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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/06/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 39526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39526/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del L.R. Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Napolitano, come da procura in calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Scalea (CS), Viale Europa n. 2 (PEC:
) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.I./C.F. ), in persona del L.R. pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Raffaello Stendardi, come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Milano, Via Baracchini n. 1 (PEC:
Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'opponente : Pt_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via del tutto preliminare:
- FISSARE, previamente una nuova e diversa udienza di comparizione delle parti per consentire all'opponente, in persona del l.r.p.t. Parte_1
(C.F. ), la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del in persona del P.IVA_1 Controparte_2
l.r.p.t., corrente in 87029 Scalea Via Plinio il Vecchio 1, C.F. , PEC: P.IVA_3
per i motivi esposti in narrativa al fine di accertare e dichiarare Email_3
quest'ultimo come soggetto onerato ad eventuali pagamenti in favore di e CP_1
comunque delle obbligazioni derivanti dalla fattura di cui al d.i. opposto.
— Accertare e dichiarare che il D.I. n. 13961/2023 (RGAC n. 29065/2023) emesso in data
05.09.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA, e pubblicato il
07.09.2023, notificato a mezzo pec in data 15.09.2023 è nullo e/o illegittimo e/o inammissibile per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, revocarlo.
— Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario.
*
Per l'opposta Controparte_1
Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
in via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo RG 29065/2023 n. 13961/2023, con rigetto dell'opposizione proposta da e di tutte le domande ed eccezioni in essa contenute in quanto inammissibili, Pt_1
tardive e infondate in fatto e in diritto e condannare l'opponente al pagamento a favore di
[...]
dell'importo di € 51.000,00 o del maggior o minore importo che parrà di giustizia, CP_1
oltre interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo,
spese e accessori di legge:
2 - respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
in via meramente subordinata e per quanto possa occorrere riconvenzionale
- in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. si chiede fin d'ora – a mero scopo cautelativo per la non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice volesse aderire alla tesi secondo cui Pt_1
Contr sarebbe obbligata al pagamento del corrispettivo di solo a fronte della ricezione da parte del stesso di un contributo di analogo valore da parte del e non Parte_1 Controparte_2 Pt_1
intendesse agire nei confronti del per il pagamento delle proprie presunte Controparte_2
spettanze – di accertare l'eventuale diritto di ottenere un contributo da parte dal Pt_1 CP_2
pari al credito ingiunto o pari al diverso importo, minore o maggiore, che parrà di giustizia e
[...]
conseguentemente condannare il al relativo pagamento, se del caso con Controparte_2
Contr versamento diretto del relativo importo direttamente a
in via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie formulate da controparte, riservato ogni diritto dell'opposta per successive produzioni e deduzioni.
Spese rifuse.
3 FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 13691/2023 in data 5/9/2023, CP_1
notificato in data 15/9/2023, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 51.000,00, oltre accessori e spese, quale saldo della fattura
[...]
n. 800112 del 28/7/2022 a titolo di corrispettivo pattuito in relazione all'arrivo a Scalea della del 105° Giro d'Italia. Pt_2
(in proseguo con atto di citazione in data Parte_1 Pt_1
24/10/2023, ritualmente notificato in data 25/10/2023, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che nel mese di ottobre 2021 era stato raggiunto un accordo tra le parti in causa e il affinché il 105° Giro d'Italia, in programma a Controparte_2
maggio 2022, facesse tappa a Scalea e aveva richiesto per l'organizzazione CP_1
dell'evento la somma di € 100.000,00, oltre IVA.
Ha quindi sostenuto: di non essere tenuta al pagamento del credito ingiunto, non avendo ancora ricevuto idonea provvista dal per fare fronte a tale onere;
che il credito Controparte_2
dell'opposta dovrebbe essere soddisfatto direttamente dal e che parte del credito Controparte_2
Contr di dovrebbe essere compensato con un asserito controcredito di € 20.000,00 vantato CP_1
dal nei confronti di a titolo di occupazione del suolo pubblico Controparte_2 CP_1
avvenuta nel corso della manifestazione sportiva.
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e di essere autorizzata altresì a chiamare Pt_1
in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il Comune di Scalea (CS).
costituitasi con comparsa del 6/3/2023, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la CP_1
condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che non era stato eccepito alcun inadempimento per le prestazioni relative all'evento di cui trattasi a carico dell'opposta né
risultava pattuita alcuna condizione relativa a contributi a carico di terzi (in particolare del CP_2
di Scalea) o di eventuali compensazioni con quanto dovuto da a titolo di occupazione CP_1
di suolo pubblico.
Evidenziava in proposito che la convenzione di tappa tra e il CP_1 Controparte_2
prevedeva espressamente che il corrispettivo dovuto a era a carico di CP_1 Pt_1
4 quest'ultima con scrittura del 10 maggio 2022 si era impegnata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo complessivo di € 100.000,00, oltre IVA, in due rate (cfr. doc. 3- 4 fasc. opposta).
