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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7708/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.06.2025 da 1) Sig. Parte_1
Nato a Busto Arsizio (VA) il 20/10/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - Scala: B con l'Avv. Monica Ulrich presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Monica Ulrich presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ferno (VA) in data 05/05/2001 (anno 2001 atto n. 8 parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 11/07/2014 omologato con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 14/07/2014 (R.G. 3805/2014)
Pagina 1 con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...], italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il Sig. verserà al figlio , maggiorenne economicamente non Parte_1 Parte_3 autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 250,00, a decorrere dall'emananda sentenza, somma che sarà versata al figlio direttamente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) I signori e sono concordi nel suddividere, in ragione del 50%, le c.d. “spese extra Pt_1 Pt_2 assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, nel rispetto dello schema regolato dalle Linee Guida sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, salvo quanto specificatamente concordato nel presente ricorso:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pagina 2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) Il Sig. ha trasferito alla sig.ra il 36% della sua quota del 50% dell'importo della Pt_1 Pt_2 vendita della casa famigliare sita in Lonate Pozzolo, Via Savona n. 16, avvenuta in data 06/05/2025, come descritto nelle premesse, per cui la sig.ra ha ottenuto la quota complessiva dell'86% Pt_2 dalla menzionata vendita;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni eventuale e qualunque pretesa, anche eventualmente risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o comunque al vincolo matrimoniale.
4) I coniugi, a parte il rispetto delle condizioni sopra riportate, si danno atto di aver già regolamentato tra loro ogni ulteriore reciproco rapporto e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna pretesa, rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/ contribuzione;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferno (VA) il in data 05/05/2001 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
Pagina 3 5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferno (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il giorno 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.06.2025 da 1) Sig. Parte_1
Nato a Busto Arsizio (VA) il 20/10/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - Scala: B con l'Avv. Monica Ulrich presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Monica Ulrich presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ferno (VA) in data 05/05/2001 (anno 2001 atto n. 8 parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 11/07/2014 omologato con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 14/07/2014 (R.G. 3805/2014)
Pagina 1 con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...], italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il Sig. verserà al figlio , maggiorenne economicamente non Parte_1 Parte_3 autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 250,00, a decorrere dall'emananda sentenza, somma che sarà versata al figlio direttamente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) I signori e sono concordi nel suddividere, in ragione del 50%, le c.d. “spese extra Pt_1 Pt_2 assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, nel rispetto dello schema regolato dalle Linee Guida sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, salvo quanto specificatamente concordato nel presente ricorso:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pagina 2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) Il Sig. ha trasferito alla sig.ra il 36% della sua quota del 50% dell'importo della Pt_1 Pt_2 vendita della casa famigliare sita in Lonate Pozzolo, Via Savona n. 16, avvenuta in data 06/05/2025, come descritto nelle premesse, per cui la sig.ra ha ottenuto la quota complessiva dell'86% Pt_2 dalla menzionata vendita;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni eventuale e qualunque pretesa, anche eventualmente risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o comunque al vincolo matrimoniale.
4) I coniugi, a parte il rispetto delle condizioni sopra riportate, si danno atto di aver già regolamentato tra loro ogni ulteriore reciproco rapporto e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna pretesa, rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/ contribuzione;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferno (VA) il in data 05/05/2001 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
Pagina 3 5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferno (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il giorno 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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