assegno verrà corrisposto alla Signora sino al raggiungimento da parte della Pt_2 stessa dell'età pensionabile ovvero fino alla percezione effettiva da parte della stessa del primo trattamento pensionistico mensile erogatole dalla Confederazione Elvetica;
- i ricorrenti a seguito dello scioglimento del matrimonio, provvederanno altresì alla presentazione della sentenza di divorzio presso il competente Tribunale del Canton Berna, affinché l'ente previdenziale provveda alla ripartizione tra i due coniugi del secondo pilastro maturato dal Signor in Confederazione Elvetica nel corso gli Pt_1 anni di matrimonio coincidenti con l'attività lavorativa;
- Il Signor , e la Signora , fermo quanto sopra stabilito, Parte_1 Parte_2 dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
pagina2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.02.1993 in Lavena Ponte ES (VA) in data 13.02.1993 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lavena Ponte ES (anno 1993 atto n. 2 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1144/2025 RG promossa con ricorso depositato il 20.03.2025 da:
1) Parte_1
Nato a Padova (PD) il 05.01.1961
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Commisso
e
2) Parte_2
Nata a Como (CO) il 20.02.1962
Cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Commisso
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lavena Ponte ES (VA) in data 13 febbraio 1993
(anno 1993 atto n. 2 parte I) separati consensualmente con verbale in data 23.02.2006, omologato con decreto del 12.05.2006 e depositato il 12.05.2006; con i seguenti figli maggiorenni:
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nato a [...] il [...]
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nato a Como il [...] ad [...] maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.03.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- casa coniugale: in merito all'immobile sito in Luino (VA), Piazzale Marconi n.51 di proprietà di entrambi i coniugi, essendo lo stesso facilmente frazionabile, i due ricorrenti procederanno alla divisione dello stabile in due unità abitative con acquisizione da parte di entrambi di una quota pari al 50% per ciascuno, secondo lo schema divisionale di cui all'allegato n.4 del ricorso introduttivo. In tal senso, i coniugi si obbligano a dare esecuzione alla suindicata divisione immobiliare procedendo alla cessione e divisione delle rispettive quote tramite rogito notarile. Tutte le spese relative alla suddetta divisione e comunque ad essa collegate oltre le spese notarili, varranno ripartite in misura del 50% tra i due coniugi;
- il signor provvederà al pagamento Pt_1 dell'assicurazione a suo tempo stipulata con Lloyd Adriatico Allianz Group n. 66817354
- Casa IC (Agenzia di Luino) – avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare fino a quando l'abitazione rimarrà indivisa e in comproprietà tra i due coniugi. Successivamente alla divisione immobiliare i due ricorrenti provvederanno autonomamente alla stipula di singole assicurazioni aventi ad oggetto le rispettive proprietà esclusive;
- mantenimento: il Signor , si obbliga nei confronti della Signora Pt_1 Pt_2
al versamento di un assegno divorzile di 1.500,00 CHF mensili (euro 1.560,60)
[...] che le verrà corrisposto entro la data del 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale assegno verrà corrisposto alla Signora sino al raggiungimento da parte della Pt_2 stessa dell'età pensionabile ovvero fino alla percezione effettiva da parte della stessa del primo trattamento pensionistico mensile erogatole dalla Confederazione Elvetica;
- i ricorrenti a seguito dello scioglimento del matrimonio, provvederanno altresì alla presentazione della sentenza di divorzio presso il competente Tribunale del Canton Berna, affinché l'ente previdenziale provveda alla ripartizione tra i due coniugi del secondo pilastro maturato dal Signor in Confederazione Elvetica nel corso gli Pt_1 anni di matrimonio coincidenti con l'attività lavorativa;
- Il Signor , e la Signora , fermo quanto sopra stabilito, Parte_1 Parte_2 dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
pagina2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.02.1993 in Lavena Ponte ES (VA) in data 13.02.1993 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lavena Ponte ES (anno 1993 atto n. 2 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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