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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9722 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16764/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IV sezione civile
Il G.U., dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza dell'1/7/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16764/2022 R.G.
tra
, nt a CI (Na) il 12.07.1947 CF: ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via De Gregorio, 11, in proprio ed in qualità di erede di , deceduto in CI (Na) il Persona_1
01.07.2017; , nt a Napoli il 15.07.1974 CF: - Parte_2 C.F._2
r es . te in Mercato S. Severino ( Sa) - 84085, a l l a Rampa Or icchi o ,6 - in qualità di erede di
[...]
, deceduto in CI (Na) il 01.07.2017; , nt a Napoli il Persona_1 Parte_3
11.06.1976, CF: – res.te in CI (Na) – 80055 – alla Via Diaz, 204 - in C.F._3
qualità di erede di , deceduto in CI (Na) il 01.07.2017; Persona_1 Pt_4
, nt a Napoli il 16.06.1979, CF: r es . te in Por t i c i (Na ) –
[...] CodiceFiscale_4
Per 80055 – a l l a Vi a Mal ta 14- in qualità di erede di TA TT , rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna AC e Giorgio Vanacore, dom.ti presso il suddetto studio in CI (Na), via Malta 14, come da procura allegata
ATTORI
e
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amm.ce p.t. dr.ssa elett.te dom.to in CI (NA) alla Via Libertà Controparte_2 II trav. sx n. 3 presso l'Avv. Benvenuto Di Flumeri che lo rappresenta e difende giusta delibera assembleare del 28/02/2023 e mandato in attti CONVENUTO
Oggetto: art 843 cc
Conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbale dell'1/7/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. .
Parte attrice, , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
prima GL di e che agisce in proprio e quale erede del marito e gli altri quali Persona_1
figli ed eredi del De TA, con atto di citazione del luglio 2022 ritualmente notificato al hanno adito il giudice deducendo di essere Controparte_1
proprietari dell'area di mq 1218, comprensiva di aree scoperte ed aiuole, sita nel suddetto condominio giusta rogito di vendita del 12.06.1992 per TA;
che l'area di proprietà Persona_2
degli istanti è stata interessata, dall'agosto 2021, da lavori condominiali che hanno comportato il montaggio di ”impalcati con mantovana alla facciata est (lato portone) fabbricato C”, impalcati la cui installazione fu autorizzata dagli istanti a seguito di richiesta dell'amministrazione condominiale del 28/7/2021; che, ai sensi dell'art 843 cc, risulta dovuta, in capo al delle aree di CP_1
proprietà degli istanti, l'indennità di occupazione in misura non inferiore agli importi , da rivalutare,- giusto regolamento Comunale (Comune di CI) del 16/6/1994 e pedisseque Delibere
Attuative di G.C. nn. 158/1994 e 249/1994; che fermo il diritto all'indennità de qua, gli attori hanno patito danno sub specie di mancato guadagno per impossibilità di locare n. 2 posti auto siti sulle aree occupate per il periodo da agosto 2021/luglio 2022, per un totale pari ad €1.920,00 (importo per la locazione mensile di ciascun posto-auto, pari ad €80,00/mese); nel corso del giudizio si è
costituito il contestando la domanda in fatto e diritto, di poi con le prime memorie ex CP_1
art 183 cpc sesto comma n.1 gli attori hanno così modificato la domanda: “A) Condannare il convenuto all'immediato pagamento in favore di essi attori: 1) Al risarcimento-danni CP_1
per mancato guadagno da locazione n. 2 posti auto in premessa, come sopra calcolata, per
complessivi eur. 2.720,00; 2a) Alla liquidazione dell'indennità di occupazione ex art. 843, comma
II, c.c., come sopra calcolata, per un importo non inferiore ad euro 12.524,00, come sopra
modificata e precisata ex art. 183, comma VI, n. 2, il tutto giusta tariffa del Comune di CI per
occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività edilizia (Regolamento Comunale 16.6.1994
e delibere attuative di G.C. nn. 158/1994 e 249/1994, cfr. ns. all. n. 6 in citazione) 2b) In via
subordinata, ove ritenga di non parametrare la detta indennità ai detti importi fissati dal
[...]
condannare il al pagamento in favore degli attori di quella somma che CP_3 CP_1
emergerà/sarà precisata in corso di causa, anche in esito delle risultanze dell'espletanda C.t.u.