*
Alla prima udienza, il 21/6/2024, il giudice si riservava e con ordinanza del 23/6/2024 concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto, non autorizzava la chiamata in giudizio del terzo e non ammetteva la prova orale richiesta da parte opponente. Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso di detta udienza, svoltasi in data 23 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni come sopra e all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di 30 giorni per il deposito del provvedimento.
*
Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni riguardo all' inquadramento della domanda svolta.
In data 10/5/2022 si è perfezionato un accordo tra e con cui quest'ultimo si CP_1 Pt_1
impegnava a corrispondere alla opposta n. 2 rate di € 50.000,00, oltre IVA in relazione all'arrivo a
Scalea della VI tappa del 105° Giro d'Italia.
Il titolo contrattuale tra le parti è quindi pacifico e documentale.
Ai fini della decisione si tiene conto dei principi in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripartizione dell'onere della prova di cui Cass. S.U. n. 13533/2001, ai quali questo Giudicante
aderisce.
non ha contestato che l'opposta non abbia eseguito le prestazioni di cui al predetto accordo, Pt_1
anzi proprio dalla relazione (cfr. doc. 4) prodotta dall'opponente si ricava l'effettiva e la corretta organizzazione dell'evento e delle attività da parte di CP_1
ritiene di nulla dovere alla controparte in quanto non aveva ricevuto alcun contributo dal Pt_1
per far fronte al pagamento di cui trattasi. Controparte_2
Tale tesi è destituita di ogni fondamento e priva di qualsiasi supporto probatorio. L'opponente non documenta che il pagamento dovuto in favore di fosse subordinato o condizionato a CP_1
rimborsi o contributi da parte di terzi, in particolare dal Comune di Scalea.
5 Del resto non risulta che abbia mai accettato che il compenso dovutole per CP_1
l'organizzazione potesse dipendere dall'adempimento di obbligazioni di terzi nei confronti di
Pt_1
Tantomeno appare fondata la tesi dell'opponente secondo la quale il credito dovrebbe essere ridotto o portato in compensazione con il credito che il vanterebbe nei confronti di Controparte_2 [...]
a titolo di occupazione di suolo pubblico avvenuta nel corso della manifestazione ciclistica. CP_1
In considerazione di quanto sopra, l'opposizione promossa da non appare fondata e deve Pt_1
essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 13691/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in favore di già dichiarato provvisoriamente esecutivo. Controparte_1
*
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione promossa da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 13691/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna a corrispondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate per compensi in complessivi euro 5.250,00, oltre IVA, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 22.6.2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39526/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del L.R. Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Napolitano, come da procura in calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Scalea (CS), Viale Europa n. 2 (PEC:
) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.I./C.F. ), in persona del L.R. pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Raffaello Stendardi, come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Milano, Via Baracchini n. 1 (PEC:
Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'opponente : Pt_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via del tutto preliminare:
- FISSARE, previamente una nuova e diversa udienza di comparizione delle parti per consentire all'opponente, in persona del l.r.p.t. Parte_1
(C.F. ), la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del in persona del P.IVA_1 Controparte_2
l.r.p.t., corrente in 87029 Scalea Via Plinio il Vecchio 1, C.F. , PEC: P.IVA_3
per i motivi esposti in narrativa al fine di accertare e dichiarare Email_3
quest'ultimo come soggetto onerato ad eventuali pagamenti in favore di e CP_1
comunque delle obbligazioni derivanti dalla fattura di cui al d.i. opposto.
— Accertare e dichiarare che il D.I. n. 13961/2023 (RGAC n. 29065/2023) emesso in data
05.09.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA, e pubblicato il
07.09.2023, notificato a mezzo pec in data 15.09.2023 è nullo e/o illegittimo e/o inammissibile per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, revocarlo.
— Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario.
*
Per l'opposta Controparte_1
Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
in via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo RG 29065/2023 n. 13961/2023, con rigetto dell'opposizione proposta da e di tutte le domande ed eccezioni in essa contenute in quanto inammissibili, Pt_1
tardive e infondate in fatto e in diritto e condannare l'opponente al pagamento a favore di
[...]
dell'importo di € 51.000,00 o del maggior o minore importo che parrà di giustizia, CP_1
oltre interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo,
spese e accessori di legge:
2 - respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
in via meramente subordinata e per quanto possa occorrere riconvenzionale
- in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. si chiede fin d'ora – a mero scopo cautelativo per la non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice volesse aderire alla tesi secondo cui Pt_1
Contr sarebbe obbligata al pagamento del corrispettivo di solo a fronte della ricezione da parte del stesso di un contributo di analogo valore da parte del e non Parte_1 Controparte_2 Pt_1
intendesse agire nei confronti del per il pagamento delle proprie presunte Controparte_2
spettanze – di accertare l'eventuale diritto di ottenere un contributo da parte dal Pt_1 CP_2
pari al credito ingiunto o pari al diverso importo, minore o maggiore, che parrà di giustizia e
[...]
conseguentemente condannare il al relativo pagamento, se del caso con Controparte_2
Contr versamento diretto del relativo importo direttamente a
in via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie formulate da controparte, riservato ogni diritto dell'opposta per successive produzioni e deduzioni.
