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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, nato in [...] il [...], cf , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata in [...] il [...], cf , , nata in [...] C.F._2 Parte_3
Piceno il 17/07/1962, cf , , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
28/08/1963, cf , nata in [...] il [...], cf C.F._4 Parte_5
, nata in [...] il [...], cf C.F._5 Parte_6
, residenti tutti in Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo C.F._6
Traini, cf , fax 0734/759131, pec giusta C.F._7 Email_1 procura speciale, elettivamente domiciliati presso e nel di lui studio in Servigliano (FM), via
Gobetti, 18.
APPELLANTI
CONTRO
Con avv. in proprio, nato in [...] il [...] CP_1 C.F._8
, disposto a ricevere le comunicazioni per telefax allo 0736/263305 e anche le notifiche
[...] per posta elettronica certificata all'indirizzo Email_2
APPELLATO
CONTRO
CP_ avv. , in proprio, nato in [...] il [...] CP_3 C.F._9
che riceverà le comunicazioni via fax allo 0736/230004 e anche le notifiche per posta
[...] elettronica all'indirizzo Email_3
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno in data
06.04.2022 e in materia di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, disattendeva l'opposizione proposta dagli attuali appellanti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Marini Ugo per l'importo di € 15.179,
63 oltre accessori a titolo di prestazioni professionali consistenti nella redazione di una impugnazione.
Gli opponenti avevano contrastato le pretese creditorie asserendo di non avergli affidato alcun incarico professionale e che il medesimo si era limitato a svolgere funzioni procuratorie tramite l'avv. tanto da non aver mai avuto rapporti con gli asseriti clienti e da CP_5 non aver redatto l'atto di impugnazione.
Nel processo interveniva l'avv. sostenendo le ragioni dell'avv. e CP_5 CP_1 affermando che quest'ultimo aveva ricevuto e svolto l'incarico in nome e per conto dei al contempo e chiedeva: “in via subordinata, dichiararli tenuti in tutto o in parte, ex Pt_1 artt. 2222, 2223 c.c., o se necessario 1719 e 1720 st. cod. e quindi condannarli al pagamento, in favore del sottoscritto della somma di 15.179,63 euro, o del diverso importo che risultasse di giustizia, oltre interessi di mora ex artt. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 1284 comma 4° c.c. dal deposito del presente intervento fino saldo;
in ulteriore subordine, condannarli al pagamento di quanto sopra ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre agli interessi che precedono”.
Il giudice a quo motivava il rigetto dell'opposizione argomentando che: a) era in in atti procura alle liti rilasciata dalla famiglia all'opposto; b) il difetto di rapporti tra i ed il Pt_1 Pt_1
non risultava né contestata né provata dagli opponenti;
c) in atti era presente CP_6 documentazione dalla quale si ricavava la sussistenza di rapporti professionali collaterali;
d) in mancanza di una prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di altro soggetto, si doveva presumere che era il soggetto che aveva rilasciato la procura ad essere tenuto al pagamento (v. Cass. n. 13401/2015, n. 26060/2013, n. 4959/2012); e) era stato il a CP_1 provvedere alla notifica dell'impugnazione e a riassumere il giudizio a seguito del fallimento di una parte;
f) non vi erano elementi per ritenere che l'impugnazione fosse stata redatta dall'avv. CP_3
Quanto alla posizione processuale del il Tribunale evidenziava che erano le “le stesse CP_3 parti attrici, a menzionare l'esistenza di rapporti - relativamente alla medesima prestazione professionale vantata dall'avv. con l'avv. cosicchè l'intervento di quest'ultimo CP_1 CP_3 nel presente giudizio non potrebbe, di certo, etichettarsi quale sfornito di interesse. D'altro canto, è evidente che nel caso in cui fosse accertata l'assenza di qualunque rapporto di mandato tra gli opponenti e il – per avere gli opponenti avuto rapporti solo con il CP_1
il otrebbe, successivamente, rivalersi sul tanto basta a giustificare CP_3 CP_1 CP_3
l'intervento di quest'ultimo nel presente procedimento.”.
pag. 2/7 Proponevano appello i vi resisteva il e il svolgeva appello incidentale Pt_1 CP_1 CP_3 condizionato.
L'appellante prospettava le seguenti doglianze.
A) Con la prima articolata doglianza concernente il rapporto con l'avv. (da anteporre CP_1 per economia espositiva a quelle che si rivolgono all'Avv. gli appellanti censuravano la CP_3 sentenza impugnata ribadendo la loro pregressa contestazione di “avere concesso all'Avv.
n mandato di patrocinio, in disparte la procura ad litem loro sottoposta dall'Avv. CP_1 CP_5 indefettibile per la rappresentanza processuale ed al quale, previa sottoscrizione,
[...] come detto, veniva restituita, deducendo invece di avere affidato il mandato ad impugnare la sentenza n°708/17 del Tribunale civile di Ascoli Piceno a quest'ultimo”. Avevano altresì aggiunto che: “L'Avv. è sempre stato, ed è emerso anche in questo processo con tenore CP_1 schiacciante, un mero ausiliario dell'Avv. referente ed artefice unico, nel tempo, di CP_3 ogni prestazione di assistenza legale per i NI e le loro società” e che: “Merita di essere per ora ed all'uopo anticipato il fatto l'Avv. non ha mai provato nel corso del giudizio, né CP_1 tampoco specificamente contestato, pur dinanzi all'apparente ministero defensionale assolto in vertenze rilevanti e di non trascurabile portata su supposto incarico, poiché solo apparente, di minima parte degli sconosciuti appellanti, di avere mai da essi percepito un solo centesimo, si ripete, un solo centesimo”, per poi affermare di aver: “confutato la debenza deducendo motivatamente contro l'Avv. e con elementi di riscontro neanche scalfiti da una remota CP_1 penombra di prova contraria, la carenza di rapporto di patrocinio e soprattutto la carenza di
adempimento delle prestazioni”. Si prospettava inoltre che: “l'Avv. ben CP_7
guardato dal concorrere alla delimitazione dell'oggetto del processo ed ha eluso di offrire la prova di avere svolto le prestazioni tipizzate dal contratto di mandato, ammettendo espressamente ed esplicitamente che l'atto di impugnazione è stato approntato e stilato dall'Avv. il quale, per far tanto, lo ha previamente concepito, il che implica ed assorbe CP_3 in toto l'adempimento della fase di studio.” per poi allegare la totale irrilevanza dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e irrilevanza della nuova procura (per la riassunzione del giudizio interrotto) che accompagnava un atto comunque riconducibile a quello introduttivo redatto dall'Avv. CP_3
B) Con la seconda doglianza si censurava che il giudice a quo non solo avesse escluso che l'atto di appello fosse frutto dell'opera intellettuale dell'Avv. ma pure che non avesse CP_8 considerato che l'avv. non aveva adempiuto l'onere probatorio di dimostrare la CP_1 sussistenza di un rapporto di patrocinio instauratosi con gli appellanti e l'effettivo adempimento delle prestazioni ad esso correlate: si asseriva infatti che in caso di contestazione del rapporto sarebbe stato onere dell'avvocato dimostrare la sua sussistenza e si concludeva così ricostruendo la fattispecie: “Gli appellanti affidano il mandato di patrocinio all'Avv. senza rappresentanza, essendo questa riservata, in sede giudiziale, all'Avv. CP_3 come da procura.”. CP_1
C) Con il terzo motivo, gli appellanti si dolevano che il giudice non avesse considerato come ammesse dall'avv. in quanto non contestate, le loro allegazioni che riguardavano: 1) la CP_1
pag. 3/7 riconducibilità filologica dell'atto di appello alle modalità di redazione degli atti da parte dell'avv. 2) la redazione da parte del predetto Avvocato degli atti conclusionali a CP_3 beneficio dell'Avv. Gagliardi che rappresentava le sorelle (n.d.r. probabilmente per il Pt_1 primo grado); 3) la mancata richiesta di compensi da parte dell'Avvocato 4) la pacifica CP_1 redazione dell'atto da parte dell'Avv. e la sua utilizzazione ad opera del per CP_3 CP_1
l'appello con il risultato di dover escludere qualsiasi adempimento di un mandato, peraltro non affidatogli.
I motivi di appello sopra elencati sono infondati.
E' bene far precedere la motivazione da una ricognizione della giurisprudenza in materia di procura alle liti e del mandato di patrocinio nonché in quella della sottoscrizione di un atto processuale redatto da terzi ai fini della liquidazione del compenso.
Come precisato anche recentemente dalla Cassazione civile sez. II - 04/09/2024, n. 23722 : “chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass., Sez. 2, 28/3/2012, n. 4959; Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24010; Cass., Sez. 2,
6/12/1988, n. 6631), così come spetta a colui che ha rilasciato la procura alle liti e, richiesto giudizialmente del compenso, contesti la propria qualità di cliente dimostrare con ogni mezzo
e, dunque, anche per testimoni (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 31/3/2021, n. 8863) e presunzioni, stante la libertà di forme, la riconducibilità del mandato di patrocinio a persona diversa, senza che si verifichi, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con quest'ultima (Cass., Sez. 2,
4/12/1967, n. 2880).
In breve, se è onere dell'avvocato che abbia richiesto a un terzo (diverso da chi ha rilasciato la procura alle liti) dimostrare l'intervenuto contratto di patrocinio con questi, allorquando l'avvocato richieda i propri onorari a chi ha rilasciato la procura alle liti sarà onere di questi superare la presunzione che ne deriva.
Altro elemento da considerare è la conseguenza della utilizzazione di un atto processuale da parte di un legale che non lo ha redatto.
Anche a tale riguardo è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità con la
Cassazione civile sez. VI - 07/05/2012, n. 6847, che interviene su un caso pressoché analogo, dove si legge: “Con il lungo ed articolato motivo i ricorrenti solo apparentemente denunziano violazione di legge, mentre in sostanza richiedono a questa Corte una valutazione del materiale probatorio diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di appello al fine di ricondurre l'attività svolta dall'avvocato R. in loro favore ad attività di solo procuratore domiciliatario e non di difensore, con la corrispondente riduzione della competente professionali. Il controllo di legittimità non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso favorevole quello preteso dalla parte, perchè la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze
pag. 4/7 probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
5. La Corte di appello ha ritenuto che l'attività svolta dall'avvocato R. in favore dei ricorrenti fosse attività di rappresentanza e difesa processuale, sul rilievo che la procura le era stata conferita unitamente all'avvocato L., che ella aveva partecipato a numerose udienze e sottoscritto la comparsa conclusionale e l'atto di precetto. Ha inoltre affermato che, se anche fosse stato dimostrato che l'avvocato L. aveva redatto gli atti processuali sottoscritti da entrambi, la sottoscrizione presuppone un'attività di controllo da parte dell'altro difensore e la prestazione professionale del difensore non si sostanzia solo nel compimento delle singole attività di evidenza processuale, ma anche e soprattutto nell'assunzione della responsabilità che tali attività, ed in generale dalla linea difensiva adottata nel processo deriva al difensore in termini di responsabilità professionale.”.
In questo caso è possibile riassumere il principio di diritto nel senso che la sottoscrizione di un atto processuale da parte di legale che non lo ha redatto non esclude per quell'atto il suo apporto valutativo e la sua responsabilità professionale, così giustificando il compenso richiesto per l'attività difensiva.
Da quanto esposto emerge che il Tribunale non ha invertito l'onere probatorio poiché era sugli attuali appellanti che incombeva la necessità di dimostrare che il rapporto di patrocinio fosse affidato a soggetti diversi dall'Avv. CP_1
Al contempo gli elementi indiziari allegati al punto C non risultano gravi, precisi e concordanti poiché l'apporto anche pregresso dell'Avv. in quanto soltanto compatibile e non CP_3 necessariamente escludente (vedi l'arresto citato ) non elimina il vaglio e la assunta responsabilità professionale dell'Avv. che ha sottoscritto gli atti processuali, come CP_1 presuntivamente emergente dalla procura alle liti che lo inquadrava non solo quale rappresentante processuale (c.d. ministero di difensore) ma anche come difensore (c.d. assistenza di difensore). Assolutamente non significativo è poi l'aspetto delle mancate richieste di pagamento degli onorari da parte dell'Avv. che ha comunque agito prima della CP_1 prescrizione del suo diritto.
Conforta le argomentazioni che precedono il rilascio della seconda procura in sede di riassunzione e quindi necessariamente successiva alla introduzione del giudizio mediate l'appello sottoscritto dall'Avv. anche in questo caso la presunzione che ne discende è CP_1 ulteriormente rafforzata in quanto consiste in un nuovo impulso rispetto all'attività procuratoria e difensionale già espletata, nel mentre la riutilizzazione da parte Avv. CP_1 dell'atto introduttivo pregresso è irrilevante per quanto sopra esposto. Parimenti infondata è la doglianza (subordinata) che attiene all'inadempimento del mandato da parte dell'avv. in quanto, come si è detto la sottoscrizione di un atto processuale redatto da terzi CP_1 comporta comunque un'attività valutativa e una assunzione di responsabilità che giustificano la retribuzione dell'operato e quindi escludono l'inadempimento.
In breve, depurata di ogni altro elemento utilizzato dal giudice a quo per confermare l'esistenza della assistenza difensiva dell'Avv. la sentenza impugnata è comunque CP_1 pienamente condivisibile.
pag. 5/7 Passando al vaglio delle doglianze rivolte avverso l'Avv. i osserva quanto segue. CP_3
Si premette che il Tribunale ha asserito la legittimazione dell'intervento del professionista.
Gli appellanti si dolgono di non aver proposto tale eccezione ma di aver stigmatizzato l'allegazione di un mandato in nome e per loro conto a favore dell'Avv. nonostante CP_1 avesse l'avv. “adempiuto le prestazioni del mandato di patrocinio, tutte, quelle CP_3 concernenti la fase”.
Fatto è che l'intervento ad adiuvandum era comunque finalizzato a rafforzare le pretese creditorie dell'Avv. he le ha viste riconoscere dal Tribunale e condividere dalla Corte. CP_1
Al contempo ogni rinnovazione delle argomentazioni difensive avverso la riconvenzionale subordinata dell'Av. e l'appello incidentale condizionato del medesimo sono superati CP_3
e assorbiti dall'esito negativo per l'appello principale proposto dai Pt_1
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, nato in [...] il [...], cf , , nata in
[...] C.F._1 Parte_2
Ascoli Piceno il 24/05/1975, cf , , nata in [...] il C.F._2 Parte_3
17/07/1962, cf , , nata in [...] il [...], cf C.F._3 Parte_4
, nata in [...] il [...], cf C.F._4 Parte_5
, nata in [...] il [...], cf C.F._5 Parte_6
nei confronti di , in proprio, nato in [...] il 29 C.F._6 Controparte_9 CP_ dicembre 1963 nonché di , in proprio, nato in CodiceFiscale_8 CP_10
Ascoli Piceno il 20 novembre 1954 , appellante incidentale CodiceFiscale_9 condizionato avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e conferma l'impugnata sentenza;
-Dichiara l'appello incidentale condizionato assorbito
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che liquida in € 5.809, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
pag. 6/7 - Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 04.02.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, nato in [...] il [...], cf , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata in [...] il [...], cf , , nata in [...] C.F._2 Parte_3
Piceno il 17/07/1962, cf , , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
28/08/1963, cf , nata in [...] il [...], cf C.F._4 Parte_5
, nata in [...] il [...], cf C.F._5 Parte_6
, residenti tutti in Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo C.F._6
Traini, cf , fax 0734/759131, pec giusta C.F._7 Email_1 procura speciale, elettivamente domiciliati presso e nel di lui studio in Servigliano (FM), via
Gobetti, 18.
