Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 03/10/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02806/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2025, proposto da
AN GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2334/2023 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2334/2023 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/12/2023 e notificata ai fini dell’esecuzione forzata il 12/06/2024, è stato accertato il diritto del Sig. AN GI a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato a costituire detta Carta in favore dello stesso, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Nonostante la notifica della sentenza in data 12.06.2024, l’amministrazione scolastica non ha ancora adempiuto agli obblighi posti da essa a proprio carico.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Sig. AN GI, con ricorso notificato il 26 giugno 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2334/2023 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria l’11 luglio 2025.
Il giorno 2 ottobre 2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 12/06/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 26 giugno 2025, dopo più di un anno dall’avvenuta notifica della sentenza n. 2334/2023 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro. Per quanto poi attiene alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta, necessaria ogni qual volta non venga in questione, così come nel caso di specie, l’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini , ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905), essa è stata data con produzione, in allegato al ricorso, di una attestazione di segreteria rilasciata in data 9 giugno 2025
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio ordina pertanto all’Amministrazione intimata di costituire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in favore del ricorrente, con accredito sulla medesima dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 2334/2023 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, così come espressamente richiesto in ricorso e come altresì consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina pertanto all’Amministrazione intimata di costituire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in favore del ricorrente, con accredito sulla medesima dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 2334/2023 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Giuseppe Musolino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO