CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2024 spedito il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38 D 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - 01386030488
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620280003270457000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ricorreva avverso una cartella di pagamento n.06620180003270457000 e contro le iscrizioni a ruolo in essa asseritamente riprodotte e ralativa a tasse automobilistiche per l'anno
2015 oltre a sanzioni ed interessi per un totale di euro 833,75.
Nel Ricorso la parte eccepiva di aver avuto notiizia della cartella di pagamento a mezzo Pec e priva della firma in originale di un pubblico ufficiale.
Inoltre la Parte eccepiva altresi' che la cartella non fosse firmata nemmeno in maniera autografa.
Che la cartella fosse priva della metodologia di calcolo degli interessi e che le sanzioni fossero state applicate in maniera forfettaria.
L'ADER,costituitasi contestava tutte le tesi attoree e chiedeva vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 15/12/2025,dalla visione degli atti rileva che le sanzioni appaiano irrogate con applicazione di un metodo forfettario e con carattere europenale.Tale metodologia appare priva del rispetto del principio di proporzionalita' garantito dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea cosi come garantito CGUE e dalal Corte EDU.
Nella comunicazioni delle sanzioni,manca totalmente la metodologia applicata per giungere all'importo poi indicato.
Tale situazione determina nei confronti del Contribuente l'impossibilita' di poter contestare sia nell'an che nel quantum debeatur la sanzione richiesta.
Pertanto,appare che tali sanzioni,debbano essere annullate in quanto non suffragate dallla metodologia di calcolo dell'importo.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,accoglie parzialmente il ricorso ed annulla le sanzioni irrogate.Conferma nel resto.
La Corte,ritiene altresi',che sussistano dei giusti motivi,per procedere ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria,accoglie parzialmente il ricorso annullando le sanzioni irrogate.Spese compensate
Cosi' e' deciso.
Massa 15/12/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2024 spedito il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38 D 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - 01386030488
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620280003270457000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ricorreva avverso una cartella di pagamento n.06620180003270457000 e contro le iscrizioni a ruolo in essa asseritamente riprodotte e ralativa a tasse automobilistiche per l'anno
2015 oltre a sanzioni ed interessi per un totale di euro 833,75.
Nel Ricorso la parte eccepiva di aver avuto notiizia della cartella di pagamento a mezzo Pec e priva della firma in originale di un pubblico ufficiale.
Inoltre la Parte eccepiva altresi' che la cartella non fosse firmata nemmeno in maniera autografa.
Che la cartella fosse priva della metodologia di calcolo degli interessi e che le sanzioni fossero state applicate in maniera forfettaria.
L'ADER,costituitasi contestava tutte le tesi attoree e chiedeva vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 15/12/2025,dalla visione degli atti rileva che le sanzioni appaiano irrogate con applicazione di un metodo forfettario e con carattere europenale.Tale metodologia appare priva del rispetto del principio di proporzionalita' garantito dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea cosi come garantito CGUE e dalal Corte EDU.
Nella comunicazioni delle sanzioni,manca totalmente la metodologia applicata per giungere all'importo poi indicato.
Tale situazione determina nei confronti del Contribuente l'impossibilita' di poter contestare sia nell'an che nel quantum debeatur la sanzione richiesta.
Pertanto,appare che tali sanzioni,debbano essere annullate in quanto non suffragate dallla metodologia di calcolo dell'importo.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,accoglie parzialmente il ricorso ed annulla le sanzioni irrogate.Conferma nel resto.
La Corte,ritiene altresi',che sussistano dei giusti motivi,per procedere ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria,accoglie parzialmente il ricorso annullando le sanzioni irrogate.Spese compensate
Cosi' e' deciso.
Massa 15/12/2025