(che fin d'ora si richiede) ovvero, in via ancora subordinata, condannare Controparte al
pagamento dell'indennità da determinarsi (anche secondo valutazione equitativa) dal Magistrato, il
tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Al risarcimento-
danni alla pavimentazione pari ad € 2.536,24; 4) Ordinare al alla rimessione in CP_1
pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del , una volta ultimati i lavori che ci CP_1
occupano. Per un totale non inferiore ad eur. € 17.780,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge. Con condanna del convenuto al pagamento dei compensi di Avvocato, del presente
giudizio, oltre Iva, Cpa, spese e rimborso forfettario spese generali al 15% (ex art.
2.2 Tar. For.),
da attribuirsi ai procuratori costituiti anticipatari B) In via ulteriormente subordinata, ove non
ritenga ammissibile la modificazione/precisazione della domanda nei termini di cui alla presente
memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, voglia l'On.le Giudicante adìto accogliere integralmente
la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, qui per integralmente trascritta e
riprodotta”; depositata documentazione, escussi i testi EG e la causa Tes_1 Testimone_2
è stata assegnata a sentenza.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei soli limiti qui di seguito illustrati. Premesso che la domanda è stata compiutamente descritta sia con riferimento al petitum che alla
causa petendi, giova richiamare l'invocato art. 843 cc che statuisce : “ Il proprietario deve
permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al
fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso
cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”.
La natura giuridica del rapporto tra il proprietario e chi sia interessato ad entrare nel fondo consiste in un'obligatio propter rem o, comunque, in un puro limite del diritto di proprietà e le condizioni per applicare la norma sono due: l'uno consiste nell'assoluta necessità di accedere al fondo, l'altro nella proporzionalità del danno subito dal titolare a tutto vantaggio per il terzo;
in tema la S.C. si è
così espressa: “Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve
consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della
cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la
costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del
fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso
all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.”; ( sent Cass.
n.5012/2018); “A norma dell'art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio
nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro
o altra opera propria del vicino o comune;
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni,
il giudice è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale
potere di accesso ovvero la liceità dell'opera” ( sent Cass n. 7768/2011).
Nella fattispecie in esame la contestata titolarità attiva di , Parte_1 Parte_2 [...]
e avente ad oggetto il diritto reale di proprietà esclusiva dell'area Parte_3 Parte_4
di mq 1218, comprensiva di aree scoperte ed aiuole, sita nel , in CI Controparte_1
(Na), via Libertà n. 336, è comprovata dalla copia del contratto di vendita del 12/6/1992 per TA
da cui emerge che nel 1992 acquistò , in regime di comunione legale Persona_2 Persona_1
con la GL, la suddetta area di calpestìo dalla società SCARPATI Parte_1 COSTRUTTORI spa che aveva originariamente costruito il condominio a CI e CP_1
venduto le varie unità immobiliari riservandosi la proprietà esclusiva delle aree scoperte poi cedute al tale atto supera la presunzione di cui all'art 1117 cc , né il costituendosi ha Per_1 CP_1
comprovato il contrario;
del resto le suddette conclusioni sono state confermate dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 10262/2019 ( in atti) e dalla Corte di Appello con la sentenza n.
2245/2024 ( in atti), mentre parte convenuta non ha mai contestato in capo agli attori la qualità di eredi del de cuius . Persona_1
Ciò chiarito e passando al merito della lite, se si esaminano la PEC dell'amministratore del condominio, del 28/7/2021, i verbali di assemblea in atti, le dichiarazioni dei testi escussi ( “ Sono il
marito di in regime di separazione di beni Viviamo io e mia GL a CI e i Pt_4 Per_1
e la hanno nel condominio di una cantinola e l'intera area Pt_1 CP_1 Parte_5
scoperta . A luglio 2021 ci arrivò una PEC dall'amministratore di condominio chiedendoci di
liberare i due posti auto all'aperto , siti nel cortile privato, di proprietà vicino alla Parte_6
scala C, e ciò in quanto bisognava installare delle impalcature per dei lavori urgenti alle facciate
della scala C. Preciso che fino al 2024 il condominio era unico e da pochi mesi si sono formati due
Con condominii, il e quello dove c'è la cantinola attorea. I lavori interessano le CP_4
facciate dell'attuale scala C. Fino al giugno 2021 un posto auto lo usavo io per parcheggiare
perché a via Malta non avevo il posto auto e la casa mia dista solo 500-600 metri dal condominio
. Dal 2016 al 2020 nell'altro posto auto si è appoggiato gratuitamente un mio amico CP_1
che però è andato via a maggio giugno 2021 e a quel punto avevamo deciso di affittarlo a terzi per
il corrispettivo di € 80-100 mensili e avevamo trovato una persona che abita lì vicino e voleva
fittarlo a 80 euro al mese, . A causa delle impalcature ancora presenti, da luglio Testimone_2
2021 parcheggio nel garage vicino casa pagando prima 80 euro al mese ed ora 100 al mese Pago
io e non mia GL . Preciso che i due posti auto li usiamo noi, io e mia GL perché Parte_3
ha 4 posti auto in piazza Poli , invece abita ad Avellino e non ha Parte_2 Parte_1
l'auto. La parte scoperta è ancora intestata a tutti gli attori in comunione. Le impalcature sono ancora lì, i lavori non sono iniziati ed hanno rovinato anche la pavimentazione che abbiamo messo
sul cortile nel 2014. Gli attori autorizzarono le impalcature perché necessarie per sicurezza e ci
dissero che dovevano durare poco ma i lavori ancora devono iniziare” teste EG , Tes_1
“Abito vicino al e prima del 2021 parcheggiavo l'auto nel palazzo di mia suocera e CP_1
poi in un garage pubblico Nel luglio 2021 cercavo un posto auto e seppi che il sig EG aveva
due posti da affittare e decisi di accettare pagando 80 euro al mese ma non potetti iniziare il
contratto perché pochi giorni dopo il sig EG mi disse che non poteva darmi il posto auto
perchè dovevano essere installate delle impalcature che sono ancora lì Quando vidi i posti auto a
luglio 2021 prima delle impalcature , erano entrambi liberi” teste , risulta Testimone_2
comprovato che a partire dal mese di agosto 2021 l'area esterna di proprietà attorea è stata occupata a seguito del montaggio di ”impalcati con mantovana alla facciata est (lato portone)
fabbricato C”, e tale occupazione, ancora sicuramente in essere alla data di escussione dei testi (
4/3/2025), secondo l'assunto attoreo ( cfr comparsa conclusionale ) è cessata solo in data
31/7/2025.
Ora ritiene questo giudice, mutando il proprio orientamento, di non aderire ai principi espressi dalla S.C con le sentenze n 1908/2009 e n 32707/2024 secondo cui “In tema di rapporti di vicinato,
la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde
l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale
conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui è
avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del
fondo” ritenendo più corretto l'orientamento seguito dalla sentenza della S.C. n. 20540/2020
secondo cui “L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito
l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una
congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di
responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo
in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi”..
Infatti il tenore dell'art 843 cc è chiaro ed inequivoco: “…..Se l'accesso cagiona danno, è dovuta
un'adeguata indennità”: in claris non fit interpretatio, di tal che, se non emerge con certezza in base a prove evidenti , la sussistenza di un danno a seguito della lecita occupazione, nessuna somma può essere riconosciuta al proprietario del fondo occupato .
Nella fattispecie in esame l'unica somma a titolo indennitario/risarcitorio che può essere posta a carico del è quella pari ad €80,00 mensili dal mese di agosto 2021 e fino al mese di CP_1
dicembre 2022 compreso, oltre interessi legali dalle singole mensilità al saldo ma in favore solo di in quanto: 1) un'indennità diversa dal risarcimento del danno ( inteso anche Parte_4
quale lucro cessante) non è prevista dall'art 843 cc;
2) la somma richiesta per il danneggiamento subito da parte della pavimentazione e di altra parte delle aiuole e pari a circa €. 2.500,00 è stata già
riconosciuta dalla sentenza dalla Corte di Appello n. 2245/2024 né gli attori hanno provato ulteriori danneggiamenti , diversi da quelli già determinati nelle altre sedi;
3) gli istanti nelle prime memorie istruttorie, come in loro facoltà, hanno espressamente limitato la loro domanda al periodo temporale agosto 2021-dicembre 2022 e ne consegue che non è ammissibile una pronuncia ultra petita né le parti possono modificare ed ampliare ulteriormente il petitum in corso di causa;
4) va riconosciuta solo la somma di €80,00 mensili, e solo in favore di atteso che il primo teste Parte_4
dichiara che i due posti auto persi con l'occupazione erano bonariamente attributi a Pt_4
e non agli altri coeredi ( e quindi , giocoforza, anche gli introiti) e di tali posti solo uno
[...]
era stato offerto in locazione mentre l'altro era utilizzato dall'EG; 5) la teste ha Tes_2
confermato l'esistenza delle impalcature e la volontà di locare il posto auto offerto dall'EG,
verso il corrispettivo di €80,00 al mese a partire dall'esatte del 2021; 6) le ricevute a firma dell'autorimessa San Giovanni, prodotte dagli attori, sono intestate all' , parte terza, Per_3
estranea agli attori su cui pertanto non è ricaduto l'onere dell'esborso. Le spese di lite vanno compensate per la metà stante l'esito della lite e per il resto, liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 5.200,00 ( tale essendo il valore delle controversia) valore medio, seguono la soccombenza con attribuzione in favore, in solido, dell'avv. Giovanna
AC e dell'avv. Giorgio Vanacore.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Accoglie parzialmente le domande attoree e condanna il convenuto a versare a CP_1 Pt_4
€80,00 mensili dal mese di agosto 2021 e fino al mese di dicembre 2022 compreso, oltre
[...]
interessi legali dalle singole mensilità al saldo.
Rigetta le altre domande.
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna il convenuto a pagare CP_1
€1.280,00 per compenso ed € 132,00 per spese , oltre IVA e CPA se documentate e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore, in solido, dell' avv. Giovanna
AC e dell'avv. Giorgio Vanacore.
Napoli 28/10/2025
Il G.U.
Dott.ssa Barbara Tango
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IV sezione civile
Il G.U., dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza dell'1/7/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16764/2022 R.G.
tra
, nt a CI (Na) il 12.07.1947 CF: ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via De Gregorio, 11, in proprio ed in qualità di erede di , deceduto in CI (Na) il Persona_1
01.07.2017; , nt a Napoli il 15.07.1974 CF: - Parte_2 C.F._2
r es . te in Mercato S. Severino ( Sa) - 84085, a l l a Rampa Or icchi o ,6 - in qualità di erede di
[...]
, deceduto in CI (Na) il 01.07.2017; , nt a Napoli il Persona_1 Parte_3
11.06.1976, CF: – res.te in CI (Na) – 80055 – alla Via Diaz, 204 - in C.F._3
qualità di erede di , deceduto in CI (Na) il 01.07.2017; Persona_1 Pt_4
, nt a Napoli il 16.06.1979, CF: r es . te in Por t i c i (Na ) –
[...] CodiceFiscale_4
Per 80055 – a l l a Vi a Mal ta 14- in qualità di erede di TA TT , rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna AC e Giorgio Vanacore, dom.ti presso il suddetto studio in CI (Na), via Malta 14, come da procura allegata
ATTORI
e
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amm.ce p.t. dr.ssa elett.te dom.to in CI (NA) alla Via Libertà Controparte_2 II trav. sx n. 3 presso l'Avv. Benvenuto Di Flumeri che lo rappresenta e difende giusta delibera assembleare del 28/02/2023 e mandato in attti CONVENUTO
Oggetto: art 843 cc
Conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbale dell'1/7/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. .
