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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3464/2023 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Affinita, c.f. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Caserta, alla via Alois n. 15, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
p. iva. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alberto Tartaglione, c.f. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Caserta, al viale Michelangelo Buonarroti n. 27, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2336/2023, pubblicata l'08/06/2023.
Conclusioni per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal , in parziale riforma della sentenza n. 2336/2023, resa inter partes Pt_1
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Verolla – R.G. n. 700828/2013, emessa in data 7.06.2023, depositata
1 l'8.06.2013, notificata dalla in data 13.06.2023, accertare e Controparte_1
dichiarare nulla dovuto alla per tutte o anche solo alcune delle Controparte_1 ragioni esposte con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata: “Per tutti i motivi esposti la scrivente difesa ritiene sussistenti i presupposti, in fatto e diritto, affinché l'On.le Corte adita rigetti atto di citazione di controparte promossa in sede d'Appello con riferimento al giudizio di prime cure recante R.G n. 700828/2013 svoltosi innanzi al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere e conclusosi con sentenza n. 2336/2023, per essere stato con la stessa compiutamente ed esaustivamente accertato quanto oggetto di capziosa contestazione, nonché confermi piena esecutività al menzionato provvedimento decisivo del procedimento cognitorio di primo grado, contrariamente a quanto dedotto ex adverso.
Con vittoria di spese anche del presente giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario, nonché condanna di controparte ai sensi dell'art.
96 co. 3 c.p.c. per violazione delle regole di condotta in ordine alla pretestuosa instaurazione del gravame de quo.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Santa Controparte_1
Maria Capua Vetere esponendo che era creditrice nei confronti di Parte_1 per l'importo di euro 31.460,00, in virtù di fattura n. 31 del 2.07.2012, relativa a lavori svolti per conto del , presso la sua abitazione, in Caserta, alla via Moneta n. 3, Pt_1
e che ogni invito a provvedere al pagamento del suddetto importo era rimasto privo di riscontro.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto n. 113/13, pubblicato il 21 gennaio
2013, ingiunse a il pagamento della somma di euro 31.460,00, oltre Parte_1
interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo e dedusse che Parte_1
l'unico rapporto intercorso con la ricorrente aveva avuto ad oggetto l'appalto dei lavori per la ristrutturazione della sua abitazione, in Caserta, alla via Moneta n.3, per l'importo di euro 30.000,00, importo che era stato già interamente corrisposto, avendo egli provveduto al pagamento della fattura n. 20 del 31.12.2011, per la somma di euro
20.000,00, e della fattura n. 20 del 2.05.2012, per la somma di euro 10.000,00. La difesa dell'opponente precisò che la prima fattura era intestata alla Job Consulting S.r.l. - alla quale il aveva chiesto un prestito infruttifero, poi integralmente restituito - e Pt_1
la seconda fattura era intestata al , che la saldò personalmente. Pt_1
2 L'opponente contestò, quindi, l'esistenza del credito e del rapporto costitutivo dello stesso, evidenziando che la fattura n. 31 del 2.07.2012, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, non era sufficiente a provare l'avversa pretesa creditoria.
Il evidenziò, inoltre, che con lettera del 24.07.2012 aveva segnalato alla Pt_2 [...] che i lavori che quest'ultima aveva eseguito presentavano i seguenti Controparte_1
vizi: a) la tinteggiatura non era uniforme;
b) il parquet era macchiato in più punti;
c) il pavimento della cucina mostrava evidenti dislivelli;
d) le placchette degli interruttori non erano state ripristinate;
e) gli infissi esterni ed interni, smontati per effettuare la tinteggiatura, erano stati danneggiati;
f) la posa dei rivestimenti dei bagni era stata effettuata in modo irregolare.
L'opponente argomentò che, non solo la non aveva realizzato Controparte_1
correttamente i lavori commissionati, integralmente pagati con il versamento di euro
30.000,00, ma aveva chiesto l'ulteriore importo di euro 31.460,00 a saldo di lavori non specificati, mai eseguiti e mai concordati.
L'opponente concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma Controparte_1
di euro 15.000,00, a causa dei vizi dei lavori eseguiti.
Si costituì la contestando l'opposizione e deducendo che i lavori Controparte_1
si erano svolti in un lungo lasso temporale, periodo in cui, in ragione dello stato di avanzamento, venivano periodicamente sottoposti al vaglio del committente;
che non disconosceva di aver ricevuto l'importo di euro 30.000,00, ma residuava il saldo di cui alla fattura n. 31 del 2.07.2012, per lavori ulteriori, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, mai corrisposto;
che soltanto per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori aveva sostenuto spese per circa 25.000,00 euro.
Escussi i testi e disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice così decise: “1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.113/2013; 2) Condanna il sig. al pagamento in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t. della somma di € Controparte_1
24.970,30 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.al pagamento in favore del della somma di € Parte_1
10.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) Condanna il al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nella misura del 50% che liquida in € 3.870,00, di cui € 270,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese forfettarie come
3 per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'opponente nella misura del 50%.”.
La decisione del primo giudice, per quel che ancora rileva in sede di gravame, si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano per punti.
1) Il creditore che agisce per il pagamento di quanto assume dovutogli è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, vale a dire a dimostrare il fondamento del fatto costitutivo del suo diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, per cui il creditore deve fornire nuove prove che integrino quelle prodotte nella fase monitoria.
2) Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta sono emersi elementi probatori tali da far ritenere parzialmente fondate le ragioni creditorie e parzialmente infondati i motivi a sostegno dell'opposizione. L'opposta ha provato sia il diritto di credito che il rapporto sottostante l'emissione della fattura. L'espletata prova testimoniale e la relazione di consulenza tecnica d'ufficio sono dirimenti, in quanto confermano l'assunto di parte opposta, e precisamente l'esecuzione di lavori extra contratto.
3) Relativamente alla quantificazione dei lavori eseguiti extra contratto occorre tener conto delle conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici. Invero il CTU ha constatato l'esecuzione di lavori aggiuntivi non contenuti nel contratto intercorso tra le parti e li ha quantificati in complessivi 24.970,30
In tali limiti va riconosciuto il credito azionato dalla società appaltatrice.
4) Va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente relativa alla sussistenza di difformità dei lavori eseguiti, alla luce delle conclusioni del CTU che ha riconosciuto i vizi dei lavori ed ha quantificato i costi occorrenti per l'eliminazione degli stessi in euro 10.000,00.
§ 2 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha Parte_1
resistito, costituendosi, la . Controparte_1
All'udienza di trattazione dinanzi al giudice istruttore, l'appellante ha reiterato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata nell'atto di appello, e il Collegio, all'esito della relazione del giudice istruttore, ha accolto l'istanza ed ha fissato l'udienza del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la
4 discussione orale della causa, assegnando alle parti il termine fino al 20.12.2024 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2697 CC - ERRATA PERCEZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO E, PER
EFFETTO, ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.”.
L'appellante lamenta che il primo giudice “ha riconosciuto creditrice la
[...] in aperta violazione del principio dell'onere della prova, pur Controparte_1 correttamente richiamato.”.
Censura la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui si legge: “Di tanto si
è fatto carico l'opposta, che ha provato, sia il diritto di credito che il rapporto sottostante all'emissione della fattura. L'espletata prova testimoniale e la relazione di
CTU a tal proposito sono dirimenti in quanto confermano l'assunto di parte opposta, e precisamente l'esecuzione di lavori extra contratto.”.
L'appellante sostiene che il primo giudice è incorso in “una errata percezione del materiale probatorio in atti”, sul rilievo che le risultanze testimoniali non hanno affatto provato l'esistenza di un accordo per l'esecuzione di lavori extra contratto.
Evidenzia che in nessuna delle dichiarazioni dei testi “è dato rinvenire che il sig.
abbia appaltato i lavori extra”; che lo stesso consulente tecnico d'ufficio del Pt_1
giudizio di primo grado esclude che vi sia stata la pattuizione di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente commissionati ed integralmente pagati alla Controparte_1
che nella relazione del consulente d'ufficio si legge soltanto che “ Per i riscontri
[...] dei lavori extra preventivo, in merito alle dette fatture, è stata svolta tutta un'attività con i periti di parte per preparare l'accordo. ”; che la prova di un accordo ulteriore, per prestazioni aggiuntive, non è stata raggiunta neanche alla luce della documentazione prodotta dalla controparte.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame - rubricato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 112
CPC.” - l'appellante sostiene che “ pur a volere ammettere, beninteso per ipotesi, che la avesse raggiunto la prova del credito”, la domanda non avrebbe Controparte_1
potuto essere accolta, atteso che, in mancanza di prova di un contratto di appalto per lavori extra, “occorreva che, in subordine, la assunta creditrice chiedesse di essere indennizzata a titolo di ingiustificato arricchimento, ma ciò non ha domandato.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche perchè viola il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato”.
5 § 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato: “DELLA VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 CC SOTTO UN ALTRO PROFILO”.
L'appellante lamenta “che non sia possibile una CTU esplorativa”, utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Argomenta che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio da cui sono gravate ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, che non può supplire alle carenze istruttorie delle parti, svolgendo una indagine esplorativa di ricerca di fatti o circostanze non provati.
§ 3. Il primo motivo di gravame è fondato.
Come rappresentato dal difensore dell'appellante, la non ha Controparte_1 provato che vi sia stato un accordo con per l'esecuzione di lavori Controparte_2
aggiuntivi rispetto a quelli incontestatamente eseguiti in forza del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Caserta, alla via
Moneta n. 3, di cui alla fattura n. 20 del 31.12.2011, per l'importo di euro 20.000,00, e alla fattura n. 20 del 2.05.2012, per l'importo di euro 10.000,00, importi pacificamente corrisposti alla Controparte_1
Diversamente da quanto statuito dal primo giudice, l'esame delle dichiarazioni dei testi escussi dal giudice in primo grado - che richiama in via generale “le risultanze” della prova testimoniale senza specificare le circostanze sulle quali i testi hanno riferito - evidenzia che non può ritenersi raggiunta la prova che la abbia Controparte_1 ricevuto l'incarico dal di eseguire lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del Pt_2
preventivo di cui alle citate fatture n. 20 del 31.12.2011 e n. 20 del 2.05.2012, e abbia eseguito tali lavori aggiuntivi, lavori che, peraltro, la non indica Controparte_1 specificamente, non assolvendo l'onere di allegazione posto a suo carico.
