Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. . Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 593/2019 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(codice fiscale ), costituitasi in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1 Regionale in carica e rappresentata e difesa – giusta la procura generale alle liti conferita per mezzo dell'atto pubblico rogato da Notaio in Barano d'Ischia, il 6 aprile 2018, rep. n. 33646 – dall'avv. Parte_2 Erminia Addivinola (codice fiscale , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._1 Santa Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale
- appellante - E in persona del l.r. in carica, rappresentata e difesa – giusta la procura speciale in calce alla CP_1 comparsa di costituzione dagli avv.ti Francesco de Beaumont e Maria Ludovica de Beaumont elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Sanfelice 33 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Galli
- appellata -
FATTO E DIRITTO
Con sentenza - 31/2019 - resa all'esito di discussione a mente dell'art.281 sexies c.p.c,, il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione avanzata dall'odierna appellata avverso ordinanza-ingiunzione n.36/2015 con condanna della al pagamento delle spese di lite. Parte_1 In sintesi il giudice adito rilevava che il campionamento delle acque reflue urbane era avvenuto nell'arco di tre ore anziché nelle 24 ore come previsto dalla normativa senza alcuna indicazione sulla motivazione di siffatto discostamento. Avverso la predetta sentenza in data 7.2.2019 ha proposto appello la argomentando due Parte_1 motivi di doglianza: a) la nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza;
b) la correttezza del metodo di campionamento delle acque utilizzato da . Pt_3 In particolare, quanto al secondo motivo, ha sostenuto che il campionamento ue reflue de quibus era stato eseguito secondo la Tabella 3 dell'Allegato 5 parte III del d.lgs. 153/2006 in quanto nella struttura erano convogliate “anche” acque industriali. Si è costituita la rilevando in primo luogo la carenza di interesse della ad impugnare, posto CP_1 Pt_1 che l'ente aveva ridotto in via di autotutela la sanzione rideterminandola in euro 5.040,00 - pagata in data 18.11.2025 - e in seguito in data 5.11.2025 emanato ordinanza ingiunzione n.870/2015 con cui veniva annullato l'atto impugnato e rideterminato nuovamente l'importo dovuto in euro 3.564,00 . Dopo alcuni rinvii, a seguito del decreto 402/2024 del Presidente della Corte di Appello , la causa veniva trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata poi a questo Collegio. Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter cp.c., depositate le note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Ebbene, la non ha dimostrato che i tecnici avevano adottato, per specifici motivi da Pt_1 Pt_3 mettere a conoscenza dell'ispezionato, sia pur con riferimento sintetico o anche per motivi impliciti ma desumibili dagli atti ispettivi (come ammette Cass. n. 6638 del 20.3.2007), una modalità di prelievo divergente da quella regolamentare ed incentra, anche in questa sede, la propria difesa su una tesi che appare ripetere l'errore in cui sono incorsi i tecnici dell' in sede di sopralluogo. Questi, infatti, hanno Pt_3 indicato, nel verbale di sopralluogo che l'indagine riguardava un impianto di depurazione di acque reflue urbane e di aver constatato che lo scarico ( nella vasca di raccolta ) era costituito da acque provenienti da “ pubblica fognatura di tipo misto”; evidentemente per questo motivo hanno ritenuto che fosse legittima la campionatura con modalità di prelievo prevista in tabella 3 – richiamata nel verbale stesso – che la legge prevede espressamente per l'analisi delle acque provenienti da impianti industriali.
Con l'atto di appello la giunge ad affermare che l'impianto della raccoglieva “anche” Pt_1 CP_1 acque industriali, circostanza che non si riviene nel contratto di appalto e nell'allegato capitolato del 19.1.2012 e non corrisponde ai fatti emersi in giudizio. Tale convinzione è errata in quanto non tiene conto del fatto che la normativa di settore contiene, da un lato e prioritariamente, una parte di natura classificatoria in cui si leggono le definizioni delle acque che impattano sull'ambiente, poi una parte regolamentare relativa a ciascun tipo di acqua con relative campionature e quindi i limiti di tolleranza delle componenti delle acque reflue, a tutela della salute e dell'integrità ambientale. Ebbene, a norma dell'art. 74 comma 1 lettera h), come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 4 del 16.1.2008, per
“acque reflue industriali” si intende “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” mentre, a norma della successiva lett. i) dell'art. 74 comma 1 leg.cit., per “acque reflue urbane” si intende le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” . A fronte di detta classificazione, deve ritenersi che le acque “miste” provenienti da pubbliche fognature, raccolte in impianti superficiali, come quello della , sono classificate come “acque reflue urbane” che, CP_1 a norma del già citato All. 5 parte III, vanno campionate nelle 24 ore ed esaminate in rapporto alla tabella 2 . Non contesta la che siamo in presenza di un depuratore comunale di acque provenienti dal territorio Pt_1 urbano ma sostiene, con ragionamento suggestivo ma non convincente, che le acque urbane, essendo di natura “mista”, subiscono la disciplina del campionamento dettata per le acque industriali. La tesi costituisce una forzatura interpretativa della normativa di settore, nella quale le acque urbane, che per loro natura concretizzano un miscuglio di tutto ciò che converge verso l'impianto fognario comunale, sono normativamente distinte, anche con riferimento alle modalità di campionatura, dalle acque industriali propriamente dette e definite.
Nulla vietava alla di dar prova della correttezza dell'operato dei tecnici per essere, in sostanza, le Pt_1 acque campionate “acque reflue industriali” o prevalentemente industriali o da trattare come acque industriali, ma tale prova giammai è stata fornita. Ciò posto, non può tacersi, che, alla base delle differenze previste dalla legge sulla tempistica del campionamento tra acque urbane ed acque industriali vi sono motivi oggettivi spiegabili che non devono sfuggire all'interprete, tenuto conto dell'impatto ambientale molto diverso dei due materiali che convergono nelle vasche di raccolta di un impianto di depurazione;
nel caso della raccolta di acque urbane, il campionamento in range temporale più ampio si spiega con il fatto che le acque urbane di fogna contengono in prevalenza, non esclusivamente ma prevalentemente, componenti organiche per le quali vanno testati, in un arco temporale idoneo, i valori cd. “COD” e “BOD”, laddove con il Cod si esprime la quantità di ossigeno necessaria per la scomposizione di materiale organico mediante processo di ossidazione e con il Bod si esprime la quantità di ossigeno necessaria per la scomposizione di materiale organico da parte dei microbatteri presenti nell'impianto. Tali processi richiedono uno sviluppo temporale adeguato e certamente diverso e più lungo di quello previsto per gli scarichi industriali nei quali si registra una presenza assolutamente preponderante di materiali chimici di sintesi.
Ebbene, nel caso in esame la avrebbe potuto difendere nel merito la scelta operativa del personale Pt_1 di testare il materiale con modalità associate alla natura dall' ritenuta “anche” industriale delle Pt_3 Pt_3 acque raccolte ma non lo ha fatto, con ciò determinando una ineludibile lacuna probatoria in merito alla responsabilità dell'opponente.
Alla luce di tali considerazioni, assorbenti di ogni altra questione pure sollevata dalle parti, questa Corte non può che respingere l'appello della . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 così provvede;
CP_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna la al rimborso delle spese processuali, liquidate in € 1.984,00 oltre Parte_1 rimborso delle spese generali ed eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2025
Il Presidente estensore dr.ssa Anna Carla Catalano