Parte attrice, , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
prima GL di e che agisce in proprio e quale erede del marito e gli altri quali Persona_1
figli ed eredi del De TA, con atto di citazione del luglio 2022 ritualmente notificato al hanno adito il giudice deducendo di essere Controparte_1
proprietari dell'area di mq 1218, comprensiva di aree scoperte ed aiuole, sita nel suddetto condominio giusta rogito di vendita del 12.06.1992 per TA;
che l'area di proprietà Persona_2
degli istanti è stata interessata, dall'agosto 2021, da lavori condominiali che hanno comportato il montaggio di ”impalcati con mantovana alla facciata est (lato portone) fabbricato C”, impalcati la cui installazione fu autorizzata dagli istanti a seguito di richiesta dell'amministrazione condominiale del 28/7/2021; che, ai sensi dell'art 843 cc, risulta dovuta, in capo al delle aree di CP_1
proprietà degli istanti, l'indennità di occupazione in misura non inferiore agli importi , da rivalutare,- giusto regolamento Comunale (Comune di CI) del 16/6/1994 e pedisseque Delibere
Attuative di G.C. nn. 158/1994 e 249/1994; che fermo il diritto all'indennità de qua, gli attori hanno patito danno sub specie di mancato guadagno per impossibilità di locare n. 2 posti auto siti sulle aree occupate per il periodo da agosto 2021/luglio 2022, per un totale pari ad €1.920,00 (importo per la locazione mensile di ciascun posto-auto, pari ad €80,00/mese); nel corso del giudizio si è
costituito il contestando la domanda in fatto e diritto, di poi con le prime memorie ex CP_1
art 183 cpc sesto comma n.1 gli attori hanno così modificato la domanda: “A) Condannare il convenuto all'immediato pagamento in favore di essi attori: 1) Al risarcimento-danni CP_1
per mancato guadagno da locazione n. 2 posti auto in premessa, come sopra calcolata, per
complessivi eur. 2.720,00; 2a) Alla liquidazione dell'indennità di occupazione ex art. 843, comma
II, c.c., come sopra calcolata, per un importo non inferiore ad euro 12.524,00, come sopra
modificata e precisata ex art. 183, comma VI, n. 2, il tutto giusta tariffa del Comune di CI per
occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività edilizia (Regolamento Comunale 16.6.1994
e delibere attuative di G.C. nn. 158/1994 e 249/1994, cfr. ns. all. n. 6 in citazione) 2b) In via
subordinata, ove ritenga di non parametrare la detta indennità ai detti importi fissati dal
[...]
condannare il al pagamento in favore degli attori di quella somma che CP_3 CP_1
emergerà/sarà precisata in corso di causa, anche in esito delle risultanze dell'espletanda C.t.u.
(che fin d'ora si richiede) ovvero, in via ancora subordinata, condannare Controparte al
pagamento dell'indennità da determinarsi (anche secondo valutazione equitativa) dal Magistrato, il
tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Al risarcimento-
danni alla pavimentazione pari ad € 2.536,24; 4) Ordinare al alla rimessione in CP_1
pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del , una volta ultimati i lavori che ci CP_1
occupano. Per un totale non inferiore ad eur. € 17.780,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge. Con condanna del convenuto al pagamento dei compensi di Avvocato, del presente
giudizio, oltre Iva, Cpa, spese e rimborso forfettario spese generali al 15% (ex art.
2.2 Tar. For.),
da attribuirsi ai procuratori costituiti anticipatari B) In via ulteriormente subordinata, ove non
ritenga ammissibile la modificazione/precisazione della domanda nei termini di cui alla presente
memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, voglia l'On.le Giudicante adìto accogliere integralmente
la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, qui per integralmente trascritta e
riprodotta”; depositata documentazione, escussi i testi EG e la causa Tes_1 Testimone_2
è stata assegnata a sentenza.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei soli limiti qui di seguito illustrati. Premesso che la domanda è stata compiutamente descritta sia con riferimento al petitum che alla
causa petendi, giova richiamare l'invocato art. 843 cc che statuisce : “ Il proprietario deve
permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al
fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso
cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”.
La natura giuridica del rapporto tra il proprietario e chi sia interessato ad entrare nel fondo consiste in un'obligatio propter rem o, comunque, in un puro limite del diritto di proprietà e le condizioni per applicare la norma sono due: l'uno consiste nell'assoluta necessità di accedere al fondo, l'altro nella proporzionalità del danno subito dal titolare a tutto vantaggio per il terzo;
in tema la S.C. si è
così espressa: “Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve
consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della
cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la
costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del
fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso
all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.”; ( sent Cass.
n.5012/2018); “A norma dell'art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio
nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro
o altra opera propria del vicino o comune;
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni,
il giudice è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale
potere di accesso ovvero la liceità dell'opera” ( sent Cass n. 7768/2011).