E invero il teste di parte opposta, escusso all'udienza del 7.07.2014, ha Testimone_1 dichiarato di aver svolto lavori presso l'abitazione di come Controparte_2 collaboratore della società precisando: “non posso riferire sugli Controparte_1 altri lavori che sono stati effettuati”. Nella medesima udienza il teste di parte opposta,
ha dichiarato: “il titolare della mi riferì di effettuare Testimone_2 Controparte_1 lavori non commissionati inizialmente, ma non ricordo con precisione quali”. Tale dichiarazione è priva di rilevanza, trattandosi di testimonianza “de relato actoris”. Sul punto si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che
6 depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (cfr. Cass. sentenza n. 569 del
15/01/2015).
La Corte osserva, inoltre, che - come evidenziato dall'appellante - il consulente tecnico d'ufficio del giudizio di primo grado non dà atto del fatto che vi sia stata una pattuizione avente ad oggetto l'esecuzione di lavori da parte della Controparte_1
aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente commissionati dal e tanto si evince Pt_2
dalla circostanza che lo stesso consulente, in mancanza di riscontro con riguardo a quali fossero tali lavori aggiuntivi, afferma al riguardo che “Per i riscontri dei lavori extra preventivo, in merito alle dette fatture è stata svolta tutta un'attività con i periti di parte per preparare l'accordo.”. Sul punto si richiama anche il profilo di fondatezza del terzo motivo di gravame con riguardo al fatto che al consulente tecnico d'ufficio non può essere rimessa un'attività di accertamento dei diritti delle parti, né l'attività del consulente d'ufficio può supplire alle carenze istruttorie o, prima ancora, al mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulle parti.
Inoltre si osserva che non sono stati prodotti documenti che provino l'esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli oggetto dell'iniziale contratto di appalto, di cui al preventivo in atti, non essendo sufficiente la mera produzione della fattura, come, del resto, già statuito dal primo giudice, fattura che non indica quali lavori siano stati eseguiti.
Non colgono nel segno le deduzioni del difensore dell'appellata, Controparte_1
con riguardo alla prova del credito azionato - a sostegno della decisione del primo
[...]
giudice - secondo cui l' “escussione dei testi introdotti in giudizio ha dimostrato la verosimiglianza (o meglio, la probabilità) di ulteriori lavori - rispetto a quelli originariamente assentiti - commissionati alla ditta appaltatrice: in particolare, i testi di controparte e ricondussero l'inizio dei lavori a far Parte_3 Testimone_3
data tra Giugno e Luglio 2011 per terminare nel giugno 2012: come è dato constatare, la protrazione degli stessi per circa un anno denota la verosimiglianza - appunto - di altra attività edilizie rispetto a quelle originariamente programmate”. E invero la mera circostanza che i lavori si siano protratti per circa un anno, non consente di ritenere provato che siano stati eseguiti dall'appaltatrice lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente commissionati.
7 La fondatezza del primo motivo di gravame, che comporta l'accoglimento dell'appello e, quindi, il rigetto della domanda di pagamento della proposta Controparte_1 in primo grado, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
§ 3. La parziale riforma della sentenza impugnata - che resta ferma nella parte in cui viene parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
(capo 3) del dispositivo) - impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Stante la totale soccombenza, va condannata, per entrambi i Controparte_3
gradi di giudizio, al pagamento delle spese di lite - in base al DM 147/2022, scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 per il primo grado di giudizio, e tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 per il secondo grado di giudizio - a favore di Parte_1
con attribuzione al difensore anticipatario. I compensi, tenuto conto della
[...]
contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, si liquidano, per il primo grado di giudizio, nella misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa per tutte le fasi processuali, e, per il presente grado di giudizio, anche in considerazione del modello decisorio semplificato adottato ai fini della decisione, nella misura prossima ai minimi di tariffa. Le spese della consulenza tecnica del giudizio di primo grado restano definitivamente a carico della Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla
[...]
nei confronti di Controparte_4 Parte_1
2) condanna la al pagamento delle spese Controparte_4
processuali di entrambi i gradi di giudizio a favore di con Parte_1
attribuzione al difensore anticipatario, spese che, per il primo grado, si liquidano in euro
111,00 per esborsi, euro 5.712,50 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado, si liquidano in euro 382,50 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado definitivamente a carico della;
Controparte_4
4) resta confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2013 e nel capo 3) del dispositivo, con il quale viene accolta
8 parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1
della . Controparte_4
Napoli, 4 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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