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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5559 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. FERRO CATERINA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
n.q. titolare dell'omonima e cessata ditta individuale CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19/12/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa della sig.ra dal 23 agosto al 31 dicembre 2018 e di essersi occupata della CP_1 coltivazione e della raccolta di ortaggi in colture protette presso la sede della società sita alla via F. Petrarca
III Trav.sa; di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, di aver lavorato anche nei giorni festivi ovvero il 1 novembre e l'8 dicembre e dalle 7.00 alle 13.00 nei giorni del 24 e del 31 dicembre e per una domenica al mese;
di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione e di aver richiesto ingiunzione di pagamento per ottenere il pagamento del
TFR; domandava pertanto ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL Lavoro Agricolo la condanna della sig.ra al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di €. CP_1
6.618,99, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
escussi i testi ammessi oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta a cui il ricorso introduttivo di lite è stato regolarmente notificato, a mani proprie, in data 10.8.23;
Nel merito si osserva che parte ricorrente ha dimostrato con documenti (CU 2019) ed attraverso le dichiarazioni rese dai testi e , ex colleghe di lavoro nel periodo oggetto di Testimone_1 Tes_2 causa, lo svolgimento di lavoro subordinato in favore di con le modalità dedotte in ricorso;
CP_1 Parte convenuta, non costituita in giudizio, nulla ha dedotto o dimostrato circa l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in questa sede richieste;
Per quanto riguarda il dovuto si ritiene di poter riconoscere alla lavoratrice a titolo di retribuzione il complessivo importo di euro 5.296,39 (indicato come dovuto dalla stessa datrice di lavoro nella certificazione unica depositata in giudizio) anche perché la consulenza di parte depositata non indica in modo dettagliato gli importi richiesti per ogni mensilità;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5559 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 5296,39 oltre accessori come richiesti;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro
2.200,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario;
Nocera Inferiore 21/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. FERRO CATERINA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
n.q. titolare dell'omonima e cessata ditta individuale CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19/12/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa della sig.ra dal 23 agosto al 31 dicembre 2018 e di essersi occupata della CP_1 coltivazione e della raccolta di ortaggi in colture protette presso la sede della società sita alla via F. Petrarca
III Trav.sa; di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, di aver lavorato anche nei giorni festivi ovvero il 1 novembre e l'8 dicembre e dalle 7.00 alle 13.00 nei giorni del 24 e del 31 dicembre e per una domenica al mese;
di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione e di aver richiesto ingiunzione di pagamento per ottenere il pagamento del
TFR; domandava pertanto ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL Lavoro Agricolo la condanna della sig.ra al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di €. CP_1
6.618,99, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
escussi i testi ammessi oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta a cui il ricorso introduttivo di lite è stato regolarmente notificato, a mani proprie, in data 10.8.23;
Nel merito si osserva che parte ricorrente ha dimostrato con documenti (CU 2019) ed attraverso le dichiarazioni rese dai testi e , ex colleghe di lavoro nel periodo oggetto di Testimone_1 Tes_2 causa, lo svolgimento di lavoro subordinato in favore di con le modalità dedotte in ricorso;
CP_1 Parte convenuta, non costituita in giudizio, nulla ha dedotto o dimostrato circa l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in questa sede richieste;
Per quanto riguarda il dovuto si ritiene di poter riconoscere alla lavoratrice a titolo di retribuzione il complessivo importo di euro 5.296,39 (indicato come dovuto dalla stessa datrice di lavoro nella certificazione unica depositata in giudizio) anche perché la consulenza di parte depositata non indica in modo dettagliato gli importi richiesti per ogni mensilità;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5559 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 5296,39 oltre accessori come richiesti;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro
2.200,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario;
Nocera Inferiore 21/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale