Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 18459/24 riservata in decisione all'udienza del 15.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Renato Spadaro, presso il cui studio elett.te domicilia in in Napoli alla Via Dei Mille n.16;
ATTRICE
E (C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. CORRADO DI NARDO, elett.te domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
CONVENUTO
OGGETTO: assegnazione alloggio ERP CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con citazione notificata in data 05/09/2024 conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 impugnando la Disposizione dirigenziale n. 198 del 12.7.24, emessa dal Dirigente
[...] dell'Area patrimonio del Comune di Napoli, con cui veniva espresso il diniego all'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativa all'alloggio di proprietà del Comune di Napoli e di cui l'istante è detentrice, sito in Napoli alla via della Bussola n. 135 is. 4 sc. 8 p. 5 int. 11 BU
. P.IVA_2 A sostegno dell'impugnazione afferma che l'atto impugnato è illegittimo: 1) per illogicità manifesta, tenuto conto che l'Ente ha denegato all'istante la “regolarizzazione del rapporto locativo”, benchè non dovesse essere regolarizzato il rapporto locativo (che non esisteva e non poteva, certo, esistere), ma solo l'assegnazione dell'alloggio;
2) perché, in violazione del Regolamento 11/19, non è stato recepito il parere vincolante dell'Autorità regionale delle opposizioni, che recita: “l'Autorità Regionale per le opposizioni svolge le seguenti attività: Esamina e decide sulle opposizioni di cui all'articolo 12 sulla base dell'istruttoria compiuta da una struttura operativa costituita da dipendenti dell' con CP_2 sede presso la stessa Agenzia Regionale Edilizia Residenziale, e trasmette gli esiti al Comune per eventuali atti consequenziali;
esprime parere vincolante sulla decadenza dall'assegnazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento, sulle istanze di regolarizzazione presentate ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento e sul diniego al subentro così come previsto nell'articolo 19 e delle istanze presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
definisce le modalità di funzionamento dell'Autorità stessa”;
3) per violazione di legge, avendo il Comune negato la regolarizzazione, adducendo l'esistenza di una morosità di indennità di occupazione di € 30.123,80. In tal modo, avrebbe violato l'art. 33 del Reg. Reg. 11/2019, che non menziona la morosità tra le cause di rigetto della domanda di regolarizzazione.
Su tali presupposti chiede
Si costituiva il eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. per essere competente Controparte_1 il G.A., tenuto conto che i fatti allegati da controparte e le richieste formulate identificano quale interesse legittimo la situazione giuridica azionata da parte attrice, poiché volta all'ottenimento del provvedimento di assegnazione o, comunque, oppositivo al provvedimento di diniego alla regolarizzazione. Nel merito, il sostiene la legittimità dell'atto impugnato. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione è ripartita tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo in base alla situazione giuridica soggettiva azionata: la controversia appartiene alla giurisdizione dell'uno o dell'altro giudice per la natura, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, della situazione sostanziale di cui è titolare chi propone la domanda in giudizio.
Per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Per questo, il criterio di riparto della giurisdizione va individuato nel petitum sostanziale
(Sez. U, Ordinanza n. 10244 del 2022 ; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350).
Per tale motivo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, e non già a quella successiva ricadente nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato
(Sez. U, Ordinanza n. 9694 del 22/04/2013; Sez. U, Sentenza n. 20589 del 09/09/2013 )
Nella fattispecie di causa, è assolutamente pacifico tra le parti che la sig.ra non è assegnataria Pt_1 dell'alloggio ERP. La circostanza è stata addirittura posta dall'attrice a fondamento del primo motivo di impugnazione dell'atto impugnato. Inoltre, la stessa ha chiesto espressamente di accertare il suo diritto all'assegnazione (non alla locazione) dell'alloggio ERP, denunciando, con gli ulteriori motivi di opposizione, i pretesi vizi del procedimento di assegnazione.
Tale essendo il petitum sostanziale della domanda, e facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarato il difetto di giurisdizione del GO, appartenendo la giurisdizione al TAR Campania.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al
[...]
CP_3
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.490,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 16.5.2025.
Il Giudice Francesco Pastore