Nella fattispecie in esame la contestata titolarità attiva di , Parte_1 Parte_2 [...]
e avente ad oggetto il diritto reale di proprietà esclusiva dell'area Parte_3 Parte_4
di mq 1218, comprensiva di aree scoperte ed aiuole, sita nel , in CI Controparte_1
(Na), via Libertà n. 336, è comprovata dalla copia del contratto di vendita del 12/6/1992 per TA
da cui emerge che nel 1992 acquistò , in regime di comunione legale Persona_2 Persona_1
con la GL, la suddetta area di calpestìo dalla società SCARPATI Parte_1 COSTRUTTORI spa che aveva originariamente costruito il condominio a CI e CP_1
venduto le varie unità immobiliari riservandosi la proprietà esclusiva delle aree scoperte poi cedute al tale atto supera la presunzione di cui all'art 1117 cc , né il costituendosi ha Per_1 CP_1
comprovato il contrario;
del resto le suddette conclusioni sono state confermate dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 10262/2019 ( in atti) e dalla Corte di Appello con la sentenza n.
2245/2024 ( in atti), mentre parte convenuta non ha mai contestato in capo agli attori la qualità di eredi del de cuius . Persona_1
Ciò chiarito e passando al merito della lite, se si esaminano la PEC dell'amministratore del condominio, del 28/7/2021, i verbali di assemblea in atti, le dichiarazioni dei testi escussi ( “ Sono il
marito di in regime di separazione di beni Viviamo io e mia GL a CI e i Pt_4 Per_1
e la hanno nel condominio di una cantinola e l'intera area Pt_1 CP_1 Parte_5
scoperta . A luglio 2021 ci arrivò una PEC dall'amministratore di condominio chiedendoci di
liberare i due posti auto all'aperto , siti nel cortile privato, di proprietà vicino alla Parte_6
scala C, e ciò in quanto bisognava installare delle impalcature per dei lavori urgenti alle facciate
della scala C. Preciso che fino al 2024 il condominio era unico e da pochi mesi si sono formati due
Con condominii, il e quello dove c'è la cantinola attorea. I lavori interessano le CP_4
facciate dell'attuale scala C. Fino al giugno 2021 un posto auto lo usavo io per parcheggiare
perché a via Malta non avevo il posto auto e la casa mia dista solo 500-600 metri dal condominio
. Dal 2016 al 2020 nell'altro posto auto si è appoggiato gratuitamente un mio amico CP_1
che però è andato via a maggio giugno 2021 e a quel punto avevamo deciso di affittarlo a terzi per
il corrispettivo di € 80-100 mensili e avevamo trovato una persona che abita lì vicino e voleva
fittarlo a 80 euro al mese, . A causa delle impalcature ancora presenti, da luglio Testimone_2
2021 parcheggio nel garage vicino casa pagando prima 80 euro al mese ed ora 100 al mese Pago
io e non mia GL . Preciso che i due posti auto li usiamo noi, io e mia GL perché Parte_3
ha 4 posti auto in piazza Poli , invece abita ad Avellino e non ha Parte_2 Parte_1
l'auto. La parte scoperta è ancora intestata a tutti gli attori in comunione. Le impalcature sono ancora lì, i lavori non sono iniziati ed hanno rovinato anche la pavimentazione che abbiamo messo
sul cortile nel 2014. Gli attori autorizzarono le impalcature perché necessarie per sicurezza e ci
dissero che dovevano durare poco ma i lavori ancora devono iniziare” teste EG , Tes_1
“Abito vicino al e prima del 2021 parcheggiavo l'auto nel palazzo di mia suocera e CP_1
poi in un garage pubblico Nel luglio 2021 cercavo un posto auto e seppi che il sig EG aveva
due posti da affittare e decisi di accettare pagando 80 euro al mese ma non potetti iniziare il
contratto perché pochi giorni dopo il sig EG mi disse che non poteva darmi il posto auto
perchè dovevano essere installate delle impalcature che sono ancora lì Quando vidi i posti auto a
luglio 2021 prima delle impalcature , erano entrambi liberi” teste , risulta Testimone_2
comprovato che a partire dal mese di agosto 2021 l'area esterna di proprietà attorea è stata occupata a seguito del montaggio di ”impalcati con mantovana alla facciata est (lato portone)
fabbricato C”, e tale occupazione, ancora sicuramente in essere alla data di escussione dei testi (
4/3/2025), secondo l'assunto attoreo ( cfr comparsa conclusionale ) è cessata solo in data
31/7/2025.