APPELLANTI
CONTRO
Con avv. in proprio, nato in [...] il [...] CP_1 C.F._8
, disposto a ricevere le comunicazioni per telefax allo 0736/263305 e anche le notifiche
[...] per posta elettronica certificata all'indirizzo Email_2
APPELLATO
CONTRO
CP_ avv. , in proprio, nato in [...] il [...] CP_3 C.F._9
che riceverà le comunicazioni via fax allo 0736/230004 e anche le notifiche per posta
[...] elettronica all'indirizzo Email_3
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno in data
06.04.2022 e in materia di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, disattendeva l'opposizione proposta dagli attuali appellanti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Marini Ugo per l'importo di € 15.179,
63 oltre accessori a titolo di prestazioni professionali consistenti nella redazione di una impugnazione.
Gli opponenti avevano contrastato le pretese creditorie asserendo di non avergli affidato alcun incarico professionale e che il medesimo si era limitato a svolgere funzioni procuratorie tramite l'avv. tanto da non aver mai avuto rapporti con gli asseriti clienti e da CP_5 non aver redatto l'atto di impugnazione.
Nel processo interveniva l'avv. sostenendo le ragioni dell'avv. e CP_5 CP_1 affermando che quest'ultimo aveva ricevuto e svolto l'incarico in nome e per conto dei al contempo e chiedeva: “in via subordinata, dichiararli tenuti in tutto o in parte, ex Pt_1 artt. 2222, 2223 c.c., o se necessario 1719 e 1720 st. cod. e quindi condannarli al pagamento, in favore del sottoscritto della somma di 15.179,63 euro, o del diverso importo che risultasse di giustizia, oltre interessi di mora ex artt. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 1284 comma 4° c.c. dal deposito del presente intervento fino saldo;
in ulteriore subordine, condannarli al pagamento di quanto sopra ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre agli interessi che precedono”.
Il giudice a quo motivava il rigetto dell'opposizione argomentando che: a) era in in atti procura alle liti rilasciata dalla famiglia all'opposto; b) il difetto di rapporti tra i ed il Pt_1 Pt_1
non risultava né contestata né provata dagli opponenti;
c) in atti era presente CP_6 documentazione dalla quale si ricavava la sussistenza di rapporti professionali collaterali;
d) in mancanza di una prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di altro soggetto, si doveva presumere che era il soggetto che aveva rilasciato la procura ad essere tenuto al pagamento (v. Cass. n. 13401/2015, n. 26060/2013, n. 4959/2012); e) era stato il a CP_1 provvedere alla notifica dell'impugnazione e a riassumere il giudizio a seguito del fallimento di una parte;
f) non vi erano elementi per ritenere che l'impugnazione fosse stata redatta dall'avv. CP_3
Quanto alla posizione processuale del il Tribunale evidenziava che erano le “le stesse CP_3 parti attrici, a menzionare l'esistenza di rapporti - relativamente alla medesima prestazione professionale vantata dall'avv. con l'avv. cosicchè l'intervento di quest'ultimo CP_1 CP_3 nel presente giudizio non potrebbe, di certo, etichettarsi quale sfornito di interesse. D'altro canto, è evidente che nel caso in cui fosse accertata l'assenza di qualunque rapporto di mandato tra gli opponenti e il – per avere gli opponenti avuto rapporti solo con il CP_1
il otrebbe, successivamente, rivalersi sul tanto basta a giustificare CP_3 CP_1 CP_3
l'intervento di quest'ultimo nel presente procedimento.”.
pag. 2/7 Proponevano appello i vi resisteva il e il svolgeva appello incidentale Pt_1 CP_1 CP_3 condizionato.
L'appellante prospettava le seguenti doglianze.
A) Con la prima articolata doglianza concernente il rapporto con l'avv. (da anteporre CP_1 per economia espositiva a quelle che si rivolgono all'Avv. gli appellanti censuravano la CP_3 sentenza impugnata ribadendo la loro pregressa contestazione di “avere concesso all'Avv.
n mandato di patrocinio, in disparte la procura ad litem loro sottoposta dall'Avv. CP_1 CP_5 indefettibile per la rappresentanza processuale ed al quale, previa sottoscrizione,
[...] come detto, veniva restituita, deducendo invece di avere affidato il mandato ad impugnare la sentenza n°708/17 del Tribunale civile di Ascoli Piceno a quest'ultimo”. Avevano altresì aggiunto che: “L'Avv. è sempre stato, ed è emerso anche in questo processo con tenore CP_1 schiacciante, un mero ausiliario dell'Avv. referente ed artefice unico, nel tempo, di CP_3 ogni prestazione di assistenza legale per i NI e le loro società” e che: “Merita di essere per ora ed all'uopo anticipato il fatto l'Avv. non ha mai provato nel corso del giudizio, né CP_1 tampoco specificamente contestato, pur dinanzi all'apparente ministero defensionale assolto in vertenze rilevanti e di non trascurabile portata su supposto incarico, poiché solo apparente, di minima parte degli sconosciuti appellanti, di avere mai da essi percepito un solo centesimo, si ripete, un solo centesimo”, per poi affermare di aver: “confutato la debenza deducendo motivatamente contro l'Avv. e con elementi di riscontro neanche scalfiti da una remota CP_1 penombra di prova contraria, la carenza di rapporto di patrocinio e soprattutto la carenza di
adempimento delle prestazioni”. Si prospettava inoltre che: “l'Avv. ben CP_7
guardato dal concorrere alla delimitazione dell'oggetto del processo ed ha eluso di offrire la prova di avere svolto le prestazioni tipizzate dal contratto di mandato, ammettendo espressamente ed esplicitamente che l'atto di impugnazione è stato approntato e stilato dall'Avv. il quale, per far tanto, lo ha previamente concepito, il che implica ed assorbe CP_3 in toto l'adempimento della fase di studio.” per poi allegare la totale irrilevanza dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e irrilevanza della nuova procura (per la riassunzione del giudizio interrotto) che accompagnava un atto comunque riconducibile a quello introduttivo redatto dall'Avv. CP_3
B) Con la seconda doglianza si censurava che il giudice a quo non solo avesse escluso che l'atto di appello fosse frutto dell'opera intellettuale dell'Avv. ma pure che non avesse CP_8 considerato che l'avv. non aveva adempiuto l'onere probatorio di dimostrare la CP_1 sussistenza di un rapporto di patrocinio instauratosi con gli appellanti e l'effettivo adempimento delle prestazioni ad esso correlate: si asseriva infatti che in caso di contestazione del rapporto sarebbe stato onere dell'avvocato dimostrare la sua sussistenza e si concludeva così ricostruendo la fattispecie: “Gli appellanti affidano il mandato di patrocinio all'Avv. senza rappresentanza, essendo questa riservata, in sede giudiziale, all'Avv. CP_3 come da procura.”. CP_1
C) Con il terzo motivo, gli appellanti si dolevano che il giudice non avesse considerato come ammesse dall'avv. in quanto non contestate, le loro allegazioni che riguardavano: 1) la CP_1
pag. 3/7 riconducibilità filologica dell'atto di appello alle modalità di redazione degli atti da parte dell'avv. 2) la redazione da parte del predetto Avvocato degli atti conclusionali a CP_3 beneficio dell'Avv. Gagliardi che rappresentava le sorelle (n.d.r. probabilmente per il Pt_1 primo grado); 3) la mancata richiesta di compensi da parte dell'Avvocato 4) la pacifica CP_1 redazione dell'atto da parte dell'Avv. e la sua utilizzazione ad opera del per CP_3 CP_1
l'appello con il risultato di dover escludere qualsiasi adempimento di un mandato, peraltro non affidatogli.
I motivi di appello sopra elencati sono infondati.
E' bene far precedere la motivazione da una ricognizione della giurisprudenza in materia di procura alle liti e del mandato di patrocinio nonché in quella della sottoscrizione di un atto processuale redatto da terzi ai fini della liquidazione del compenso.
Come precisato anche recentemente dalla Cassazione civile sez. II - 04/09/2024, n. 23722 : “chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass., Sez. 2, 28/3/2012, n. 4959; Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24010; Cass., Sez. 2,
6/12/1988, n. 6631), così come spetta a colui che ha rilasciato la procura alle liti e, richiesto giudizialmente del compenso, contesti la propria qualità di cliente dimostrare con ogni mezzo
e, dunque, anche per testimoni (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 31/3/2021, n. 8863) e presunzioni, stante la libertà di forme, la riconducibilità del mandato di patrocinio a persona diversa, senza che si verifichi, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con quest'ultima (Cass., Sez. 2,
4/12/1967, n. 2880).
In breve, se è onere dell'avvocato che abbia richiesto a un terzo (diverso da chi ha rilasciato la procura alle liti) dimostrare l'intervenuto contratto di patrocinio con questi, allorquando l'avvocato richieda i propri onorari a chi ha rilasciato la procura alle liti sarà onere di questi superare la presunzione che ne deriva.
Altro elemento da considerare è la conseguenza della utilizzazione di un atto processuale da parte di un legale che non lo ha redatto.
Anche a tale riguardo è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità con la
Cassazione civile sez. VI - 07/05/2012, n. 6847, che interviene su un caso pressoché analogo, dove si legge: “Con il lungo ed articolato motivo i ricorrenti solo apparentemente denunziano violazione di legge, mentre in sostanza richiedono a questa Corte una valutazione del materiale probatorio diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di appello al fine di ricondurre l'attività svolta dall'avvocato R. in loro favore ad attività di solo procuratore domiciliatario e non di difensore, con la corrispondente riduzione della competente professionali. Il controllo di legittimità non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso favorevole quello preteso dalla parte, perchè la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze
pag. 4/7 probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
5. La Corte di appello ha ritenuto che l'attività svolta dall'avvocato R. in favore dei ricorrenti fosse attività di rappresentanza e difesa processuale, sul rilievo che la procura le era stata conferita unitamente all'avvocato L., che ella aveva partecipato a numerose udienze e sottoscritto la comparsa conclusionale e l'atto di precetto. Ha inoltre affermato che, se anche fosse stato dimostrato che l'avvocato L. aveva redatto gli atti processuali sottoscritti da entrambi, la sottoscrizione presuppone un'attività di controllo da parte dell'altro difensore e la prestazione professionale del difensore non si sostanzia solo nel compimento delle singole attività di evidenza processuale, ma anche e soprattutto nell'assunzione della responsabilità che tali attività, ed in generale dalla linea difensiva adottata nel processo deriva al difensore in termini di responsabilità professionale.”.
In questo caso è possibile riassumere il principio di diritto nel senso che la sottoscrizione di un atto processuale da parte di legale che non lo ha redatto non esclude per quell'atto il suo apporto valutativo e la sua responsabilità professionale, così giustificando il compenso richiesto per l'attività difensiva.
Da quanto esposto emerge che il Tribunale non ha invertito l'onere probatorio poiché era sugli attuali appellanti che incombeva la necessità di dimostrare che il rapporto di patrocinio fosse affidato a soggetti diversi dall'Avv. CP_1
Al contempo gli elementi indiziari allegati al punto C non risultano gravi, precisi e concordanti poiché l'apporto anche pregresso dell'Avv. in quanto soltanto compatibile e non CP_3 necessariamente escludente (vedi l'arresto citato ) non elimina il vaglio e la assunta responsabilità professionale dell'Avv. che ha sottoscritto gli atti processuali, come CP_1 presuntivamente emergente dalla procura alle liti che lo inquadrava non solo quale rappresentante processuale (c.d. ministero di difensore) ma anche come difensore (c.d. assistenza di difensore). Assolutamente non significativo è poi l'aspetto delle mancate richieste di pagamento degli onorari da parte dell'Avv. che ha comunque agito prima della CP_1 prescrizione del suo diritto.
Conforta le argomentazioni che precedono il rilascio della seconda procura in sede di riassunzione e quindi necessariamente successiva alla introduzione del giudizio mediate l'appello sottoscritto dall'Avv. anche in questo caso la presunzione che ne discende è CP_1 ulteriormente rafforzata in quanto consiste in un nuovo impulso rispetto all'attività procuratoria e difensionale già espletata, nel mentre la riutilizzazione da parte Avv. CP_1 dell'atto introduttivo pregresso è irrilevante per quanto sopra esposto. Parimenti infondata è la doglianza (subordinata) che attiene all'inadempimento del mandato da parte dell'avv. in quanto, come si è detto la sottoscrizione di un atto processuale redatto da terzi CP_1 comporta comunque un'attività valutativa e una assunzione di responsabilità che giustificano la retribuzione dell'operato e quindi escludono l'inadempimento.
In breve, depurata di ogni altro elemento utilizzato dal giudice a quo per confermare l'esistenza della assistenza difensiva dell'Avv. la sentenza impugnata è comunque CP_1 pienamente condivisibile.
pag. 5/7 Passando al vaglio delle doglianze rivolte avverso l'Avv. i osserva quanto segue. CP_3
Si premette che il Tribunale ha asserito la legittimazione dell'intervento del professionista.
Gli appellanti si dolgono di non aver proposto tale eccezione ma di aver stigmatizzato l'allegazione di un mandato in nome e per loro conto a favore dell'Avv. nonostante CP_1 avesse l'avv. “adempiuto le prestazioni del mandato di patrocinio, tutte, quelle CP_3 concernenti la fase”.
Fatto è che l'intervento ad adiuvandum era comunque finalizzato a rafforzare le pretese creditorie dell'Avv. he le ha viste riconoscere dal Tribunale e condividere dalla Corte. CP_1
Al contempo ogni rinnovazione delle argomentazioni difensive avverso la riconvenzionale subordinata dell'Av. e l'appello incidentale condizionato del medesimo sono superati CP_3
e assorbiti dall'esito negativo per l'appello principale proposto dai Pt_1
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, nato in [...] il [...], cf , , nata in
[...] C.F._1 Parte_2
Ascoli Piceno il 24/05/1975, cf , , nata in [...] il C.F._2 Parte_3
17/07/1962, cf , , nata in [...] il [...], cf C.F._3 Parte_4
, nata in [...] il [...], cf C.F._4 Parte_5
, nata in [...] il [...], cf C.F._5 Parte_6
nei confronti di , in proprio, nato in [...] il 29 C.F._6 Controparte_9 CP_ dicembre 1963 nonché di , in proprio, nato in CodiceFiscale_8 CP_10
Ascoli Piceno il 20 novembre 1954 , appellante incidentale CodiceFiscale_9 condizionato avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e conferma l'impugnata sentenza;
-Dichiara l'appello incidentale condizionato assorbito
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che liquida in € 5.809, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
pag. 6/7 - Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 04.02.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
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