Spese rifuse.
3 FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 13691/2023 in data 5/9/2023, CP_1
notificato in data 15/9/2023, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 51.000,00, oltre accessori e spese, quale saldo della fattura
[...]
n. 800112 del 28/7/2022 a titolo di corrispettivo pattuito in relazione all'arrivo a Scalea della del 105° Giro d'Italia. Pt_2
(in proseguo con atto di citazione in data Parte_1 Pt_1
24/10/2023, ritualmente notificato in data 25/10/2023, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che nel mese di ottobre 2021 era stato raggiunto un accordo tra le parti in causa e il affinché il 105° Giro d'Italia, in programma a Controparte_2
maggio 2022, facesse tappa a Scalea e aveva richiesto per l'organizzazione CP_1
dell'evento la somma di € 100.000,00, oltre IVA.
Ha quindi sostenuto: di non essere tenuta al pagamento del credito ingiunto, non avendo ancora ricevuto idonea provvista dal per fare fronte a tale onere;
che il credito Controparte_2
dell'opposta dovrebbe essere soddisfatto direttamente dal e che parte del credito Controparte_2
Contr di dovrebbe essere compensato con un asserito controcredito di € 20.000,00 vantato CP_1
dal nei confronti di a titolo di occupazione del suolo pubblico Controparte_2 CP_1
avvenuta nel corso della manifestazione sportiva.
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e di essere autorizzata altresì a chiamare Pt_1
in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il Comune di Scalea (CS).
costituitasi con comparsa del 6/3/2023, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la CP_1
condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che non era stato eccepito alcun inadempimento per le prestazioni relative all'evento di cui trattasi a carico dell'opposta né
risultava pattuita alcuna condizione relativa a contributi a carico di terzi (in particolare del CP_2
di Scalea) o di eventuali compensazioni con quanto dovuto da a titolo di occupazione CP_1
di suolo pubblico.
Evidenziava in proposito che la convenzione di tappa tra e il CP_1 Controparte_2
prevedeva espressamente che il corrispettivo dovuto a era a carico di CP_1 Pt_1
4 quest'ultima con scrittura del 10 maggio 2022 si era impegnata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo complessivo di € 100.000,00, oltre IVA, in due rate (cfr. doc. 3- 4 fasc. opposta).
*
Alla prima udienza, il 21/6/2024, il giudice si riservava e con ordinanza del 23/6/2024 concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto, non autorizzava la chiamata in giudizio del terzo e non ammetteva la prova orale richiesta da parte opponente. Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso di detta udienza, svoltasi in data 23 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni come sopra e all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di 30 giorni per il deposito del provvedimento.
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Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni riguardo all' inquadramento della domanda svolta.
In data 10/5/2022 si è perfezionato un accordo tra e con cui quest'ultimo si CP_1 Pt_1
impegnava a corrispondere alla opposta n. 2 rate di € 50.000,00, oltre IVA in relazione all'arrivo a
Scalea della VI tappa del 105° Giro d'Italia.
Il titolo contrattuale tra le parti è quindi pacifico e documentale.
Ai fini della decisione si tiene conto dei principi in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripartizione dell'onere della prova di cui Cass. S.U. n. 13533/2001, ai quali questo Giudicante
aderisce.
non ha contestato che l'opposta non abbia eseguito le prestazioni di cui al predetto accordo, Pt_1
anzi proprio dalla relazione (cfr. doc. 4) prodotta dall'opponente si ricava l'effettiva e la corretta organizzazione dell'evento e delle attività da parte di CP_1
ritiene di nulla dovere alla controparte in quanto non aveva ricevuto alcun contributo dal Pt_1
per far fronte al pagamento di cui trattasi. Controparte_2
Tale tesi è destituita di ogni fondamento e priva di qualsiasi supporto probatorio. L'opponente non documenta che il pagamento dovuto in favore di fosse subordinato o condizionato a CP_1
rimborsi o contributi da parte di terzi, in particolare dal Comune di Scalea.
5 Del resto non risulta che abbia mai accettato che il compenso dovutole per CP_1
l'organizzazione potesse dipendere dall'adempimento di obbligazioni di terzi nei confronti di
Pt_1
Tantomeno appare fondata la tesi dell'opponente secondo la quale il credito dovrebbe essere ridotto o portato in compensazione con il credito che il vanterebbe nei confronti di Controparte_2 [...]
a titolo di occupazione di suolo pubblico avvenuta nel corso della manifestazione ciclistica. CP_1
In considerazione di quanto sopra, l'opposizione promossa da non appare fondata e deve Pt_1
essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 13691/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in favore di già dichiarato provvisoriamente esecutivo. Controparte_1
*
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione promossa da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 13691/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna a corrispondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate per compensi in complessivi euro 5.250,00, oltre IVA, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 22.6.2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
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