Ora ritiene questo giudice, mutando il proprio orientamento, di non aderire ai principi espressi dalla S.C con le sentenze n 1908/2009 e n 32707/2024 secondo cui “In tema di rapporti di vicinato,
la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde
l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale
conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui è
avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del
fondo” ritenendo più corretto l'orientamento seguito dalla sentenza della S.C. n. 20540/2020
secondo cui “L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito
l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una
congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di
responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo
in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi”..
Infatti il tenore dell'art 843 cc è chiaro ed inequivoco: “…..Se l'accesso cagiona danno, è dovuta
un'adeguata indennità”: in claris non fit interpretatio, di tal che, se non emerge con certezza in base a prove evidenti , la sussistenza di un danno a seguito della lecita occupazione, nessuna somma può essere riconosciuta al proprietario del fondo occupato .
Nella fattispecie in esame l'unica somma a titolo indennitario/risarcitorio che può essere posta a carico del è quella pari ad €80,00 mensili dal mese di agosto 2021 e fino al mese di CP_1
dicembre 2022 compreso, oltre interessi legali dalle singole mensilità al saldo ma in favore solo di in quanto: 1) un'indennità diversa dal risarcimento del danno ( inteso anche Parte_4
quale lucro cessante) non è prevista dall'art 843 cc;
2) la somma richiesta per il danneggiamento subito da parte della pavimentazione e di altra parte delle aiuole e pari a circa €. 2.500,00 è stata già
riconosciuta dalla sentenza dalla Corte di Appello n. 2245/2024 né gli attori hanno provato ulteriori danneggiamenti , diversi da quelli già determinati nelle altre sedi;
3) gli istanti nelle prime memorie istruttorie, come in loro facoltà, hanno espressamente limitato la loro domanda al periodo temporale agosto 2021-dicembre 2022 e ne consegue che non è ammissibile una pronuncia ultra petita né le parti possono modificare ed ampliare ulteriormente il petitum in corso di causa;
4) va riconosciuta solo la somma di €80,00 mensili, e solo in favore di atteso che il primo teste Parte_4
dichiara che i due posti auto persi con l'occupazione erano bonariamente attributi a Pt_4
e non agli altri coeredi ( e quindi , giocoforza, anche gli introiti) e di tali posti solo uno
[...]
era stato offerto in locazione mentre l'altro era utilizzato dall'EG; 5) la teste ha Tes_2
confermato l'esistenza delle impalcature e la volontà di locare il posto auto offerto dall'EG,
verso il corrispettivo di €80,00 al mese a partire dall'esatte del 2021; 6) le ricevute a firma dell'autorimessa San Giovanni, prodotte dagli attori, sono intestate all' , parte terza, Per_3
estranea agli attori su cui pertanto non è ricaduto l'onere dell'esborso. Le spese di lite vanno compensate per la metà stante l'esito della lite e per il resto, liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 5.200,00 ( tale essendo il valore delle controversia) valore medio, seguono la soccombenza con attribuzione in favore, in solido, dell'avv. Giovanna
AC e dell'avv. Giorgio Vanacore.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Accoglie parzialmente le domande attoree e condanna il convenuto a versare a CP_1 Pt_4
€80,00 mensili dal mese di agosto 2021 e fino al mese di dicembre 2022 compreso, oltre
[...]
interessi legali dalle singole mensilità al saldo.
Rigetta le altre domande.
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna il convenuto a pagare CP_1
€1.280,00 per compenso ed € 132,00 per spese , oltre IVA e CPA se documentate e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore, in solido, dell' avv. Giovanna
AC e dell'avv. Giorgio Vanacore.
Napoli 28/10/2025
Il G.U.
Dott.ssa Barbara Tango